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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/11/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE – II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa. Maria Ilaria Romano Presidente
dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 2307/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
nato il [...] a [...] (avv. Vincenzo De Paola, giusta procura in atti) Parte_1
Parte ricorrente
E nata il [...] a [...] (avv. Vincenzo De Paola, giusta procura in atti) Controparte_1
nata il [...] a [...] (avv. Vincenzo De Paola, giusta procura in atti) Parte_2
Parte resistente
NONCHÉ con l'intervento del PM
Interventore ex lege
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
23/9/2025, che richiamano quelle già formulate in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato, e deducevano Parte_1 Controparte_1
che dalla loro unione sono nati (30/8/2004) e 30/8/2012), che in data 26/7/2014 hanno Pt_2 Per_1
contratto matrimonio civile in Foglianise (BN), che a seguito del venir meno dell'affectio coniugalis il
Tribunale di Benevento ha omologato l'accordo di separazione consensuale e con sent. nr. 2146/2016 ha,
poi, dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni consensualmente pattuite.
p. 1/2 In particolare, per gli aspetti che in tale sede rilevano, le parti si accordavano alle seguenti condizioni: affido condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre;
mantenimento a carico di in favore dei figli e i €.1.700 (€.850 per ciascun figlio), somma Parte_1 Pt_2 Per_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat ed oltre obbligo di contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
2. Le parti hanno, altresì, dedotto che la figlia è divenuta maggiorenne ed ha intrapreso il Pt_2
percorso di studi in giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove abita per seguire i corsi universitari, A tutti i suoi bisogni provvedere il padre, presso la cui abitazione in
Benevento, via dell'Esperanto nr. 51, si è trasferita e risiede quando fa ritorno a Benevento. Su tali premesse, sopravvenuti giustificati motivi ex art. 473 - bis 29 c.p.c., gli istanti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio limitatamente all'aspetto della corresponsione a da Controparte_1
parte di dell'assegno per il mantenimento della figlia , di cui hanno Parte_1 Pt_2
chiesto la revoca.
3. Ciò posto, si osserva che la domanda congiuntamente proposta dalle parti merita accoglimento, atteso il raggiungimento della maggiore età della figlia e della circostanza dedotta dalle parti e risultante dai documenti versati in atti (cfr. all. 5-7), che la figlia vive con il padre quando non si Pt_2
trova a Milano, ed è quest'ultimo che provvede ad ogni sua esigenza. Tale richiesta non risulta contraria a norme imperative e all'interesse della figlia maggiorenne, la quale si è costituita anch'essa in giudizio ed ha prestato adesione alla domanda. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 25/9/2025.
4. La natura congiunta della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda,
istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dispone la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza nr. 2146/2016, nel senso che non è più tenuto a corrispondere a l'assegno Parte_1 Controparte_1
per il mantenimento della figlia;
Pt_2
- compensa le spese di lite.
Benevento, 18 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 2/2