Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1461/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06/02/1999, con il proc. dom. avv. ROSSONI LAURA CLEMENTINA, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. ), nato in [...] C.F._2
ECUADOR il 21/07/1991, con il proc. dom. avv. BONOMO BENEDETTO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per ile Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 09/01/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1
Con ricorso depositato in data 06/03/2024, – premettendo che dalla Parte_1 relazione sentimentale con sono nati Controparte_1 ERona_1
(n. ad Alzano Lombardo il 30/08/2018) e (n. a Seriate
[...] Parte_2 il 10/04/2021) – chiedeva all'intestato Tribunale di disporre l'affidamento dei figli minori a entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
chiedeva, quindi, l'assegnazione a sé della casa familiare e la regolamentazione dei periodi di permanenza dei minori presso l'altro genitore;
chiedeva, infine, di porre a carico del convenuto l'obbligo di versare un assegno di complessivi euro 800,00 al mese, ovvero euro 400,00 per ciascun figlio,
a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto, oltre al 70% delle spese di natura straordinaria, con diritto di ciascun genitore di percepire al 50% l'assegno CP_ unico erogato dall'
Con comparsa depositata in data 07/05/2024 si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo, a propria volta, di prevedersi l'affidamento condiviso dei figli e il loro collocamento paritetico presso l'abitazione di ciascun genitore, o, in subordine, il collocamento prevalente presso il domicilio paterno e, solo in ulteriore subordine, presso il domicilio materno;
chiedeva, quindi, di prevedersi l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, salvo che per quanto atteneva agli affari di ordinaria amministrazione per i quali ciascun genitore avrebbe potuto decidere nei tempi di permanenza dei figli presso di sé; chiedeva, quindi, di porre a carico dei genitori l'obbligo di provvedere direttamente al mantenimento della prole, per i tempi di rispettiva permanenza, ovvero, in via subordinata, di porre a suo carico un contributo di euro 200,00 al mese per ciascun figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 13/06/2024,
l'allora Giudice delegato dr.ssa Maria Carla Daga pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza resa il 26/06/2024, non reclamata dalle parti.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di una relazione da parte della ER di Pontirolo Nuovo frequentata dai minori e CP_3 Pt_2
l'acquisizione degli atti relativi al procedimento civile conclusosi avanti al Tribunale dei Minorenni di Brescia relativamente al minore , nato da una precedente Per_2 relazione sentimentale tra e la signora Controparte_1 Parte_3
l'acquisizione degli atti contenuti nel procedimento penale iscritto a carico del
2 convenuto (n. 8503/2023 r.g.n.r.), rispetto al quale veniva disposta l'archiviazione dal Giudice per le Indagini preliminari presso questo Tribunale con decreto datato
19/09/2024, nonché mediante l'acquisizione della documentazione reddituale e bancaria relativa a ciascuna parte.
All'udienza tenutasi in data 09/01/2025 avanti al Giudice dr.ssa Veronica Marrapodi
(subentrata nella titolarità del fascicolo a seguito di decreto di riassegnazione emesso in data 02/12/2024 dal Presidente del Tribunale dott. Cesare de Sapia), le parti personalmente comparse venivano interrogate separatamente. Più in particolare, la ricorrente dichiarava testualmente: “Sono stata seguita per tre mesi, dopo i fatti che ho denunciato, dal Centro antiviolenza di Treviglio. Dopo di che ho smesso io di andarci. Dovrei aver sostenuto tre colloqui. Quando poi dovevo iniziare il percorso con lo psicologo non ho potuto proseguire perché avevo perso il lavoro e dovevo badare a loro. Oggi è mia madre che mi supporta nella gestione dei bambini, che
ER frequentano rispettivamente la prima elementare, la scuola materna, Pt_2
entrambi a Pontirolo Nuovo. Io continuo a svolgere attività lavorativa su due turni.
Sono assunta con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2025. Ho portato
ER ER una volta sola dallo psicoterapeuta. Tuttora presenta delle paure, ad esempio teme che il padre o la madre se ne vadano. Mi sono rivolta in accordo con il papà alla psicoterapeuta, di cui non ricordo il nome, dei Servizi sociali di
ER Pontirolo Nuovo. In quell'occasione la professionista mi riportava che non presenta troppi traumi per la separazione dei suoi genitori e ho deciso di non farla proseguire. Dall'inizio di settembre 2024 le maestre non hanno più riferito di questi ER problemi, ora è serena. I primi colloqui con gli insegnanti della scuola
ER elementare di non li ho tenuti per motivi di lavoro, ma conto di partecipare ai prossimi che si terranno questo mese di gennaio. Comunque, mi confronto con le
ER insegnanti ogni volta che vado a prendere a scuola e non mi hanno mai riportato difficoltà della bambina, quindi penso che non si siano più verificati episodi di disagio o di pianto come quelli che si erano verificati alla scuola materna.
La nostra convivenza cessava il 9 agosto 2023, quando inizialmente andavo via io di casa, mentre poi era lui che si trasferiva a casa di sua cugina, mentre io rientravo nella casa familiare. Da agosto 2023, dopo la cessazione della convivenza, è capitato che ci fossero delle discussioni tra me e il papà dei bambini, ma non ho subito minacce o insulti. Ad oggi il padre vede i bambini il mercoledì dalle
3 18:00/18:30 fino alle 08:00 del mattino seguente e dal sabato a mezzogiorno fino alle 19:30 della domenica a weekend alternati. So che il padre dei bambini ha instaurato una convivenza con la sua attuale compagna e quando tiene i bambini li porta con sé in questa abitazione. Io conosco l'attuale compagna del signor Pt_4
so chi è questa persona. So che vivono solo loro due in questa casa. I bambini sono tranquilli e sereni quando rientrano a casa mia dopo aver trascorso il weekend a casa del papà. Io mi fido del papà dei bambini, ritengo sia una persona affidabile.
Non mi esprimo sull'affidabilità della sua compagna. Escludo che facciano uso di sostanze alcoliche o stupefacenti. Con le insegnanti di ho avuto un colloquio Pt_2
a ottobre 2024 e mi hanno detto che è un bambino sereno e tranquillo. Io percepisco uno stipendio di euro 1.300 mensili e pago un canone di locazione di euro 600.
Dall'ultima udienza il padre mi sta versando 500 euro al mese e l'assegno unico lo richiede lui ma mi versa il 50% pari ad euro 200 a figlio. Per però, prima Pt_2 paga l'asilo per 200 euro e mi versa la restante parte. Con queste risorse riesco a far fronte alle spese dei bambini. Comunque, in questi ultimi tempi riesco a confrontarmi serenamente con il papà dei bambini. Posso dire che adesso il papà dei minori mi supporta nella gestione dei bambini se lo richiedo e dopo che la situazione si è normalizzata, non mi ha più accusato di essere una mamma inadeguata”. Interrogato liberamente, il convenuto dichiarava, testualmente: “dopo aver vissuto temporaneamente a casa di mia cugina, mi sono trasferito a
Scanzorosciate, in una casa provvisoria perché mi interessa avvicinarmi ai bambini.
Tra Scanzorosciate e la casa dei bambini la distanza è di circa 25 km, per questo vorrei avvicinarmi di più alla casa dei bambini, per questo sono in trattativa per prendere in locazione un appartamento a Mariano. Al momento vivo con la mia attuale morosa, che non ha figli, conviviamo soltanto io e lei. Parte_5
lavora in ospedale come commessa in una farmacia. Io lavoro ancora come Pt_5 corriere e ho un orario fisso. L'immobile dove abitiamo io e la mia morosa è in affitto, paghiamo un canone di 500 euro al mese. Ad oggi le cose con la signora si sono tranquillizzate e riusciamo a parlare un po' dei bambini. Da Pt_1
ER settembre 2024 non sono ancora stato ai colloqui con le insegnanti di scuola di
ER e di C'è stato un colloquio con le insegnanti di forse, e so che si è Pt_2
presentata la madre. È lei che si occupa soprattutto di tenere i rapporti con la
ER scuola, perché io sono più preso dagli impegni lavorativi. Io so che è stata
4 portata lo scorso anno da una psicoterapeuta infantile, però la madre non mi ha riferito più di tanto, era un periodo in cui ci eravamo appena lasciati e non avevo
ER molti rapporti con la madre. Io sono stato una o due volte dalla pediatra con ma non ricordo come si chiama il pediatra. Io non vado mai a prendere i bambini a scuola, solo in quest'ultimo periodo mi è capitato due o tre volte in giorni in cui ero a casa dal lavoro e ho chiesto alla madre se potevo andare io. So qual è la scuola frequentata dai miei figli, siccome trascorrendo con me il mercoledì notte, li riporto
ER a scuola il giorno dopo. Mia la vedo più tranquilla. Può darsi che abbia bisogno di un supporto psicologico, può essere un aiuto. La mia attuale compagna è stata
ER ER introdotta piano piano nella vita di è conoscenza del fatto che è la Pt_5
ER mia attuale compagna e devo dire che non ho riscontrato criticità in di fronte a questa notizia. Io percepisco circa 420 euro al mese di assegno unico e ne consegno la metà a lei. Siccome veniva addebitato a me, dagli assegni familiari sono solito trattenere le somme per pagare la scuola di e le verso la parte restante”. Pt_2
Dopo ampia discussione, i procuratori delle parti raggiungevano un accordo complessivo sulle condizioni inerenti all'affidamento e al mantenimento dei figli minori, accordo che veniva recepito dal Giudice delegato a parziale modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti assunti con ordinanza resa in data 26/06/2024.
Così, precisate congiuntamente le conclusioni, la causa veniva rimessa immediatamente in decisione al Collegio.
Tutto ciò premesso, il Tribunale ritiene che, nonostante nel periodo successivo all'interruzione della convivenza siano emerse alcune dinamiche relazionali che ER hanno minato la serenità della figlia minore che manifestava stati d'ansia, emotività accentuata, tendenza all'isolamento e reazioni di rabbia (secondo quanto emerso dalla relazione redatta dalle insegnanti di scuola in data 08/11/2024), nel corso del giudizio sembra essersi instaurato un clima di maggiore fiducia e collaborazione tra i genitori, che hanno manifestato impegno nell'esercizio di una effettiva bi-genitorialità e, così, la volontà di condividere, in una posizione di parità
e reciproco rispetto, le scelte inerenti alla vita dei figli minori.
Le condizioni concordate dalla coppia genitoriale in punto di affidamento, collocamento e tempi di permanenza dei bambini presso l'abitazione paterna, appaiono, dunque, pienamente rispondenti agli interessi e ai bisogni attuali dei figli e perciò meritevoli di integrale accoglimento, come riportati in dispositivo.
5 Nondimeno, i fatti emesi dalla trattazione della causa, la giovanissima età dei genitori e la ravvisata necessità che madre e padre vengano supportati nel loro ruolo genitoriale nell'ottica di preservare l'equilibrio psico-.emotivo dei figli, rendono necessario il costante monitoraggio del nucleo familiare - per almeno diciotto mesi della comunicazione della presente decisione - da parte del Servizio Sociale territorialmente competente, che viene anche incaricato di attivare in favore dei ER genitori e della minore ogni intervento di supporto psicologico e/o educativo ritenuto necessario a salvaguardia del benessere attuale e futuro dei minori. ER L'ascolto di e è omesso dal Tribunale stante la loro tenerissima età ex art. Pt_2
473-bis.4 c.p.c.
Anche il contenuto degli accordi economici raggiunti dai genitori ben può essere valutato positivamente dal Tribunale, in rapporto al superiore interesse dei figli, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e in proporzione alle attuali condizioni reddituali e abitative di ciascuna parte per come emerse in sede di libero interrogatorio.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, così decide:
1. dispone che i figli minori (n. ad Alzano Lombardo il ERona_1
30/08/2018) e (n. a Seriate il 10/04/2021) vengano affidati Parte_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con delega alla madre di intrattenere anche autonomamente i rapporti con le Autorità sanitarie, le Istituzioni scolastiche e ogni altro organo della Pubblica Amministrazione, nell'interesse dei figli minorenni, fermo l'obbligo di condividere con l'altro genitore tutte le decisioni di maggior interesse per la vita dei figli in tema di salute, istruzione, educazione e residenza abituale;
2. dispone il collocamento dei figli minori presso la madre;
3. incarica il Servizio sociale territorialmente competente di prendere in carico il nucleo familiare e attivare un'attività di monitoraggio - per almeno 18 mesi dalla comunicazione della presente decisione - sulla condizione di benessere dei figli minori, prendendo contatti anche con le insegnanti delle scuole frequentate dai
6 bambini, nonché sulla effettiva tenuta del regime dia affidamento condiviso, attivando in favore di madre, padre e figli minori tutti gli interventi di supporto psicologico e/o educativo ritenuti necessari nell'interesse dei bambini, riferendo prontamente alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori non siano emendabili mediante l'intervento del medesimo Servizio Sociale;
4. assegna la casa familiare sita in Pontirolo Nuovo, via Verdi n.45, con tutti gli arredi e le suppellettili ivi presenti, a;
Parte_1
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i minori:
- a fine settimana alternati dalle ore 12:00 del sabato alle ore 19:30 della domenica
(prima della consumazione della cena);
- ogni mercoledì dalle ore 18:30 alle ore 8:00 del mattino seguente, con l'impegno di riaccompagnare entrambi i minori a scuola;
- due settimane non consecutive durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- cinque giorni durante le vacanze natalizie, alternando tra i genitori le giornate festive di Natale e il Primo dell'Anno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando tra i genitori le giornate festive di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
- sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti;
6. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Pt_1
l'assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei
[...] figli minori (€ 250,00 cadauno) entro il giorno 22 di ciascun mese, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, fermo restando per il pregresso quanto stabilito in via provvisoria;
7. dispone la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, come da
Protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche,
7 cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite
8 dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.)
o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato
9 e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»; CP_ 8. dà atto che l'assegno unico erogato dall' verrà richiesto e percepito da ciascun genitore al 50% a decorrere dalla corrente mensilità di gennaio 2025;
9. dà atto che il padre si impegna a versare il 100% della retta relativa alla scuola materna frequentata dal figlio minore dalla corrente mensilità di gennaio fino Pt_2
a dicembre 2025 compresa;
a partire dall'anno 2026 il costo della scuola materna verrà ripartito al 50% tra i genitori, come tutte le altre spese straordinarie;
10. dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 09 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
10