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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/12/2025, n. 5982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5982 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11578/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Anna Codecasa, lette le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025, con le quali hanno insistito come in atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 420 e 127 ter c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11578/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CASTROGIOVANNI Parte_1 P.IVA_1
AL giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. LEOTTA MARIO giusta procura in atti
CONVENUTA
e nei confronti di pagina 1 di 7 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._1
TI LA giusta procura in atti
RZ MA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione ritualmente notificato, la intimava sfratto per finita locazione Pt_1
in relazione al contratto dell'1.4.2016 regolarmente registrato, giusta risoluzione consensuale dello stesso avvenuta in data 31.3.2017, allegando anche l'immobile non era stato ancora rilasciato e che non erano stati pagati i canoni a partire da gennaio 2017.
Si costituiva la riconoscendo che il contratto si era risolto Controparte_3
consensualmente alla data del 31.7.2017 ma eccependo che l'immobile era stato già rilasciato fin da ottobre 2016.
Mutato il rito e concessa ordinanza provvisoria di rilascio, la depositava memoria Pt_1
integrativa con la quale contestava le avverse difese e rappresentava che l'immobile era stato rilasciato, in esecuzione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, solo in data 23.2.2021 e che pochi giorni prima dell'esecuzione l'immobile era stato svuotato da tutti i mobili, gli arredi, le attrezzature, a conferma che lo stesso non era stato affatto rilasciato prima, come eccepito dalla resistente;
allegava anche che per la detenzione sine titulo dell'immobile non era stato corrisposto alcunchè fino al rilascio;
chiedeva anche di poter chiamare in causa , Controparte_2
quale garante delle obbligazioni nascenti dal contratto.
Anche la resistente depositava memoria integrativa, eccependo di non aver più detenuto i locali di cui trattasi, perché dal mese di Ottobre 2016 aveva rinunciato ad avviare l'attività nel settore pagina 2 di 7 della ristorazione collettiva, per il cui svolgimento aveva stipulato il contratto di locazione relativo al centro di cottura per cui si controverte;
che l'attività di ristorazione non era in realtà
mai iniziata, come risulta dal certificato camerale tanto che la cooperativa non aveva mai indicato l'immobile come unità locale, come risulta dalla Visura Camerale da cui risulta quale attività prevalente “di pulizia e disinfezione - servizi di giardinaggio, scerbatura, taglio erba e raccolta cenere vulcanica - servizi alberghieri”; che in sede di rilascio spontaneo dell'immobile in data 31 Marzo 2017 erano state consegnate le chiavi, concordando anche che nulla sarebbe stato dovuto per i mesi da Gennaio a Marzo 2017.
Si costituiva anche la terza chiamata, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva,
avendo sottoscritto il contratto di locazione in questione solamente in veste di rappresentante legale della "Acacia Società Cooperativa sociale" e non mai come garante;
di essere comunque liberata dall'obbligo di pagamento a norma dell'art. 1956 c.c.; nel merito riproponeva le difese della resistente cooperativa.
La causa veniva istruita attraverso prova testimoniale.
§§§
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita integrale accoglimento.
Parte resistente, infatti, non ha provato di avere rilasciato l'immobile libero e sgombero da cose proprie alla data della risoluzione consensuale del contratto.
Dato per assodato che della consegna, anche delle chiavi, non esiste prova documentale (come ammesso anche dal teste di parte resistente , la prova della circostanza è stata Controparte_4
affidata solo alla testimonianza di questo teste, che ha dichiarato di essere stato presente alla pagina 3 di 7 riconsegna delle chiavi nelle mani di tale , figlio del legale rappresentante della Testimone_1
che era stato concordato di “abbonare i canoni di gennaio-marzo 2021, che nel Pt_1
capannone non erano state mai detenute attrezzature perché l'attività non era mai iniziata, che prima della l'immobile era locato da altra cooperativa amministrata dalla sua ex CP_1
moglie ed ivi insistevano attrezzature da cucina di tipo industriale rimosse prima che la CP_1
avesse la detenzione del bene.
Tuttavia, il teste titolare di un capannone industriale accanto a quello di cui si Testimone_2
controverte, ha dichiarato che, benchè quelli della cooperativa non esercitassero l'attività e venissero pochissime volte, avevano dei macchinari all'interno ed anche una enorme cucina;
che qualche giorno prima dell'accesso dell'ufficiale giudiziario (che era una donna che veniva con la macchina ed era andata varie volte da lui nei mesi precedenti a chiedere informazioni perché
trovava sempre chiuso il capannone), un pomeriggio di un sabato invernale, delle persone erano andate a svuotarlo di tutto quello che c'era dentro andandosene con vari furgoni e portandosi via per sbaglio anche delle pedane di sua proprietà; che aveva allora contattato il titolare attraverso il cellulare, il cui numero gli era stato dato dalla il quale si era scusato e gli aveva fatto Pt_1
restituire le pedane con un furgone;
che la scena era stata ripresa dalle sue telecamere di sicurezza.
Mentre la deposizione del teste di parte resistente appare poco circostanziata e deve essere vagliata con maggiore rigore, atteso che il teste è fratello della legale rappresentante della società
resistente stessa, la deposizione del teste di parte ricorrente appare credibile ed attendibile, in quanto ricca di dettagli che ne avvalorano la credibilità, quali il riferimento all'ufficiale giudiziario recatosi più volte a tentare l'accesso che, dal verbale di esecuzione per rilascio si pagina 4 di 7 apprende essere effettivamente una donna ( ), il riferimento al giorno quale un sabato Persona_1
invernale (mentre il giorno dell'accesso dell'ufficiale giudiziario è stato successivo ed era un martedì), il riferimento alle proprie telecamere di sicurezza, dalle quali ha visto quanto riferito ed il riferimento alle proprie pedane sottratte per errore.
E' quindi molto più plausibile che i beni di proprietà della fossero rimasti all'interno CP_1
del capannone e che siano stati rimossi solo pochi giorni prima dell'esecuzione dell'ordinanza di rilascio, sì che in quella data l'immobile è stato trovato aperto, vuoto di suppellettili, mobili e macchinari.
E' anche significativo che nel verbale di rilascio si faccia riferimento al fatto che nel capannone vi erano “poche pedane rotte”, in quanto la circostanza avvalora ulteriormente la credibilità del teste quando ha affermato che per errore le persone giunte a svuotare il capannone Tes_2
avevano portato via le pedane di sua proprietà.
Un breve cenno merita la circostanza difensiva rappresentata in comparsa dalla cooperativa resistente, ovvero il fatto che nello stesso periodo in contestazione il capannone era locato ad altra cooperativa, nei cui confronti la aveva intimato sfratto per morosità nel procedimento Pt_1
n. 13988/19.
Tale circostanza nulla prova, in quanto il procedimento è stato abbandonato in esito alle eccezioni difensive della intimata, che aveva fatto presente Controparte_5
che il contratto intercorrente con la stessa era cessato in data 31.8.14 e che il capannone era locato alla . Controparte_1
In conclusione, non essendo stato provato che l'immobile sia stato rilasciato prima del 23.2.2021,
pagina 5 di 7 la resistente va condannata a pagare la somma di euro 91.500,00 ex art. 1591 c.c. secondo cui: “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”. Oltre a detta somma sono dovuti gli interessi dalla data di ogni singola scadenza sino all'effettivo soddisfo.
Al pagamento è tenuta anche la terza chiamata, in quanto dal contratto si evince che si è assunta tutte le obbligazioni contrattuali sia in proprio sia quale legale rappresentante della CP_1
.
[...]
Sulla domanda di rilascio deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Condanna in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_2 [...]
a pagare alla ricorrente per le causali di cui in premessa la Controparte_6 Parte_1
somma di euro 91.500,00, oltre interessi dalla data di ogni singola scadenza sino al soddisfo;
- Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio;
- Condanna altresì in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_2 [...]
a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in Controparte_6
€ 406,00 per spese ed € 9.850,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
pagina 6 di 7 Così deciso in Catania, il 11 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Anna Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Anna Codecasa, lette le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025, con le quali hanno insistito come in atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 420 e 127 ter c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11578/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CASTROGIOVANNI Parte_1 P.IVA_1
AL giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. LEOTTA MARIO giusta procura in atti
CONVENUTA
e nei confronti di pagina 1 di 7 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._1
TI LA giusta procura in atti
RZ MA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione ritualmente notificato, la intimava sfratto per finita locazione Pt_1
in relazione al contratto dell'1.4.2016 regolarmente registrato, giusta risoluzione consensuale dello stesso avvenuta in data 31.3.2017, allegando anche l'immobile non era stato ancora rilasciato e che non erano stati pagati i canoni a partire da gennaio 2017.
Si costituiva la riconoscendo che il contratto si era risolto Controparte_3
consensualmente alla data del 31.7.2017 ma eccependo che l'immobile era stato già rilasciato fin da ottobre 2016.
Mutato il rito e concessa ordinanza provvisoria di rilascio, la depositava memoria Pt_1
integrativa con la quale contestava le avverse difese e rappresentava che l'immobile era stato rilasciato, in esecuzione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, solo in data 23.2.2021 e che pochi giorni prima dell'esecuzione l'immobile era stato svuotato da tutti i mobili, gli arredi, le attrezzature, a conferma che lo stesso non era stato affatto rilasciato prima, come eccepito dalla resistente;
allegava anche che per la detenzione sine titulo dell'immobile non era stato corrisposto alcunchè fino al rilascio;
chiedeva anche di poter chiamare in causa , Controparte_2
quale garante delle obbligazioni nascenti dal contratto.
Anche la resistente depositava memoria integrativa, eccependo di non aver più detenuto i locali di cui trattasi, perché dal mese di Ottobre 2016 aveva rinunciato ad avviare l'attività nel settore pagina 2 di 7 della ristorazione collettiva, per il cui svolgimento aveva stipulato il contratto di locazione relativo al centro di cottura per cui si controverte;
che l'attività di ristorazione non era in realtà
mai iniziata, come risulta dal certificato camerale tanto che la cooperativa non aveva mai indicato l'immobile come unità locale, come risulta dalla Visura Camerale da cui risulta quale attività prevalente “di pulizia e disinfezione - servizi di giardinaggio, scerbatura, taglio erba e raccolta cenere vulcanica - servizi alberghieri”; che in sede di rilascio spontaneo dell'immobile in data 31 Marzo 2017 erano state consegnate le chiavi, concordando anche che nulla sarebbe stato dovuto per i mesi da Gennaio a Marzo 2017.
Si costituiva anche la terza chiamata, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva,
avendo sottoscritto il contratto di locazione in questione solamente in veste di rappresentante legale della "Acacia Società Cooperativa sociale" e non mai come garante;
di essere comunque liberata dall'obbligo di pagamento a norma dell'art. 1956 c.c.; nel merito riproponeva le difese della resistente cooperativa.
La causa veniva istruita attraverso prova testimoniale.
§§§
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita integrale accoglimento.
Parte resistente, infatti, non ha provato di avere rilasciato l'immobile libero e sgombero da cose proprie alla data della risoluzione consensuale del contratto.
Dato per assodato che della consegna, anche delle chiavi, non esiste prova documentale (come ammesso anche dal teste di parte resistente , la prova della circostanza è stata Controparte_4
affidata solo alla testimonianza di questo teste, che ha dichiarato di essere stato presente alla pagina 3 di 7 riconsegna delle chiavi nelle mani di tale , figlio del legale rappresentante della Testimone_1
che era stato concordato di “abbonare i canoni di gennaio-marzo 2021, che nel Pt_1
capannone non erano state mai detenute attrezzature perché l'attività non era mai iniziata, che prima della l'immobile era locato da altra cooperativa amministrata dalla sua ex CP_1
moglie ed ivi insistevano attrezzature da cucina di tipo industriale rimosse prima che la CP_1
avesse la detenzione del bene.
Tuttavia, il teste titolare di un capannone industriale accanto a quello di cui si Testimone_2
controverte, ha dichiarato che, benchè quelli della cooperativa non esercitassero l'attività e venissero pochissime volte, avevano dei macchinari all'interno ed anche una enorme cucina;
che qualche giorno prima dell'accesso dell'ufficiale giudiziario (che era una donna che veniva con la macchina ed era andata varie volte da lui nei mesi precedenti a chiedere informazioni perché
trovava sempre chiuso il capannone), un pomeriggio di un sabato invernale, delle persone erano andate a svuotarlo di tutto quello che c'era dentro andandosene con vari furgoni e portandosi via per sbaglio anche delle pedane di sua proprietà; che aveva allora contattato il titolare attraverso il cellulare, il cui numero gli era stato dato dalla il quale si era scusato e gli aveva fatto Pt_1
restituire le pedane con un furgone;
che la scena era stata ripresa dalle sue telecamere di sicurezza.
Mentre la deposizione del teste di parte resistente appare poco circostanziata e deve essere vagliata con maggiore rigore, atteso che il teste è fratello della legale rappresentante della società
resistente stessa, la deposizione del teste di parte ricorrente appare credibile ed attendibile, in quanto ricca di dettagli che ne avvalorano la credibilità, quali il riferimento all'ufficiale giudiziario recatosi più volte a tentare l'accesso che, dal verbale di esecuzione per rilascio si pagina 4 di 7 apprende essere effettivamente una donna ( ), il riferimento al giorno quale un sabato Persona_1
invernale (mentre il giorno dell'accesso dell'ufficiale giudiziario è stato successivo ed era un martedì), il riferimento alle proprie telecamere di sicurezza, dalle quali ha visto quanto riferito ed il riferimento alle proprie pedane sottratte per errore.
E' quindi molto più plausibile che i beni di proprietà della fossero rimasti all'interno CP_1
del capannone e che siano stati rimossi solo pochi giorni prima dell'esecuzione dell'ordinanza di rilascio, sì che in quella data l'immobile è stato trovato aperto, vuoto di suppellettili, mobili e macchinari.
E' anche significativo che nel verbale di rilascio si faccia riferimento al fatto che nel capannone vi erano “poche pedane rotte”, in quanto la circostanza avvalora ulteriormente la credibilità del teste quando ha affermato che per errore le persone giunte a svuotare il capannone Tes_2
avevano portato via le pedane di sua proprietà.
Un breve cenno merita la circostanza difensiva rappresentata in comparsa dalla cooperativa resistente, ovvero il fatto che nello stesso periodo in contestazione il capannone era locato ad altra cooperativa, nei cui confronti la aveva intimato sfratto per morosità nel procedimento Pt_1
n. 13988/19.
Tale circostanza nulla prova, in quanto il procedimento è stato abbandonato in esito alle eccezioni difensive della intimata, che aveva fatto presente Controparte_5
che il contratto intercorrente con la stessa era cessato in data 31.8.14 e che il capannone era locato alla . Controparte_1
In conclusione, non essendo stato provato che l'immobile sia stato rilasciato prima del 23.2.2021,
pagina 5 di 7 la resistente va condannata a pagare la somma di euro 91.500,00 ex art. 1591 c.c. secondo cui: “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”. Oltre a detta somma sono dovuti gli interessi dalla data di ogni singola scadenza sino all'effettivo soddisfo.
Al pagamento è tenuta anche la terza chiamata, in quanto dal contratto si evince che si è assunta tutte le obbligazioni contrattuali sia in proprio sia quale legale rappresentante della CP_1
.
[...]
Sulla domanda di rilascio deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Condanna in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_2 [...]
a pagare alla ricorrente per le causali di cui in premessa la Controparte_6 Parte_1
somma di euro 91.500,00, oltre interessi dalla data di ogni singola scadenza sino al soddisfo;
- Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio;
- Condanna altresì in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_2 [...]
a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in Controparte_6
€ 406,00 per spese ed € 9.850,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
pagina 6 di 7 Così deciso in Catania, il 11 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Anna Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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