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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/09/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1986/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Francesco Micali che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti, resistente oggetto: pensione di invalidità civile, handicap grave – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato l'8 febbraio 2023 lamentando l'ingiusto rigetto Parte_1 della domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento della pensione di invalidità civile ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 688/2023 r.g.). Quindi, con successivo ricorso depositato il 10 febbraio 2023 proponeva separata istanza per l'handicap grave – recte disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs. n. 62/2024 (proc. n. 752/2023 r.g.). Nella resistenza dell' , CP_2 limitata al primo procedimento, riuniti i giudizi, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva i suddetti requisiti (in realtà si pronunciava solo sulla pensione). Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, l'11 aprile 2024, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio. Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 18 settembre 2025 dal deposito CP_1
telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, esaminata la più recente documentazione sanitaria allegata, ha confermato che la ricorrente è affetta da “Obesità con complicanze artrosiche, OSA di grado severo, spondilodiscoartrosi e gonartrosi bilaterale a moderata incidenza funzionale, cardiopatia ipertensiva. Diabete NID. Disturbo ansioso- depressivo” precisando che “… la paziente di anni 60 si è presentata vigile, collaborante, orientata nel tempo e nello spazio. Buono l'orientamento familiare. Ha coscienza di se' e dell'ambiente che la circonda. Non deficit dell'attenzione, non deficit della memoria a breve e lungo-termine. Non evidenti segni di aprassia ideomotoria. Deflessione del tono dell'umore. Al MMSE ha ottenuto un punteggio di 28/30. Cambiamenti posturali e deambulazione sono risultati rallentati per patologia artrosica e reumatologica, ma autonomi.
Per le suddette patologie la ricorrente ha presentato una riduzione permanente della capacità lavorativa pari a 87%.
Nella nuova documentazione presente agli atti, risulta il referto esame scintigrafico DAT eseguito in data 16-10-2024 che documenta “..lieve riduzione della captazione del radiofarmaco in corrispondenza dei nuclei caudati e dei putamen, bilateralmente. Il rilievo scintigrafico può essere compatibile per compromissione funzionale del sistema dopaminergico in fase iniziale..”.
Successivamente, il 15-11-2024 la signora è stata sottoposta a visita specialistica Pt_1 ambulatoriale presso , ove il neurologo, in base all'esito dell'esame scintigrafico, CP_3 pone diagnosi di “malattia del sistema extrapiramidale in paziente con vasculopatia cerebrale cronica, OSAS, diabete mellito, tiroidite di Hashimoto, glaucoma” e viene avviata terapia
2 antiparkinsoniana. Alla visita medica, lo specialista ha riscontrato una lieve bradicinesia, senza rilevanti deficit neurologici periferici e funzionali.
In considerazione della suddetta patologia neurologica non precedentemente documentata, ritengo che alla ricorrente possa essere riconosciuto una riduzione permanente della capacità lavorativa complessiva pari al 100% non dalla presentazione della domanda amministrativa ma con decorrenza da Aprile 2024 ( sei mesi prima dell'esame strumentale scintigrafico che ha permesso di fare diagnosi ).
Inoltre ritengo, essendo la patologia parkinsoniana in fase iniziale senza richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione, che possa essere riconosciuto lo stato di portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92.”, tali infermità quindi determinano nella ricorrente la totale inabilità lavorativa ma non la necessità di un intervento assistenziale permanente ex art. 3, comma 3, della legge
104/1992.
L'accertamento effettuato dal dr.ssa persuasivo perché basato su dati oggettivi e CP_4 sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso e non risulta ulteriormente contestato.
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante solo del requisito sanitario per la pensione ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
Ogni ulteriore domanda va respinta.
3.- Tenuto conto dell'esito della lite e della decorrenza, coeva al deposito del ricorso in opposizione, è giusto compensare per intero le spese di tutte le fasi processuali;
vanno poste a definitivo carico dell' le spese delle consulenze d'ufficio, liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire della pensione di Parte_1 invalidità civile quale invalido in misura pari al 100% dal 1 aprile 2024;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu, compensando le altre spese del giudizio. CP_1
Messina, 19.9.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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