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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/11/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2029/2023
TRIBUNALE DI CAGLIARI
UDIENZA DEL 25/11/2025
Nanti il giudice dott. Francesco De Giorgi nella causa iscritta al 2029/2023 compare per parte attrice l'avv. AB LI e per parte convenuta Parte_1 [...]
l'avv. Cortis in sostituzione dell'avv. Raffaele ZU. Controparte_1
I procuratori delle parti fanno riferimento alle rispettive difese svolte, contestano le avverse difese, fanno riferimento alle memorie depositate. In particolare, l'avv. LI da atto che non è stata esperita la mediazione obbligatoria nel termine assegnato dal giudice e chiede l'improcedibilità e la revoca del decreto ingiuntivo;
l'avv. Cortis contesta quanto affermato da controparte atteso che la mediazione è stata, invero, esperita presso organismo di mediazione territorialmente competente e chiede di essere rimessa in termini per l'esperimento; l'avv. LI evidenzia che non è stato ricevuto alcun invito né vi è
prova di quanto affermato da controparte.
Il giudice, preso atto, stante quanto sopra, invita le parti a concludere e a discutere oralmente la causa.
I procuratori discutono la causa e l'avv. LI conclude per la revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilità e in subordine come da atto introduttivo dichiarandosi antistatario;
l'avv. Cortis conclude per la rimessione in termini e in subordine per il rigetto dell'opposizione richiamandosi alla comparsa.
Il giudice, preso atto, si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la sentenza come riportata nel presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Francesco De Giorgi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2029 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliata in Cagliari, presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. AB LI che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
opponente
contro
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in La Spezia, presso lo studio degli avv.ti Raffaele
ZU e ND RN che la rappresentano e difendono per procura generale alle liti in atti;
opposta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
a) La quale cessionaria del credito da ha Controparte_1 Controparte_2
domandato a questo Tribunale l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di per la complessiva somma di euro 11.466,61 oltre interessi e spese del Parte_1
procedimento monitorio, dovuti in forza di contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio stipulato tra la e in data 14.10.2011. Pt_1 Controparte_2
Con decreto n. 1806 del 4.11.2022 il Tribunale ha accolto la domanda monitoria.
b) Con atto di citazione tempestivamente notificato, l'ingiunta ha proposto opposizione eccependo preliminarmente la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notificazione, avvenuta solo in data 7.2.2023 e quindi oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c. Nel merito ha contestato la legittimazione attiva della ricorrente in
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monitorio per assenza di prova della qualità di cessionario del credito e la sussistenza e l'ammontare del credito.
c) Si è costituita in giudizio la contestando integralmente le Controparte_1
avverse deduzioni. La convenuta ha anche espressamente domandato, ai sensi del d. lgs.
28/2010, termine per l'introduzione della mediazione obbligatoria all'esito delle statuizioni sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
d) Il giudice istruttore, ritenuta la sussistenza di gravi motivi, ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Contestualmente, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs. 28/2010.
e) All'udienza successiva l'opponente ha rilevato il mancato avvio del procedimento di mediazione e su tale rilievo, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella quale le parti hanno concluso come riportato nel presente verbale.
***
L'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso monitorio
è fondata.
È pacifico, infatti, che non sia stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria per il quale il giudice istruttore, dopo la decisione ex art. 648 c.p.c., aveva assegnato termine per la proposizione della domanda all'organismo di mediazione.
Premesso che tale termine non è da considerarsi perentorio, rileva in ogni caso il fatto che il procedimento di mediazione non sia stato esperito prima dell'udienza fissata dal giudice proprio per verificare l'esito della mediazione stragiudiziale, sicché non si è raggiunto lo scopo delle disposizioni in materia di mediazione, ossia la formazione di accordi conciliativi senza ritardare l'attività processuale, conformemente al principio per cui: “la
circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato
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dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2010 (nel testo anteriore alle
modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) non determina l'improcedibilità della
domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza
fissata per la prosecuzione del giudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della
norma - cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato
esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità - senza
alcun aggravio della durata del processo” (cfr. Cass. civ. ord. n. 32454/2024).
In ordine alle conseguenze circa il mancato esperimento della mediazione in giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, deve darsi seguito al principio per cui: “nelle
controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs.
n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una
volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o
sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura
di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla
pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto
ingiuntivo” (cfr. Cass. civ. S.U. n. 19596/2020; Cass. civ. ord. n. 159/2021).
In ogni caso, l'art. 5 bis del d. lgs. 28/2010 introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. e) del d.
lgs. 149/2022 espressamente prevede che il mancato esperimento della mediazione comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, con revoca del decreto opposto e statuizione sulle spese.
La domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo è, pertanto,
improcedibile e l'ingiunzione deve essere revocata, non potendosi accogliere l'istanza dell'opposto di rimessione in termini siccome non giustificata (non si comprende perché
si sarebbe dovuto adire un organismo di mediazione non territorialmente competente), né
dimostrata (in ogni caso l'allegazione è rimasta priva di supporto probatorio e comunque resta il fatto incontrovertibile che l'opponente non è stato invitato a comparire davanti ad
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alcun organismo di mediazione e comunque nessun tentativo di mediazione è stato, in concreto, esperito).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in favore del procuratore costituito degli opponenti che si è dichiarato antistatario, in base al d.m.
55/2014 e ss.mm.ii., scaglione delle cause di valore da euro 5.200,00 a euro 26.000,00
parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quella decisoria e senza la fase istruttoria non svoltasi. Ai sensi dell'art. 4, comma 9, del citato decreto, la somma determinata con tali criteri deve essere dimezzata trattandosi di pronuncia in rito.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara improcedibile la domanda giudiziale proposta da e, per Controparte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.1806/2022 del 4.11.2022;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell'avv. Controparte_1
AB LI, procuratore costituito dell'opponente e antistatario, che si liquidano in euro 145,50 per spese vive, euro 1.273,50 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari il 25.11.2025.
Il giudice dott. Francesco De Giorgi
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