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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 01/10/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025 / 306
Per l'udienza dell'01.10.2025, i procuratori delle parti hanno depositato note di trattazione, precisando le proprie conclusioni e discutendo le rispettive posizioni.
Il Giudice dott. Marco Vittoria,
definisce il giudizio, depositando la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2025 /306 promossa da:
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CERMINARA SILVANA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. VIZZOLESI ANNAMARIA e dall'Avv. FEDI MARCELLO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
agisce in questa sede per ottenere la condanna di al pagamento Parte_1 Controparte_1 degli arretrati del contributo di mantenimento dovuto da Luglio del 2022 e per recuperare la quota parte delle spese straordinarie anticipate nell'interesse del figlio. ha motivato l'inadempimento evidenziando la propria incapienza Controparte_1 patrimoniale.
In questa sede, non si discute dei parametri normativi che presiedono alla quantificazione del contributo di mantenimento: pende sul tema altro procedimento (di cui tale procedimento è una costola).
In questa sede, si discute solo del recupero del dovuto.
Il Giudice della Famiglia ha recepito l'indicazione delle parti sulla esistenza di un patto informale che prevedeva un contributo di € 400,00 per il mantenimento dei figli e lo ha recepito nelle determinazioni provvisorie ed urgenti: tale patto non è stato onorato. deve quindi ad la somma di € 10.800,00, per il contributo non versato da CP_1 Parte_1
Luglio del 2022 sino a Settembre del 2025.
Nessuna contestazione c'è stata sulla entità delle spese straordinarie indicate dall'attrice.
La domanda va accolta nella misura indicata da parte attrice (che fa salvi i pagamenti medio tempore avvenuti).
Dal momento che il presente giudizio nasce solo dalla determinazione del Giudice della Famiglia di separare le cause, la linea difensiva, molto onesta intellettualmente (senza orpelli o complicazioni), del convenuto consente di liquidare, in questa sede, solo i minimi tabellari, ridotti per l'assenza di questioni in fatto e in diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 306/25, così decide: accoglie la domanda, condanna il convenuto al pagamento di € 12.960,67, oltre interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla notificazione della domanda al soddisfo;
condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in
€ 1.190,00 per compensi, € 264,00 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge.
2 Così deciso, in Parma 02/10/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
3
Per l'udienza dell'01.10.2025, i procuratori delle parti hanno depositato note di trattazione, precisando le proprie conclusioni e discutendo le rispettive posizioni.
Il Giudice dott. Marco Vittoria,
definisce il giudizio, depositando la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2025 /306 promossa da:
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CERMINARA SILVANA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. VIZZOLESI ANNAMARIA e dall'Avv. FEDI MARCELLO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
agisce in questa sede per ottenere la condanna di al pagamento Parte_1 Controparte_1 degli arretrati del contributo di mantenimento dovuto da Luglio del 2022 e per recuperare la quota parte delle spese straordinarie anticipate nell'interesse del figlio. ha motivato l'inadempimento evidenziando la propria incapienza Controparte_1 patrimoniale.
In questa sede, non si discute dei parametri normativi che presiedono alla quantificazione del contributo di mantenimento: pende sul tema altro procedimento (di cui tale procedimento è una costola).
In questa sede, si discute solo del recupero del dovuto.
Il Giudice della Famiglia ha recepito l'indicazione delle parti sulla esistenza di un patto informale che prevedeva un contributo di € 400,00 per il mantenimento dei figli e lo ha recepito nelle determinazioni provvisorie ed urgenti: tale patto non è stato onorato. deve quindi ad la somma di € 10.800,00, per il contributo non versato da CP_1 Parte_1
Luglio del 2022 sino a Settembre del 2025.
Nessuna contestazione c'è stata sulla entità delle spese straordinarie indicate dall'attrice.
La domanda va accolta nella misura indicata da parte attrice (che fa salvi i pagamenti medio tempore avvenuti).
Dal momento che il presente giudizio nasce solo dalla determinazione del Giudice della Famiglia di separare le cause, la linea difensiva, molto onesta intellettualmente (senza orpelli o complicazioni), del convenuto consente di liquidare, in questa sede, solo i minimi tabellari, ridotti per l'assenza di questioni in fatto e in diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 306/25, così decide: accoglie la domanda, condanna il convenuto al pagamento di € 12.960,67, oltre interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla notificazione della domanda al soddisfo;
condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in
€ 1.190,00 per compensi, € 264,00 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge.
2 Così deciso, in Parma 02/10/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
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