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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
TA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 251/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tuscania - Via Xxv Aprile 01032 Caprarola VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Sap S.r.l. - 01691650566
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17499 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e, in subordine, di dichiarare l'insussistenza dell'omessa dichiarazione, di accertare il valore dell'area fabbricabile pari ad euro 2,42 al mq o al maggior valore ritenuto congruo, con vittoria di spese.
Resistente: chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 17499 del 23 dicembre 2024, relativo all'anno d'imposta 2019, emesso dalla SAP srl, nella qualità di concessionaria del servizio di riscossione coattiva del comune di Tuscania, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e, in subordine, di dichiarare l'insussistenza dell'omessa dichiarazione, di accertare il valore dell'area fabbricabile pari ad euro 2,42 al mq o al maggior valore ritenuto congruo, con vittoria di spese.
A sostegno della domanda deduceva: i) l'illegittima determinazione del valore dell'area, effettuata in assenza di parametri di riferimento e di indagini istruttorie, in netto contrasto delle risultanze del tecnico di parte, che invece ha tenuto conto dell'assenza di opere di urbanizzazione, dell'effettiva potenzialità edificatoria, della stasi del settore artigianale e industriale, della sola potenzialità agricola;
ii) la non applicabilità delle sanzioni in presenza di una valutazione effettuata dall'Ente postuma;
iii) l'inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, essendo la destinazione urbanistica mutata molti anni prima e avendo lo stesso acquisito la proprietà dell'immobile per successione.
La Sap srl, in sede di costituzione in giudizio, ribadiva la regolarità delle procedure di accertamento.
All'udienza del 26 gennaio 2026, parte ricorrente insisteva nelle conclusioni rassegnate e faceva presente che questa Corte, con sentenza n. 520/2025 aveva ritenuto congruo, sulla base di apposita stima effettuata dall'Ute, il valore di 7,22 euro/mq. La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritiene il ricorso parzialmente fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo va, infatti, evidenziato da un lato che il Comune nel calcolare il valore dell'area edificabile (euro
14,38 al mq), in diminuzione rispetto al valore precedentemente determinato (euro 29,00 al mq), ha tenuto conto delle peculiari caratteristiche del sito in questione, della scarsa appetibilità ai fini produttivi, dell'assenza di opere di urbanizzazione, del limitato avvio di attività ed insediamenti produttivi e dell'uso prettamente agricolo del suolo, dall'altro che sulla materia si è espresso l'Ute, a seguito di apposita ordinanza istruttoria di questa Corte, relativamente agli anni d'imposta 2015, 2016 e 2017, ritenendo congruo il valore di euro
7,22 al mq. In considerazione delle particolari competenze tecniche dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate deputato, tra l'altro, alla valutazione degli immobile, questo Giudice, in assenza di specifiche contestazioni e in linea con il precedente giurisprudenziale citato, ritiene congruo il valore di euro 7,22 al mq.
Può trovare, poi, accoglimento anche il motivo di ricorso incentrato sulla non debenza delle sanzioni. Infatti, al momento del pagamento dell'imposta il valore dell'area per l'anno di riferimento non era stato ancora determinato. Può, pertanto, ritenersi insussistente una condotta volontaria e consapevole del contribuente volta a pagare una somma inferiore a quella dovuta.
Egualmente meritevole deve ritenersi, poi, l'ulteriore motivo di ricorso incentrato sulla non debenza delle sanzioni per omessa dichiarazione. Va, infatti, evidenziato da un lato che il contribuente non ha mai presentato la dichiarazione IMU per il terreno oggetto della variazione urbanistica che lo ha reso edificabile e che tale condotta si è ripetuta negli anni. Ma, ad un tempo, deve ritenersi che la stessa può ritenersi sanata dall'accertamento con adesione relativo alle annualità pregresse.
Il ricorso deve essere, pertanto, parzialmente accolto. Le spese vengono compensate in ragione della complessità delle questioni trattate, oltre che della reciproca soccombenza
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e compensa le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
TA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 251/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tuscania - Via Xxv Aprile 01032 Caprarola VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Sap S.r.l. - 01691650566
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17499 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e, in subordine, di dichiarare l'insussistenza dell'omessa dichiarazione, di accertare il valore dell'area fabbricabile pari ad euro 2,42 al mq o al maggior valore ritenuto congruo, con vittoria di spese.
Resistente: chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 17499 del 23 dicembre 2024, relativo all'anno d'imposta 2019, emesso dalla SAP srl, nella qualità di concessionaria del servizio di riscossione coattiva del comune di Tuscania, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e, in subordine, di dichiarare l'insussistenza dell'omessa dichiarazione, di accertare il valore dell'area fabbricabile pari ad euro 2,42 al mq o al maggior valore ritenuto congruo, con vittoria di spese.
A sostegno della domanda deduceva: i) l'illegittima determinazione del valore dell'area, effettuata in assenza di parametri di riferimento e di indagini istruttorie, in netto contrasto delle risultanze del tecnico di parte, che invece ha tenuto conto dell'assenza di opere di urbanizzazione, dell'effettiva potenzialità edificatoria, della stasi del settore artigianale e industriale, della sola potenzialità agricola;
ii) la non applicabilità delle sanzioni in presenza di una valutazione effettuata dall'Ente postuma;
iii) l'inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, essendo la destinazione urbanistica mutata molti anni prima e avendo lo stesso acquisito la proprietà dell'immobile per successione.
La Sap srl, in sede di costituzione in giudizio, ribadiva la regolarità delle procedure di accertamento.
All'udienza del 26 gennaio 2026, parte ricorrente insisteva nelle conclusioni rassegnate e faceva presente che questa Corte, con sentenza n. 520/2025 aveva ritenuto congruo, sulla base di apposita stima effettuata dall'Ute, il valore di 7,22 euro/mq. La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritiene il ricorso parzialmente fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo va, infatti, evidenziato da un lato che il Comune nel calcolare il valore dell'area edificabile (euro
14,38 al mq), in diminuzione rispetto al valore precedentemente determinato (euro 29,00 al mq), ha tenuto conto delle peculiari caratteristiche del sito in questione, della scarsa appetibilità ai fini produttivi, dell'assenza di opere di urbanizzazione, del limitato avvio di attività ed insediamenti produttivi e dell'uso prettamente agricolo del suolo, dall'altro che sulla materia si è espresso l'Ute, a seguito di apposita ordinanza istruttoria di questa Corte, relativamente agli anni d'imposta 2015, 2016 e 2017, ritenendo congruo il valore di euro
7,22 al mq. In considerazione delle particolari competenze tecniche dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate deputato, tra l'altro, alla valutazione degli immobile, questo Giudice, in assenza di specifiche contestazioni e in linea con il precedente giurisprudenziale citato, ritiene congruo il valore di euro 7,22 al mq.
Può trovare, poi, accoglimento anche il motivo di ricorso incentrato sulla non debenza delle sanzioni. Infatti, al momento del pagamento dell'imposta il valore dell'area per l'anno di riferimento non era stato ancora determinato. Può, pertanto, ritenersi insussistente una condotta volontaria e consapevole del contribuente volta a pagare una somma inferiore a quella dovuta.
Egualmente meritevole deve ritenersi, poi, l'ulteriore motivo di ricorso incentrato sulla non debenza delle sanzioni per omessa dichiarazione. Va, infatti, evidenziato da un lato che il contribuente non ha mai presentato la dichiarazione IMU per il terreno oggetto della variazione urbanistica che lo ha reso edificabile e che tale condotta si è ripetuta negli anni. Ma, ad un tempo, deve ritenersi che la stessa può ritenersi sanata dall'accertamento con adesione relativo alle annualità pregresse.
Il ricorso deve essere, pertanto, parzialmente accolto. Le spese vengono compensate in ragione della complessità delle questioni trattate, oltre che della reciproca soccombenza
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e compensa le spese.