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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 3252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3252 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice
unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 48416/2024 del Ruolo generale e promossa da
nato in [...], l'[...], , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Modena, via A. Begarelli, 13, presso lo studio dell'avv. Davide Ascari, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti di
E_
, in persona del ,
[...] Controparte_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…accogliere il ricorso ed invitare il Consolato italiano a Casablanca/
in persona del Ministro protempore al E_
rilascio dei visti richiesti'.
Per parte resistente:
'…insiste per la declaratoria di cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di giudizio'.
fatto e diritto
Con la presente azione, chiede che il Tribunale voglia Parte_1
'…annullare il silenzio-rifiuto serbato dal a Parte_2
pagina 1 Csablanca intimata con ordine al rilascio di visto di ingresso per
motivi di famiglia a (coniuge), Persona_1 Parte_3
(figlia)'. Rappresenta di aver conseguito il nulla osta al ricongiungimento dei predetti familiari ma di non aver '…ricevuto
alcuna risposta dal Consolato di Casablanca nonostante il
trascorrere di quasi un anno' per il rilascio dei visti di ingresso.
Si è costituito in giudizio il convenuto evidenziando di aver CP_1
provveduto a fissare un appuntamento per il rilascio dei visti e chiedendo pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
* * *
Deve preliminarmente respingersi la richiesta di parte convenuta di dichiarare cessata la materia del contendere alla luce dell'intervenuta fissazione di un appuntamento per il rilascio del visto di ingresso. Poiché il ricorrente con lo scritto introduttivo ha richiesto la condanna della pubblica amministrazione al rilascio del visto di ingresso, l'intervenuta fissazione dell'appuntamento non esaurisce l'interesse sotteso alla domanda.
Ciò posto, va rammentato che ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio
1998 n. 286, '…lo straniero può chiedere il ricongiungimento per [il]
coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto
anni, [ed i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente,
abbia dato il suo consenso'. Prosegue la norma evidenziando che
'…la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare […] è
pagina 2 inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le
stesse modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla
questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso
dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3,
ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3,
rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso
[mentre] il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è
stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo
accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare
italiana, della documentazione comprovante i presupposti di
parentela, coniugio, minore età o stato di salute'.
Il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 prevede, di poi, all'art. 6, che
'…la richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i
soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico, va
presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di
dimora del richiedente [mentre] le autorità consolari, ricevuto il
nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni
dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della
stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo
pagina 3 comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla
presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via
telematica, allo Sportello unico'.
Per come è desumibile dalla disciplina richiamata, la concessione del diritto al ricongiungimento familiare è dunque il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della prefettura, funzionale alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c)
dell'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 394 del 1999, se ne innesta una seconda di pertinenza della rappresentanza diplomatica, alla quale spetta la legalizzazione della documentazione di cui alle lettere d), e)
ed f) del medesimo comma - salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente - oltre che la verifica, ai sensi dell'art. 29 comma 7 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, della sussistenza dei presupposti di parentela, coniugio e minore età del familiare per cui si tratta di rilasciare il visto di ingresso. A tal riguardo, trattandosi di fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio,
la dimostrazione dei presupposti per il ricongiungimento richiesto grava in capo all'istante.
Inoltre, poiché il nulla osta al ricongiungimento è un'autorizzazione amministrativa fondata sull'accertamento di fatti soggetti a modificazione, l'art. 10 del decreto interministeriale 11 maggio 2011
n. 850 prescrive che la richiesta di visto debba pervenire all'ambasciata entro il termine di sei mesi dal rilascio del primo,
pagina 4 termine decorso il quale il procedimento deve essere iniziato ex novo.
Gli art. 9 e 10 del Regolamento (CE) 13 luglio 2009 n. 810, che istituisce un codice comunitario dei visti, individuano infine le modalità con le quali la domanda del titolo di ingresso deve essere richiesta. In particolare, e per quel che qui interessa, il secondo comma dell'art. 9 della predetta fonte normativa, in deroga al successivo art. 10 che indica nella presentazione personale e diretta dell'interessato presso l'autorità consolare la modalità per la proposizione della richiesta di visto, prevede che '…i richiedenti
possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la
presentazione della domanda [e in tal caso] l'appuntamento ha
luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di
appuntamento'. Ai sensi del successivo art. 47, '…le autorità centrali
e i consolati degli Stati membri forniscono al pubblico tutte le
informazioni rilevanti in merito alle domande di visto, [e] in
particolare [quelle relative al]le modalità per ottenere un
appuntamento', in tal modo indicando i canali ufficiali per conseguire l'indicazione della data nella quale potrà essere formalizzata la richiesta del titolo di ingresso.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal rilevare come il ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio sul medesimo gravante, non avendo fornito elementi dai quali poter accertare il rapporto di coniugio/parentela con i beneficiari della procedura di visto ma, invero, ancor prima, neppure di aver richiesto pagina 5 un appuntamento all'ambasciata competente nei termini e con le modalità prescritte dalla richiamata normativa.
La rilevata carenza probatoria porta dunque al rigetto della domanda proposta.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della richiesta in tal senso avanzata dall'amministrazione convenuta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Roma, 1 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 6
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice
unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 48416/2024 del Ruolo generale e promossa da
nato in [...], l'[...], , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Modena, via A. Begarelli, 13, presso lo studio dell'avv. Davide Ascari, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti di
E_
, in persona del ,
[...] Controparte_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…accogliere il ricorso ed invitare il Consolato italiano a Casablanca/
in persona del Ministro protempore al E_
rilascio dei visti richiesti'.
Per parte resistente:
'…insiste per la declaratoria di cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di giudizio'.
fatto e diritto
Con la presente azione, chiede che il Tribunale voglia Parte_1
'…annullare il silenzio-rifiuto serbato dal a Parte_2
pagina 1 Csablanca intimata con ordine al rilascio di visto di ingresso per
motivi di famiglia a (coniuge), Persona_1 Parte_3
(figlia)'. Rappresenta di aver conseguito il nulla osta al ricongiungimento dei predetti familiari ma di non aver '…ricevuto
alcuna risposta dal Consolato di Casablanca nonostante il
trascorrere di quasi un anno' per il rilascio dei visti di ingresso.
Si è costituito in giudizio il convenuto evidenziando di aver CP_1
provveduto a fissare un appuntamento per il rilascio dei visti e chiedendo pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
* * *
Deve preliminarmente respingersi la richiesta di parte convenuta di dichiarare cessata la materia del contendere alla luce dell'intervenuta fissazione di un appuntamento per il rilascio del visto di ingresso. Poiché il ricorrente con lo scritto introduttivo ha richiesto la condanna della pubblica amministrazione al rilascio del visto di ingresso, l'intervenuta fissazione dell'appuntamento non esaurisce l'interesse sotteso alla domanda.
Ciò posto, va rammentato che ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio
1998 n. 286, '…lo straniero può chiedere il ricongiungimento per [il]
coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto
anni, [ed i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente,
abbia dato il suo consenso'. Prosegue la norma evidenziando che
'…la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare […] è
pagina 2 inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le
stesse modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla
questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso
dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3,
ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3,
rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso
[mentre] il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è
stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo
accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare
italiana, della documentazione comprovante i presupposti di
parentela, coniugio, minore età o stato di salute'.
Il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 prevede, di poi, all'art. 6, che
'…la richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i
soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico, va
presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di
dimora del richiedente [mentre] le autorità consolari, ricevuto il
nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni
dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della
stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo
pagina 3 comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla
presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via
telematica, allo Sportello unico'.
Per come è desumibile dalla disciplina richiamata, la concessione del diritto al ricongiungimento familiare è dunque il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della prefettura, funzionale alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c)
dell'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 394 del 1999, se ne innesta una seconda di pertinenza della rappresentanza diplomatica, alla quale spetta la legalizzazione della documentazione di cui alle lettere d), e)
ed f) del medesimo comma - salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente - oltre che la verifica, ai sensi dell'art. 29 comma 7 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, della sussistenza dei presupposti di parentela, coniugio e minore età del familiare per cui si tratta di rilasciare il visto di ingresso. A tal riguardo, trattandosi di fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio,
la dimostrazione dei presupposti per il ricongiungimento richiesto grava in capo all'istante.
Inoltre, poiché il nulla osta al ricongiungimento è un'autorizzazione amministrativa fondata sull'accertamento di fatti soggetti a modificazione, l'art. 10 del decreto interministeriale 11 maggio 2011
n. 850 prescrive che la richiesta di visto debba pervenire all'ambasciata entro il termine di sei mesi dal rilascio del primo,
pagina 4 termine decorso il quale il procedimento deve essere iniziato ex novo.
Gli art. 9 e 10 del Regolamento (CE) 13 luglio 2009 n. 810, che istituisce un codice comunitario dei visti, individuano infine le modalità con le quali la domanda del titolo di ingresso deve essere richiesta. In particolare, e per quel che qui interessa, il secondo comma dell'art. 9 della predetta fonte normativa, in deroga al successivo art. 10 che indica nella presentazione personale e diretta dell'interessato presso l'autorità consolare la modalità per la proposizione della richiesta di visto, prevede che '…i richiedenti
possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la
presentazione della domanda [e in tal caso] l'appuntamento ha
luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di
appuntamento'. Ai sensi del successivo art. 47, '…le autorità centrali
e i consolati degli Stati membri forniscono al pubblico tutte le
informazioni rilevanti in merito alle domande di visto, [e] in
particolare [quelle relative al]le modalità per ottenere un
appuntamento', in tal modo indicando i canali ufficiali per conseguire l'indicazione della data nella quale potrà essere formalizzata la richiesta del titolo di ingresso.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal rilevare come il ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio sul medesimo gravante, non avendo fornito elementi dai quali poter accertare il rapporto di coniugio/parentela con i beneficiari della procedura di visto ma, invero, ancor prima, neppure di aver richiesto pagina 5 un appuntamento all'ambasciata competente nei termini e con le modalità prescritte dalla richiamata normativa.
La rilevata carenza probatoria porta dunque al rigetto della domanda proposta.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della richiesta in tal senso avanzata dall'amministrazione convenuta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Roma, 1 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 6