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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/04/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente Rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 12469/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensori: avv. Luca A. Perdomi e avv. Camilla Badano
Domicilio eletto: Genova, Galleria G. Mazzini 3/4 presso lo studio dell'avv. Luca A. Perdomi
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: avv. Simone Carrea
Domicilio eletto: Genova, Via Assarotti, 48/6 presso lo studio del difensore
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 26.03.2025)
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
come da condizioni allegate alla comparsa di costituzione del 10.02.2025
e all'istanza di anticipazione di udienza del 17.02.2025, confermate all'udienza dell'11.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche il ricorrente o il Parte_1 padre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver intrapreso convivenza more uxorio con nel CP_1 marzo 2012;
- Che dall'unione, il 20 febbraio 2013, è nata in [...] la figlia;
Per_1
- Che la convivenza era venuta meno quando la minore aveva 2 anni di comune accordo per inconciliabilità caratteriali delle parti,
- Che le parti avevano depositato nell'aprile 2015 ricorso congiunto per la regolazione dell'affido e mantenimento della minore, le cui condizioni venivano recepite nel decreto emesso dal Tribunale di Genova il 11.08.2015 che ha definito il procedimento RG. N. 2019/2015 V.G.;
- Che essendo la minore cresciuta è emersa la necessità della stessa di trascorrere maggior tempo con il padre;
- Di svolgere attività lavorativa come impiegato presso il Monte dei Paschi di Genova, con trattamento retributivo pari a circa euro 2.200,00;
- Di essere proprietario esclusivo dell'immobile di Via Borgoratti, 64B/26 e comproprietario di altro immobile abitato dalla madre;
- Di essere gravato da mutuo a tasso variabile con rata mensile ammontante ad euro 830,00 circa, da finanziamento con rata mensile pari ad euro 250,00 e da oneri condominiali ordinari pari a circa euro 312,00 c.a. mensili;
- Che la signora è impiegata a tempo indeterminato presso il CP_1 centro medico “JB Medica” di Genova-Marassi, con trattamento retributivo ammontante ad euro 1.500,00 mensili e percepisce il 100% dell'assegno unico.
Su tali presupposti chiedeva, a revisione del decreto del Tribunale di Genova depositato in data 11.8.2015 nel procedimento avente R.G. 2019 del 2015 V.G.:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 - L'affidamento condiviso della figlia ad entrambi di genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre,
- La regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia minore presso il padre secondo le modalità e tempistiche indicate in ricorso,
- La previsione di un contributo di mantenimento del figlio da porre a carico del padre non superiore ad euro 500,00 mensili, con riparto al 50% dell'assegno unico universale e delle spese straordinarie della figlia.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche la resistente o la madre) si costituiva in CP_1 giudizio contestando il contenuto del ricorso e allegando:
- Che nelle more dell'udienza di comparizione personale le parti sono addivenute ad un accordo di definizione del presente contenzioso.
Su tali presupposti chiedeva:
- l'anticipazione dell'udienza e la relativa fissazione con le modalità della trattazione scritta, richiamando le condizioni relative all'affidamento e mantenimento della figlia minore condivise dalle parti a definizione consensuale del procedimento di cui produceva la scansione munita delle sottoscrizioni delle parti.
Vista l'istanza di anticipazione di udienza svolta anche dalla ricorrente il 17.02.2025, con decreto del 18.02.2025 il giudice delegato anticipava l'udienza alla data dell'11.03.2025.
A tale udienza il giudice dava lettura alle parti comparse personalmente delle condizioni concordate così come inserite nella citata istanza di anticipazione udienza e le parti dichiaravano di accettare tali condizioni.
Dato atto di ciò, vista la richiesta congiunta dei difensori, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni del P.M.
O S S E R V A
La domanda di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore , nata Per_1
a seguito della convivenza more uxorio delle parti, a revisione ed
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 integrazione del decreto del Tribunale di Genova depositato in data 11.8.2015 nel procedimento avente R.G. 2019 del 2015 V.G. deve essere accolta in considerazione del mutamento della situazione di fatto delle parti e della minore.
Devono inoltre essere recepite le nuove condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della prole che le parti hanno concordato, e che si riportano in dispositivo, non apparendo le stesse contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo le stesse aderenti al superiore interesse della prole.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. c.c.,
OMOLOGA
a modifica ed integrazione del decreto del Tribunale di Genova depositato in data 11.8.2015 nel procedimento avente R.G. 2019 del 2015 V.G., ferme tutte le altre condizioni dello stesso, le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti:
(c. f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(c. f. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
13.07.1976,
1. La figlia minore , di anni 11, resta affidata congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente materna ed abitativa
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 presso la residenza della signora in Genova, Corso Torino CP_1
46/12;
2. il padre della minore ha diritto di vedere e tenere con sé la figlia a week- end alternati dal venerdì (dall'uscita da scuola ovvero dalle ore 11,00 in periodo non scolastico) sino al lunedì mattina successivo, con riaccompagnamento della minore a scuola ovvero, nel periodo non scolastico, presso l'altro genitore alle ore 11,00, con relativi pernottamenti, cui si aggiungono i giorni infrasettimanali del mercoledì
e del giovedì, pernottamenti compresi, nella settimana che culmina con il week-end materno, secondo le condizioni orarie sopra stabilite.
Sono sempre salvi diversi e migliori accordi;
3. per quanto concerne le feste natalizie, le parti concordano che il periodo dal 24/12 al giorno 1/1 compresi competa alla signora mentre CP_1
il periodo dal giorno 2/1 all'Epifania competa al signor Pt_1
pernottamenti compresi.
Con riferimento alle feste pasquali, si prevede che nel periodo dal venerdì della settimana pasquale fino al giorno di Pasqua ore 18,00 la minore stia con un genitore e dal giorno di Pasqua ore 18,00 sino al martedì successivo con l'altro genitore. Sono sempre salvi diversi e migliori accordi;
4. con riguardo alle ferie estive, si concorda che il padre della minore abbia diritto di trascorrere con quest'ultima due settimane anche consecutive, da comunicare all'altro genitore con congruo anticipo;
5. il padre della minore verserà alla signora a titolo di contributo CP_1
per il mantenimento ordinario di la somma di Euro 550,00 Per_1
mensili, soggetta a rivalutazione annua Istat, rimanendo a carico della signora le spese relative ad utenze ed amministrazione CP_1
condominiale della propria residenza. Le spese straordinarie per la
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 prole saranno suddivise al 50% facendo integrale richiamo a quanto contenuto nel Verbale della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova del 15/9/2016 e ss.mm.;
6. le parti concordano che la signora continui a percepire il 100% CP_1
dell'assegno unico universale;
7. la decorrenza dell'efficacia delle pattuizioni quivi previste viene espressamente fissata al momento del deposito della sentenza finale che le recepisce;
8. le parti esprimono sin d'ora il proprio assenso al rilascio e/o rinnovo di carta di identità o altro titolo valevole per l'espatrio della minore;
9. le spese legali si intendono integralmente compensate.
Fermo nel resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 28.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente Rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 12469/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensori: avv. Luca A. Perdomi e avv. Camilla Badano
Domicilio eletto: Genova, Galleria G. Mazzini 3/4 presso lo studio dell'avv. Luca A. Perdomi
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: avv. Simone Carrea
Domicilio eletto: Genova, Via Assarotti, 48/6 presso lo studio del difensore
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 26.03.2025)
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
come da condizioni allegate alla comparsa di costituzione del 10.02.2025
e all'istanza di anticipazione di udienza del 17.02.2025, confermate all'udienza dell'11.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche il ricorrente o il Parte_1 padre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver intrapreso convivenza more uxorio con nel CP_1 marzo 2012;
- Che dall'unione, il 20 febbraio 2013, è nata in [...] la figlia;
Per_1
- Che la convivenza era venuta meno quando la minore aveva 2 anni di comune accordo per inconciliabilità caratteriali delle parti,
- Che le parti avevano depositato nell'aprile 2015 ricorso congiunto per la regolazione dell'affido e mantenimento della minore, le cui condizioni venivano recepite nel decreto emesso dal Tribunale di Genova il 11.08.2015 che ha definito il procedimento RG. N. 2019/2015 V.G.;
- Che essendo la minore cresciuta è emersa la necessità della stessa di trascorrere maggior tempo con il padre;
- Di svolgere attività lavorativa come impiegato presso il Monte dei Paschi di Genova, con trattamento retributivo pari a circa euro 2.200,00;
- Di essere proprietario esclusivo dell'immobile di Via Borgoratti, 64B/26 e comproprietario di altro immobile abitato dalla madre;
- Di essere gravato da mutuo a tasso variabile con rata mensile ammontante ad euro 830,00 circa, da finanziamento con rata mensile pari ad euro 250,00 e da oneri condominiali ordinari pari a circa euro 312,00 c.a. mensili;
- Che la signora è impiegata a tempo indeterminato presso il CP_1 centro medico “JB Medica” di Genova-Marassi, con trattamento retributivo ammontante ad euro 1.500,00 mensili e percepisce il 100% dell'assegno unico.
Su tali presupposti chiedeva, a revisione del decreto del Tribunale di Genova depositato in data 11.8.2015 nel procedimento avente R.G. 2019 del 2015 V.G.:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 - L'affidamento condiviso della figlia ad entrambi di genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre,
- La regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia minore presso il padre secondo le modalità e tempistiche indicate in ricorso,
- La previsione di un contributo di mantenimento del figlio da porre a carico del padre non superiore ad euro 500,00 mensili, con riparto al 50% dell'assegno unico universale e delle spese straordinarie della figlia.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche la resistente o la madre) si costituiva in CP_1 giudizio contestando il contenuto del ricorso e allegando:
- Che nelle more dell'udienza di comparizione personale le parti sono addivenute ad un accordo di definizione del presente contenzioso.
Su tali presupposti chiedeva:
- l'anticipazione dell'udienza e la relativa fissazione con le modalità della trattazione scritta, richiamando le condizioni relative all'affidamento e mantenimento della figlia minore condivise dalle parti a definizione consensuale del procedimento di cui produceva la scansione munita delle sottoscrizioni delle parti.
Vista l'istanza di anticipazione di udienza svolta anche dalla ricorrente il 17.02.2025, con decreto del 18.02.2025 il giudice delegato anticipava l'udienza alla data dell'11.03.2025.
A tale udienza il giudice dava lettura alle parti comparse personalmente delle condizioni concordate così come inserite nella citata istanza di anticipazione udienza e le parti dichiaravano di accettare tali condizioni.
Dato atto di ciò, vista la richiesta congiunta dei difensori, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni del P.M.
O S S E R V A
La domanda di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore , nata Per_1
a seguito della convivenza more uxorio delle parti, a revisione ed
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 integrazione del decreto del Tribunale di Genova depositato in data 11.8.2015 nel procedimento avente R.G. 2019 del 2015 V.G. deve essere accolta in considerazione del mutamento della situazione di fatto delle parti e della minore.
Devono inoltre essere recepite le nuove condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della prole che le parti hanno concordato, e che si riportano in dispositivo, non apparendo le stesse contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo le stesse aderenti al superiore interesse della prole.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. c.c.,
OMOLOGA
a modifica ed integrazione del decreto del Tribunale di Genova depositato in data 11.8.2015 nel procedimento avente R.G. 2019 del 2015 V.G., ferme tutte le altre condizioni dello stesso, le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti:
(c. f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(c. f. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
13.07.1976,
1. La figlia minore , di anni 11, resta affidata congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente materna ed abitativa
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 presso la residenza della signora in Genova, Corso Torino CP_1
46/12;
2. il padre della minore ha diritto di vedere e tenere con sé la figlia a week- end alternati dal venerdì (dall'uscita da scuola ovvero dalle ore 11,00 in periodo non scolastico) sino al lunedì mattina successivo, con riaccompagnamento della minore a scuola ovvero, nel periodo non scolastico, presso l'altro genitore alle ore 11,00, con relativi pernottamenti, cui si aggiungono i giorni infrasettimanali del mercoledì
e del giovedì, pernottamenti compresi, nella settimana che culmina con il week-end materno, secondo le condizioni orarie sopra stabilite.
Sono sempre salvi diversi e migliori accordi;
3. per quanto concerne le feste natalizie, le parti concordano che il periodo dal 24/12 al giorno 1/1 compresi competa alla signora mentre CP_1
il periodo dal giorno 2/1 all'Epifania competa al signor Pt_1
pernottamenti compresi.
Con riferimento alle feste pasquali, si prevede che nel periodo dal venerdì della settimana pasquale fino al giorno di Pasqua ore 18,00 la minore stia con un genitore e dal giorno di Pasqua ore 18,00 sino al martedì successivo con l'altro genitore. Sono sempre salvi diversi e migliori accordi;
4. con riguardo alle ferie estive, si concorda che il padre della minore abbia diritto di trascorrere con quest'ultima due settimane anche consecutive, da comunicare all'altro genitore con congruo anticipo;
5. il padre della minore verserà alla signora a titolo di contributo CP_1
per il mantenimento ordinario di la somma di Euro 550,00 Per_1
mensili, soggetta a rivalutazione annua Istat, rimanendo a carico della signora le spese relative ad utenze ed amministrazione CP_1
condominiale della propria residenza. Le spese straordinarie per la
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 prole saranno suddivise al 50% facendo integrale richiamo a quanto contenuto nel Verbale della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova del 15/9/2016 e ss.mm.;
6. le parti concordano che la signora continui a percepire il 100% CP_1
dell'assegno unico universale;
7. la decorrenza dell'efficacia delle pattuizioni quivi previste viene espressamente fissata al momento del deposito della sentenza finale che le recepisce;
8. le parti esprimono sin d'ora il proprio assenso al rilascio e/o rinnovo di carta di identità o altro titolo valevole per l'espatrio della minore;
9. le spese legali si intendono integralmente compensate.
Fermo nel resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 28.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6