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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/12/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1453/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice relatore dott.ssa Arianna Carimati Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 26 giugno 2024,
Da:
(CF: ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Monica Mina del Foro di Varese, presso il cui studio, sito in Viggiù
(VA), in Via Canzani n. 1/A è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso
Parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Varese, nella seduta del giorno 23 aprile 2024.
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
, nato a Gurjat in [...] il [...], residente in [...]in Pakistan, cittadino CP_1 pakistano privo di codice fiscale italiano
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data 28/10/2024);
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio
1 CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente (come da ricorso)
“In via principale:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, anche con sentenza parziale;
2) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia visto pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art,.3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Viggiù (VA) e annotato nei Registri dello Stato
Civile del Comune al n. 12, parte I, Ufficio 1;”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto:
Con ricorso depositato in data 26/06/2024 la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 al fine di ottenere nei confronti del resistente sig. pronuncia cumulativa di separazione CP_1 personale e successivo divorzio, chiedendo mera pronuncia sullo status, senza altre condizioni.
Allegava in particolare la ricorrente: - che in data 26 ottobre 2019 aveva contratto matrimonio in
Viggiù con il sig. come da relativo Atto di Matrimonio n. 12, parte I, serie /, dell'anno CP_1
2019; - che da tale unione non erano nati figli;
- che i due coniugi non avevano mai convissuto;
- che in data 15 novembre 2019 il resistente era stato destinatario di decreto di espulsione dal territorio italiano emesso dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Varese.
In data 12 novembre 2024 la ricorrente compariva innanzi al Tribunale.
Interveniva pronuncia di separazione con sentenza del Tribunale di Varese n. 1002/2024 pubblicata in data 25 novembre 2024, passata in giudicato il 27 maggio 2025.
Con Ordinanza n. cronol. 13081/2024 del 25 novembre 2024, veniva fissata nuova udienza per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile.
Trascorso il termine di mesi 12 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett. b)
Legge n. 878/1970 s.m.i., all'udienza del 19 novembre 2025 compariva la sola parte ricorrente con l'assistenza del proprio difensore;
precisate le conclusioni, il Giudice relatore, a seguito di discussione orale, tratteneva la causa in decisione al Collegio ex art. 473bis.22 c.p.c.
Considerato in diritto
1. I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese n. 1002/2024 pubblicata in data 25 novembre 2024, passata in giudicato il 27 maggio 2025. Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 26/06/2024 e l'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione si è celebrata in data 12 novembre 2024), ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia
2 dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, dalle allegazioni di parte ricorrente e dal comportamento processuale di parte resistente, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
2. Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda sullo status, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e con Parte_1 CP_1 rito civile in Viggiù in data 26 ottobre 2019 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto
Comune dell'anno 2019, atto n. 12, Parte I, Serie /);
2. MANDA alla Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Viggiù affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite irripetibili.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Dott.ssa Elena Fumagalli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice relatore dott.ssa Arianna Carimati Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 26 giugno 2024,
Da:
(CF: ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Monica Mina del Foro di Varese, presso il cui studio, sito in Viggiù
(VA), in Via Canzani n. 1/A è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso
Parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Varese, nella seduta del giorno 23 aprile 2024.
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
, nato a Gurjat in [...] il [...], residente in [...]in Pakistan, cittadino CP_1 pakistano privo di codice fiscale italiano
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data 28/10/2024);
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio
1 CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente (come da ricorso)
“In via principale:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, anche con sentenza parziale;
2) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia visto pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art,.3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Viggiù (VA) e annotato nei Registri dello Stato
Civile del Comune al n. 12, parte I, Ufficio 1;”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto:
Con ricorso depositato in data 26/06/2024 la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 al fine di ottenere nei confronti del resistente sig. pronuncia cumulativa di separazione CP_1 personale e successivo divorzio, chiedendo mera pronuncia sullo status, senza altre condizioni.
Allegava in particolare la ricorrente: - che in data 26 ottobre 2019 aveva contratto matrimonio in
Viggiù con il sig. come da relativo Atto di Matrimonio n. 12, parte I, serie /, dell'anno CP_1
2019; - che da tale unione non erano nati figli;
- che i due coniugi non avevano mai convissuto;
- che in data 15 novembre 2019 il resistente era stato destinatario di decreto di espulsione dal territorio italiano emesso dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Varese.
In data 12 novembre 2024 la ricorrente compariva innanzi al Tribunale.
Interveniva pronuncia di separazione con sentenza del Tribunale di Varese n. 1002/2024 pubblicata in data 25 novembre 2024, passata in giudicato il 27 maggio 2025.
Con Ordinanza n. cronol. 13081/2024 del 25 novembre 2024, veniva fissata nuova udienza per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile.
Trascorso il termine di mesi 12 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett. b)
Legge n. 878/1970 s.m.i., all'udienza del 19 novembre 2025 compariva la sola parte ricorrente con l'assistenza del proprio difensore;
precisate le conclusioni, il Giudice relatore, a seguito di discussione orale, tratteneva la causa in decisione al Collegio ex art. 473bis.22 c.p.c.
Considerato in diritto
1. I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese n. 1002/2024 pubblicata in data 25 novembre 2024, passata in giudicato il 27 maggio 2025. Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 26/06/2024 e l'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione si è celebrata in data 12 novembre 2024), ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia
2 dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, dalle allegazioni di parte ricorrente e dal comportamento processuale di parte resistente, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
2. Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda sullo status, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e con Parte_1 CP_1 rito civile in Viggiù in data 26 ottobre 2019 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto
Comune dell'anno 2019, atto n. 12, Parte I, Serie /);
2. MANDA alla Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Viggiù affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite irripetibili.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Dott.ssa Elena Fumagalli
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