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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 21/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 99/2024 a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Signori Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 99/2024 R.G. a.c., avente ad oggetto: ricorso per la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 L. 164/1982, promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Gorizia, alla via Nizza n. 11, presso lo studio dell'avv. PAULUZZI MARZIA, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI
GORIZIA
Conclusioni: all'udienza del 1° ottobre 2024, il difensore del ricorrente ha chiesto:
“pronunciarsi il mutamento e rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, e per l'effetto ordinare all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia di effettuare la rettificazione di attribuzione di sesso nel relativo registro e negli atti tutti riguardanti nato a [...] il [...], con variazione del genere da Parte_1
maschile a femminile, e con modifica del nome da a , nonché Pt_1 Persona_1
autorizzare parte ricorrente a richiedere analoghi provvedimenti di rettifica ai vari uffici amministrativi dello Stato e territoriali, al fine di ottenere la correzione degli atti
e documenti da tali uffici provenienti”
Il P.M. nulla ha opposto.
1 R.G. 99/2024 a.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/02/2024, - premesso di essere coniugato con Parte_1
e di non avere figli - ha chiesto che venga disposta la rettificazione Controparte_1
delle sue generalità anagrafiche, con riassegnazione di genere da maschile a femminile, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di provvedere alla modifica dell'iscrizione del proprio atto di nascita, nel senso che risulti, quale genere, quello
Per_ femminile, con modificazione del prenome da a , esponendo: Pt_1
- di non essersi sentito a proprio agio nell'essere identificato nel genere maschile sin dalla preadolescenza ma di aver tentato di ignorare questo sentimento per soddisfare le aspettative della famiglia e della società;
- di aver iniziato ad esprimere liberamente il proprio sentirsi donna dopo aver conosciuto la sua attuale moglie, anch'ella fluida rispetto alla propria identità di genere;
- di aver iniziato un percorso psicologico finalizzato alla comprensione di questo cambiamento, nel corso del quale ha acquisito una definitiva consapevolezza della divergenza tra il suo sesso biologico e l'identità di genere;
- di essere seguito dall'ambulatorio di endocrinologia dell'Ospedale Cattinara di Trieste e di assumere, da diverso tempo, una terapia farmacologia ormonale.
All'udienza del 1° ottobre 2024 è comparsa personalmente la quale Controparte_1 nulla ha opposto all'accoglimento della domanda del ricorrente. Analogamente, con parere reso in data 13.11.2024, il P.M. nulla ha opposto.
Orbene, la domanda del ricorrente di rettificazione e attribuzione di sesso da maschile a femminile è fondata e va, pertanto, accolta.
La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 221/2015 e 180/2017, e la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 ("quando risulta necessario"), che, per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non deve più
2 R.G. 99/2024 a.c.
considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di transizione, realizzato mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale.
La Consulta ha, dunque, affermato che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (cfr.
Corte cost. sent. 221/2015).
La non indispensabilità dell'intervento ha conseguentemente interrotto il nesso funzionale tra la richiesta di autorizzazione all'esecuzione dello stesso e la rettificazione anagrafica, ammettendo la possibilità di rivolgersi al giudice per ottenere la modifica dei dati anagrafici senza avere, altresí, intenzione di procedere con un adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali.
Il quadro giurisprudenziale appena descritto si completa con la recente pronuncia della
Corte Costituzionale nr.143/2024, la quale ha dichiarato l'illegittimitá costituzionale dell'istituto dell'autorizzazione giudiziaria, prevista dall'art. 31 d.lgs 150/2011, in tutti i casi in cui il Giudice, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso, abbia ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Alla luce di quanto sopra illustrato, ai fini dell'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso, il giudice è chiamato a svolgere un accertamento rigoroso di un serio e compiuto percorso di modifica dei caratteri sessuali, considerati alla luce di un concetto di identità sessuale nuovo, che non prende più in considerazione soltanto gli organi genitali esterni ma, altresí, «elementi di carattere psicologico e sociale» (Cfr. Corte Cost., 221/2015).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione intrapreso dal ricorrente.
Risulta, infatti, dagli atti di causa (v. doc. 2 e 3) che il ricorrente, dopo aver intrapreso un percorso psicologico comportamentale, all'esito del quale gli è stata diagnosticata una Disforia di Genere primaria, è attualmente in carico presso la Struttura Semplice di
3 R.G. 99/2024 a.c.
Endocrinologia dell'Ospedale Cattinara di Trieste, ove ha avviato una terapia ormonale funzionale a modificare i caratteri sessuali secondari, con effetto positivo sul suo generale benessere psico-fisico.
Si rileva, inoltre, che vive come soggetto femminile nella sua realtà Parte_1
familiare, relazionale e lavorativa.
In particolare, egli si è sposato nel 2022 con con la quale, essendo Controparte_1 anch'ella fluida nel suo genere femminile, ha celebrato un matrimonio in abiti femminili, abiti che, come risulta dal materiale fotografico prodotto, sono abitualmente utilizzati dal richiedente, sia nella vita quotidiana, che in occasione di particolari eventi, quale la laurea del figlio della moglie.
Si rileva, inoltre, che, a partire dalla fine del 2023, il ricorrente ha iniziato a recarsi sul luogo di lavoro in abiti civili femminili e viene riconosciuta e chiamata dai colleghi con
Per_ l'alias a seguito della presentazione, nel mese di settembre del 2023, della richiesta di riconoscimento, sul luogo di lavoro, dell'identità alias di genere femminile, ai sensi del CCNL di riferimento (v. doc. 4).
Alla luce di tali elementi, si ritiene, dunque, che il ricorrente abbia sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, pertanto, il Tribunale dispone procedersi immediatamente alla rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione a parte attrice del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla Legge
164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro, si evince sia dall'art. 5 L. 164/82 ("Le attestazioni... sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome"), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n.
396), che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome dell'attore deve pertanto essere rettificato, conformemente a quanto richiesto nel corso della prima udienza, da " a " ". Pt_1 Persona_1
Va, invece, dichiarata inammissibile l'ulteriore domanda formulata dal ricorrente volta
4 R.G. 99/2024 a.c.
ad essere autorizzato a richiedere analoghi provvedimenti di rettifica ai vari uffici amministrativi dello Stato e territoriali, al fine di ottenere la correzione degli atti e documenti da tali uffici provenienti, non essendo, a tal fine, necessaria alcuna ulteriore autorizzazione del Tribunale.
Stante la natura del presente procedimento e in assenza di soccombenza di alcuna parte, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a , nato a [...] il 21 marzo Parte_1
1967 (C.F. ), attribuendo il sesso femminile ed il prenome di C.F._1
”; Persona_1
- ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gorizia di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 308, parte I serie A del Parte_1
registro degli atti di nascita dell'anno 1967 del Comune di Gorizia), nel senso che l'indicazione del sesso maschile deve essere modificato in sesso femminile e che il nome deve essere modificato in " "; Pt_1 Persona_1
DICHIARA inammissibile la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione a richiedere analoghi provvedimenti di rettifica ai vari uffici amministrativi dello Stato e territoriali;
- compensa le spese del presente procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Gorizia, 19.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Dott. Riccardo Merluzzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Tinonin
Sabrina, Magistrato ordinario in tirocinio.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Signori Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 99/2024 R.G. a.c., avente ad oggetto: ricorso per la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 L. 164/1982, promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Gorizia, alla via Nizza n. 11, presso lo studio dell'avv. PAULUZZI MARZIA, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI
GORIZIA
Conclusioni: all'udienza del 1° ottobre 2024, il difensore del ricorrente ha chiesto:
“pronunciarsi il mutamento e rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, e per l'effetto ordinare all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia di effettuare la rettificazione di attribuzione di sesso nel relativo registro e negli atti tutti riguardanti nato a [...] il [...], con variazione del genere da Parte_1
maschile a femminile, e con modifica del nome da a , nonché Pt_1 Persona_1
autorizzare parte ricorrente a richiedere analoghi provvedimenti di rettifica ai vari uffici amministrativi dello Stato e territoriali, al fine di ottenere la correzione degli atti
e documenti da tali uffici provenienti”
Il P.M. nulla ha opposto.
1 R.G. 99/2024 a.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/02/2024, - premesso di essere coniugato con Parte_1
e di non avere figli - ha chiesto che venga disposta la rettificazione Controparte_1
delle sue generalità anagrafiche, con riassegnazione di genere da maschile a femminile, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di provvedere alla modifica dell'iscrizione del proprio atto di nascita, nel senso che risulti, quale genere, quello
Per_ femminile, con modificazione del prenome da a , esponendo: Pt_1
- di non essersi sentito a proprio agio nell'essere identificato nel genere maschile sin dalla preadolescenza ma di aver tentato di ignorare questo sentimento per soddisfare le aspettative della famiglia e della società;
- di aver iniziato ad esprimere liberamente il proprio sentirsi donna dopo aver conosciuto la sua attuale moglie, anch'ella fluida rispetto alla propria identità di genere;
- di aver iniziato un percorso psicologico finalizzato alla comprensione di questo cambiamento, nel corso del quale ha acquisito una definitiva consapevolezza della divergenza tra il suo sesso biologico e l'identità di genere;
- di essere seguito dall'ambulatorio di endocrinologia dell'Ospedale Cattinara di Trieste e di assumere, da diverso tempo, una terapia farmacologia ormonale.
All'udienza del 1° ottobre 2024 è comparsa personalmente la quale Controparte_1 nulla ha opposto all'accoglimento della domanda del ricorrente. Analogamente, con parere reso in data 13.11.2024, il P.M. nulla ha opposto.
Orbene, la domanda del ricorrente di rettificazione e attribuzione di sesso da maschile a femminile è fondata e va, pertanto, accolta.
La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 221/2015 e 180/2017, e la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 ("quando risulta necessario"), che, per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non deve più
2 R.G. 99/2024 a.c.
considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di transizione, realizzato mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale.
La Consulta ha, dunque, affermato che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (cfr.
Corte cost. sent. 221/2015).
La non indispensabilità dell'intervento ha conseguentemente interrotto il nesso funzionale tra la richiesta di autorizzazione all'esecuzione dello stesso e la rettificazione anagrafica, ammettendo la possibilità di rivolgersi al giudice per ottenere la modifica dei dati anagrafici senza avere, altresí, intenzione di procedere con un adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali.
Il quadro giurisprudenziale appena descritto si completa con la recente pronuncia della
Corte Costituzionale nr.143/2024, la quale ha dichiarato l'illegittimitá costituzionale dell'istituto dell'autorizzazione giudiziaria, prevista dall'art. 31 d.lgs 150/2011, in tutti i casi in cui il Giudice, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso, abbia ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Alla luce di quanto sopra illustrato, ai fini dell'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso, il giudice è chiamato a svolgere un accertamento rigoroso di un serio e compiuto percorso di modifica dei caratteri sessuali, considerati alla luce di un concetto di identità sessuale nuovo, che non prende più in considerazione soltanto gli organi genitali esterni ma, altresí, «elementi di carattere psicologico e sociale» (Cfr. Corte Cost., 221/2015).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione intrapreso dal ricorrente.
Risulta, infatti, dagli atti di causa (v. doc. 2 e 3) che il ricorrente, dopo aver intrapreso un percorso psicologico comportamentale, all'esito del quale gli è stata diagnosticata una Disforia di Genere primaria, è attualmente in carico presso la Struttura Semplice di
3 R.G. 99/2024 a.c.
Endocrinologia dell'Ospedale Cattinara di Trieste, ove ha avviato una terapia ormonale funzionale a modificare i caratteri sessuali secondari, con effetto positivo sul suo generale benessere psico-fisico.
Si rileva, inoltre, che vive come soggetto femminile nella sua realtà Parte_1
familiare, relazionale e lavorativa.
In particolare, egli si è sposato nel 2022 con con la quale, essendo Controparte_1 anch'ella fluida nel suo genere femminile, ha celebrato un matrimonio in abiti femminili, abiti che, come risulta dal materiale fotografico prodotto, sono abitualmente utilizzati dal richiedente, sia nella vita quotidiana, che in occasione di particolari eventi, quale la laurea del figlio della moglie.
Si rileva, inoltre, che, a partire dalla fine del 2023, il ricorrente ha iniziato a recarsi sul luogo di lavoro in abiti civili femminili e viene riconosciuta e chiamata dai colleghi con
Per_ l'alias a seguito della presentazione, nel mese di settembre del 2023, della richiesta di riconoscimento, sul luogo di lavoro, dell'identità alias di genere femminile, ai sensi del CCNL di riferimento (v. doc. 4).
Alla luce di tali elementi, si ritiene, dunque, che il ricorrente abbia sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, pertanto, il Tribunale dispone procedersi immediatamente alla rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione a parte attrice del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla Legge
164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro, si evince sia dall'art. 5 L. 164/82 ("Le attestazioni... sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome"), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n.
396), che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome dell'attore deve pertanto essere rettificato, conformemente a quanto richiesto nel corso della prima udienza, da " a " ". Pt_1 Persona_1
Va, invece, dichiarata inammissibile l'ulteriore domanda formulata dal ricorrente volta
4 R.G. 99/2024 a.c.
ad essere autorizzato a richiedere analoghi provvedimenti di rettifica ai vari uffici amministrativi dello Stato e territoriali, al fine di ottenere la correzione degli atti e documenti da tali uffici provenienti, non essendo, a tal fine, necessaria alcuna ulteriore autorizzazione del Tribunale.
Stante la natura del presente procedimento e in assenza di soccombenza di alcuna parte, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a , nato a [...] il 21 marzo Parte_1
1967 (C.F. ), attribuendo il sesso femminile ed il prenome di C.F._1
”; Persona_1
- ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gorizia di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 308, parte I serie A del Parte_1
registro degli atti di nascita dell'anno 1967 del Comune di Gorizia), nel senso che l'indicazione del sesso maschile deve essere modificato in sesso femminile e che il nome deve essere modificato in " "; Pt_1 Persona_1
DICHIARA inammissibile la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione a richiedere analoghi provvedimenti di rettifica ai vari uffici amministrativi dello Stato e territoriali;
- compensa le spese del presente procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Gorizia, 19.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Dott. Riccardo Merluzzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Tinonin
Sabrina, Magistrato ordinario in tirocinio.
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