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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 10089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10089 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 891/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 891/2025 promossa da:
nata in [...] il [...] (CF. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Milano, Via Melchiorre Gioia, n. 41/A, presso lo studio dell'avv. Valentina Verdini
RICORRENTE contro
, Controparte_1 con l'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione diniego visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso telematicamente depositato il 13.1.2025 la ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari sul territorio italiano, ha chiesto l'accertamento del suo diritto al ricongiungimento familiare con la madre ( nata in [...], il [...]), Persona_1 residente in [...], nonché la dichiarazione di illegittimità, e per l'effetto di annullamento, del provvedimento di diniego del visto n. 600 del 12.11.2024 emesso dal Consolato Generale d'Italia a Lagos. Tale provvedimento è stato emesso sulla base della seguente motivazione: “Non ha presentato alcuna documentazione attestante l'assenza nel Paese di provenienza di altri figli in grado di farsi carico del suo mantenimento” e non risulta preceduto da provvedimento di preavviso di rigetto.
Il ricorrente, a sostegno della domanda, ha ribadito la correttezza e completezza della documentazione prodotta e dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato per vizi formali e per mancata applicazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, relativo al ricongiungimento familiare dello straniero in Italia, per le motivazioni meglio illustrate nel ricorso introduttivo.
La parte resistente si è costituita in giudizio in data 27.05.2025 chiedendo rinvio per il deposito della relazione dell'ambasciata, non ancora pervenuta, e, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda. Il Giudice ha fissato udienza per il 28.05.2025, rinviata al 2.07.2025 con provvedimento del
1.6.2025 su richiesta dell'amministrazione resistente, disponendo la trattazione della stessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito di note scritte;
all'esito dell'ultima udienza la causa deve intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note da parte della sola ricorrente in data
1.7.2025.
***
Il ricorso è fondato alla luce delle considerazioni che seguono.
È bene ribadire in premessa che la procedura di ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti (ad eccezione di quanto previsto dall'art. 29 bis del d.lgs. 286/1998 per i titolari di protezione internazionale), e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza. Nel caso di specie, la ricorrente ha ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare con sua madre, rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Varese in data 2.5.2024.
La seconda fase della procedura di ricongiungimento si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza
Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. Sotto questo profilo, quanto alla normativa applicabile, viene in rilievo nel caso di specie l'art. 29, c. 1, lett. d) del d.lgs. 286/1998, che riconosce al cittadino non europeo il diritto al ricongiungimento con
“genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”. La citata norma prevede dunque due distinte fattispecie di ricongiungimento del genitore, configurando in primo luogo l'ipotesi del genitore “a carico” (di qualsiasi età) privo di altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ed in secondo luogo quella del genitore anziano (ultrasessantacinquenne) che abbia altri figli nel Paese di origine o di provenienza,
i quali non siano tuttavia in grado di provvedere al suo sostentamento per gravi e documentati motivi di salute.
Nel caso di specie, la ricorrente chiede di ricongiungersi con una madre nata nel 1967, la quale non ha dunque ancora raggiunto i 65 anni di età. Ricorre pertanto la prima fattispecie prevista dalla norma citata, per la quale devono sussistere – oltre al legame familiare – i due requisiti della vivenza a proprio carico del genitore e dell'assenza di altri figli nel Paese di origine o provenienza. Posto che non sia qui in discussione l'esistenza del legame familiare in sé tra la ricorrente e sua madre (cfr., comunque, sul punto “relazione tecnica DNA”, allegato 6), in quanto mai contestato e anzi assunto per implicito, l'eccezione sulla cui base l'Ambasciata competente ha rigettato la domanda di visto si fonda piuttosto, unicamente, sulla mancata dimostrazione del requisito dell'assenza di altri figli, unico punto sul quale deve conseguentemente svolgersi l'esame nel presente giudizio (“Non ha presentato alcuna documentazione attestante l'assenza nel Paese di provenienza di altri figli in grado di farsi carico del suo mantenimento”), non risultando contestato nemmeno il requisito della vivenza a carico.
Relativamente al requisito in contestazione, relativo alla ritenuta mancanza di prove dell'inesistenza nel paese di origine di altri figli, come richiesto dall'art. 29 lett. d) D.Lgs 286/1998, la ricorrente, che sin dal ricorso introduttivo ha dedotto di essere l'unica figlia della madre da ricongiungere, ha depositato in giudizio (ed anche in sede amministrativa, per come dedotto in ricorso) una dichiarazione giurata della madre resa innanzi alla Corte di Giustizia dello Stato di Edo (Nigeria) circa l'unicità della figlia odierna ricorrente e l'inesistenza di altri figli (cfr., doc. 4, allegato ricorso).
Tale documento deve ritenersi sufficiente a documentare lo stato di figlia unica della madre in capo alla ricorrente, considerato che deve considerarsi eccessivamente gravoso fornire, a fronte della specifica allegazione contenuta in ricorso, prova documentale negativa dell'assenza di altri figli nel paese di origine.
Invero, a fronte di quanto dedotto ed in tal modo dimostrato, spetta alla parte resistente l'allegazione e la prova, tramite indagini sul posto e certificazioni anagrafiche, circa l'eventuale sussistenza di altri figli della donna da ricongiungere, trattandosi di circostanza impeditiva, da dedurre specificamente e provare con onere a carico di parte resistente (cfr., art. 2697 cc); nella specie, nulla è indicato al riguardo nel procedimento impugnato, inammissibilmente generico nella motivazione, e nella memoria di costituzione, né l'amministrazione, nonostante l'apposito rinvio concesso su sua richiesta, ha depositato la relazione dell'ambasciata contenente chiarimenti sulla eventuale rilevata presenza di altri figli in contrasto con quanto dichiarato dalla ricorrente, né note di trattazione scritta per l'udienza del 2.7.2025. In difetto di tale relazione con documentazione anagrafica di supporto non è dato evincere l'eventuale esistenza di esistenza di altri figli in Nigeria, con il conseguente accoglimento del ricorso, stante la sussistenza del requisito in contestazione, sulla base dell'allegazione e del principio di prova (negativa) fornito da parte ricorrente.
A ciò si aggiunga che non risulta nemmeno notificato preavviso di rigetto contenente specifiche indicazioni sul punto in contestazione, adempimento che, ove effettuato, avrebbe certamente consentito l'instaurazione di un contraddittorio mirato con integrazione documentale e che, in difetto, rende di per sé viziato il provvedimento conclusivo.
In conclusione, dato atto della sussistenza dei requisiti (alcuni non contestati) richiesti per il rilascio del visto, può ritenersi accertata la violazione del diritto soggettivo della ricorrente a ricongiungersi con la madre, a tutela del principio di solidarietà e unità familiare. Il diniego del ricongiungimento appare infatti illegittimo, oltre che gravemente lesivo del diritto fondamentale della ricorrente a ricostituire l'unità familiare con la propria madre in Italia, diritto tutelato a livello costituzionale e internazionale, con particolare riferimento all'art. 8 CEDU e all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che garantiscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla luce della ormai costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. ad esempio Corte cost. 202/2013).
Pertanto, deve disporsi l'annullamento del provvedimento di diniego del visto impugnato ed emesso dal Consolato Generale d'Italia a Lagos, con il conseguente obbligo della parte resistente di rilasciare il visto in favore della madre della ricorrente.
Le spese di lite devono tuttavia essere compensate, considerato che la dichiarazione attestante l'assenza di altri figli, allegato n. 7 del ricorso, reca data successiva (17.12.2024) rispetto al diniego
(12.11.2024) e non può dunque essere stata depositata nel procedimento amministrativo, con la conseguenza che la presente decisione è fondata su documento di formazione successiva e non esaminato dall'amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento del provvedimento di diniego del visto n. 600 del 12.11.2024 emesso dal Consolato Generale d'Italia a Lagos e di ogni provvedimento ad esso conseguente;
- ordina al , in persona del Controparte_1 legale rappresentante, il rilascio del visto per ricongiungimento familiare alla ricorrente in favore della madre nata in [...], il [...]; Persona_1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 4.07.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Damiana Colla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 891/2025 promossa da:
nata in [...] il [...] (CF. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Milano, Via Melchiorre Gioia, n. 41/A, presso lo studio dell'avv. Valentina Verdini
RICORRENTE contro
, Controparte_1 con l'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione diniego visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso telematicamente depositato il 13.1.2025 la ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari sul territorio italiano, ha chiesto l'accertamento del suo diritto al ricongiungimento familiare con la madre ( nata in [...], il [...]), Persona_1 residente in [...], nonché la dichiarazione di illegittimità, e per l'effetto di annullamento, del provvedimento di diniego del visto n. 600 del 12.11.2024 emesso dal Consolato Generale d'Italia a Lagos. Tale provvedimento è stato emesso sulla base della seguente motivazione: “Non ha presentato alcuna documentazione attestante l'assenza nel Paese di provenienza di altri figli in grado di farsi carico del suo mantenimento” e non risulta preceduto da provvedimento di preavviso di rigetto.
Il ricorrente, a sostegno della domanda, ha ribadito la correttezza e completezza della documentazione prodotta e dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato per vizi formali e per mancata applicazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, relativo al ricongiungimento familiare dello straniero in Italia, per le motivazioni meglio illustrate nel ricorso introduttivo.
La parte resistente si è costituita in giudizio in data 27.05.2025 chiedendo rinvio per il deposito della relazione dell'ambasciata, non ancora pervenuta, e, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda. Il Giudice ha fissato udienza per il 28.05.2025, rinviata al 2.07.2025 con provvedimento del
1.6.2025 su richiesta dell'amministrazione resistente, disponendo la trattazione della stessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito di note scritte;
all'esito dell'ultima udienza la causa deve intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note da parte della sola ricorrente in data
1.7.2025.
***
Il ricorso è fondato alla luce delle considerazioni che seguono.
È bene ribadire in premessa che la procedura di ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti (ad eccezione di quanto previsto dall'art. 29 bis del d.lgs. 286/1998 per i titolari di protezione internazionale), e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza. Nel caso di specie, la ricorrente ha ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare con sua madre, rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Varese in data 2.5.2024.
La seconda fase della procedura di ricongiungimento si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza
Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. Sotto questo profilo, quanto alla normativa applicabile, viene in rilievo nel caso di specie l'art. 29, c. 1, lett. d) del d.lgs. 286/1998, che riconosce al cittadino non europeo il diritto al ricongiungimento con
“genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”. La citata norma prevede dunque due distinte fattispecie di ricongiungimento del genitore, configurando in primo luogo l'ipotesi del genitore “a carico” (di qualsiasi età) privo di altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ed in secondo luogo quella del genitore anziano (ultrasessantacinquenne) che abbia altri figli nel Paese di origine o di provenienza,
i quali non siano tuttavia in grado di provvedere al suo sostentamento per gravi e documentati motivi di salute.
Nel caso di specie, la ricorrente chiede di ricongiungersi con una madre nata nel 1967, la quale non ha dunque ancora raggiunto i 65 anni di età. Ricorre pertanto la prima fattispecie prevista dalla norma citata, per la quale devono sussistere – oltre al legame familiare – i due requisiti della vivenza a proprio carico del genitore e dell'assenza di altri figli nel Paese di origine o provenienza. Posto che non sia qui in discussione l'esistenza del legame familiare in sé tra la ricorrente e sua madre (cfr., comunque, sul punto “relazione tecnica DNA”, allegato 6), in quanto mai contestato e anzi assunto per implicito, l'eccezione sulla cui base l'Ambasciata competente ha rigettato la domanda di visto si fonda piuttosto, unicamente, sulla mancata dimostrazione del requisito dell'assenza di altri figli, unico punto sul quale deve conseguentemente svolgersi l'esame nel presente giudizio (“Non ha presentato alcuna documentazione attestante l'assenza nel Paese di provenienza di altri figli in grado di farsi carico del suo mantenimento”), non risultando contestato nemmeno il requisito della vivenza a carico.
Relativamente al requisito in contestazione, relativo alla ritenuta mancanza di prove dell'inesistenza nel paese di origine di altri figli, come richiesto dall'art. 29 lett. d) D.Lgs 286/1998, la ricorrente, che sin dal ricorso introduttivo ha dedotto di essere l'unica figlia della madre da ricongiungere, ha depositato in giudizio (ed anche in sede amministrativa, per come dedotto in ricorso) una dichiarazione giurata della madre resa innanzi alla Corte di Giustizia dello Stato di Edo (Nigeria) circa l'unicità della figlia odierna ricorrente e l'inesistenza di altri figli (cfr., doc. 4, allegato ricorso).
Tale documento deve ritenersi sufficiente a documentare lo stato di figlia unica della madre in capo alla ricorrente, considerato che deve considerarsi eccessivamente gravoso fornire, a fronte della specifica allegazione contenuta in ricorso, prova documentale negativa dell'assenza di altri figli nel paese di origine.
Invero, a fronte di quanto dedotto ed in tal modo dimostrato, spetta alla parte resistente l'allegazione e la prova, tramite indagini sul posto e certificazioni anagrafiche, circa l'eventuale sussistenza di altri figli della donna da ricongiungere, trattandosi di circostanza impeditiva, da dedurre specificamente e provare con onere a carico di parte resistente (cfr., art. 2697 cc); nella specie, nulla è indicato al riguardo nel procedimento impugnato, inammissibilmente generico nella motivazione, e nella memoria di costituzione, né l'amministrazione, nonostante l'apposito rinvio concesso su sua richiesta, ha depositato la relazione dell'ambasciata contenente chiarimenti sulla eventuale rilevata presenza di altri figli in contrasto con quanto dichiarato dalla ricorrente, né note di trattazione scritta per l'udienza del 2.7.2025. In difetto di tale relazione con documentazione anagrafica di supporto non è dato evincere l'eventuale esistenza di esistenza di altri figli in Nigeria, con il conseguente accoglimento del ricorso, stante la sussistenza del requisito in contestazione, sulla base dell'allegazione e del principio di prova (negativa) fornito da parte ricorrente.
A ciò si aggiunga che non risulta nemmeno notificato preavviso di rigetto contenente specifiche indicazioni sul punto in contestazione, adempimento che, ove effettuato, avrebbe certamente consentito l'instaurazione di un contraddittorio mirato con integrazione documentale e che, in difetto, rende di per sé viziato il provvedimento conclusivo.
In conclusione, dato atto della sussistenza dei requisiti (alcuni non contestati) richiesti per il rilascio del visto, può ritenersi accertata la violazione del diritto soggettivo della ricorrente a ricongiungersi con la madre, a tutela del principio di solidarietà e unità familiare. Il diniego del ricongiungimento appare infatti illegittimo, oltre che gravemente lesivo del diritto fondamentale della ricorrente a ricostituire l'unità familiare con la propria madre in Italia, diritto tutelato a livello costituzionale e internazionale, con particolare riferimento all'art. 8 CEDU e all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che garantiscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla luce della ormai costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. ad esempio Corte cost. 202/2013).
Pertanto, deve disporsi l'annullamento del provvedimento di diniego del visto impugnato ed emesso dal Consolato Generale d'Italia a Lagos, con il conseguente obbligo della parte resistente di rilasciare il visto in favore della madre della ricorrente.
Le spese di lite devono tuttavia essere compensate, considerato che la dichiarazione attestante l'assenza di altri figli, allegato n. 7 del ricorso, reca data successiva (17.12.2024) rispetto al diniego
(12.11.2024) e non può dunque essere stata depositata nel procedimento amministrativo, con la conseguenza che la presente decisione è fondata su documento di formazione successiva e non esaminato dall'amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento del provvedimento di diniego del visto n. 600 del 12.11.2024 emesso dal Consolato Generale d'Italia a Lagos e di ogni provvedimento ad esso conseguente;
- ordina al , in persona del Controparte_1 legale rappresentante, il rilascio del visto per ricongiungimento familiare alla ricorrente in favore della madre nata in [...], il [...]; Persona_1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 4.07.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Damiana Colla