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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/05/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1828/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1828/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
442/2021 del 15/03/2021, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CASSARINO MARIELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOPIS MARIANNA e Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. FABBRANI VALERIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GAMBUZZA RITA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza di decisione ex art. 281-sexies c.p.c. del 20/05/2025.
pagina 1 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 442/2021 del 15/03/2021 il Tribunale di Ragusa ingiungeva a CP_1
di corrispondere ad la somma di € 10.663,90, oltre interessi e spese,
[...] Controparte_2
a titolo di pagamento della fattura n. 1918459889 del 03.05.2019. Con atto di citazione notificato il 10.5.2021 proponeva opposizione avverso il CP_1 suddetto decreto ingiuntivo deducendo che: la documentazione prodotta nel procedimento monitorio non costituisce prova del credito nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
il contratto di fornitura, attivato in data 01.01.2014, veniva interrotto in data 31.03.2019; in data 22.02.2019 veniva emessa la fattura relativa al consumo del periodo intercorrente tra il 22 dicembre 2018 e il 22 febbraio 2019, conseguente alla cessazione del contratto di fornitura e riepilogativa dello storico dei consumi sull'utenza in oggetto;
nella suddetta bolletta era precisato che “Al 22.02.2019 i pagamenti delle bollette scadute risultano regolari”, per cui non era possibile comprendere quale fosse la causa del credito ingiunto. Chiedeva pertanto al Tribunale in via preliminare di autorizzare la chiamata in causa del sig.
nel merito, chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto Parte_1 infondato;
in subordine chiedeva, in caso di rigetto dell'opposizione, di condannare al pagamento della metà dell'importo ingiunto. Con vittoria di spese e Parte_1 compensi. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta deducendo Controparte_2
l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni sollevate da parte opponente. Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 442/2021 del 15/3/2021 in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi. A seguito di chiamata in causa dell'opponente, si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta deducendo che: Parte_1 il credito ingiunto era prescritto;
la richiesta avanzata dalla opposta era incomprensibile in quanto l'utenza, cui si riferisce la fattura, era relativa ad un appartamento di 130 metri quadrati abitato dal 2014, data di attivazione del contratto, sino a maggio 2017 da due adulti e due bambini in età scolastica e da maggio 2017 fino alla scadenza del contratto da tre persone;
la separazione dalla opponente era stata formalizzata a maggio del 2018 ma già da maggio del 2017 il sig. non abitava più nella casa coniugale;
Parte_1 la richiesta appariva irragionevole anche perché tutte le bollette riportavano regolarmente la dicitura “i pagamenti delle fatture precedenti risultano regolari”. Chiedeva pertanto al Tribunale in via preliminare di dichiarare prescritto il credito ingiunto;
nel merito chiedeva al Tribunale di ritenere insussistente il credito ingiunto da Controparte_2
in via subordinata, in caso di rigetto dell'opposizione, chiedeva di considerare che aveva
[...] traslocato dalla casa coniugale nel gennaio 2017. Con vittoria di spese e compensi. L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da è infondata e deve pertanto essere CP_1 rigettata. Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità della eccezione di prescrizione, sollevata tardivamente dalla alla prima udienza. CP_1
pagina 2 di 5 Invero, secondo la disposizione dell'art. 183 comma 5 c.p.c. applicabile ratione temporis, alla prima udienza è possibile sollevare nuove eccezioni che siano conseguenza delle difese dell'opposto. L'opponente avrebbe dovuto sollevare l'eccezione di prescrizione già in seno alla opposizione, non trattandosi di eccezione conseguente alle difese formulate da parte opposta in comparsa di costituzione. Tanto premesso, e passando al merito della causa, può ritenersi provata la fonte del credito ingiunto in quanto implicitamente riconosciuta dalla nel momento in cui afferma di CP_1 avere interrotto il contratto con il 31.3.2019. CP_2
Ritenuta provata la fonte negoziale del credito ingiunto, va esaminata la doglianza relativa al quantum. In relazione al riparto dell'onere probatorio nelle controversie aventi ad oggetto contratti di somministrazione, la giurisprudenza di legittimità afferma: “In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020). Sarebbe stato dunque onere della dedurre il malfunzionamento del contatore e, di CP_1 conseguenza, dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo di riferimento. A tal fine non è bastevole il confronto tra la fattura posta a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo e le precedenti fatture spedite alla dalla opposta, in quanto, essendo la prima CP_1 una fattura di conguaglio relativo a diverse annualità, è inevitabile che sia di importo notevolmente maggiore rispetto a quello delle fatture che si riferiscono solo ad alcune mensilità. Di contro, ha puntualmente indicato le modalità con cui ha proceduto Controparte_2 all'emissione della bolletta di conguaglio per cui è causa. L'opposta ha evidenziato che la fatturazione dei consumi è subordinata alle comunicazioni effettuate dalla società di distribuzione territorialmente competente;
in mancanza di tali comunicazioni, provvede intanto all'emissione delle bollette sulla base Controparte_2 del consumo annuo presunto e successivamente, una volta ricevute le letture effettive dal distributore locale, procede al conguaglio in eccesso o in difetto. Nella specie, la fattura n. 1918459889 del 03.05.2019 è stata emessa sulla scorta dei dati di consumo ricostruiti dalla società di distribuzione per il periodo dal 02.01.2014 al 18.02.2019 e sulla scorta di un consumo stimato per il periodo intercorrente tra il 18.2.2019 e il 31.3.2019. Invero, dalla fattura emerge che in data 18.2.2019 il distributore ha rilevato una lettura di 13.942 smc, da cui ha detratto i consumi fatturati dal 02.01.14 al 18.02.19, pari a 4050 smc, e vi ha aggiunto un consumo stimato dal 19.02.19 al 31.03.19 (data di cessazione del contratto di fornitura) pari a 806 smc, ottenendo così un conguaglio di fornitura di gas per il periodo compreso tra il 2.1.2014 e il 31.3.2019 pari a 10.698 smc.
pagina 3 di 5 A fronte di tali deduzioni e del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opponente, si ritiene che il tracciato delle letture proveniente dal distributore locale e la fattura siano sufficienti a provare l'entità dei consumi di gas effettuati dalla ed il CP_1 conseguente importo fatturato. Deve pertanto essere rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 442/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 15/03/2021, con conseguente dichiarazione della sua efficacia esecutiva. La domanda di garanzia nei confronti del terzo chiamato è fondata e deve pertanto essere accolta Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione, sollevata dal di prescrizione Parte_1 biennale del credito ingiunto. Va al riguardo evidenziato che la legge di bilancio del 2018 ha introdotto, con specifico riferimento alle società operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas e servizi idrici, all'articolo 1, commi 4-10, nuove disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. In particolare, è stata introdotta una nuova disciplina in materia di prescrizione. L'art. 1, comma 4, della legge 205/2017 ha stabilito che nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni e il comma 10 del medesimo articolo ha stabilito che il suddetto termine prescrizionale si applica alle fatture la cui scadenza è successiva, per il settore del gas, al 1° gennaio 2019. L'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina chiaramente il momento a partire dal quale decorre il termine prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture. Nel caso che ci occupa, la fattura n. 1918459889 del 03.05.2019 indica, quale data di scadenza, da cui deve dunque decorrere il termine prescrizionale, il 24.5.2019. Ne consegue che, quando è stato proposto il ricorso monitorio (gennaio 2021), il credito di cui alla fattura n. 1918459889 non era ancora prescritto. Ciò premesso, la negoziazione assistita con cui è stata formalizzata la separazione tra il e la prevede al punto 8 che tutte le utenze della casa coniugale sono a Parte_1 CP_1 carico della . La negoziazione assistita, tuttavia, è stata depositata l'8.6.2018 e CP_1 autorizzata dal Pubblico ministero il 15.6.2018, per cui la sua disciplina riguarda unicamente il periodo successivo. Atteso che la fattura per cui è causa ha ad oggetto un conguaglio relativo al periodo intercorrente tra gennaio 2014 e marzo 2019, il deve essere considerato Parte_1 condebitore della in quanto non è contestato che il credito ingiunto riguardi la casa CP_1 coniugale e che sia stato contratto nell'interesse familiare. La circostanza che il abbia lasciato la casa coniugale nel gennaio 2017 è priva di Parte_1 riscontro probatorio per cui lo stesso deve essere condannato a tenere indenne l'opponente della metà di quanto verserà in esecuzione del decreto ingiuntivo, oltre interessi e spese. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1828/2021: RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 442/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 15/03/2021 e, per l'effetto, ne dichiara definitivamente l'efficacia esecutiva.
pagina 4 di 5 CONDANNA a tenere indenne della metà della somma Parte_1 CP_1 che verserà in esecuzione del decreto ingiuntivo, comprensiva di interessi. CONDANNA alla rifusione in favore di delle spese di lite CP_1 Controparte_2 che liquida in € 4.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. CONDANNA alla rifusione in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1 che liquida in € 145,50 per esborsi ed in € 4.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 20/05/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1828/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
442/2021 del 15/03/2021, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CASSARINO MARIELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOPIS MARIANNA e Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. FABBRANI VALERIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GAMBUZZA RITA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza di decisione ex art. 281-sexies c.p.c. del 20/05/2025.
pagina 1 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 442/2021 del 15/03/2021 il Tribunale di Ragusa ingiungeva a CP_1
di corrispondere ad la somma di € 10.663,90, oltre interessi e spese,
[...] Controparte_2
a titolo di pagamento della fattura n. 1918459889 del 03.05.2019. Con atto di citazione notificato il 10.5.2021 proponeva opposizione avverso il CP_1 suddetto decreto ingiuntivo deducendo che: la documentazione prodotta nel procedimento monitorio non costituisce prova del credito nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
il contratto di fornitura, attivato in data 01.01.2014, veniva interrotto in data 31.03.2019; in data 22.02.2019 veniva emessa la fattura relativa al consumo del periodo intercorrente tra il 22 dicembre 2018 e il 22 febbraio 2019, conseguente alla cessazione del contratto di fornitura e riepilogativa dello storico dei consumi sull'utenza in oggetto;
nella suddetta bolletta era precisato che “Al 22.02.2019 i pagamenti delle bollette scadute risultano regolari”, per cui non era possibile comprendere quale fosse la causa del credito ingiunto. Chiedeva pertanto al Tribunale in via preliminare di autorizzare la chiamata in causa del sig.
nel merito, chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto Parte_1 infondato;
in subordine chiedeva, in caso di rigetto dell'opposizione, di condannare al pagamento della metà dell'importo ingiunto. Con vittoria di spese e Parte_1 compensi. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta deducendo Controparte_2
l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni sollevate da parte opponente. Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 442/2021 del 15/3/2021 in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi. A seguito di chiamata in causa dell'opponente, si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta deducendo che: Parte_1 il credito ingiunto era prescritto;
la richiesta avanzata dalla opposta era incomprensibile in quanto l'utenza, cui si riferisce la fattura, era relativa ad un appartamento di 130 metri quadrati abitato dal 2014, data di attivazione del contratto, sino a maggio 2017 da due adulti e due bambini in età scolastica e da maggio 2017 fino alla scadenza del contratto da tre persone;
la separazione dalla opponente era stata formalizzata a maggio del 2018 ma già da maggio del 2017 il sig. non abitava più nella casa coniugale;
Parte_1 la richiesta appariva irragionevole anche perché tutte le bollette riportavano regolarmente la dicitura “i pagamenti delle fatture precedenti risultano regolari”. Chiedeva pertanto al Tribunale in via preliminare di dichiarare prescritto il credito ingiunto;
nel merito chiedeva al Tribunale di ritenere insussistente il credito ingiunto da Controparte_2
in via subordinata, in caso di rigetto dell'opposizione, chiedeva di considerare che aveva
[...] traslocato dalla casa coniugale nel gennaio 2017. Con vittoria di spese e compensi. L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da è infondata e deve pertanto essere CP_1 rigettata. Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità della eccezione di prescrizione, sollevata tardivamente dalla alla prima udienza. CP_1
pagina 2 di 5 Invero, secondo la disposizione dell'art. 183 comma 5 c.p.c. applicabile ratione temporis, alla prima udienza è possibile sollevare nuove eccezioni che siano conseguenza delle difese dell'opposto. L'opponente avrebbe dovuto sollevare l'eccezione di prescrizione già in seno alla opposizione, non trattandosi di eccezione conseguente alle difese formulate da parte opposta in comparsa di costituzione. Tanto premesso, e passando al merito della causa, può ritenersi provata la fonte del credito ingiunto in quanto implicitamente riconosciuta dalla nel momento in cui afferma di CP_1 avere interrotto il contratto con il 31.3.2019. CP_2
Ritenuta provata la fonte negoziale del credito ingiunto, va esaminata la doglianza relativa al quantum. In relazione al riparto dell'onere probatorio nelle controversie aventi ad oggetto contratti di somministrazione, la giurisprudenza di legittimità afferma: “In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020). Sarebbe stato dunque onere della dedurre il malfunzionamento del contatore e, di CP_1 conseguenza, dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo di riferimento. A tal fine non è bastevole il confronto tra la fattura posta a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo e le precedenti fatture spedite alla dalla opposta, in quanto, essendo la prima CP_1 una fattura di conguaglio relativo a diverse annualità, è inevitabile che sia di importo notevolmente maggiore rispetto a quello delle fatture che si riferiscono solo ad alcune mensilità. Di contro, ha puntualmente indicato le modalità con cui ha proceduto Controparte_2 all'emissione della bolletta di conguaglio per cui è causa. L'opposta ha evidenziato che la fatturazione dei consumi è subordinata alle comunicazioni effettuate dalla società di distribuzione territorialmente competente;
in mancanza di tali comunicazioni, provvede intanto all'emissione delle bollette sulla base Controparte_2 del consumo annuo presunto e successivamente, una volta ricevute le letture effettive dal distributore locale, procede al conguaglio in eccesso o in difetto. Nella specie, la fattura n. 1918459889 del 03.05.2019 è stata emessa sulla scorta dei dati di consumo ricostruiti dalla società di distribuzione per il periodo dal 02.01.2014 al 18.02.2019 e sulla scorta di un consumo stimato per il periodo intercorrente tra il 18.2.2019 e il 31.3.2019. Invero, dalla fattura emerge che in data 18.2.2019 il distributore ha rilevato una lettura di 13.942 smc, da cui ha detratto i consumi fatturati dal 02.01.14 al 18.02.19, pari a 4050 smc, e vi ha aggiunto un consumo stimato dal 19.02.19 al 31.03.19 (data di cessazione del contratto di fornitura) pari a 806 smc, ottenendo così un conguaglio di fornitura di gas per il periodo compreso tra il 2.1.2014 e il 31.3.2019 pari a 10.698 smc.
pagina 3 di 5 A fronte di tali deduzioni e del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opponente, si ritiene che il tracciato delle letture proveniente dal distributore locale e la fattura siano sufficienti a provare l'entità dei consumi di gas effettuati dalla ed il CP_1 conseguente importo fatturato. Deve pertanto essere rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 442/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 15/03/2021, con conseguente dichiarazione della sua efficacia esecutiva. La domanda di garanzia nei confronti del terzo chiamato è fondata e deve pertanto essere accolta Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione, sollevata dal di prescrizione Parte_1 biennale del credito ingiunto. Va al riguardo evidenziato che la legge di bilancio del 2018 ha introdotto, con specifico riferimento alle società operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas e servizi idrici, all'articolo 1, commi 4-10, nuove disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. In particolare, è stata introdotta una nuova disciplina in materia di prescrizione. L'art. 1, comma 4, della legge 205/2017 ha stabilito che nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni e il comma 10 del medesimo articolo ha stabilito che il suddetto termine prescrizionale si applica alle fatture la cui scadenza è successiva, per il settore del gas, al 1° gennaio 2019. L'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina chiaramente il momento a partire dal quale decorre il termine prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture. Nel caso che ci occupa, la fattura n. 1918459889 del 03.05.2019 indica, quale data di scadenza, da cui deve dunque decorrere il termine prescrizionale, il 24.5.2019. Ne consegue che, quando è stato proposto il ricorso monitorio (gennaio 2021), il credito di cui alla fattura n. 1918459889 non era ancora prescritto. Ciò premesso, la negoziazione assistita con cui è stata formalizzata la separazione tra il e la prevede al punto 8 che tutte le utenze della casa coniugale sono a Parte_1 CP_1 carico della . La negoziazione assistita, tuttavia, è stata depositata l'8.6.2018 e CP_1 autorizzata dal Pubblico ministero il 15.6.2018, per cui la sua disciplina riguarda unicamente il periodo successivo. Atteso che la fattura per cui è causa ha ad oggetto un conguaglio relativo al periodo intercorrente tra gennaio 2014 e marzo 2019, il deve essere considerato Parte_1 condebitore della in quanto non è contestato che il credito ingiunto riguardi la casa CP_1 coniugale e che sia stato contratto nell'interesse familiare. La circostanza che il abbia lasciato la casa coniugale nel gennaio 2017 è priva di Parte_1 riscontro probatorio per cui lo stesso deve essere condannato a tenere indenne l'opponente della metà di quanto verserà in esecuzione del decreto ingiuntivo, oltre interessi e spese. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1828/2021: RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 442/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 15/03/2021 e, per l'effetto, ne dichiara definitivamente l'efficacia esecutiva.
pagina 4 di 5 CONDANNA a tenere indenne della metà della somma Parte_1 CP_1 che verserà in esecuzione del decreto ingiuntivo, comprensiva di interessi. CONDANNA alla rifusione in favore di delle spese di lite CP_1 Controparte_2 che liquida in € 4.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. CONDANNA alla rifusione in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1 che liquida in € 145,50 per esborsi ed in € 4.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 20/05/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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