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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/11/2025, n. 3757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3757 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV^ Sezione Civile
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
RI OL, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8165 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2017,
avente ad oggetto: regolamento di confini, vertente
T R A
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce Parte_1 Parte_2
all'atto di citazione, dall'Avv. Ignazio Maiorano, presso il cui studio in Sparanise, alla Via Corrado
Graziadei, n. 88 sono elettivamente domiciliati;
ATTORI
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura agli atti, dall'Avv. Walter Monaco, Controparte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Santa RI C.V., alla via Fardella
V.lo Giglione n. 5;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.05.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e deducendo di Parte_1 Parte_2
essere legittimi ed esclusivi proprietari, rispettivamente, delle p.lle 40 e 41 e della p.lla 39, foglio
13, identificative dell' apprezzamento di terreno agricolo sito nel Comune di Sparanise, alla Via
Vicinale Masseria Grande, confinanti con il fondo di proprietà di (foglio 13 p.lle 45 Controparte_1
e 48), hanno convenuto in giudizio quest'ultima al fine di stabilire giudizialmente il confine tra i predetti fondi, divenuto incerto in quanto non segnato da alcuna linea di demarcazione, nonché,
conseguenzialmente, di apporre i termini tra gli stessi.
Si è costituita , la quale ha contestato la domanda proposta, affermando che: pur non Controparte_1
esistendo tra i terreni per cui è causa un visibile confine materiale, vi sarebbe purtuttavia un confine naturale costituito da un dislivello che suddivide il terreno di proprietà di (p.lle 45 e 48) da CP_1
quelli di proprietà degli attori (p.lle 39- 40 e 41); tale dislivello, esistente da più di 20 anni,
costituirebbe il confine venutosi materialmente e giuridicamente a creare, anche per l'avvenuta usucapione dell'eventuale terreno che risultava di proprietà degli attori.
La convenuta ha eccepito, pertanto, l'avvenuta usucapione dell'eventuale terreno in questione.
Ciò posto, occorre preliminarmente procedere alla qualificazione della domanda proposta.
Si ricorda che l'azione di rivendica e l'azione di regolamento dei confini si distinguono tra loro in quanto con la prima l'attore, sull'assunto di essere proprietario della cosa e di non averne il possesso,
agisce contro il possessore o detentore per ottenere il riconoscimento giudiziale del suo diritto di proprietà sulla cosa stessa, con la seconda, invece, tende soltanto all'accertamento della esatta linea di demarcazione tra il proprio fondo e quello del convenuto, allegandone l'oggettiva incertezza,
ovvero contestando che il confine di fatto corrisponda a quello indicato nei rispettivi titoli di acquisto.
Ne consegue che l'azione di rivendica postula l'esistenza di un conflitto tra titoli determinato dal convenuto che nega la proprietà dell'attore, contrapponendo al titolo da costui vantato un proprio diverso incompatibile titolo di acquisto, originario o derivativo, mentre l'azione di regolamento dei confini presuppone non una controversia sui titoli, bensì la contestazione della sola delimitazione delle rispettive proprietà, causata dall'incertezza oggettiva o soggettiva del confine, senza che essa perda la sua natura ricognitiva nel caso in cui l'eliminazione dell'incertezza comporti, come corollario, l'obbligo di rilascio di una porzione di fondo indebitamente posseduta (cfr. Cass. n.
6681/00).
Peraltro, qualora, incontestati i titoli di proprietà, ciascuno dei contendenti assuma che l'estensione posseduta non corrisponde a quella risultante dal suo titolo, il conflitto tra fondi si risolve in conflitto tra titoli, limitatamente alla questione dell'estensione e senza che l'azione di regolamento dei confini si trasformi in rivendica, se l'estensione di ognuno dei fondi, come indicata nel titolo ad esso relativo,
sia incompatibile con quella dell'altro: in tal caso, l'indagine del giudice di merito deve inevitabilmente riguardare, in relazione alle deduzioni difensive delle parti, anche la validità ed efficacia del titolo nel punto concernente la indicazione dell'estensione del fondo e, se necessario,
estendersi al titolo di acquisto dei danti causa o remoti delle parti stesse (Cass. n. 2212/84).
Infine, si evidenzia che tra l'azione di regolamento dei confini e quella di rivendica non sussiste incompatibilità concettuale, tanto che la prima viene configurata come vindicatio incertae partis e può contenere, implicitamente o esplicitamente, la richiesta di restituzione della porzione di terreno che, conseguenza dell'accertamento e della determinazione del confine tra i fondi, dovesse risultare indebitamente inclusa nel fondo del convenuto (Cass. n. 12573/00).
Applicando tali principi al caso in esame, è evidente che la domanda proposta dall'attore deve qualificarsi come azione di regolamento di confini, avendo l'attore dedotto la sussistenza di un incertezza oggettiva della linea di confine tra i fondi.
Invero, come già chiarito, nel giudizio di regolamento di confini può proporsi la richiesta di rilascio di una zona compresa tra due fondi contigui, ove il possesso di essa da parte del convenuto derivi da mera incertezza dei confini (incertezza oggettiva dovuta alla promiscuità del possesso della zona confinaria o anche incertezza meramente soggettiva , come nel caso si contesti che il confine apparente corrisponda a quello reale), senza che tali richieste snaturino l'azione proposta trasformandola in rivendicazione , perché l'effetto recuperatorio è soltanto una conseguenza dell'accertamento del confine. Si osserva inoltre che l'azione di regolamento di confini, pur avendo natura ricognitiva, in quanto mira ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto ha un effetto recuperatorio che non altera la predetta natura, ma comporta l'obbligo di rilascio di quanto indebitamente posseduto (Cassazione civile n. 13986/2010).
Quanto alla eccezione di usucapione, se ne rileva l'inammissibilità.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte sul punto, l'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto con l'azione di regolamento dei confini, non è ammissibile nel caso in cui l'incertezza del confine abbia carattere oggettivo, il che si verifica nell'ipotesi di promiscuità del possesso nella zona confinaria, situazione che di per sé è incompatibile con l'esclusività del possesso quale requisito necessario per usucapire, ma è proponibile soltanto nel caso di incertezza soggettiva,
riscontrabile laddove l'attore sostenga che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente (cfr. Cass. n. 21607/17; Cass. n. 27413/05).
ossia nell'ipotesi in cui vi sia promiscuità
Invero, l'incertezza del confine, quale presupposto dell'azione di regolamento dei confini di cui all'art. 950 c.c., va intesa non soltanto nel senso tradizionale ed obiettivo di promiscuità del possesso della zona confinaria, in assenza di una qualsiasi delimitazione di fatto tra i due fondi, ma anche in senso soggettivo, quando l'attore sostiene che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente e ne domanda, pertanto, l'accertamento del preciso tracciato.
Nel caso in esame, siamo di fronte ad un'incertezza in senso oggettivo, atteso che, per quanto già
esposto, non vi sono opere visibili a segnare la delimitazione tra i due fondi e la parte attrice si è
limitata ad affermare, a seguito delle misurazioni condotte dal proprio tecnico alla presenza della convenuta e del suo perito, la sussistenza di uno sconfinamento: e ciò a seguito della posizione assunta dalla convenuta in tale occasione, la quale ha ritenuto che i picchetti temporanei apposti come vertici di confine risultavano essere circa 50 cm all'interno della sua proprietà. Inoltre, nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una "vindicatio incertae
partis", incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (Cassazione civile n. 14993/2012).
Ebbene, l'affermazione della convenuta, secondo cui non vi sarebbe incertezza riguardo al confine,
essendo quest'ultimo individuato dal dislivello, non ha trovato positivo riscontro.
Invero, sarebbe stato onere della parte di allegare dove era posizionato il confine e poi fornirne la dimostrazione.
In realtà, dalla prova testimoniale è emerso che nel corso degli anni lo stato dei luoghi, con particolare riguardo al dislivello in oggetto è mutato.
Ed è emerso altresì che il dislivello “corre” solo lungo una parte del confine, non per la sua interezza.
Tale ultimo dato è stato confermato dai testimoni di entrambe le parti in causa.
Il testimone ha dichiarato: “…omissis…tra il fondo di proprietà di. Testimone_1 Parte_1
e quello di proprietà della insiste un dislivello lungo esclusivamente una parte del Controparte_1
confine adesso sarà pari circa 80 centimetri/un metro nel punto più alto, diciamo dalla strada fino a
una parte in cui è più pianeggiante. Prima, diversi anni fa, quando i vecchi proprietari ci mettevano
il tabacco e i frutteti, dove adesso è più alto, scendeva un pochettino verso le piante di ulivo. Il confine
però non so dove stava …omissis… …. prima c'era un dislivello che degradava poco alla volta, ora
è più in piano e c'è un taglio e il filare di ulivi è a distanza da questo “taglio” che ovviamente non
ho misurato ma a occhio mi pare circa due metri e mezzo/tre metri, potrebbe anche essere di
più…prima era più bassina la scarpata: se la signora ha spianato o l'ha fatto qualcun altro, prima
questo taglio dritto non c'era… omissis…”
Il testimone dichiarava: “omissis…per un tratto il terreno della signora Testimone_2 CP_1
è sottostante e poi dopo diventa uguale… la lunghezza esatta del dislivello non la saprei dire, forse una sessantina di metri, ma sicuramente per il tratto che va dalla strada all'esterno fino a un poco
prima dell'inizio delle piante di ulivo giovani. A partire dalle piante di ulivo giovani, il dislivello
termina…”
Anche , marito della convenuta, ha confermato “… il dislivello è di un metro/un Persona_1
metro e dieci, ma la sua lunghezza è superiore a cento metri, ma non per tutta la lunghezza del confine
che è di circa 200 metri…”
ha dichiarato: “…più o meno 80 metri, preciso non lo so. Per il resto è Persona_2
pianeggiante…”.
Infine, ha affermato “… esiste questo dislivello che parte da un metro, un metro e Testimone_3
mezzo/un metro e venti di altezza e a mano a mano declina appianandosi a zero… per quanto è a
mia conoscenza, quando ci andavo e vedevo che stavano lavorando il terreno, si fermavano dove
stava il dislivello come linea di confine e dove il dislivello non c'era lungo la sua linea ideale di
continuazione.”
Quanto, poi, alla presenza degli ulivi sulla particella di proprietà di , confermata da Controparte_1
tutti i testi e dal ctu, dalla stessa non può trarsi automaticamente la conclusione prospettata dalla parte convenuta, ovvero il loro certo posizionamento a tre metri dal confine, essendo tale la distanza dettata dall'art. 892 c.c.
In mancanza di più precisi riscontri, non può certo ritenersi impossibile il piantamento ad una distanza inferiore o superiore a quella legale.
Deve poi rilevarsi che per la determinazione del confine tra due fondi limitrofi la fonte primaria di valutazione è rappresentata dall'esame del titolo di acquisto delle rispettive proprietà e del frazionamento agli stessi allegato (Cass. n. 6740/16), e solo la mancanza o insufficienza di indicazioni di confine da questi rilevabili, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova ( anche presuntivi) .
Nel caso di specie non risulta alcun frazionamento ritualmente e tempestivamente depositato agli atti di causa. Orbene, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 950 c.c. il confine tra fondi viene delineato alla luce degli elementi probatori – tra cui, la prova testimoniale e anche le prove presuntive (v. Cass.
34825/2021) – emergenti dagli atti di causa;
solo in via sussidiaria, nel caso in cui manchino altri elementi probatori o nel caso in cui questi, per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, siano comunque inidonei alla individuazione certa del confine (v. Cass. 9926/2004; 24832/2020), il giudice può fare ricorso alle mappe catastali e fondare la sua decisione sulle emergenze di queste o anche sulla ctu che abbia tratto le sue conclusioni alla luce dei dati catastali (v., sul punto, 7873/1990).
Peraltro, nel giudizio di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine.
Il giudice, dunque, è del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur"; deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo, solo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (v. Cass. 10062/2018; 14993/2012).
Come detto, alla luce di una giurisprudenza di legittimità consolidata, nel giudizio di regolamento di confini il giudice può fare uso di ogni elemento probatorio, allegato da qualunque parte costituita in giudizio, dovendo, altrimenti, ricorrere, in via sussidiaria alle mappe catastali.
Agli atti di compravendita dei terreni oggetto di giudizio non sono allegate piantine o mappe da cui emergano i confini dei terreni oggetti di causa.
Dalle prove testimoniali raccolte nel ricorso del giudizio non sono emersi elementi che attestino quali fossero i confini tra i fondi contigui.
Pertanto, per giungere all'accertamento dei confini, è necessario fare ricorso alle mappe catastali.
Alla luce dei dati catastali, il ctu nominato nel giudizio, Ing. , venuto in possesso delle Persona_3
mappe d'impianto e degli estratti di mappa recuperate al catasto, ha utilizzato il procedimento tecnico standard, effettuando il rilievo topografico a mezzo di strumentazione GPS Top a doppia frequenza con metodologia RTK, mediante l'utilizzo di ricevitore GRS1, in appoggio alla rete di stazioni permanenti di proprietà della inquadrate nel sistema WGS84-EUREF. Parte_3 Dalla relazione del C.T.U emerge… “Sono stati impiegati come punti di appoggio spigoli di
fabbricati, termini lapidei, ancora reperibili in loco e considerati idonei in quanto vicini e circostanti
la zona oggetto di accertamento. Successivamente alle operazioni di campo, si è provveduto alla
sovrapposizione del rilievo topografico alla mappa catastale d'impianto dove si evince in modo
chiaro ed inequivocabile il confine oggetto di verifica. Di seguito, si riportano le sovrapposizioni tra
lo stralcio della mappa catastale d'impianto e il rilievo topografico, quest'ultimo evidenziato in
colore rosso...”
Il rilievo topografico ha consentito al c.t.u. di individuare il confine di diritto tra i fondi di proprietà
degli attori (foglio 13 p.lle 40,41 e 39) e quello della convenuta (foglio 13 p.lla 45 e 48) “... il confine
oggetto di causa, risulta essere posizionato sul vertice individuato dallo scrivente nelle tavole
grafiche con la lettera A ad una distanza di 140,20 m dal termine lapideo identificato nel libretto dal
punto 103, ed a 94,27 m dal termine lapideo identificato nel libretto dal punto 105. Mentre il vertice
identificato con la lettera B risulta essere posizionato ad una distanza di 150,95 m dal termine lapideo
identificato dal punto 102 e ad 1,08 m dal picchetto in ferro identificato dal punto 113…” (v. pag. 32
Consulenza tecnica di ufficio)
Quanto poi ai rilevi mossi alla consulenza dalla parte convenuta, va rilevato che, in assenza di ulteriori elementi ricavabili dai titoli d'acquisto delle rispettive proprietà (attesa anche la mancata produzione di ulteriori utili elementi da parte di entrambe le parti), il c.t.u. ha correttamente adottato lo strumento sussidiario delle mappe catastali.
Per tutti i motivi esposti, rigettate le avverse eccezioni e domande della convenuta, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, va stabilito giudizialmente il confine tra i due fondi appartenenti alle parti in causa, così come indicato nella descrizione tecnica e grafica del ctu, cui compiutamente si rimanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Santa RI Capua Vetere, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n.
8165 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da parte attrice e stabilisce giudizialmente il confine tra i due fondi appartenenti alle parti in causa, secondo quanto indicato dal ctu nei grafici di cui alle pagine 54 e 55 della relazione peritale, a cui compiutamente si rimanda, ovvero nel modo seguente: sul vertice individuato dal Ctu nelle tavole grafiche con la lettera A ad una distanza di 140,20 m dal termine lapideo identificato nel libretto dal punto 103, ed a 94,27
m dal termine lapideo identificato nel libretto dal punto 105, mentre il vertice identificato con la lettera B risulta essere posizionato ad una distanza di 150,95 m dal termine lapideo identificato dal punto 102 e ad 1,08 m dal picchetto in ferro identificato dal punto 113;
2) condanna , al pagamento, in favore di e delle Controparte_1 Parte_1 Persona_4
spese di lite, che liquida in complessivi € 2.593,00, di cui € 53,00 per spese ed € 2.540,00
per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore,
anticipatario;
3) pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta.
S. RI Capua Vetere,24.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa RI OL
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV^ Sezione Civile
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
RI OL, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8165 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2017,
avente ad oggetto: regolamento di confini, vertente
T R A
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce Parte_1 Parte_2
all'atto di citazione, dall'Avv. Ignazio Maiorano, presso il cui studio in Sparanise, alla Via Corrado
Graziadei, n. 88 sono elettivamente domiciliati;
ATTORI
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura agli atti, dall'Avv. Walter Monaco, Controparte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Santa RI C.V., alla via Fardella
V.lo Giglione n. 5;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.05.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e deducendo di Parte_1 Parte_2
essere legittimi ed esclusivi proprietari, rispettivamente, delle p.lle 40 e 41 e della p.lla 39, foglio
13, identificative dell' apprezzamento di terreno agricolo sito nel Comune di Sparanise, alla Via
Vicinale Masseria Grande, confinanti con il fondo di proprietà di (foglio 13 p.lle 45 Controparte_1
e 48), hanno convenuto in giudizio quest'ultima al fine di stabilire giudizialmente il confine tra i predetti fondi, divenuto incerto in quanto non segnato da alcuna linea di demarcazione, nonché,
conseguenzialmente, di apporre i termini tra gli stessi.
Si è costituita , la quale ha contestato la domanda proposta, affermando che: pur non Controparte_1
esistendo tra i terreni per cui è causa un visibile confine materiale, vi sarebbe purtuttavia un confine naturale costituito da un dislivello che suddivide il terreno di proprietà di (p.lle 45 e 48) da CP_1
quelli di proprietà degli attori (p.lle 39- 40 e 41); tale dislivello, esistente da più di 20 anni,
costituirebbe il confine venutosi materialmente e giuridicamente a creare, anche per l'avvenuta usucapione dell'eventuale terreno che risultava di proprietà degli attori.
La convenuta ha eccepito, pertanto, l'avvenuta usucapione dell'eventuale terreno in questione.
Ciò posto, occorre preliminarmente procedere alla qualificazione della domanda proposta.
Si ricorda che l'azione di rivendica e l'azione di regolamento dei confini si distinguono tra loro in quanto con la prima l'attore, sull'assunto di essere proprietario della cosa e di non averne il possesso,
agisce contro il possessore o detentore per ottenere il riconoscimento giudiziale del suo diritto di proprietà sulla cosa stessa, con la seconda, invece, tende soltanto all'accertamento della esatta linea di demarcazione tra il proprio fondo e quello del convenuto, allegandone l'oggettiva incertezza,
ovvero contestando che il confine di fatto corrisponda a quello indicato nei rispettivi titoli di acquisto.
Ne consegue che l'azione di rivendica postula l'esistenza di un conflitto tra titoli determinato dal convenuto che nega la proprietà dell'attore, contrapponendo al titolo da costui vantato un proprio diverso incompatibile titolo di acquisto, originario o derivativo, mentre l'azione di regolamento dei confini presuppone non una controversia sui titoli, bensì la contestazione della sola delimitazione delle rispettive proprietà, causata dall'incertezza oggettiva o soggettiva del confine, senza che essa perda la sua natura ricognitiva nel caso in cui l'eliminazione dell'incertezza comporti, come corollario, l'obbligo di rilascio di una porzione di fondo indebitamente posseduta (cfr. Cass. n.
6681/00).
Peraltro, qualora, incontestati i titoli di proprietà, ciascuno dei contendenti assuma che l'estensione posseduta non corrisponde a quella risultante dal suo titolo, il conflitto tra fondi si risolve in conflitto tra titoli, limitatamente alla questione dell'estensione e senza che l'azione di regolamento dei confini si trasformi in rivendica, se l'estensione di ognuno dei fondi, come indicata nel titolo ad esso relativo,
sia incompatibile con quella dell'altro: in tal caso, l'indagine del giudice di merito deve inevitabilmente riguardare, in relazione alle deduzioni difensive delle parti, anche la validità ed efficacia del titolo nel punto concernente la indicazione dell'estensione del fondo e, se necessario,
estendersi al titolo di acquisto dei danti causa o remoti delle parti stesse (Cass. n. 2212/84).
Infine, si evidenzia che tra l'azione di regolamento dei confini e quella di rivendica non sussiste incompatibilità concettuale, tanto che la prima viene configurata come vindicatio incertae partis e può contenere, implicitamente o esplicitamente, la richiesta di restituzione della porzione di terreno che, conseguenza dell'accertamento e della determinazione del confine tra i fondi, dovesse risultare indebitamente inclusa nel fondo del convenuto (Cass. n. 12573/00).
Applicando tali principi al caso in esame, è evidente che la domanda proposta dall'attore deve qualificarsi come azione di regolamento di confini, avendo l'attore dedotto la sussistenza di un incertezza oggettiva della linea di confine tra i fondi.
Invero, come già chiarito, nel giudizio di regolamento di confini può proporsi la richiesta di rilascio di una zona compresa tra due fondi contigui, ove il possesso di essa da parte del convenuto derivi da mera incertezza dei confini (incertezza oggettiva dovuta alla promiscuità del possesso della zona confinaria o anche incertezza meramente soggettiva , come nel caso si contesti che il confine apparente corrisponda a quello reale), senza che tali richieste snaturino l'azione proposta trasformandola in rivendicazione , perché l'effetto recuperatorio è soltanto una conseguenza dell'accertamento del confine. Si osserva inoltre che l'azione di regolamento di confini, pur avendo natura ricognitiva, in quanto mira ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto ha un effetto recuperatorio che non altera la predetta natura, ma comporta l'obbligo di rilascio di quanto indebitamente posseduto (Cassazione civile n. 13986/2010).
Quanto alla eccezione di usucapione, se ne rileva l'inammissibilità.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte sul punto, l'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto con l'azione di regolamento dei confini, non è ammissibile nel caso in cui l'incertezza del confine abbia carattere oggettivo, il che si verifica nell'ipotesi di promiscuità del possesso nella zona confinaria, situazione che di per sé è incompatibile con l'esclusività del possesso quale requisito necessario per usucapire, ma è proponibile soltanto nel caso di incertezza soggettiva,
riscontrabile laddove l'attore sostenga che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente (cfr. Cass. n. 21607/17; Cass. n. 27413/05).
ossia nell'ipotesi in cui vi sia promiscuità
Invero, l'incertezza del confine, quale presupposto dell'azione di regolamento dei confini di cui all'art. 950 c.c., va intesa non soltanto nel senso tradizionale ed obiettivo di promiscuità del possesso della zona confinaria, in assenza di una qualsiasi delimitazione di fatto tra i due fondi, ma anche in senso soggettivo, quando l'attore sostiene che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente e ne domanda, pertanto, l'accertamento del preciso tracciato.
Nel caso in esame, siamo di fronte ad un'incertezza in senso oggettivo, atteso che, per quanto già
esposto, non vi sono opere visibili a segnare la delimitazione tra i due fondi e la parte attrice si è
limitata ad affermare, a seguito delle misurazioni condotte dal proprio tecnico alla presenza della convenuta e del suo perito, la sussistenza di uno sconfinamento: e ciò a seguito della posizione assunta dalla convenuta in tale occasione, la quale ha ritenuto che i picchetti temporanei apposti come vertici di confine risultavano essere circa 50 cm all'interno della sua proprietà. Inoltre, nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una "vindicatio incertae
partis", incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (Cassazione civile n. 14993/2012).
Ebbene, l'affermazione della convenuta, secondo cui non vi sarebbe incertezza riguardo al confine,
essendo quest'ultimo individuato dal dislivello, non ha trovato positivo riscontro.
Invero, sarebbe stato onere della parte di allegare dove era posizionato il confine e poi fornirne la dimostrazione.
In realtà, dalla prova testimoniale è emerso che nel corso degli anni lo stato dei luoghi, con particolare riguardo al dislivello in oggetto è mutato.
Ed è emerso altresì che il dislivello “corre” solo lungo una parte del confine, non per la sua interezza.
Tale ultimo dato è stato confermato dai testimoni di entrambe le parti in causa.
Il testimone ha dichiarato: “…omissis…tra il fondo di proprietà di. Testimone_1 Parte_1
e quello di proprietà della insiste un dislivello lungo esclusivamente una parte del Controparte_1
confine adesso sarà pari circa 80 centimetri/un metro nel punto più alto, diciamo dalla strada fino a
una parte in cui è più pianeggiante. Prima, diversi anni fa, quando i vecchi proprietari ci mettevano
il tabacco e i frutteti, dove adesso è più alto, scendeva un pochettino verso le piante di ulivo. Il confine
però non so dove stava …omissis… …. prima c'era un dislivello che degradava poco alla volta, ora
è più in piano e c'è un taglio e il filare di ulivi è a distanza da questo “taglio” che ovviamente non
ho misurato ma a occhio mi pare circa due metri e mezzo/tre metri, potrebbe anche essere di
più…prima era più bassina la scarpata: se la signora ha spianato o l'ha fatto qualcun altro, prima
questo taglio dritto non c'era… omissis…”
Il testimone dichiarava: “omissis…per un tratto il terreno della signora Testimone_2 CP_1
è sottostante e poi dopo diventa uguale… la lunghezza esatta del dislivello non la saprei dire, forse una sessantina di metri, ma sicuramente per il tratto che va dalla strada all'esterno fino a un poco
prima dell'inizio delle piante di ulivo giovani. A partire dalle piante di ulivo giovani, il dislivello
termina…”
Anche , marito della convenuta, ha confermato “… il dislivello è di un metro/un Persona_1
metro e dieci, ma la sua lunghezza è superiore a cento metri, ma non per tutta la lunghezza del confine
che è di circa 200 metri…”
ha dichiarato: “…più o meno 80 metri, preciso non lo so. Per il resto è Persona_2
pianeggiante…”.
Infine, ha affermato “… esiste questo dislivello che parte da un metro, un metro e Testimone_3
mezzo/un metro e venti di altezza e a mano a mano declina appianandosi a zero… per quanto è a
mia conoscenza, quando ci andavo e vedevo che stavano lavorando il terreno, si fermavano dove
stava il dislivello come linea di confine e dove il dislivello non c'era lungo la sua linea ideale di
continuazione.”
Quanto, poi, alla presenza degli ulivi sulla particella di proprietà di , confermata da Controparte_1
tutti i testi e dal ctu, dalla stessa non può trarsi automaticamente la conclusione prospettata dalla parte convenuta, ovvero il loro certo posizionamento a tre metri dal confine, essendo tale la distanza dettata dall'art. 892 c.c.
In mancanza di più precisi riscontri, non può certo ritenersi impossibile il piantamento ad una distanza inferiore o superiore a quella legale.
Deve poi rilevarsi che per la determinazione del confine tra due fondi limitrofi la fonte primaria di valutazione è rappresentata dall'esame del titolo di acquisto delle rispettive proprietà e del frazionamento agli stessi allegato (Cass. n. 6740/16), e solo la mancanza o insufficienza di indicazioni di confine da questi rilevabili, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova ( anche presuntivi) .
Nel caso di specie non risulta alcun frazionamento ritualmente e tempestivamente depositato agli atti di causa. Orbene, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 950 c.c. il confine tra fondi viene delineato alla luce degli elementi probatori – tra cui, la prova testimoniale e anche le prove presuntive (v. Cass.
34825/2021) – emergenti dagli atti di causa;
solo in via sussidiaria, nel caso in cui manchino altri elementi probatori o nel caso in cui questi, per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, siano comunque inidonei alla individuazione certa del confine (v. Cass. 9926/2004; 24832/2020), il giudice può fare ricorso alle mappe catastali e fondare la sua decisione sulle emergenze di queste o anche sulla ctu che abbia tratto le sue conclusioni alla luce dei dati catastali (v., sul punto, 7873/1990).
Peraltro, nel giudizio di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine.
Il giudice, dunque, è del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur"; deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo, solo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (v. Cass. 10062/2018; 14993/2012).
Come detto, alla luce di una giurisprudenza di legittimità consolidata, nel giudizio di regolamento di confini il giudice può fare uso di ogni elemento probatorio, allegato da qualunque parte costituita in giudizio, dovendo, altrimenti, ricorrere, in via sussidiaria alle mappe catastali.
Agli atti di compravendita dei terreni oggetto di giudizio non sono allegate piantine o mappe da cui emergano i confini dei terreni oggetti di causa.
Dalle prove testimoniali raccolte nel ricorso del giudizio non sono emersi elementi che attestino quali fossero i confini tra i fondi contigui.
Pertanto, per giungere all'accertamento dei confini, è necessario fare ricorso alle mappe catastali.
Alla luce dei dati catastali, il ctu nominato nel giudizio, Ing. , venuto in possesso delle Persona_3
mappe d'impianto e degli estratti di mappa recuperate al catasto, ha utilizzato il procedimento tecnico standard, effettuando il rilievo topografico a mezzo di strumentazione GPS Top a doppia frequenza con metodologia RTK, mediante l'utilizzo di ricevitore GRS1, in appoggio alla rete di stazioni permanenti di proprietà della inquadrate nel sistema WGS84-EUREF. Parte_3 Dalla relazione del C.T.U emerge… “Sono stati impiegati come punti di appoggio spigoli di
fabbricati, termini lapidei, ancora reperibili in loco e considerati idonei in quanto vicini e circostanti
la zona oggetto di accertamento. Successivamente alle operazioni di campo, si è provveduto alla
sovrapposizione del rilievo topografico alla mappa catastale d'impianto dove si evince in modo
chiaro ed inequivocabile il confine oggetto di verifica. Di seguito, si riportano le sovrapposizioni tra
lo stralcio della mappa catastale d'impianto e il rilievo topografico, quest'ultimo evidenziato in
colore rosso...”
Il rilievo topografico ha consentito al c.t.u. di individuare il confine di diritto tra i fondi di proprietà
degli attori (foglio 13 p.lle 40,41 e 39) e quello della convenuta (foglio 13 p.lla 45 e 48) “... il confine
oggetto di causa, risulta essere posizionato sul vertice individuato dallo scrivente nelle tavole
grafiche con la lettera A ad una distanza di 140,20 m dal termine lapideo identificato nel libretto dal
punto 103, ed a 94,27 m dal termine lapideo identificato nel libretto dal punto 105. Mentre il vertice
identificato con la lettera B risulta essere posizionato ad una distanza di 150,95 m dal termine lapideo
identificato dal punto 102 e ad 1,08 m dal picchetto in ferro identificato dal punto 113…” (v. pag. 32
Consulenza tecnica di ufficio)
Quanto poi ai rilevi mossi alla consulenza dalla parte convenuta, va rilevato che, in assenza di ulteriori elementi ricavabili dai titoli d'acquisto delle rispettive proprietà (attesa anche la mancata produzione di ulteriori utili elementi da parte di entrambe le parti), il c.t.u. ha correttamente adottato lo strumento sussidiario delle mappe catastali.
Per tutti i motivi esposti, rigettate le avverse eccezioni e domande della convenuta, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, va stabilito giudizialmente il confine tra i due fondi appartenenti alle parti in causa, così come indicato nella descrizione tecnica e grafica del ctu, cui compiutamente si rimanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Santa RI Capua Vetere, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n.
8165 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da parte attrice e stabilisce giudizialmente il confine tra i due fondi appartenenti alle parti in causa, secondo quanto indicato dal ctu nei grafici di cui alle pagine 54 e 55 della relazione peritale, a cui compiutamente si rimanda, ovvero nel modo seguente: sul vertice individuato dal Ctu nelle tavole grafiche con la lettera A ad una distanza di 140,20 m dal termine lapideo identificato nel libretto dal punto 103, ed a 94,27
m dal termine lapideo identificato nel libretto dal punto 105, mentre il vertice identificato con la lettera B risulta essere posizionato ad una distanza di 150,95 m dal termine lapideo identificato dal punto 102 e ad 1,08 m dal picchetto in ferro identificato dal punto 113;
2) condanna , al pagamento, in favore di e delle Controparte_1 Parte_1 Persona_4
spese di lite, che liquida in complessivi € 2.593,00, di cui € 53,00 per spese ed € 2.540,00
per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore,
anticipatario;
3) pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta.
S. RI Capua Vetere,24.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa RI OL