Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3773/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo"
TRA
(C.F.: C.F. 1 ), rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv.to Arturo Vassallo, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Montecorvino Rovella (SA), Via
Piano, n. 5;
- Opponente -
CONTRO Controparte_1 C.F.: P.IVA 1 ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Dario Cusumano, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to
Antonella Cosma in Salerno, Via Generale, n. 10;
- Opposta -
NONCHE' CP_2 (C.F. P.IVA_2 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Facciolongo, giusta procura alle liti in atti, elettivamente presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Russo in Napoli,
Largo Francesco Torraca n. 71;
Interventrice ex art. 111 c.p.c. -
Svolgimento del processo e motivi della decisione Parte_1 proponevaCon atto di citazione regolarmente notificato, opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 709/2018 del 08.03.2018 con cui il
Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso proposto dalla Controparte_1 ha ingiunto all'odierno opponente di pagare la somma di euro 24.612,32, oltre interessi e spese monitorie, per il mancato adempimento degli obblighi
Eccepiva: la carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire della attesa la mancanza di un mandato da parte dellaControparte_1 CP_3
[...] Inidoneità della documentazione prodotta a corredo della richiesta ingiunzione di pagamento risultando agli atti solo un estratto inidoneo a rappresentare e fondare il credito richiesto;
la mancata sottoscrizione dei contratti di contratti per cui è causa e della lettera di fidejussione con violazione dell'art. 117 TUB;
inesistenza del credito azionato per aver la Controparte_1 già ricevuto dalla Curatela della società dove l'opponente era Parte_2
dipendente, l'importo di €. 21.059,21 a saldo dei contratti per cui è causa;
addebito di interessi indeterminati e superiori al tasso soglia con applicazione di un piano di ammortamento "alla francese"; violazione da parte della CP_1 dei doveri di correttezza e buona fede per mancata verifica del merito creditizio del mutuatario.
Concludevano chiedendo: dichiarare inammissibile ed infondata la domanda formulata in sede monitoria con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare, previa ogni statuizione circa la validità, legittimità ed efficacia delle clausole applicate dalla CP_4 sul contratto sul contratto di conto corrente, che la opposta alcun valido titolo, ha addebito all'attore importi non dovuti, in accoglimento dell'eccezione di violazione dell'art. 117 TUB e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, anche in ragione dell'eccezione di pagamento di surroga nel fallimento Parte_2 accertare che la
Banca opposta ha violato quanto disposto dall'art. 11175 e 1375 c.c. e, per l'effetto, dichiarare che l'opponente nulla deve alla Banca opposta;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi allo scrivente avvocato antistatario;
in via istruttoria ammettersi CTU contabile ed ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione e l'acquisizione di tutta la documentazione in possesso della società convenuta relativamente al rapporto di conto corrente per cui è causa.
Con comparsa depositata in data 19.09.2018, la Controparte_1 si è costituita in giudizio contestando tutte le avverse affermazioni, in particolare faceva presente di essere una società finanziaria operante nel mercato del credito al consumo che aveva acquisito il ramo di azienda denominato "cessione del quinto" della Banca 24.7; che con contratti sottoscritti in data 15.11.2005 erano stati concessi dalla citata il tramite della propria mandataria CP_5 'per
EN NZ SP, al sig. quale dipendente della Parte_1
due finanziamenti di cui il primo, utilizzando la forma Parte 2
tecnica della cessione del quinto dello stipendio, era rimborsabile in 120 rate mensili da €. 271,00 ciascuna che il citato datore di lavoro avrebbe dovuto trattenere dal proprio stipendio e poi versare secondo le modalità indicate nel contratto ed il secondo, utilizzando la forma tecnica della delegazione di pagamento, rimborsabile in 120 rate mensili da 150,00 ciascuna per il quale lo stesso mutuatario aveva delegato il proprio datore di lavoro, che aveva accettato, di prelevare il relativo importo mensilmente dal proprio stipendio e poi versarlo alla società finanziatrice;
che il datore di lavoro dalla decorrenza dei due contratti per cui è causa non aveva mai provveduto ad alcun pagamento e successivamente veniva sottoposto a fallimento dove la CP_4 24.7 si insinuava al passivo;
che la Controparte_1 procedeva a surrogarsi nella procedura concorsuale ed in sede di riparto otteneva dalla Curatela il pagamento di €. 16.215,59 al netto della ritenuta di acconto operata;
che essendo la cessione del quinto garantita per legge e per contratto da polizza assicurativa contro il rischio impiego, la stessa CP_1 si rivolgeva alla compagnia di assicurazione che aveva assunto il relativo rischio, per Parte_3
ottenere a titolo di indennizzo l'ulteriore importo di €. 7.972,79; che tali importi venivano imputati a deconto parziale del contratto di cessione per il quale residuava un credito, al netto dell'abbuono interessi, di € 6.469,57 e, quest'ultimo sommato al residuo del contratto di delegato al netto dell'abbuono interessi, pari ad €. 18.142,75, andava a costituire l'importo ingiunto di €.
24.612,32; che la CP_1 era pienamente legittimata attiva e ad agire in virtù del rami di azienda acquistato;
che in sede monitoria aveva prodotto tutta la documentazione necessaria a dimostrare la legittimità del credito vantato;
che ai due contratti per cui è causa non erano stati applicati interessi oltre la soglia determinata trimestralmente per legge, né erano stati capitalizzati gli interessi mentre negli stessi contratti venivano ben indicate tutte le voci di spesa;
che in sede istruttoria era stata acquisita tutta la documentazione necessaria per tale tipologia di finanziamento ed in particolare era stato verificato sia la sussistenza del rapporto di lavoro, visto che poi le trattenute le avrebbe dovuto effettuare il datore di lavoro, che la quantificazione dello stipendio. Concludeva chiedendo il rigetto della opposizione in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con provvedimento del 30.09.2020 ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co.
6, c.p.c..
Esperita la CTU contabile, all'udienza del 05.02.2025 venivano precisate le conclusioni dove la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.Ritiene questo Giudice di dover esaminare in via preliminare la sussistenza della legittimazione ad agire nel presente giudizio in capo a Controparte_1 e della CP_2 quale cessionaria del credito azionato in via monitoria posto che secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016) "La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice". La Controparte_1 ha dedotto di aver acquistato il ramo d'azienda di CP_6
[...] costituito da tutte le attività, e di aver dato notizia dell'intervenuta cessione mediante pubblicazione nella G.U. del 17.07.2012, pag. 2, foglio inserzioni n. 83 (All. 2 fascicolo monitorio) ed iscrizione nel registro delle imprese. Nel corso del processo il credito è stato ceduto alla CP_2
E' bene precisare, con riferimento alla posizione di CP_1 che il credito era originariamente vantato da EN NZ SP che ha successivamente ceduto il ramo d'azienda di Controparte_7 costituito da tutte le attività, passività.
Dalla documentazione in atti emerge che l'operazione infragruppo è stata pubblicata anche in Gazzetta Ufficiale.
Quindi nel caso in esame non risulta intercorsa una operazione di cessione di crediti in blocco disciplinata dalla Legge 130/1999 bensì una operazione diversa rappresentata dalla cessione di ramo di azienda.
Venendo alla posizione della CP_2 intervenuta nel processo ai sensi dell'art. 111 cpc si rileva che la stessa ha fornito la prova di essere munita della condizione dell'azione della legittimazione ad agire nel presente giudizio: infatti vi è prova documentale che dimostra che la società ha acquistato la titolarità del suddetto credito dall'originaria titolare. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ("ex multis" Cass. Civ., ord. n. 5617/2020) ha sancito che la disposizione di cui all'articolo 58, comma 4, T.U.B. e, quindi, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, non attesta la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco;
invero, come dimostra chiaramente il tenore letterale della suddetta norma, la pubblicazione opera - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2, valendo cioè unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. Vale a dire che la pubblicazione della cessione dei crediti in blocco vale solo a sostituire, ai fini notiziali per evitare la liberazione dei debitori ceduti, la notificazione dell'atto di cessione che, quantunque con forme non vincolate o sacramentali, deve pur sempre esistere tra parte cedente e cessionaria e che, come tale, va provata in giudizio.
Occorre, dunque, approntare un'adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, obbligo che discende in via diretta dal principio di "sana e prudente gestione" di cui all'art. 5 T.U.B. Pertanto, con riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto che si assume cessionario - la norma di cui all'art. 58, comma 2, T.U.B, seppure non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie.
Con la conseguenza, "assunta questa diversa prospettiva", che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346
c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione detto contenuto
-
potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (cfr. Cass. Civ.,
n. 15884/2019).
Facendo applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte nel caso di specie, ne consegue che può ritenersi provata la legittimazione di " CP_2 in quanto, da un lato, la "interventrice" ha prodotto il contratto di cessione del credito ed anche la comunicazione dell'avvenuta cessione rendendola, così, opponibile al debitore ceduto.
Deve pertanto, a parere del Giudicante, ritenersi ammissibile l'intervento del cessionario ex art. 111 c.p.c. nel giudizio in corso.
1. Il merito
Venendo al merito in punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, gravi su di essa l'onere di provare il credito vantato e che si impone perciò la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cassazione civile I n. 24049 DEL 26.09.2019, Cass.,
Sez. I, 28/11/2018, n. 30822). In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. All'estratto conto bancario di cui all'art. 50 d.lg.
1 settembre 1993 n. 385, può riconoscersi un'efficacia probatoria piena solo ai fini e nell'ambito della fase monitoria del procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., non anche nella fase contenziosa successiva all'opposizione al decreto ingiuntivo
(ovvero in un ordinario giudizio di cognizione), nel cui ambito la sua efficacia probatoria vagliata secondo le ordinarie regole dettate dal c.c. in materia di prove documentali, combinate, però, con la particolare efficacia preclusiva attribuita dal combinato disposto degli art. 1857 e 1832 c.c. alla sua mancata impugnazione da parte del correntista, con la conseguenza che la sua produzione in giudizio fa sorgere l'onere per il correntista che voglia contestarne le risultanze di sollevare rilievi specifici.
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale parte opposta ha prodotto la documentazione contrattuale;
in particolare risulta depositato sin dalla fase monitoria il contratto di finanziamento n. 2017465 dell'importo di euro 26.148,61 con spese complessive per euro 6.761,39 per un netto erogato di euro 19.387,22 (il prestito prevedeva n. 120 rate di euro 271 ciascuna per un rimborso di interessi di euro 6.371,39, con tan 4,50% e taeg 11,97%; nonché il contratto di finanziamento n.
2017467 dell'importo di euro 14.406,30 con spese complessive per euro 4.683,86 per un netto erogato di euro 9.722,44. Il prestito prevedeva n. 120 rate di euro 150 ciascuna per un rimborso di interessi di euro 3.593,70, con tan 4,60% e taeg 14,75%.
La documentazione contrattuale depositata ha consentito al CTU di rispondere ai quesiti formulati e di ricostruire entrambi i rapporti.
Parte opponente, senza contestare di aver sottoscritto il contratto, ha sollevato contestazioni inerenti alla applicazione nel corso del rapporto di interessi usurari e relativi alla applicazione di un TAEG difforme da quello pattuito. In ogni caso prima di esaminare nel merito la domanda è bene svolgere, in considerazione delle censure sollevate, una panoramica incentrata sulla differenza ontologica tra TAN
e TAEG, grandezze su cui il presente giudizio risulta imperniato.
Il TAN, Tasso Annuo Nominale, è quel tasso che, applicato all'importo mutuato, determina l'ammontare degli interessi che dovranno essere corrisposti a fronte della concessione del credito. È, in sostanza, il tasso di interesse applicato all'operazione di credito puramente e semplicemente, ossia al netto di oneri e costi che saranno (anch'essi) sopportati dal mutuatario, sicchè esso costituisce un primo dato utile sia al cliente, sulla cui base, infatti, valuterà la convenienza del mutuo, sia all'istituto di credito, sulla cui base, invece, determinerà tecnicamente il piano di ammortamento del mutuo stesso.
Tuttavia, nei normali piani di ammortamento di prestiti e mutui sono previste rate infrannuali, laddove, quindi, l'interesse non viene pagato in un'unica soluzione a fine anno, ma viene ripartito su ogni singola rata in scadenza.
Il TAEG, invece, rappresenta lo strumento principale di traSPrenza nei contratti di credito al consumo. E' un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua.
Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate.
Assodato che a TAN e TAEG corrispondono a valori necessariamente diversi, nel caso in esame dal programma contrattuale si evince che il TAEG: 11,97 % e 14,75% Il consulente nominato per verificare se nel corso del rapporto la banca avesse applicato il TAEG pattuito ovvero un TAEG difforme, in quanto superiore, ha riscontrato che il
Taeg applicato nel corso del rapporto è esattamente quello indicato in contratto.
Inoltre parte opponente ha eccepito il superamento del tasso soglia.
Le istruzioni della Banca di Italia PER LA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI
GLOBALI MEDI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA del Maggio 2009 prevedono alla Lettera C6 che: " Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di traSPrenza. In particolare, sono inclusi: n. 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, anche quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge10 (pag. 16).
Il consulente, applicando la categoria corretta ha verificato che non vi è usura originaria
Orbene, le conclusioni del c.t.u. meritano di essere condivise, in quanto il procedimento eseguito risulta immune da vizi logici. Nessuna osservazione è stata svolta nei confronti della consulenza da parte opponente.
Ne consegue che l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014 aggiornato dal DM 37/2018 in complessivi euro 2.540
(di cui euro 460 per la fase di studio, euro 389 per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria e euro 851 per la fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge da liquidare in favore della cessionaria e in euro 849.00 in favore della parte opposta. Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte opponente soccombente.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo.
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore della cessionaria liquidate in complessivi euro 2.540 (di cui euro 460 per la fase di studio, euro 389 per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria e euro 851 per la fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge.
3) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta liquidate in euro 849.00 oltre Iva e Cpa come per legge .
4) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte opponente soccombente
Così deciso in Salerno il 11.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara