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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/03/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 6371/2021 promossa da:
(P.IV ) e Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(P.IV ), elettivamente domiciliate in Torino, Via Bertolotti n. 2, presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. Sabrina Molinar Min ( ; che le Email_1 rappresenta e difende, unitamente all'avv. Stefano Vaccino
( , per delega in atti;
Email_2
attrici; contro
(Cf. ), elettivamente domiciliata in Torino, Corso Controparte_2 P.IVA_3
Regina Margherita n. 174, presso lo studio dell'avv. Marco Piovano
( , che la rappresenta e difende per delega in atti;
Email_3
convenuta;
(Cf./P.IV ), elettivamente Controparte_3 P.IVA_4 domiciliata in Torino, Via Principi D'Acaja n. 47, presso lo studio dell'avv. Stefano Cresta
( , che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Laura Polito Email_4
( , per delega in atti;
Email_5
convenuta;
e
(Cf./P.IV ); Controparte_4 P.IVA_5
1 convenuta contumace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrici: “… - in accoglimento del presente ricorso annullare il provvedimento impugnato nonché ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale anche di contenuto e portata sconosciuti;
- in ogni caso riconoscere a favore delle ricorrenti la somma corrispondente alle prestazioni erogate e non rimborsate, condannando le amministrazioni al pagamento delle somme medesime come da documentazione versata in atti;
in via istruttoria: si richiede disporsi idonea verificazione onde accertare l'effettiva trasmissione dei dati da parte delle società ricorrenti, nonché ove occorra verificazione onde quantificare le somme dovute alle ricorrenti a fronte delle prestazioni erogate e mai rimborsate;
- con riserva di formulare domanda di risarcimento del danno anche in separato giudizio.
Con vittoria di spese, onorari, iva e cpa come per legge”;
Convenuta “…pregiudizialmente, dichiarare inammissibile le Controparte_2
domande attoree di annullamento dei provvedimenti regionali;
nel merito: respingere le pretese attoree di riconoscimento di un valore di riferimento per il 2019 superiore a quello assegnato dalla D.D. 272/2019; dichiarare inammissibile la domanda di arricchimento senza causa per sussistenza di causa legittima discendente da contratto efficace;
in subordine, comunque respingere la pretesa per genericità e per carenza di prova sull'entità dell'arricchimento delle convenute e del pregiudizio effettivamente patito.
Con il favore di onorari e spese di giudizio e riconoscimento degli oneri riflessi in luogo di IVA e CPA.”;
Convenuta “…nel merito, in via Controparte_3
principale: rigettare integralmente le pretese formulate ex adverso, assolvendo l Parte_2
da ogni avversa domanda, siccome inammissibile e comunque priva di fondamento sia in fatto che in diritto, anche ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, cod. civ., per le ragioni esposte;
in via riconvenzionale:
2 accertare e dichiarare ex art. 1218 c.c. l'inesatto adempimento (con riferimento all'anno
2018 come precisato in atti) della agli essenziali Controparte_5
obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo ex art. art. 2, comma
1, del contratto sottoscritto inter-partes in data 30.8.2018 e – alla luce dei fatti sopravvenuti, comprovati dai documenti dal n. 25 al n. 30 versati in atti – accertare e dichiarare l'avvenuta compensazione, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del contratto prot. 2019/0155680 del
14.11.20219 (sub doc. 1) tra quanto versato in più dall' alla Parte_2 [...]
nel corso del 2018 e del 2019 rispetto a quanto in allora dovuto Controparte_5 alla , sino alla concorrenza della somma di € 25.863,00 Controparte_5
risultante dalle fatture e dalle note di credito sopravvenute depositate agli atti;
In ogni caso:
Condannarsi le Società attrici al pagamento in favore dell' dei Parte_2
compensi e delle spese di lite, oltre spese generali forfetarie 15%, Cpa e IVA, nonché alla refusione del contributo unificato di € 237,00 dalla stessa versato per la domanda riconvenzionale”.
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto la determina dirigenziale DD 16/04/2019 n. 272 (cfr. doc. 1 fasc. att.), con la quale la ha approvato i “valori annuali di riferimento 2019 Controparte_2 per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati” -ai sensi di quanto previsto dalla
DGR 3/08/2017 n. 73-5504/2017 (cfr. doc. 2 fasc. att.) e dalla DGR 14/06/2018 n. 37-
7057/2018 (cfr. doc. 3 fasc. att.)- determinando per l'anno 2019, rispetto al 2018, una decurtazione del budget di spesa assegnato alle attrici per le prestazioni sanitarie erogate.
In particolare, le società attrici –“strutture accreditate per l'erogazione delle prestazioni oggetto di contratto ex art. 8 quinques d.lgs. n. 502/1992, da ultimo stipulato in data 30 agosto 2018 per il biennio 2018 e 2019” (cfr. cit., p. 4 e doc. 5 e 6 fasc. att.)- hanno impugnato la predetta determina dirigenziale (inizialmente proponendo ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, dichiarato inammissibile), chiedendone l'annullamento, contestando la riduzione dei valori di riferimento del 2019 rispetto ai valori previsti per il 2018 in conseguenza della minor produzione riconosciuta.
Nello specifico, secondo le attrici, la DD 16/04/2019 n. 272 sarebbe stata adottata
“sull'erroneo presupposto della mancata tempestiva trasmissione dei dati” (cfr. cit., p. 6),
3 relativi alle prestazioni eseguite, entro i termini contrattuali stabiliti, con la conseguenza che tali prestazioni non sarebbero state computate ai fini della determinazione della produzione complessiva realizzata nel 2018, adempimento che, in realtà, sarebbe stato “regolarmente eseguito, sia in via telematica che in versione cartacea” (cfr. cit., p. 6), nonostante il sistema di trasmissione avesse presentato un iniziale “errore…a causa della modifica intervenuta nel sistema di immissione dati" (cfr. cit., p. 5); inoltre, la copia cartacea della documentazione sarebbe stata “regolarmente consegnata” (cfr. cit., p. 5; doc. 13 fasc. att.) su espressa Part richiesta dall' cfr. doc. 11-12 fasc. att.).
Infine, le attrici hanno chiesto la condanna delle convenute al pagamento delle somme dovute per le prestazioni erogate nel 2018 e non rimborsate, anche a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 Cc.
Si è costituita l chiedendo il rigetto delle domande formulate dalle Parte_2
attrici per i seguenti motivi:
- inammissibilità delle domande di annullamento, atteso che, ai sensi dell'art. 4 L.
2248/1865 All. E), è precluso al giudice ordinario il potere di annullamento degli atti amministrativi, residuando diversamente un potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo;
inoltre, non potendo le attrici “conseguire alcuna utilità pratica dall'odierno giudizio” Part (cfr. comp. risp. p. 14), difetterebbe l'interesse ad agire ex art. 100 Cpc;
- correttezza della DD 16/04/2019 n. 272, atteso che i contratti stipulati dalle attrici con
Part l in data 30/08/2018 (cfr. doc. 1, 2 fasc. conv. hanno stabilito dei tetti Parte_2
inderogabili di spesa per il 2018 e il valore della produzione realizzata, nel 2018, dalla
[...]
e dalla è risultata inferiore rispetto al tetto Parte_1 Controparte_1 fissato, circostanza che ha determinato “la conseguenza…di modifica in riduzione del budget
Part contrattuale per l'anno 2019” (cfr. comp. risp. p. 9), ai sensi dell'art.
3.3 dei contratti;
in particolare, il valore della produzione per l'anno 2018 è stato calcolato non computando i dati relativi all'ultimo quadrimestre del 2018, così come previsto dall'art.
4.5 dei contratti (cfr. doc.
Part 1, p. 9; doc. 2, p.
9-10 fasc. conv. avendo le attrici comunicato i relativi dati oltre il termine (27/01/2019) previsto per la trasmissione dalla DGR 30/12/2013 n. 13-6981 All. A)
Part Part (cfr. doc. 6 fasc. conv. p. 7); nello specifico, l ha sostenuto che “la mancata trasmissione di tali dati” sarebbe “imputabile ad un problema legato al software in uso alle
Part Società stesse” (cfr. comp. risp. p. 6), come peraltro riconosciuto dalle stesse attrici con
Part mail del 28/03/2019 (cfr. doc. 7 fasc. conv. e confermato dalle loro produzioni
4 documentali (cfr. doc. 7,8,9,10 fasc. att.) da cui “si evince che gli errori di respingimento del sistema…sono esclusivamente imputabili al mittente, cioè alle Società avversarie” (cfr. comp. Part risp. p. 7); inoltre, “alcuna richiesta di consegna di copia cartacea della documentazione Part comprovante le prestazioni effettuate” è stata “avanzata da parte dell' nei confronti delle attrici”, consegna che, comunque, non avrebbe potuto “sostituire la trasmissione dei dati in Part via informatica ed entro i termini decadenziali previsti” (cfr. comp. risp. p. 7);
- infondatezza della domanda attorea di condanna al pagamento delle somme erogate nel 2018 e non rimborsate, non essendo dovuta nessuna somma, neppure a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 Cc, essendo il danno patito dalle attrici “addebitabile unicamente alle parti avverse in ragione della condotta gravemente negligente posta in
Part essere” (cfr. comp. risp. p. 16).
In via riconvenzionale, l ha chiesto: Parte_2
- di accertare l'inadempimento della rispetto ai propri Parte_1 doveri informativi (con riferimento all'anno 2018);
- di dichiarare l'avvenuta compensazione, ai sensi dell'art.
5.6 del contratto (cfr. doc. 1 Part fasc. conv. p. 11), “tra quanto versato in più dall' alla Parte_2 [...]
nel corso del 2018 e del 2019 rispetto a quanto in allora dovuto alla Controparte_5
, sino alla concorrenza della somma di € 25.863,00 risultante Controparte_5 dalle fatture e dalle note di credito sopravvenute depositate agli atti” (cfr. conclusioni di cui Part alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc e doc. 25-30 fasc. conv.
Si è costituita la , chiedendo il rigetto delle domande attoree e Controparte_2 sostenendo, in via ulteriore rispetto alle difese dell' che la domanda di Parte_2
annullamento proposta sarebbe, altresì, inammissibile per violazione di giudicato, in quanto il decreto del Presidente della Repubblica, emanato in data 1/10/2020 (cfr. doc. 23 fasc. conv. Part
che ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalle attrici, avrebbe ritenuto, su parere reso dal Consiglio di Stato (parere n. 83/2020 del 29.04.2020, cfr. doc. 23
Part fasc. conv. “estranea alla causa poetendi ogni questione relativa alla legittimità degli atti regionali richiamati in premessa” (cfr. comp. risp. , p. 4), precludendo di Controparte_2 conseguenza “l'esperimento di ulteriori azioni volte all'annullamento di tali provvedimenti generali” (cfr. comp. risp. , p. 4); inoltre, l'azione di annullamento sarebbe, Controparte_2 in ogni caso, preclusa, avendovi le attrici espressamente rinunciato all'art. 10 dei contratti sottoscritti con l' ” (cfr. doc. 4 - 5, p. 14-15 fasc. conv. ). Parte_2 Controparte_2
5 La nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in Controparte_4
giudizio.
All'esito della prima udienza del 10/09/2021, il Giudice istruttore (dr. Guglielmo Rende) ha rigettato l'istanza cautelare ex art. 669 quater Cpc avanzata dalle attrici e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 Cpc (cfr. ordinanza 18/09/2021).
In data 9/01/2023, la causa è stata assegnata alla scrivente Giudice (poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024).
Con ordinanza in data 30/10/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della non Controparte_4
essendosi proceduto in corso di causa.
Sempre in via preliminare, con riguardo all'istanza istruttoria di parte attrice (reiterata in sede di precisazione delle conclusioni) volta ad ottenere l'esperimento di una consulenza tecnica al fine di accertare l'effettiva trasmissione dei dati nonché la quantificazione delle somme dovute a fronte delle prestazioni erogate, si ritiene che debba essere rigettata in quanto irrilevante ai fini della presente decisione.
3. Con riguardo alla domanda attorea di annullamento del “provvedimento impugnato” e di “ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale anche di contenuto e portata sconosciuti” (cfr. cit., p. 11), occorre preliminarmente chiarire i poteri del giudice ordinario.
In particolare, va premesso che, ai sensi dell'art. 4 all. E) L. n. 2248/1865, “quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'Autorità amministrativa, i Tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. L'atto amministrativo non potrà essere rivocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti Autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso”; inoltre, ai sensi del successivo art. 5,
“in questo come in ogni altro caso, le Autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi”.
Dal combinato disposto dei predetti articoli si ricava il principio in base al quale il giudice ordinario non ha il potere di annullare, modificare o revocare gli atti amministrativi, in quanto ciò che forma oggetto della sua cognizione non è l'atto amministrativo in sé considerato, ma gli effetti dell'atto stesso in relazione al diritto soggettivo dedotto in giudizio, al fine di reintegrarlo in caso di violazione. Ne deriva che al giudice ordinario è riconosciuto
6 unicamente un potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo che venga riconosciuto lesivo del diritto soggettivo fatto valere in giudizio.
Se ne deriva che, nel caso di specie, benché venga richiesto di emettere un provvedimento di annullamento dell'atto amministrativo sospettato di illegittimità -che evidentemente questo Tribunale non può emettere, a ciò ostandovi il combinato disposto degli art. 4 e 5 all. E) L. n. 2248/1865-, residua unicamente la possibilità, nel caso in cui venga accertata la violazione del diritto soggettivo fatto valere in giudizio, di disapplicare l'atto amministrativo ritenuto illegittimo.
4. Ciò chiarito, passando al merito, occorre preliminarmente richiamare i principi di diritto che governano l'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, applicabili anche nell'ipotesi in cui parte del giudizio sia una Pubblica Amministrazione, secondo cui il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto (così come per la risoluzione e/o risarcimento) deve provare il titolo, ossia la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, ed allegare l'altrui inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare l'esatto adempimento ovvero altri fatti estintivi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Inoltre, nei contratti a prestazioni corrispettive, il debitore può opporsi al pagamento richiestogli sollevando eccezione di inadempimento della controparte creditrice ex art. 1460
Cc; anche in questo caso trovano applicazione i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 13533/2001, risultando però invertiti i ruoli delle parti in lite: il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento o l'inesatto adempimento, mentre il creditore agente (che chiede il pagamento) dovrà dimostrare il proprio esatto adempimento.
Resta fermo il principio di non contestazione di cui all'art. 115 Cpc, in forza del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
4.1. Nel caso di specie:
- le attrici hanno invocato l'inadempimento delle previsioni contenute nei contratti Part stipulati con l (cfr. doc. 5, 6 fasc. att.; doc. 1, 2 fasc. conv. doc. 4, 5 Parte_2 fasc. conv. ) relative sia al budget di spesa per l'anno 2019 (art. 3.3) sia Controparte_2
alla remunerazione delle prestazioni eseguite (art. 4), affermando che la DD 16 aprile 2019,
n. 272 (cfr. doc. 1 fasc. att.) sarebbe stata adottata “sull'erroneo presupposto della mancata tempestiva trasmissione dei dati” (cfr. cit., p. 6), trasmissione che, tuttavia, sarebbe stata
7 tempestivamente eseguita “sia in via telematica che in versione cartacea” (cfr. cit., p. 6); per l'effetto, hanno formulato domanda di condanna delle convenute al pagamento delle somme dovute per le prestazioni sanitarie erogate e non rimborsate, anche a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 Cc;
- la e l hanno sollevato eccezione di Controparte_2 Parte_2
inadempimento, sostenendo che le attrici non avrebbero adempiuto ai propri doveri informativi, avendo comunicato i dati relativi alla produzione dell'ultimo quadrimestre 2018 oltre il termine (27/01/2019) previsto per la trasmissione dal DGR 30 dicembre 2013, n. 13-
Part 6981 All. A) (cfr. doc. 6 fasc. conv. p. 7), sicché di tali dati non si sarebbe tenuto conto ai fini del calcolo del valore complessivo della produzione realizzata nell'esercizio 2018.
A fronte di tali contestazioni, le norme contrattuali che vengono in rilievo sono: Part
- l'art.
2.1 dei contratti sottoscritti dalle attrici con l ”, che prevede che Parte_2
“gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione” (cfr. doc. 5, 6 fasc. att., p. 3; doc. 1, 2 fasc. conv. Part p. 3; doc. 4, 5 fasc. conv. , p. 3); Controparte_2
- il successivo art. 5, che dispone che “le prestazioni inviate al CSI oltre il termine ordinariamente fissato per la chiusura della gestione in competenza saranno considerate unicamente ai fini dell'obbligo informativo, ma non a fini remunerativi” (cfr. doc. 5, p. 9, doc. 6, Part p.
9-10 fasc. att.; doc. 1, p. 9, doc. 2, p.
9-10 fasc. conv. doc. 4, p. 9, doc. 5, p.
9-10 fasc. conv. ). Controparte_2
A tal riguardo, il DGR 30 dicembre 2013, n. 13-6981 all. A), recante il “sistema dei flussi informativi sanitari della ” individua, quale termine per la chiusura definitiva Controparte_2 della gestione in competenza, il giorno 27 gennaio dell'anno successivo rispetto all'annualità di riferimento, con l'aggiunta di ulteriori cinque giorni lavorativi successivi all'invio per Part eventuali correzioni sui dati già trasmessi (cfr. doc. 6 fasc. conv. p. 7; doc. 6 fasc. conv.
, p. 7). Controparte_2
Ebbene, ritiene questo Tribunale che la e la Parte_1 [...]
a fronte dell'eccezione di inadempimento degli obblighi informativi sollevata Controparte_1 dalle convenute, non abbiano assolto all'onere probatorio sulle stesse gravanti, limitandosi ad allegare di aver tempestivamente trasmesso i dati “sia in via telematica che in versione cartacea” (cfr. cit., p. 6), senza tuttavia produrre alcun documento da cui si ricavi che i dati relativi alle prestazioni erogate nell'ultimo quadrimestre 2018 siano stati inviati entro il
8 27/01/2019, termine fissato per la chiusura definitiva della gestione in competenza per l'anno
2018. Invero, la documentazione prodotta dall'attrice (doc. 7-10, 16-23 fasc. att.) non fornisce alcun dato al riguardo.
Peraltro, si evidenzia che l'omessa trasmissione dei dati nei termini previsti, nonché la sua riconducibilità a un problema legato al software dell'attrice, risulta confermata dalla mail del 28/03/2019, riferita alla e non contestata dalle attrici, Parte_1 laddove si afferma che “causa problema legato al ns software sono stati inviati dei file incompleti, scartati in seguito dal controllo SA2. Stiamo provvedendo a inviare in sostituzione
i dati corretti relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2019. Per quanto riguarda i mesi novembre/dicembre 2018, possono ancora essere accettate le sostituzioni?” (cfr. doc. 7 fasc. Part conv. doc. 9 fasc. conv. ). Se ne deduce, dunque, che alla data del Controparte_2
28/03/2019, non risultavano inviati i dati relativi a novembre/dicembre 2018.
A ciò si aggiunga che i doc. 11 e 12 prodotti dall'attrice (cfr. doc. 11, 12 fasc. att.; doc. 9, Part Part 10 fasc. conv. con cui l avrebbe richiesto “la copia cartacea della predetta documentazione” (cfr. cit., p. 5), si riferiscono ad un diverso adempimento, ovverosia alle
“consegne degli scatoloni con ricette e deconti” per il controllo a campione sulle ricette cartacee, al fine di verificare la loro regolarità amministrativa, così come emerge dal doc. 11
Part Part prodotto dall' (cfr. doc. 11 fasc. conv. consegna avvenuta peraltro successivamente al 27/01/2019 (cfr. doc. 13 fasc. att).
In ragione delle superiori considerazioni, si ritiene che, a fronte di una minore produzione riscontrata rispetto al tetto di spesa fissato per l'anno 2018 (per la
[...]
valore produzione € 103.537,00 a fronte di un tetto di € 146.931,00; Parte_1 per la valore produzione € 9.522,00 a fronte di un tetto di € 19.700,00; cfr. doc. 3 CP_1
Part bis fasc. conv. p. 6), l'Amministrazione abbia correttamente operato una riduzione del Part budget di spesa per l'anno 2019, in applicazione dell'art.
3.3 dei contratti stipulati con l in base al quale “per il 2019 si assumono i valori di acuzie e di specialistica ambulatoriale che saranno definiti dalla Regione con riferimento a quelli negoziati per l'annualità 2018, eventualmente ridotti o incrementati del 70% della minore o maggiore produzione realizzata entro il 110% dei valori di riferimento, eventualmente riproporzionando ai limiti dei tetti di spesa regionali per setting assistenziale laddove la sommatoria delle eccedenze superi quella
Part delle economie”(cfr. doc. 5, 6, p.
4-5 fasc. att.; doc. 1, 2, p.
4-5 fasc. conv. doc. 4, 5, p. 4-
5 fasc. conv. ). Controparte_2
9 Conseguentemente, le domande attoree vanno rigettate in quanto infondate.
5. Con riguardo alla domanda riconvenzionale formulata dall' Controparte_3 nei confronti della parte convenuta ha
[...] Parte_1
prodotto:
- le fatture emesse dalla per le prestazioni effettuate Parte_1
Part Part nel 2018 (cfr. doc. 12 fasc. conv. e i relativi ordinativi di pagamento emessi dall'
[...]
Part
” (cfr. doc. 13 fasc. conv. come da tabella riassuntiva cfr. doc. 14 fasc. conv. Parte_2
Part
- la nota di credito di € 25.863,00 emessa dalla in Parte_1 favore dell' a saldo degli importi dovuti per esercizio 2018 (cfr. doc. 30 Parte_2 Parte_2
Part fasc. conv.
- le fatture elettroniche r. 93215 (€12.695,00) e r. 93218 (€ 18.008,54), emesse dalla Part a saldo degli importi dovuti dall' rispettivamente per gli Parte_1
esercizi 2019 e 2020. Part Dalla documentazione prodotta emerge che, con riferimento all'esercizio 2018, l a corrisposto in acconto, a saldo delle fatture emesse dalla un Parte_1
Part importo complessivo pari a €105.018,90 (cfr. doc. 12, 13, 14 fasc. conv. A seguito dei controlli effettuati sul valore delle prestazioni erogate nell'esercizio 2018, secondo quanto Part Part risultante dalla DD 22 maggio 2019, n. 400 (cfr. doc. 3 bis fasc. conv. p. 6), l ha vantato un credito di € 25.863,00, pari alla differenza tra quanto da quest'ultima corrisposto in acconto (€ 105.019,00) e quanto risultante dalla valorizzazione delle prestazioni effettivamente erogate dalla (pari a € 79.156,00); ciò in Parte_1 conformità alla procedura stabilita dall'art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti, ai sensi del quale “il corrispettivo preventivato viene liquidato a titolo di acconto in quote mensili posticipate pari al 90% di ½ dei valori di riferimento/tetti di spesa o del realizzato se inferiore , detratti gli importi incassati dalla a titolo di compartecipazione degli assistiti non Pt_3 esenti e di quota fissa per ricetta non esente…Entro il primo trimestre dell'anno successivo Part l verifica le prestazioni erogate per quanto riguarda il rispetto dei volumi, tipologie concordate per destinazioni di residenza e per recupero di mobilità passiva fuori regione, e comunica alla le informazioni necessarie ai fini della regressione economica che si CP_2
Part definirà nei successivi trenta giorni” (cfr. doc. 5 fasc. att., p. 10; doc. 1 fasc. conv. p. 10; doc. 4 fasc. conv. , p. 10). Controparte_2
10 Nelle more del giudizio, la ha provveduto ad emettere Parte_1 le fatture elettroniche r. 93215 (€12.695,00) e r. 93218 (€ 18.008,54), a saldo degli importi Part dovuti dall' er l'esercizio 2019 e 2020, nonché la nota di credito r. 92399 di € 25.863,00 in Part Part favore dell' cfr. doc. 30 fasc. conv.
Si osserva, sul punto, che né l'avvenuta erogazione delle somme in acconto da parte Part dell' é la quantificazione del credito vantato da quest'ultima in € 25.863,00, a seguito dei controlli effettuati sul valore della produzione per l'esercizio 2018, risultano specificamente contestati dalla Parte_1
Opera, pertanto, il meccanismo della non contestazione specifica ex art. 115 Cpc e conseguentemente, va dichiarata l'avvenuta compensazione tra le somme a credito vantate Part dall' e le somme da questa dovute alla per gli esercizi Parte_1
2019 e 2020, fino alla concorrenza di € 25.863,00; ciò in conformità a quanto previsto dall'art.
5.6 del contratto, secondo cui “gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori Parte controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile. Le eventuali eccedenze di produzione non remunerate nell'esercizio oggetto di controllo potranno, all'occorrenza, essere compensate con gli importi da recuperare per prestazioni inappropriate o rese in difformità a requisiti amministrativi” (cfr. Part doc. 5, 6 fasc. att., p. 11; doc. 1, 2 fasc. conv. p. 11; doc. 4, 5 fasc. conv. CP_2
, p. 11).
[...]
6. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc di parte attrice e vengono liquidate ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione valore indeterminabile, complessità bassa).
In particolare, le attrici devono essere condannate a rimborsare:
- alla convenuta la somma di € 6.713,00 per Controparte_3
compensi (calcolati in base ai valori medi della tabella di riferimento, ridotti del 50% con riferimento alla fase di trattazione/istruzione, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta), oltre a € 264,00 per spese vive (Cu e marca) ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), IV se dovuta e Cpa come per legge;
- alla convenuta , la somma di € 5.261,00 per compensi (calcolati in Controparte_2
base ai valori medi della tabella di riferimento, ridotti del 50% con riferimento alla fase di trattazione/istruzione e decisoria, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta), oltre al
11 rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), oltre oneri riflessi in luogo di IV e Cpa.
Nulla è dovuto, in termini di diritto al pagamento delle spese processuali, alla CP_4
non essendosi costituita.
[...]
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara la contumacia della Controparte_4
rigetta le domande formulate dalla e dalla Parte_1 CP_1
nei confronti delle convenute;
[...] accoglie la domanda riconvenzionale formulata dall' Controparte_3 nei confronti della e, per l'effetto, accerta e dichiara
[...] Parte_1
l'avvenuta compensazione tra le somme a credito vantate dall' Controparte_3
e le somme da questa dovute alla per gli esercizi
[...] Parte_1
2019 e 2020, fino alla concorrenza di € 25.863,00; condanna la e la a rimborsare Parte_1 Controparte_1 all' le spese di lite, che liquida in € 6.713,00 per Controparte_3 compensi, oltre a € 264,00 per spese vive ed oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, IV se dovuta e Cpa come per legge;
condanna la e la a rimborsare Parte_1 Controparte_1 alla le spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_2
spese forfettarie nella misura del 15%, oltre oneri riflessi in luogo di IV e Cpa.
Torino, 3 marzo 2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 6371/2021 promossa da:
(P.IV ) e Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(P.IV ), elettivamente domiciliate in Torino, Via Bertolotti n. 2, presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. Sabrina Molinar Min ( ; che le Email_1 rappresenta e difende, unitamente all'avv. Stefano Vaccino
( , per delega in atti;
Email_2
attrici; contro
(Cf. ), elettivamente domiciliata in Torino, Corso Controparte_2 P.IVA_3
Regina Margherita n. 174, presso lo studio dell'avv. Marco Piovano
( , che la rappresenta e difende per delega in atti;
Email_3
convenuta;
(Cf./P.IV ), elettivamente Controparte_3 P.IVA_4 domiciliata in Torino, Via Principi D'Acaja n. 47, presso lo studio dell'avv. Stefano Cresta
( , che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Laura Polito Email_4
( , per delega in atti;
Email_5
convenuta;
e
(Cf./P.IV ); Controparte_4 P.IVA_5
1 convenuta contumace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrici: “… - in accoglimento del presente ricorso annullare il provvedimento impugnato nonché ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale anche di contenuto e portata sconosciuti;
- in ogni caso riconoscere a favore delle ricorrenti la somma corrispondente alle prestazioni erogate e non rimborsate, condannando le amministrazioni al pagamento delle somme medesime come da documentazione versata in atti;
in via istruttoria: si richiede disporsi idonea verificazione onde accertare l'effettiva trasmissione dei dati da parte delle società ricorrenti, nonché ove occorra verificazione onde quantificare le somme dovute alle ricorrenti a fronte delle prestazioni erogate e mai rimborsate;
- con riserva di formulare domanda di risarcimento del danno anche in separato giudizio.
Con vittoria di spese, onorari, iva e cpa come per legge”;
Convenuta “…pregiudizialmente, dichiarare inammissibile le Controparte_2
domande attoree di annullamento dei provvedimenti regionali;
nel merito: respingere le pretese attoree di riconoscimento di un valore di riferimento per il 2019 superiore a quello assegnato dalla D.D. 272/2019; dichiarare inammissibile la domanda di arricchimento senza causa per sussistenza di causa legittima discendente da contratto efficace;
in subordine, comunque respingere la pretesa per genericità e per carenza di prova sull'entità dell'arricchimento delle convenute e del pregiudizio effettivamente patito.
Con il favore di onorari e spese di giudizio e riconoscimento degli oneri riflessi in luogo di IVA e CPA.”;
Convenuta “…nel merito, in via Controparte_3
principale: rigettare integralmente le pretese formulate ex adverso, assolvendo l Parte_2
da ogni avversa domanda, siccome inammissibile e comunque priva di fondamento sia in fatto che in diritto, anche ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, cod. civ., per le ragioni esposte;
in via riconvenzionale:
2 accertare e dichiarare ex art. 1218 c.c. l'inesatto adempimento (con riferimento all'anno
2018 come precisato in atti) della agli essenziali Controparte_5
obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo ex art. art. 2, comma
1, del contratto sottoscritto inter-partes in data 30.8.2018 e – alla luce dei fatti sopravvenuti, comprovati dai documenti dal n. 25 al n. 30 versati in atti – accertare e dichiarare l'avvenuta compensazione, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del contratto prot. 2019/0155680 del
14.11.20219 (sub doc. 1) tra quanto versato in più dall' alla Parte_2 [...]
nel corso del 2018 e del 2019 rispetto a quanto in allora dovuto Controparte_5 alla , sino alla concorrenza della somma di € 25.863,00 Controparte_5
risultante dalle fatture e dalle note di credito sopravvenute depositate agli atti;
In ogni caso:
Condannarsi le Società attrici al pagamento in favore dell' dei Parte_2
compensi e delle spese di lite, oltre spese generali forfetarie 15%, Cpa e IVA, nonché alla refusione del contributo unificato di € 237,00 dalla stessa versato per la domanda riconvenzionale”.
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto la determina dirigenziale DD 16/04/2019 n. 272 (cfr. doc. 1 fasc. att.), con la quale la ha approvato i “valori annuali di riferimento 2019 Controparte_2 per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati” -ai sensi di quanto previsto dalla
DGR 3/08/2017 n. 73-5504/2017 (cfr. doc. 2 fasc. att.) e dalla DGR 14/06/2018 n. 37-
7057/2018 (cfr. doc. 3 fasc. att.)- determinando per l'anno 2019, rispetto al 2018, una decurtazione del budget di spesa assegnato alle attrici per le prestazioni sanitarie erogate.
In particolare, le società attrici –“strutture accreditate per l'erogazione delle prestazioni oggetto di contratto ex art. 8 quinques d.lgs. n. 502/1992, da ultimo stipulato in data 30 agosto 2018 per il biennio 2018 e 2019” (cfr. cit., p. 4 e doc. 5 e 6 fasc. att.)- hanno impugnato la predetta determina dirigenziale (inizialmente proponendo ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, dichiarato inammissibile), chiedendone l'annullamento, contestando la riduzione dei valori di riferimento del 2019 rispetto ai valori previsti per il 2018 in conseguenza della minor produzione riconosciuta.
Nello specifico, secondo le attrici, la DD 16/04/2019 n. 272 sarebbe stata adottata
“sull'erroneo presupposto della mancata tempestiva trasmissione dei dati” (cfr. cit., p. 6),
3 relativi alle prestazioni eseguite, entro i termini contrattuali stabiliti, con la conseguenza che tali prestazioni non sarebbero state computate ai fini della determinazione della produzione complessiva realizzata nel 2018, adempimento che, in realtà, sarebbe stato “regolarmente eseguito, sia in via telematica che in versione cartacea” (cfr. cit., p. 6), nonostante il sistema di trasmissione avesse presentato un iniziale “errore…a causa della modifica intervenuta nel sistema di immissione dati" (cfr. cit., p. 5); inoltre, la copia cartacea della documentazione sarebbe stata “regolarmente consegnata” (cfr. cit., p. 5; doc. 13 fasc. att.) su espressa Part richiesta dall' cfr. doc. 11-12 fasc. att.).
Infine, le attrici hanno chiesto la condanna delle convenute al pagamento delle somme dovute per le prestazioni erogate nel 2018 e non rimborsate, anche a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 Cc.
Si è costituita l chiedendo il rigetto delle domande formulate dalle Parte_2
attrici per i seguenti motivi:
- inammissibilità delle domande di annullamento, atteso che, ai sensi dell'art. 4 L.
2248/1865 All. E), è precluso al giudice ordinario il potere di annullamento degli atti amministrativi, residuando diversamente un potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo;
inoltre, non potendo le attrici “conseguire alcuna utilità pratica dall'odierno giudizio” Part (cfr. comp. risp. p. 14), difetterebbe l'interesse ad agire ex art. 100 Cpc;
- correttezza della DD 16/04/2019 n. 272, atteso che i contratti stipulati dalle attrici con
Part l in data 30/08/2018 (cfr. doc. 1, 2 fasc. conv. hanno stabilito dei tetti Parte_2
inderogabili di spesa per il 2018 e il valore della produzione realizzata, nel 2018, dalla
[...]
e dalla è risultata inferiore rispetto al tetto Parte_1 Controparte_1 fissato, circostanza che ha determinato “la conseguenza…di modifica in riduzione del budget
Part contrattuale per l'anno 2019” (cfr. comp. risp. p. 9), ai sensi dell'art.
3.3 dei contratti;
in particolare, il valore della produzione per l'anno 2018 è stato calcolato non computando i dati relativi all'ultimo quadrimestre del 2018, così come previsto dall'art.
4.5 dei contratti (cfr. doc.
Part 1, p. 9; doc. 2, p.
9-10 fasc. conv. avendo le attrici comunicato i relativi dati oltre il termine (27/01/2019) previsto per la trasmissione dalla DGR 30/12/2013 n. 13-6981 All. A)
Part Part (cfr. doc. 6 fasc. conv. p. 7); nello specifico, l ha sostenuto che “la mancata trasmissione di tali dati” sarebbe “imputabile ad un problema legato al software in uso alle
Part Società stesse” (cfr. comp. risp. p. 6), come peraltro riconosciuto dalle stesse attrici con
Part mail del 28/03/2019 (cfr. doc. 7 fasc. conv. e confermato dalle loro produzioni
4 documentali (cfr. doc. 7,8,9,10 fasc. att.) da cui “si evince che gli errori di respingimento del sistema…sono esclusivamente imputabili al mittente, cioè alle Società avversarie” (cfr. comp. Part risp. p. 7); inoltre, “alcuna richiesta di consegna di copia cartacea della documentazione Part comprovante le prestazioni effettuate” è stata “avanzata da parte dell' nei confronti delle attrici”, consegna che, comunque, non avrebbe potuto “sostituire la trasmissione dei dati in Part via informatica ed entro i termini decadenziali previsti” (cfr. comp. risp. p. 7);
- infondatezza della domanda attorea di condanna al pagamento delle somme erogate nel 2018 e non rimborsate, non essendo dovuta nessuna somma, neppure a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 Cc, essendo il danno patito dalle attrici “addebitabile unicamente alle parti avverse in ragione della condotta gravemente negligente posta in
Part essere” (cfr. comp. risp. p. 16).
In via riconvenzionale, l ha chiesto: Parte_2
- di accertare l'inadempimento della rispetto ai propri Parte_1 doveri informativi (con riferimento all'anno 2018);
- di dichiarare l'avvenuta compensazione, ai sensi dell'art.
5.6 del contratto (cfr. doc. 1 Part fasc. conv. p. 11), “tra quanto versato in più dall' alla Parte_2 [...]
nel corso del 2018 e del 2019 rispetto a quanto in allora dovuto alla Controparte_5
, sino alla concorrenza della somma di € 25.863,00 risultante Controparte_5 dalle fatture e dalle note di credito sopravvenute depositate agli atti” (cfr. conclusioni di cui Part alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc e doc. 25-30 fasc. conv.
Si è costituita la , chiedendo il rigetto delle domande attoree e Controparte_2 sostenendo, in via ulteriore rispetto alle difese dell' che la domanda di Parte_2
annullamento proposta sarebbe, altresì, inammissibile per violazione di giudicato, in quanto il decreto del Presidente della Repubblica, emanato in data 1/10/2020 (cfr. doc. 23 fasc. conv. Part
che ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalle attrici, avrebbe ritenuto, su parere reso dal Consiglio di Stato (parere n. 83/2020 del 29.04.2020, cfr. doc. 23
Part fasc. conv. “estranea alla causa poetendi ogni questione relativa alla legittimità degli atti regionali richiamati in premessa” (cfr. comp. risp. , p. 4), precludendo di Controparte_2 conseguenza “l'esperimento di ulteriori azioni volte all'annullamento di tali provvedimenti generali” (cfr. comp. risp. , p. 4); inoltre, l'azione di annullamento sarebbe, Controparte_2 in ogni caso, preclusa, avendovi le attrici espressamente rinunciato all'art. 10 dei contratti sottoscritti con l' ” (cfr. doc. 4 - 5, p. 14-15 fasc. conv. ). Parte_2 Controparte_2
5 La nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in Controparte_4
giudizio.
All'esito della prima udienza del 10/09/2021, il Giudice istruttore (dr. Guglielmo Rende) ha rigettato l'istanza cautelare ex art. 669 quater Cpc avanzata dalle attrici e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 Cpc (cfr. ordinanza 18/09/2021).
In data 9/01/2023, la causa è stata assegnata alla scrivente Giudice (poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024).
Con ordinanza in data 30/10/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della non Controparte_4
essendosi proceduto in corso di causa.
Sempre in via preliminare, con riguardo all'istanza istruttoria di parte attrice (reiterata in sede di precisazione delle conclusioni) volta ad ottenere l'esperimento di una consulenza tecnica al fine di accertare l'effettiva trasmissione dei dati nonché la quantificazione delle somme dovute a fronte delle prestazioni erogate, si ritiene che debba essere rigettata in quanto irrilevante ai fini della presente decisione.
3. Con riguardo alla domanda attorea di annullamento del “provvedimento impugnato” e di “ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale anche di contenuto e portata sconosciuti” (cfr. cit., p. 11), occorre preliminarmente chiarire i poteri del giudice ordinario.
In particolare, va premesso che, ai sensi dell'art. 4 all. E) L. n. 2248/1865, “quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'Autorità amministrativa, i Tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. L'atto amministrativo non potrà essere rivocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti Autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso”; inoltre, ai sensi del successivo art. 5,
“in questo come in ogni altro caso, le Autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi”.
Dal combinato disposto dei predetti articoli si ricava il principio in base al quale il giudice ordinario non ha il potere di annullare, modificare o revocare gli atti amministrativi, in quanto ciò che forma oggetto della sua cognizione non è l'atto amministrativo in sé considerato, ma gli effetti dell'atto stesso in relazione al diritto soggettivo dedotto in giudizio, al fine di reintegrarlo in caso di violazione. Ne deriva che al giudice ordinario è riconosciuto
6 unicamente un potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo che venga riconosciuto lesivo del diritto soggettivo fatto valere in giudizio.
Se ne deriva che, nel caso di specie, benché venga richiesto di emettere un provvedimento di annullamento dell'atto amministrativo sospettato di illegittimità -che evidentemente questo Tribunale non può emettere, a ciò ostandovi il combinato disposto degli art. 4 e 5 all. E) L. n. 2248/1865-, residua unicamente la possibilità, nel caso in cui venga accertata la violazione del diritto soggettivo fatto valere in giudizio, di disapplicare l'atto amministrativo ritenuto illegittimo.
4. Ciò chiarito, passando al merito, occorre preliminarmente richiamare i principi di diritto che governano l'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, applicabili anche nell'ipotesi in cui parte del giudizio sia una Pubblica Amministrazione, secondo cui il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto (così come per la risoluzione e/o risarcimento) deve provare il titolo, ossia la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, ed allegare l'altrui inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare l'esatto adempimento ovvero altri fatti estintivi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Inoltre, nei contratti a prestazioni corrispettive, il debitore può opporsi al pagamento richiestogli sollevando eccezione di inadempimento della controparte creditrice ex art. 1460
Cc; anche in questo caso trovano applicazione i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 13533/2001, risultando però invertiti i ruoli delle parti in lite: il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento o l'inesatto adempimento, mentre il creditore agente (che chiede il pagamento) dovrà dimostrare il proprio esatto adempimento.
Resta fermo il principio di non contestazione di cui all'art. 115 Cpc, in forza del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
4.1. Nel caso di specie:
- le attrici hanno invocato l'inadempimento delle previsioni contenute nei contratti Part stipulati con l (cfr. doc. 5, 6 fasc. att.; doc. 1, 2 fasc. conv. doc. 4, 5 Parte_2 fasc. conv. ) relative sia al budget di spesa per l'anno 2019 (art. 3.3) sia Controparte_2
alla remunerazione delle prestazioni eseguite (art. 4), affermando che la DD 16 aprile 2019,
n. 272 (cfr. doc. 1 fasc. att.) sarebbe stata adottata “sull'erroneo presupposto della mancata tempestiva trasmissione dei dati” (cfr. cit., p. 6), trasmissione che, tuttavia, sarebbe stata
7 tempestivamente eseguita “sia in via telematica che in versione cartacea” (cfr. cit., p. 6); per l'effetto, hanno formulato domanda di condanna delle convenute al pagamento delle somme dovute per le prestazioni sanitarie erogate e non rimborsate, anche a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 Cc;
- la e l hanno sollevato eccezione di Controparte_2 Parte_2
inadempimento, sostenendo che le attrici non avrebbero adempiuto ai propri doveri informativi, avendo comunicato i dati relativi alla produzione dell'ultimo quadrimestre 2018 oltre il termine (27/01/2019) previsto per la trasmissione dal DGR 30 dicembre 2013, n. 13-
Part 6981 All. A) (cfr. doc. 6 fasc. conv. p. 7), sicché di tali dati non si sarebbe tenuto conto ai fini del calcolo del valore complessivo della produzione realizzata nell'esercizio 2018.
A fronte di tali contestazioni, le norme contrattuali che vengono in rilievo sono: Part
- l'art.
2.1 dei contratti sottoscritti dalle attrici con l ”, che prevede che Parte_2
“gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione” (cfr. doc. 5, 6 fasc. att., p. 3; doc. 1, 2 fasc. conv. Part p. 3; doc. 4, 5 fasc. conv. , p. 3); Controparte_2
- il successivo art. 5, che dispone che “le prestazioni inviate al CSI oltre il termine ordinariamente fissato per la chiusura della gestione in competenza saranno considerate unicamente ai fini dell'obbligo informativo, ma non a fini remunerativi” (cfr. doc. 5, p. 9, doc. 6, Part p.
9-10 fasc. att.; doc. 1, p. 9, doc. 2, p.
9-10 fasc. conv. doc. 4, p. 9, doc. 5, p.
9-10 fasc. conv. ). Controparte_2
A tal riguardo, il DGR 30 dicembre 2013, n. 13-6981 all. A), recante il “sistema dei flussi informativi sanitari della ” individua, quale termine per la chiusura definitiva Controparte_2 della gestione in competenza, il giorno 27 gennaio dell'anno successivo rispetto all'annualità di riferimento, con l'aggiunta di ulteriori cinque giorni lavorativi successivi all'invio per Part eventuali correzioni sui dati già trasmessi (cfr. doc. 6 fasc. conv. p. 7; doc. 6 fasc. conv.
, p. 7). Controparte_2
Ebbene, ritiene questo Tribunale che la e la Parte_1 [...]
a fronte dell'eccezione di inadempimento degli obblighi informativi sollevata Controparte_1 dalle convenute, non abbiano assolto all'onere probatorio sulle stesse gravanti, limitandosi ad allegare di aver tempestivamente trasmesso i dati “sia in via telematica che in versione cartacea” (cfr. cit., p. 6), senza tuttavia produrre alcun documento da cui si ricavi che i dati relativi alle prestazioni erogate nell'ultimo quadrimestre 2018 siano stati inviati entro il
8 27/01/2019, termine fissato per la chiusura definitiva della gestione in competenza per l'anno
2018. Invero, la documentazione prodotta dall'attrice (doc. 7-10, 16-23 fasc. att.) non fornisce alcun dato al riguardo.
Peraltro, si evidenzia che l'omessa trasmissione dei dati nei termini previsti, nonché la sua riconducibilità a un problema legato al software dell'attrice, risulta confermata dalla mail del 28/03/2019, riferita alla e non contestata dalle attrici, Parte_1 laddove si afferma che “causa problema legato al ns software sono stati inviati dei file incompleti, scartati in seguito dal controllo SA2. Stiamo provvedendo a inviare in sostituzione
i dati corretti relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2019. Per quanto riguarda i mesi novembre/dicembre 2018, possono ancora essere accettate le sostituzioni?” (cfr. doc. 7 fasc. Part conv. doc. 9 fasc. conv. ). Se ne deduce, dunque, che alla data del Controparte_2
28/03/2019, non risultavano inviati i dati relativi a novembre/dicembre 2018.
A ciò si aggiunga che i doc. 11 e 12 prodotti dall'attrice (cfr. doc. 11, 12 fasc. att.; doc. 9, Part Part 10 fasc. conv. con cui l avrebbe richiesto “la copia cartacea della predetta documentazione” (cfr. cit., p. 5), si riferiscono ad un diverso adempimento, ovverosia alle
“consegne degli scatoloni con ricette e deconti” per il controllo a campione sulle ricette cartacee, al fine di verificare la loro regolarità amministrativa, così come emerge dal doc. 11
Part Part prodotto dall' (cfr. doc. 11 fasc. conv. consegna avvenuta peraltro successivamente al 27/01/2019 (cfr. doc. 13 fasc. att).
In ragione delle superiori considerazioni, si ritiene che, a fronte di una minore produzione riscontrata rispetto al tetto di spesa fissato per l'anno 2018 (per la
[...]
valore produzione € 103.537,00 a fronte di un tetto di € 146.931,00; Parte_1 per la valore produzione € 9.522,00 a fronte di un tetto di € 19.700,00; cfr. doc. 3 CP_1
Part bis fasc. conv. p. 6), l'Amministrazione abbia correttamente operato una riduzione del Part budget di spesa per l'anno 2019, in applicazione dell'art.
3.3 dei contratti stipulati con l in base al quale “per il 2019 si assumono i valori di acuzie e di specialistica ambulatoriale che saranno definiti dalla Regione con riferimento a quelli negoziati per l'annualità 2018, eventualmente ridotti o incrementati del 70% della minore o maggiore produzione realizzata entro il 110% dei valori di riferimento, eventualmente riproporzionando ai limiti dei tetti di spesa regionali per setting assistenziale laddove la sommatoria delle eccedenze superi quella
Part delle economie”(cfr. doc. 5, 6, p.
4-5 fasc. att.; doc. 1, 2, p.
4-5 fasc. conv. doc. 4, 5, p. 4-
5 fasc. conv. ). Controparte_2
9 Conseguentemente, le domande attoree vanno rigettate in quanto infondate.
5. Con riguardo alla domanda riconvenzionale formulata dall' Controparte_3 nei confronti della parte convenuta ha
[...] Parte_1
prodotto:
- le fatture emesse dalla per le prestazioni effettuate Parte_1
Part Part nel 2018 (cfr. doc. 12 fasc. conv. e i relativi ordinativi di pagamento emessi dall'
[...]
Part
” (cfr. doc. 13 fasc. conv. come da tabella riassuntiva cfr. doc. 14 fasc. conv. Parte_2
Part
- la nota di credito di € 25.863,00 emessa dalla in Parte_1 favore dell' a saldo degli importi dovuti per esercizio 2018 (cfr. doc. 30 Parte_2 Parte_2
Part fasc. conv.
- le fatture elettroniche r. 93215 (€12.695,00) e r. 93218 (€ 18.008,54), emesse dalla Part a saldo degli importi dovuti dall' rispettivamente per gli Parte_1
esercizi 2019 e 2020. Part Dalla documentazione prodotta emerge che, con riferimento all'esercizio 2018, l a corrisposto in acconto, a saldo delle fatture emesse dalla un Parte_1
Part importo complessivo pari a €105.018,90 (cfr. doc. 12, 13, 14 fasc. conv. A seguito dei controlli effettuati sul valore delle prestazioni erogate nell'esercizio 2018, secondo quanto Part Part risultante dalla DD 22 maggio 2019, n. 400 (cfr. doc. 3 bis fasc. conv. p. 6), l ha vantato un credito di € 25.863,00, pari alla differenza tra quanto da quest'ultima corrisposto in acconto (€ 105.019,00) e quanto risultante dalla valorizzazione delle prestazioni effettivamente erogate dalla (pari a € 79.156,00); ciò in Parte_1 conformità alla procedura stabilita dall'art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti, ai sensi del quale “il corrispettivo preventivato viene liquidato a titolo di acconto in quote mensili posticipate pari al 90% di ½ dei valori di riferimento/tetti di spesa o del realizzato se inferiore , detratti gli importi incassati dalla a titolo di compartecipazione degli assistiti non Pt_3 esenti e di quota fissa per ricetta non esente…Entro il primo trimestre dell'anno successivo Part l verifica le prestazioni erogate per quanto riguarda il rispetto dei volumi, tipologie concordate per destinazioni di residenza e per recupero di mobilità passiva fuori regione, e comunica alla le informazioni necessarie ai fini della regressione economica che si CP_2
Part definirà nei successivi trenta giorni” (cfr. doc. 5 fasc. att., p. 10; doc. 1 fasc. conv. p. 10; doc. 4 fasc. conv. , p. 10). Controparte_2
10 Nelle more del giudizio, la ha provveduto ad emettere Parte_1 le fatture elettroniche r. 93215 (€12.695,00) e r. 93218 (€ 18.008,54), a saldo degli importi Part dovuti dall' er l'esercizio 2019 e 2020, nonché la nota di credito r. 92399 di € 25.863,00 in Part Part favore dell' cfr. doc. 30 fasc. conv.
Si osserva, sul punto, che né l'avvenuta erogazione delle somme in acconto da parte Part dell' é la quantificazione del credito vantato da quest'ultima in € 25.863,00, a seguito dei controlli effettuati sul valore della produzione per l'esercizio 2018, risultano specificamente contestati dalla Parte_1
Opera, pertanto, il meccanismo della non contestazione specifica ex art. 115 Cpc e conseguentemente, va dichiarata l'avvenuta compensazione tra le somme a credito vantate Part dall' e le somme da questa dovute alla per gli esercizi Parte_1
2019 e 2020, fino alla concorrenza di € 25.863,00; ciò in conformità a quanto previsto dall'art.
5.6 del contratto, secondo cui “gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori Parte controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile. Le eventuali eccedenze di produzione non remunerate nell'esercizio oggetto di controllo potranno, all'occorrenza, essere compensate con gli importi da recuperare per prestazioni inappropriate o rese in difformità a requisiti amministrativi” (cfr. Part doc. 5, 6 fasc. att., p. 11; doc. 1, 2 fasc. conv. p. 11; doc. 4, 5 fasc. conv. CP_2
, p. 11).
[...]
6. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc di parte attrice e vengono liquidate ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione valore indeterminabile, complessità bassa).
In particolare, le attrici devono essere condannate a rimborsare:
- alla convenuta la somma di € 6.713,00 per Controparte_3
compensi (calcolati in base ai valori medi della tabella di riferimento, ridotti del 50% con riferimento alla fase di trattazione/istruzione, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta), oltre a € 264,00 per spese vive (Cu e marca) ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), IV se dovuta e Cpa come per legge;
- alla convenuta , la somma di € 5.261,00 per compensi (calcolati in Controparte_2
base ai valori medi della tabella di riferimento, ridotti del 50% con riferimento alla fase di trattazione/istruzione e decisoria, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta), oltre al
11 rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), oltre oneri riflessi in luogo di IV e Cpa.
Nulla è dovuto, in termini di diritto al pagamento delle spese processuali, alla CP_4
non essendosi costituita.
[...]
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara la contumacia della Controparte_4
rigetta le domande formulate dalla e dalla Parte_1 CP_1
nei confronti delle convenute;
[...] accoglie la domanda riconvenzionale formulata dall' Controparte_3 nei confronti della e, per l'effetto, accerta e dichiara
[...] Parte_1
l'avvenuta compensazione tra le somme a credito vantate dall' Controparte_3
e le somme da questa dovute alla per gli esercizi
[...] Parte_1
2019 e 2020, fino alla concorrenza di € 25.863,00; condanna la e la a rimborsare Parte_1 Controparte_1 all' le spese di lite, che liquida in € 6.713,00 per Controparte_3 compensi, oltre a € 264,00 per spese vive ed oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, IV se dovuta e Cpa come per legge;
condanna la e la a rimborsare Parte_1 Controparte_1 alla le spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_2
spese forfettarie nella misura del 15%, oltre oneri riflessi in luogo di IV e Cpa.
Torino, 3 marzo 2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
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