Articolo 3 della Legge 5 marzo 1957, n. 220
Articolo 2Articolo 4
Versione
11 maggio 1957
Art. 3.
Qualora si renda indispensabile ampliare o modificare una costruzione gia' esistente, il proprietario e' tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione che si riserva di concederla o negarla, dopo aver sentito il Consiglio superiore delle antichita' e belle arti.
Entrata in vigore il 11 maggio 1957
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