TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/05/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1446/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 15:38, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1446/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRIGANTI Parte_1 C.F._1
DONATI RE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BRIGANTI DONATI
RE
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA TACCA1 57123 LIVORNO presso il difensore avv.
MINICUCCI MASSIMILIANO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. CAPORASO GIANLUCA, elettivamente domiciliato in VIA M. CERVANTES 55 80133
NAPOLI presso il difensore avv. CAPORASO GIANLUCA
PARTI CONVENUTE
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso avverso avviso di addebito depositato in data 16.12.2024 adiva il Parte_1
Giudice del lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “VIA PREGIUDIZIALE: a) sospendere immediatamente l'esecutività del titolo portato dall'avviso di addebito e/o dell'intimazione di pagamento in quanto privo di efficacia e di effetti;
NEL MERITO: b) accertare e dichiarare che la pretesa è infondata in quanto annullato l'avviso di addebito n. 36120220001639014000 notificato il 25.1.2023 poiché annullato con sentenza n. 185/2024 del Tribunale di Livorno e/o comunque poiché i contributi sono prescritti e/o non dovuti per assenza di presupposti fattuali e giuridici e per cessazione dell'attività commerciale, dichiarando o annullando la pretesa portata dall'avviso di addebito n. 361 2022 0001639014 000 e dell'intimazione di pagamento notificato dichiarando lo stesso inefficace e/o inesistente compresa l'iscrizione a ruolo operata dall' con l'avviso de quo CP_1 summenzionato per tutti i motivi suesposti in premessa;
”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegava il ricorrente di aver ricevuto, in data 6.11.2024, dall' su impulso dell' l'avviso di addebito per cui è causa con il quale Controparte_3 CP_1 gli era ingiunto il pagamento della somma pari ad euro 9.405,65 in relazione a contributi inerenti il periodo da gennaio 2016 a dicembre 2021. Lamentava il che la pretesa per cui è causa ha Pt_1 ad oggetto un avviso di addebito già annullato con la sentenza n. 185/2024 del Tribunale di
Livorno passata in giudicato, di talché la pretesa portata dall'intimazione è priva di effetti poiché coperta da giudicato.
Si costituiva l' eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, Controparte_2 essenzialmente, per essere l'agente della riscossione un mero destinatario del pagamento e non essendo stato parte del precedente giudizio.
Si costituiva anche l' dando atto che l'avviso di addebito era stato annullato ed evidenziando CP_1
l'intervenuto sgravio, di talché chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere.
Alla udienza odierna, poi, alla luce del provvedimento di sgravio intervenuto, i procuratori concordemente chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere, le loro conclusioni divergendo solo in punto di spese (cfr. verbale di udienza odierna).
Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e pagina 2 di 3 che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie l'intervenuto sgravio, elimina l'interesse alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato.
Quanto alle spese di lite esse sono regolate secondo la soccombenza virtuale tra il ricorrente e l'Ente previdenziale e quindi debbono essere poste a carico dell' essendo incontroverso che la CP_1 pretesa poi sgravata aveva ad oggetto un avviso di addebito già annullato con sentenza passata in giudicato. Dette spese sono complessivamente regolate avuto riguardo ai parametri di cui al D.M.
55/14, in relazione a natura della causa (cause di previdenza) e suo valore (tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), secondo l'impegno profuso in concreto ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni alla luce della odierna natura della pronuncia. Appare equa, invece, la compensazione delle spese nei confronti di atteso che risulta dai documenti in atti che lo sgravio è stato Controparte_4 comunicato all' solo dopo la notifica dell'atto per cui è causa. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed;
Controparte_4
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte CP_1
ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidandole complessivamente in misura pari ad euro
1.688,00 oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa.
LIVORNO, 13 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 15:38, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1446/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRIGANTI Parte_1 C.F._1
DONATI RE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BRIGANTI DONATI
RE
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA TACCA1 57123 LIVORNO presso il difensore avv.
MINICUCCI MASSIMILIANO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. CAPORASO GIANLUCA, elettivamente domiciliato in VIA M. CERVANTES 55 80133
NAPOLI presso il difensore avv. CAPORASO GIANLUCA
PARTI CONVENUTE
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso avverso avviso di addebito depositato in data 16.12.2024 adiva il Parte_1
Giudice del lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “VIA PREGIUDIZIALE: a) sospendere immediatamente l'esecutività del titolo portato dall'avviso di addebito e/o dell'intimazione di pagamento in quanto privo di efficacia e di effetti;
NEL MERITO: b) accertare e dichiarare che la pretesa è infondata in quanto annullato l'avviso di addebito n. 36120220001639014000 notificato il 25.1.2023 poiché annullato con sentenza n. 185/2024 del Tribunale di Livorno e/o comunque poiché i contributi sono prescritti e/o non dovuti per assenza di presupposti fattuali e giuridici e per cessazione dell'attività commerciale, dichiarando o annullando la pretesa portata dall'avviso di addebito n. 361 2022 0001639014 000 e dell'intimazione di pagamento notificato dichiarando lo stesso inefficace e/o inesistente compresa l'iscrizione a ruolo operata dall' con l'avviso de quo CP_1 summenzionato per tutti i motivi suesposti in premessa;
”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegava il ricorrente di aver ricevuto, in data 6.11.2024, dall' su impulso dell' l'avviso di addebito per cui è causa con il quale Controparte_3 CP_1 gli era ingiunto il pagamento della somma pari ad euro 9.405,65 in relazione a contributi inerenti il periodo da gennaio 2016 a dicembre 2021. Lamentava il che la pretesa per cui è causa ha Pt_1 ad oggetto un avviso di addebito già annullato con la sentenza n. 185/2024 del Tribunale di
Livorno passata in giudicato, di talché la pretesa portata dall'intimazione è priva di effetti poiché coperta da giudicato.
Si costituiva l' eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, Controparte_2 essenzialmente, per essere l'agente della riscossione un mero destinatario del pagamento e non essendo stato parte del precedente giudizio.
Si costituiva anche l' dando atto che l'avviso di addebito era stato annullato ed evidenziando CP_1
l'intervenuto sgravio, di talché chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere.
Alla udienza odierna, poi, alla luce del provvedimento di sgravio intervenuto, i procuratori concordemente chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere, le loro conclusioni divergendo solo in punto di spese (cfr. verbale di udienza odierna).
Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e pagina 2 di 3 che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie l'intervenuto sgravio, elimina l'interesse alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato.
Quanto alle spese di lite esse sono regolate secondo la soccombenza virtuale tra il ricorrente e l'Ente previdenziale e quindi debbono essere poste a carico dell' essendo incontroverso che la CP_1 pretesa poi sgravata aveva ad oggetto un avviso di addebito già annullato con sentenza passata in giudicato. Dette spese sono complessivamente regolate avuto riguardo ai parametri di cui al D.M.
55/14, in relazione a natura della causa (cause di previdenza) e suo valore (tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), secondo l'impegno profuso in concreto ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni alla luce della odierna natura della pronuncia. Appare equa, invece, la compensazione delle spese nei confronti di atteso che risulta dai documenti in atti che lo sgravio è stato Controparte_4 comunicato all' solo dopo la notifica dell'atto per cui è causa. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed;
Controparte_4
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte CP_1
ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidandole complessivamente in misura pari ad euro
1.688,00 oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa.
LIVORNO, 13 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 3 di 3