Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 1703/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(partita IVA , in nome e per conto di Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del procuratore speciale, legale rappresentante, rappresentato Parte_2
e difeso dall'Avv. Massimo Luconi (c.f. ), CodiceFiscale_1
pec: Email_1
Appellante
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Cinzia Remoli (c.f. ) e dall'Avv. Stefano Tedeschi (c.f. CodiceFiscale_3
), con domicilio eletto presso quest'ultimo in Foggia alla via CodiceFiscale_4
Trieste n. 7/d,
pec: Email_2
pec: Email_3
nonché
Giulio Gentile (c.f. ), con domicilio eletto in Bari alla via Andrea CodiceFiscale_6 da Bari 56/a (presso Studio Avv. Mazzacane),
pec: Email_4
pec: Email_5
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2420/2021 pubblicata il 21 ottobre 2021, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG 2934/2013, notificata in data 22 ottobre 2021. Appello del 19 novembre 2021.
Conclusioni: All'udienza del 16 febbraio 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti concludevano come da note depositate in via telematica e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, la banca Parte_3 conveniva in giudizio i signori e ,
[...] Controparte_2 Controparte_1 esperendo azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., esponendo che il Sig. aveva prestato fideiussione omnibus in favore della banca a garanzia delle CP_2
Contr obbligazioni assunte dalla correntista del sin dal 2009. Con atto Parte_4 notarile del 15 ottobre 2010, il alienava a tutti i CP_4 Controparte_1 suoi beni immobili siti nel Comune di Civitavecchia.
In data 6 novembre 2012, la Banca otteneva in danno del ingiunzione CP_2 di pagamento per €uro 530.000,00 circa: su tali presupposti pertanto veniva fondata la richiesta di inefficacia dell'atto dispositivo, ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Si costituiva in giudizio il ritenendo che non sussistessero i CP_2 presupposti dell'azione, atteso che, quanto all'elemento soggettivo, prima della compravendita non esisteva alcun debito esigibile nei confronti della società debitrice principale per cui la stipula del contratto di cui si chiedeva l'inefficacia era anteriore alle ragioni di credito, sicché era onere del creditore dimostrare la dolosa preordinazione, anche nei confronti del terzo acquirente.
pag. 2/10 Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda per CP_1 carenza dei presupposti e formulando domanda riconvenzionale nei confronti del in ipotesi di accoglimento della domanda attrice. CP_2
Istruita la causa a mezzo prove orali, documentali e CTU, rigettate altre richieste istruttorie, veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata:
Il Giudice monocratico rigettava la domanda.
Esaurite alcune questioni preliminari, riteneva infondata la domanda, atteso che la prova della partecipatio fraudis incombeva su parte attrice e non era stata dimostrata l'esistenza di rapporti personali, parentali o di conoscenza tra i contenuti, estranei tra di loro sino al momento della vendita, procacciata a seguito di intermediazione immobiliare. Inoltre, alcuna anomalia era emersa dalla disamina, effettuata a mezzo CTU, del prezzo di vendita dell'immobile, congruo rispetto al prezzo di mercato.
Rigettata la domanda principale ed assorbita la riconvenzionale, il Giudice determinava la soccombenza della che veniva condannata al pagamento delle CP_5 spese di lite.
3: secondo grado del giudizio
Proponeva appello la banca soccombente, chiedendo la riforma della sentenza, ritenuta viziata per i seguenti motivi:
a) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2700 c.c., 2722 c.c., 116
c.p.c.- Erronea applicazione nella sentenza di primo grado delle norme codicistiche in tema di valutazione delle prove.
La aveva evidenziato come la prova della consapevolezza del terzo CP_5 acquirente potesse essere fornita a mezzo presunzioni ed aveva messo in luce una circostanza di cui il Giudice non aveva tenuto conto, ovvero che in sede di trattative il
, leggendo le visure immobiliari, aveva avuto modo di constatare che il CP_1 si era spogliato dell'unico bene immobile di cui era proprietario: ciò CP_2 comportava che l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale potessero ritenersi in re ipsa. Inoltre, affermava l'appellante, trattandosi di atto posteriore al sorgere del credito, era sufficiente la generica consapevolezza del terzo. Inoltre, nel corpo dell'atto le parti avevano specificato di pag. 3/10 non essersi avvalse di nessun tipo di intermediazione immobiliare, per cui non vi era alcun agente immobiliare e trattandosi di atto pubblico fidefacente sino a querela di falso, le testimonianze emerse in primo grado in merito alla intermediazione di una agenzia immobiliare avrebbero dovuto ritenersi inammissibili e, una volta ammesse, inutilizzabili.
b) Errata applicazione dell'art. 2901 c.c. per avere il Tribunale omesso di accertare la sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla norma.
Il Tribunale aveva errato, non avendo esaminato la sussistenza delle altre condizioni richieste dall'art. 2901 c.c., ovvero: l'esistenza anche solo potenziale o futura di un credito;
l'eventus damni; la scientia damni; il consilium fraudis, essendosi soffermato solo sull'ultimo requisito.
Nel caso di specie, il credito era da ritenersi anteriore, atteso che il si era CP_2 costituito fideiussore in data 30 ottobre 2009 delle obbligazioni contratte dalla Pt_4
da tale condotta era scaturito l'eventus damni; essendo l'atto dispositivo
[...] successivo al sorgere del credito, non era necessario provare la dolosa preordinazione, ma solo la scientia damni: e dall'attività istruttoria era emerso che il conto corrente della presentava alla data del 31 dicembre 2010 un saldo Parte_4 negativo di circa €uro 100.000,00.
Concludeva pertanto per la riforma della sentenza con accoglimento di domanda di revocazione ex art. 2901 c.c.
Si costituiva in giudizio il affermando la violazione dell'art. 342 c.p.c. CP_2 oltre che la infondatezza nel merito della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva in giudizio il , affermando la insussistenza dei presupposti CP_6 per configurarsi l'azione revocatoria ordinaria e chiedeva il rigetto dell'appello e in via subordinata, ove accolto il gravame, di essere manlevato dal CP_2
Così definita la posizione delle parti, all'udienza del 16 febbraio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190
c.p.c.
4: Motivi della decisione
Prima di entrare nel merito dei motivi di appello, è opportuno riprendere i principi regolanti l'azione revocatoria, considerando che l'alienante era il fideiussore di una società, l'acquirente soggetto estraneo sia rispetto all'alienante che rispetto alla pag. 4/10 società e l'atto era stato stipulato a titolo oneroso. Tali aspetti della vicenda, come rilevati in sentenza, non risultano sottoposti a gravame e pertanto tra le parti si è formato giudicato interno.
4.1: fondamento, natura e finalità dell'azione revocatoria
L'azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito e si traduce nel potere, attribuito al creditore, di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti di disposizione del patrimonio, posti in essere dal debitore, tali da recare pregiudizio alle sue ragioni1. L'azione revocatoria, pertanto, ha la funzione di ricostituire la garanzia generica, assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, che si riveli compromessa dagli atti di disposizione attuati dal debitore.
4.1.2: presupposti dell'azione revocatoria
I presupposti dell'azione revocatoria possono essere così agevolmente sintetizzati: Esistenza di un diritto di credito verso il debitore, parte alienante nel contratto oggetto di revocatoria;
sussistenza di un pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni); conoscenza, da parte del debitore, che il proprio atto avrebbe arrecato danno al creditore (c.d. consilium fraudis); consapevolezza del pregiudizio o partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso (c.d. scientia damni o scientia fraudis)2.
4.1.3: la nozione di credito
In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori3.
4.1.4: l'eventus damni Il cd. eventus damni è il pregiudizio subito dal creditore, consistente nel pericolo di perdere la garanzia patrimoniale a causa dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore e ne costituisce il presupposto oggettivo, che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. Grava pertanto sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore4.
4.1.5: il consilium fraudis e la scientia damni o scientia fraudis.
Il consilium fraudis è l'elemento soggettivo, presente sia nel debitore che nel terzo, autori dell'atto di disposizione, che la legge indica con i termini di conoscenza o consapevolezza o anche dolosa preordinazione. Lo stesso si atteggia in maniera differente, distinguendosi il momento in cui viene compiuto l'atto oggetto di revocatoria: quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.
Nel momento in cui si propone una azione revocatoria, è compito del Giudice, al di là delle dichiarazioni delle parti, procedere a verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi che sostengono l'azione.
4.2: sulla posizione del fideiussore
Sul punto, è opportuno precisare che l'azione revocatoria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, sicché, nell'ipotesi di fideiussione, ciò che rileva ai fini della revocabilità del fondo è il momento in cui il fideiussore ha assunto l'obbligazione nei confronti del creditore garantito. Tanto, in conformità con la funzione della garanzia fideiussoria che realizza un allargamento della base patrimoniale aggredibile da parte del creditore, ponendo 4 Cassazione civile Sez. III, sentenza n. 19207 del 19 luglio 2018 pag. 6/10 accanto a quella fornita dal debitore originario anche quella del fideiussore5 In definitiva, il fideiussore, per il fatto stesso di avere prestato la propria garanzia per un debito di altri, non potrà porre in essere atti dispositivi del proprio patrimonio invocando, in caso di azione revocatoria da parte del creditore, una presunta non conoscenza dell'inadempimento del debitore principale. In altri termini, il debito era sicuramente anteriore rispetto all'atto dispositivo, ma tale circostanza da sola non è sufficiente a determinare una sostanziale riforma della sentenza appellata.
4.3: Sulla natura onerosa dell'atto
La natura onerosa dell'atto non è oggetto di gravame, così come non risulta sottoposta a critica la valutazione dei beni operata in sede di Consulenza peritale, essendo stato ritenuto congruo il prezzo di vendita rispetto alla valutazione corrente di mercato.
4.4: Sul presupposto soggettivo da parte del terzo acquirente
, pertanto, che il credito era da ritenersi sorto anteriormente rispetto Per_1 all'atto, e per ciò solo assunto che il fideiussore fosse consapevole del danno che, ponendo in essere il negozio, stava arrecando alle ragioni del creditore, essendosi spogliato dell'intero suo patrimonio e non avendo dimostrato l'esistenza di altri beni atti a soddisfare le altrui ragioni creditorie, va verificato se analoga consapevolezza vi fosse da parte dell'acquirente ai sensi dell'art. 2901 c.c. primo comma nr. 2, ovvero che il terzo fosse consapevole del pregiudizio.
Secondo la più recente giurisprudenza della S.C.6 In tema di revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l'esercizio dell'azione è, oltre al "consilium fraudis" del debitore, la
"partecipatio fraudis" del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro;
tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato. Assodato che l'onere probatorio è posto a carico del soggetto che si presume leso dal negozio oggetto di revocatoria e che la prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni, in argomento va riaffermato il principio con cui la SC ha ribadito i propri orientamenti in argomento,7 ovvero che
La valutazione delle presunzioni, nell'ambito del processo civile, è soggetta a criteri che il giudice di merito deve osservare con scrupolosità. L'art. 2729 del codice civile stabilisce che le presunzioni, per essere utilizzate come mezzo di prova, devono essere gravi, precise e concordanti. Questi requisiti sono indispensabili affinché gli elementi presuntivi possano essere considerati idonei a dimostrare i fatti ignoti, seguendo il criterio dell'"id quod plerumque accidit".
Nel caso di specie, la appellante fonda la propria richiesta di CP_5 accertamento del requisito a mezzo presunzioni sulla circostanza che la prova assunta in merito alla intermediazione immobiliare andava considerata inutilizzabile e che la lettura delle visure immobiliari da parte del avrebbe dovuto generare in CP_1 lui la consapevolezza che il stesse compromettendo tutto il suo patrimonio CP_2 immobiliare.
Dette affermazioni, a parere della Corte, non si manifestano sufficienti perché sono di evidenza prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
In particolare, il risultava – come da comparsa di costituzione – CP_2 residente in [...]e il in Civitavecchia;
non risulta provato tra le parti CP_1 la ricorrenza di alcun rapporto neppure di mera conoscenza, né tra i loro famigliari;
a seguito della prova per testi, assunta in forma delegata innanzi al Tribunale di
Civitavecchia, emerse che il acquistò casa presso l'agenzia Felicioni e la CP_1 trattativa avvenne telefonicamente. All'esito della prova delegata non venne effettuata alcuna contestazione in merito alle dichiarazioni rese dei testi;
alla prima udienza successiva il difensore della banca non sollevò obiezioni in merito alle dichiarazioni rese;
né vennero sollevate questioni in merito alla loro attendibilità in sede di udienza di precisazione delle conclusioni. A ciò si aggiunga che nella produzione del vi è conferimento di incarico in favore dell'agenzia CP_2 immobiliare Felicioni.
Orbene, anche a voler ritenere inutilizzabile la prova orale, resta il fatto che parte appellante – su cui incombeva l'onere probatorio – non ha offerto elementi di 7 Cassazione civile sez. III, 09/01/2025, n. 476 pag. 8/10 prova tali da poter essere utilizzati quali presunzioni, sì da indurre, prima il Giudice monocratico ed ora questa Corte, ad affermare che il terzo acquirente fosse consapevole del pregiudizio che l'alienante – costituito fideiussore .- stava arrecando alle potenziali ragioni di credito della Banca.
La disamina delle visure catastali – quand'anche provata - può avvenire sia per partita catastale che per nominativo;
la visura non è strumento dal quale verificare se una persona si stia spogliando di tutti i propri beni per frodare un creditore, atteso che le motivazioni a base della vendita del patrimonio potrebbero essere le più varie
(ad esempio, disinvestire per poi reinvestire o altro).
Inoltre, benché nel giudizio di primo grado l'appellante mosse diverse contestazioni alla valutazione peritale dell'immobile, nel presente grado la stessa non
è oggetto di gravame, né sono state reiterate istanze di revisione della stima, sicché,
a tutto voler considerare, vi sono più elementi – probatori e presuntivi – atti ad escludere la conoscenza da parte del della situazione debitoria CP_1 dell'alienante che non per affermarla.
La critica mossa da parte appellante alla sentenza del primo Giudice non è pertanto sufficiente a sovvertire il contenuto della decisione di primo grado.
Sulla base delle considerazioni che precedono, stante l'infondatezza del proposto gravame, lo stesso va quindi rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza ed assorbimento di ogni altra domanda.
5: spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
vengono liquidate in base allo scaglione determinato dal valore dell'immobile, secondo la tariffa vigente.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello
pag. 9/10 stesso.». Sussistono pertanto a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1703/2021, promossa da Parte_1 in nome e per conto di contro
[...] Parte_2 CP_1
e avverso la sentenza n. 2420/2021 pubblicata il
[...] Controparte_2
21 ottobre 2021, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG
2934/2013, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
, che liquida in €uro 20.119,00, oltre rimborso forf., CPA Controparte_1 ed IVA come per legge, sulle somme di condanna, se dovuta;
ed in favore di che liquida in €uro 20.119,00, oltre rimborso forf., CPA ed Controparte_2
IVA, se dovuta, in misura di legge sulle somme di condanna, con distrazione in favore dell'Avv. Giulio Gentile, dichiaratosi anticipatario;
C) Dichiara che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 13 maggio 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 10/10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1804 del 18 febbraio 2000 2 Corte appello Bari sez. II, sentenza n. 86 del 20 gennaio 2020 3 Cassazione civile Sez. VI n. 4212 del 19 febbraio 2020 pag. 5/10 5 Corte appello Bari sez. II, 30/12/2022, n. 1912, Presidente e Relatore Labellarte;
Corte di cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10522 del 03/06/2020 6 Cassazione civile sez. I, 14/05/2024, n. 13265 pag. 7/10