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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/07/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
PUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2743/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso Parte_1 CON CP_1
dall'avv. PONTE TERENZIO FULVIO;
Ricorrente
E
rappresentato e Controparte_2
difeso dall'avv.AVENA GILDA
Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Martignetti Alfredo;
Resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la Parte_1 proponeva di pagamento n.opposizione avversO 1' intimazione
03420239004227920 di complessivi euro 184.187,45, notificata via pec in data 23/06/2023 da Controparte_3
limitatamente alla cartella 03420200005065785000 e all'avviso di addebito n. 33420170000334660000.
Eccepiva che i carichi esattoriali portati dai suddetti ruoli riguardavano annualità ante 2018, che era stata presentata proposta di ristrutturazione del debito e contestuale transazione fiscale ex artt. 182 bis e 182 ter L.F. del 3/4/2017
Inps che poi integrata il 3/7/2017 (doc. 3), che sia
[...]
avevano prestato consenso e che a seguito di ciò CP_3
vi era stato decreto di omologazione reso il 3/4/2019 dal
Tribunale di Cosenza Ufficio fallimenti e altrecompetente procedure concorsuali .
Concludeva chiedendo l'annullamento in parte qua dell'intimazione impugnata.
Si costituivano 1'INPS e Controparte_4
chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc la causa è
stata decisa. Con riferimento all'avviso di addebito n.3342017000033466000,
01/2017 e 02/2017, per comeavente ad oggetto DM insoluti documentato dalle parti , lo stesso è rientrato nell'accordo di transazione fiscale ex art.182 ter L. F.e pertnato non risulta
dovuto.
Con riferimento invece alla cartella n. 03420200005065785000 va dichiarato il difetto di giurisdizione rientrando la controversia nella giurisdizione della Corte di giustizia tributaria ove si consideri l'oggetto della cartella e l'ente che ha emesso il ruolo ( la Direzione provinciale -ufficio territoriale .) .CP_5
La natura della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Annulla l'intimazione di pagamento relativamente all'avviso di addebito n.3342017000033466000.
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito relativamente alla cartella n. 03420200005065785000.
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 2.7.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D. Ferrentino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2743/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso Parte_1 CON CP_1
dall'avv. PONTE TERENZIO FULVIO;
Ricorrente
E
rappresentato e Controparte_2
difeso dall'avv.AVENA GILDA
Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Martignetti Alfredo;
Resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la Parte_1 proponeva di pagamento n.opposizione avversO 1' intimazione
03420239004227920 di complessivi euro 184.187,45, notificata via pec in data 23/06/2023 da Controparte_3
limitatamente alla cartella 03420200005065785000 e all'avviso di addebito n. 33420170000334660000.
Eccepiva che i carichi esattoriali portati dai suddetti ruoli riguardavano annualità ante 2018, che era stata presentata proposta di ristrutturazione del debito e contestuale transazione fiscale ex artt. 182 bis e 182 ter L.F. del 3/4/2017
Inps che poi integrata il 3/7/2017 (doc. 3), che sia
[...]
avevano prestato consenso e che a seguito di ciò CP_3
vi era stato decreto di omologazione reso il 3/4/2019 dal
Tribunale di Cosenza Ufficio fallimenti e altrecompetente procedure concorsuali .
Concludeva chiedendo l'annullamento in parte qua dell'intimazione impugnata.
Si costituivano 1'INPS e Controparte_4
chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc la causa è
stata decisa. Con riferimento all'avviso di addebito n.3342017000033466000,
01/2017 e 02/2017, per comeavente ad oggetto DM insoluti documentato dalle parti , lo stesso è rientrato nell'accordo di transazione fiscale ex art.182 ter L. F.e pertnato non risulta
dovuto.
Con riferimento invece alla cartella n. 03420200005065785000 va dichiarato il difetto di giurisdizione rientrando la controversia nella giurisdizione della Corte di giustizia tributaria ove si consideri l'oggetto della cartella e l'ente che ha emesso il ruolo ( la Direzione provinciale -ufficio territoriale .) .CP_5
La natura della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Annulla l'intimazione di pagamento relativamente all'avviso di addebito n.3342017000033466000.
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito relativamente alla cartella n. 03420200005065785000.
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 2.7.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D. Ferrentino