Trib. Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 2599
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Sentenza 11 giugno 2025

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Il Tribunale di Salerno, Sezione Civile, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa dall'opponente avverso il decreto ingiuntivo n. 709/2018, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 24.612,32, oltre interessi e spese, per il mancato adempimento di obblighi derivanti da due contratti di prestito personale. L'opponente ha sollevato plurime censure, tra cui la carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire della controparte, l'inidoneità della documentazione prodotta a fondare il credito, la mancata sottoscrizione dei contratti e della lettera di fideiussione in violazione dell'art. 117 TUB, l'inesistenza del credito per presunto pagamento parziale da parte della curatela del fallimento del suo precedente datore di lavoro, l'addebito di interessi indeterminati e superiori al tasso soglia con piano di ammortamento "alla francese", e la violazione dei doveri di correttezza e buona fede per mancata verifica del merito creditizio. Ha altresì chiesto l'ammissione di CTU contabile e l'esibizione di documentazione bancaria. La controparte opposta, società finanziaria cessionaria del ramo d'azienda "cessione del quinto" della Banca 24.7, ha contestato le affermazioni avverse, spiegando che i finanziamenti erano stati erogati tramite cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento, che il datore di lavoro non aveva mai effettuato i versamenti ed era successivamente fallito, e che la controparte aveva recuperato parte del credito tramite la curatela e la compagnia assicurativa, imputando gli importi ricevuti a saldo parziale dei contratti. Ha altresì eccepito la piena legittimazione attiva, la completezza della documentazione prodotta in sede monitoria, la regolarità degli interessi applicati e la conformità al tasso soglia. Nel corso del giudizio è intervenuta la CP_2 quale cessionaria del credito.

Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. In via preliminare, ha ritenuto sussistente la legittimazione ad agire sia della controparte opposta, quale cessionaria di ramo d'azienda, sia della CP_2, quale cessionaria del credito, sulla base della documentazione prodotta, inclusa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e il contratto di cessione, conformemente all'interpretazione giurisprudenziale sull'art. 58, comma 4, del T.U.B. e sul principio di determinatezza dell'oggetto contrattuale. Nel merito, ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si trasforma in un giudizio ordinario di cognizione, con onere della prova del credito a carico del creditore opposto. Ha evidenziato che la documentazione contrattuale depositata, relativa ai due finanziamenti, ha consentito al CTU di ricostruire i rapporti e di rispondere ai quesiti formulati. Riguardo alle contestazioni sull'applicazione di interessi usurari e sul TAEG difforme da quello pattuito, il Tribunale ha condiviso le conclusioni del CTU, il quale ha accertato che il TAEG applicato corrispondeva a quello indicato in contratto e che non vi era usura originaria, applicando correttamente le istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Pertanto, ritenuta infondata l'opposizione, ha confermato il decreto ingiuntivo e condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della cessionaria e della parte opposta, oltre alle spese di CTU.

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    Citazione :
    Trib. Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 2599
    Giurisdizione : Trib. Salerno
    Numero : 2599
    Data del deposito : 11 giugno 2025

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