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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/06/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 614/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(P.IVA: ), P.IVA_1
- appellante -
elettivamente domiciliata in BOLOGNA, con il Parte_2
patrocinio dell'avv. SALVATORE VITO VILLANI,
contro
CP_1
(C.F.: ), C.F._1
- appellato -
pagina 1 di 16 elettivamente domiciliato in PESCHIERA DEL GARDA (VR), VIA GALILEO
GALILEI n. 3, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI CHINCARINI.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 519/2024, depositata in data
29.2.24.
Conclusioni dell'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà
della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 519/2024 emessa dal
Tribunale di Venezia, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Patrizia Bertipaglia, nell'ambito del giudizio N.R.G. 5118/2021, depositata in cancelleria in data 29.02.2024, notificata il
6.03.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
Accertare e dichiarare che il Sig. , è tenuto a tenere indenne la società CP_1
ricorrente, oggi appellante, dal pagamento delle sanzioni amministrative al medesimo contestate in data 15.04.2020 e di cui ai verbali per la complessiva somma di euro
14.470,60
Dare atto che tra la ricorrente, oggi appellante, ed il è Controparte_2
intervenuto accordo di rateizzazione del debito;
accertare e dichiarare che alla data di proposizione del ricorso la ricorrente ha sborsato per le ragioni di cui in premessa la somma di euro 6.924,10 e per l'effetto condannare al pagamento della cennata somma CP_1
pagina 2 di 16 accertare e dichiarare che è tenuto al pagamento della residua somma di CP_1
euro 7.546,50 per le rate a scadere e condannare il medesimo al pagamento della complessiva somma secondo le scadenze di cui al piano di rientro.
Con Vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge del doppio grado del giudizio e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale
per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, produzione documentale afferente gli ulteriori ratei pagati dopo l'introduzione del giudizio
Conclusioni dell'appellato:
In via principale Rigettate tutte le domande avanzate dall'appellante per le motivazioni sopra richiamate e per l'effetto confermare nella sua totalità la sentenza di primo grado n. 519/2024 resa nel giudizio RG 5118/2021.
Il tutto con condanna al pagamento delle competenze del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis cpc promosso avanti al Tribunale di Verona,
[...]
remettendo: Parte_1
- che la sua attività sociale comprende il commercio e il noleggio di veicoli nuovi e usati,
- che era solito recarsi presso le sedi della società al fine di segnalare CP_1
persone interessate alla vendita o all'acquisto di veicoli,
- che, nello specifico, in data 13.4.21 aveva consegnato la vettura Mercedes-Benz
pagina 3 di 16 Contr Vito 22, targata AOPOOG3R, a mani del il quale l'aveva richiesta CP_1
asserendo di doverla testare nell'ottica di una potenziale vendita,
- che quest'ultimo l'aveva quindi trattenuta affermando di non potersi più spostare a causa delle restrizioni derivanti dalla pandemia di sars-covid19,
- che il giorno 15.4.21 lo stesso veniva fermato a seguito di un controllo effettuato dalla Polizia municipale del Comune di all'esito del quale gli CP_2
veniva contestato di avere circolato senza patente di guida, la quale era stata revocata dal Prefetto di Verona ancora in data 9.1.19,
- che il mezzo veniva conseguentemente sottoposto a fermo amministrativo,
- che l'esponente società non era a conoscenza della revoca della patente,
- che, nell'ambito della sua attività di promozione dei veicoli, il si era infatti CP_1
da sempre presentato presso la concessionaria alla guida di veicoli, così
ingenerandosi nei suoi dipendenti un legittimo affidamento circa il regolare possesso del documento di circolazione,
- che i verbali di contestazione non risultavano pagati nei termini utili per beneficiare delle riduzioni previste per legge, nonostante la regolarità della notificazione al
CP_1
- che gli stessi le venivano poi notificati nella veste di coobligata in solido in data
18.5.20,
- che il dava ampie rassicurazioni sul fatto che avrebbe pagato al più presto, CP_1
- che, nella qualità di cui sopra, aveva quindi chiesto al Controparte_2
informazioni in merito all'intervenuto adempimento delle contravvenzioni da parte del trasgressore, apprendendo che alla data del 13.11.20:
o in relazione al verbale n. 28683/S risultavano versati solo € 1.793,50,
residuando a pagarsi ancora € 13.546,50,
pagina 4 di 16 o quanto al verbale n. 20633/S erano stati pagati solo € 60,90, oltre il termine di sessanta giorni, risultando mancanti ancora € 121,60,
o relativamente al verbale n. 19850/S, con cui era stata comminata una sanzione amministrativa pari a € 802,50, nulla era stato versato,
o la somma complessivamente ancora dovuta ammontava pertanto a complessivi € 14.470,60,
- che essa si era a quel punto accordata con il Comando di Polizia Locale di Somma
Campagna per effettuare il pagamento rateizzato di tale importo,
- che il nonostante svariati solleciti, non si era mai accollato il debito, CP_1
- che al momento dell'introduzione della causa essa aveva già anticipato pagamenti per le infrazioni commesse dal per un totale complessivo di € 6.924,10, CP_1
ha chiesto:
- di dichiarare che quest'ultimo fosse obbligato a tenerla indenne del pagamento delle sanzioni amministrative al medesimo contestate in data 15.4.20 e di cui ai verbali sopra citati per la complessiva somma di € 14.470,60,
- di constatare l'avvenuto accordo di rateizzazione con il Controparte_2
[...]
- di condannare il resistente alla ripetizione di quanto già versato, pari a € 6.924,10,
nonché alla refusione delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, CP_1
- premetteva di aver prestato la sua attività lavorativa in qualità di collaboratore della società ricorrente dal gennaio al giugno 2020,
- aggiungeva che la stessa si era impegnata verbalmente a corrispondergli un compenso mensile variabile di € 3.000,00 / 4.000,00 a fronte della vendita dei veicoli della concessionaria,
pagina 5 di 16 - sottolineava che al fine di ottenere il pagamento di tali somme era quindi stato costretto ad avviare un procedimento presso l'Ispettorato del Lavoro di Verona,
- precisava che in virtù di tale rapporto di collaborazione, la Parte_1
aveva richiesto in data 14.2.20 all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei
[...]
Trasporti di Verona un'autorizzazione per la circolazione di autoveicoli di sua proprietà con targa di prova A0P00G3R,
- specificava che, sulla scorta di tale richiesta, la predetta compagine lo aveva quindi delegato e autorizzato ad utilizzare la predetta targa per il trasferimento degli autoveicoli in uso, in relazione alla quale veniva stipulata regolare polizza di assicurazione con la per il periodo compreso tra il 31.12.19 e il 31.3.20, CP_4
- segnalava che, in merito alle contravvenzioni elevate in data 15.4.20 e, in particolare, per la circolazione con patente revocata, la società non aveva eseguito alcun controllo sulla validità della sua patente di guida,
- affermava che, in tal modo, la società si era quindi resa responsabile di un incauto affidamento, consegnando un veicolo a un soggetto non abilitato a guidarlo,
- lamentava che il verbale n. 19850/S era stato notificato unicamente alla società,
sicché sarebbe stato onere della stessa di pagare entro trenta giorni la somma ridotta di € 278,60 anziché quella piena di € 802,50,
- notava che la non solo lo aveva autorizzato a circolare Parte_1
con i suoi veicoli con la targa di prova AOP00G3R, ma non gli aveva mai impedito di continuare a farne uso, ragione per cui non si doveva escludere una diretta responsabilità della società ai sensi dell'art. 2054 cc,
- evidenziava di aver provveduto a pagare la sola somma di € 2.227,74, in quanto la parte restante di € 1.793,50 sarebbe stata saldata dalla società, come da accordi verbali intercorsi con la stessa,
pagina 6 di 16 - osservava che, non essendo pervenuto il pagamento nei termini, era stata applicata la sanzione per il maggiore importo di € 13.536,50, come da comunicazione pervenuta dal Comune a seguito di una sua richiesta di rateizzazione e senza tener correttamente conto del verbale n. 19850/S,
- sottolineava che, in applicazione dei principi della solidarietà, sarebbe stata esperibile nei suoi confronti l'azione di regresso solo per la metà del valore,
- instava quindi per l'integrale rigetto delle avverse domande ovvero, in subordine,
per l'accertamento della solidarietà e dell'obbligo di pagare la sola metà delle somme di cui sopra, da cui decurtare l'importo di € 2.227,74 già pagato, per un totale residuo di € 4.540,51,
- chiedeva, infine, venisse accertata l'esclusiva responsabilità della ricorrente in merito alla elevazione del verbale n. 19850/S.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con lo scambio delle memorie istruttorie ex art. 183 cpc, sesto comma, e l'assunzione delle prove orali, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 519/2024, depositata in data 29.2.24, in forza della quale il giudice di primo grado:
- considerato l'esito delle testimonianze rese dai testi di parte attrice, i quali riferivano di avere fatto affidamento sul convenuto circa la validità della patente di guida,
- riscontrata l'esistenza di un comportamento negligente posto in essere dalla
[...]
nel momento in cui aveva concesso al di utilizzare il Parte_1 CP_1
mezzo di sua proprietà senza controllare la validità della patente di guida,
- ritenuto che l'attrice fosse responsabile in solido delle sanzioni amministrative contestate,
- reputato che non avesse fornito prova liberatoria circa l'esistenza di una propria volontà contraria in merito alla guida del veicolo da parte del CP_1
pagina 7 di 16 ha rigettato la domanda, condannando la società alla rifusione delle spese professionali.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame quest'ultima formulando un motivo di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già
avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe. L'appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, ha invece chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, dopo la concessione dei termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata quindi rimessa al collegio all'udienza del 4
giugno 2025, sostituita con il deposito di note scritte.
3. I motivi della decisione
Il gravame è fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Con il primo motivo d'appello censura la sentenza Parte_1
appellata nella parte in cui ha riconosciuto la sua responsabilità nel verificarsi dell'evento lesivo, nel presupposto che la stessa non solo avrebbe omesso di dimostrare che la guida del mezzo fosse avvenuta contro la sua volontà, ma anche perché avrebbe concesso negligentemente il veicolo senza verificare il possesso della patente di guida.
Al riguardo, segnala che i rilievi addotti dal primo giudice sarebbero irrilevanti rispetto alla tutela richiesta, vertente non sulla legittimità delle sanzioni, bensì sulla ripetizione di quanto pagato per le violazioni commesse dal Aggiunge, inoltre, che il CP_1
giudice di primo grado avrebbe travisato le risultanze della prova testimoniale, da cui invece sarebbero emersi elementi atti a provare l'attività ingannatoria posta in essere dall'appellato. Evidenzia, infine, che, anche una volta riconosciuta la solidarietà nei rapporti verso l'esterno, si sarebbe comunque dovuto considerare che il debitore pagina 8 di 16 solidale il quale ha adempiuto l'obbligazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti del soggetto effettivamente autore dell'illecito amministrativo, così come statuito dall'ultimo comma dell'art. 6 della legge 24.11.81 n. 689.
La parte appellata, al contrario, sostiene la correttezza della sentenza impugnata,
condividendo l'assunto per cui non sarebbe stato provato che egli aveva condotto l'autovettura contro la volontà della società e, anzi, essendo stato accertato che la consegna del veicolo fosse stata autorizzata. Ripropone poi, in subordine, la questione relativa alla limitazione della sua responsabilità alla metà dell'importo.
Il motivo è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.2 In primo luogo, vanno considerate le sanzioni amministrative direttamente contestate all'appellato, elevate con i verbali (rispettivamente pagg. 1 e 3, doc. n. 1,
allegato al ricorso di primo grado):
- n. , per avere circolato senza essere munito della patente di guida (art. 116, Nume_1
commi quindicesimo e diciassettesimo, del D. LGS. 30.4.92 n. 285),
- n. , per avere circolato con targa di prova senza che a bordo fosse presente il Nume_2
titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente (art. 93, comma terzo, del D. LGS.
30.4.92 n. 285).
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 6, comma primo, della legge 24.11.81 n. 689
prevede che “il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la
violazione […] è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua
volontà”. L'ultimo comma, tuttavia, si premura di precisare che colui che ha pagato “ha
diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione”.
pagina 9 di 16 Al riguardo, la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 22082 del 22.9.17 ha avuto modo di soffermarsi sulla natura della responsabilità solidale di cui all'art. 6 della legge citata, chiarendo:
- che la previsione della solidarietà non è posta nell'interesse del trasgressore, bensì in quello esclusivo della pubblica amministrazione, in quanto mira sia ad evitare che l'illecito amministrativo rimanga impunito sia ad agevolare la riscossione della somma di denaro comminata quale sanzione, amplificando così l'efficacia deterrente nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione,
- che, invece, la disposizione svolge solo in via sussidiaria una funzione di garanzia a favore dell'ente pubblico, assicurando il recupero dell'importo nell'ipotesi in cui l'autore dell'illecito si riveli insolvente,
- che, quindi, la solidarietà persegue in via principale uno scopo di natura pubblicistica,
- che, alla luce della ratio della norma, l'obbligazione gravante sul trasgressore e sui corresponsabili nei confronti della pubblica amministrazione agisce su un piano autonomo e distinto rispetto a quella che lega l'autore dell'illecito e i coobbligati,
- che, di conseguenza, la previsione della solidarietà non fa venire meno il principio di personalità che connota l'illecito amministrativo, dal momento che una volta avvenuto l'adempimento dell'obbligazione da parte del corresponsabile, costui potrà
agire in regresso nei confronti del trasgressore,
- che, in virtù della separazione tra rapporto esterno verso l'amministrazione e quello interno verso l'autore dell'illecito, al coobbligato che agisce per il rimborso non sarà
pagina 10 di 16 opponibile l'eccezione di estinzione dell'obbligazione determinata dalla mancata tempestiva notifica della violazione stessa ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge 24.11.81 n. 689.
Già in precedenza, fra l'altro, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 10.3.11 n. 5717 e
Cass. 21.1.08 n. 1193) aveva evidenziato come l'ultimo alinea dell'art. 6 della legge
24.11.81 n. 689 sia espressione del principio di personalità della sanzione amministrativa, assieme al successivo art. 7 relativo all'estinzione dell'obbligazione per morte del trasgressore, discendendone:
- che l'obbligo solidale non presenta natura sussidiaria per le ipotesi di insolvibilità
del condannato o di pratica difficoltà di identificare l'autore della violazione,
- che a norma dell'art. 1298 cc non si dà luogo ad alcun riparto nei rapporti interni tra i vari obbligati, restando l'obbligazione sempre a carico del debitore principale,
ossia dell'autore dell'illecito,
- che non si può nemmeno configurare, a carico dell'obbligato solidale, una responsabilità diretta per culpa in eligendo o in vigilando.
Ciò precisato, va ancora preliminarmente sottolineato che i principi indicati dalla Corte
di cassazione possono essere utilmente impiegati anche per quanto concerne le sanzioni amministrative elevate a seguito della violazione delle norme del Codice della Strada,
dato:
- che l'art. 196 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285 ricalca l'art. 6 della legge 24.11.81 n. 689,
stabilendo la solidarietà del proprietario del veicolo e la possibilità di agire per il regresso nei confronti dell'autore dell'illecito,
- che l'art. 194 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285 opera in ogni caso un rinvio alla legge pagina 11 di 16 24.11.81 n. 689 nei casi in cui la sanzione amministrativa comminata sia di natura pecuniaria.
Chiariti questi punti preliminari, va quindi osservato come non possa essere condivisa la soluzione adottata dal primo giudice, il quale si è limitato a rilevare che la società
appellante non abbia offerto la prova liberatoria per escludere la natura solidale dell'obbligazione.
Nella fattispecie in esame, infatti, appare evidente che il sia il diretto CP_1
responsabile delle trasgressioni del Codice della strada contestate con i verbali n.
20683/S e 20633/S e che, di conseguenza, quale autore degli illeciti amministrativi commessi, sia tenuto a risponderne integralmente nei confronti dell'obbligata solidale,
dovendo essere condannato ex art. 6, ultimo comma, della legge 24.11.81 n. 689:
- da un lato, a rifondere integralmente alla società quanto finora pagato in ottemperanza ai verbali di accertamento indicati,
- dall'altro, a tenere del tutto indenne la ispetto alla parte Parte_1
delle sanzioni non ancora versata, ma in relazione al quale è stato comunque assunto il relativo obbligo, poi oggetto di rateizzazione.
Priva di pregio, infine, si presenta la tesi dell'appellato secondo cui nei rapporti interni tra obbligato principale e coobbligato solidale dovrebbe darsi luogo a una ripartizione paritaria, in applicazione del primo comma dell'art. 1299 cc secondo cui “il debitore in
solido che ha pagato l'intero può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno
di essi”.
Sul punto, è sufficiente richiamare la chiara lettera dell'art. 6, ultimo comma, della legge 24.11.81 n. 689, la quale non lascia alcun dubbio sul fatto che il peso economico pagina 12 di 16 della sanzione gravi interamente sul trasgressore, ossia sul La società, infatti, è CP_1
obbligata solidale in qualità di proprietaria del mezzo, mentre non ha contribuito in via personale e diretta alla causazione dell'illecito e, quindi, può ben agire per ottenere l'integrale rimborso di quanto pagato, come tra l'altro ben chiarito anche dalle già
richiamata sentenze dei giudici di legittimità.
3.3 Una disamina separata, invece, va compiuta in relazione al verbale n. 19850/S (pag.
2, doc. n. 1, allegato al ricorso di primo grado), con cui si è contestata direttamente alla a violazione dell'art. 116, comma quattordicesimo, del D. Parte_1
Lgs. 30.4.92 n. 285, il quale sanziona la condotta di chi, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra idonea abilitazione.
In merito, infatti, non può non tenersi conto del fatto che a tale comportamento la
[...]
sia stata maliziosamente indotta dallo stesso che, con Parte_1 CP_1
condotta decettiva, faceva credere di essere in possesso di un idoneo documento di circolazione. In particolare, va osservato:
- che i dipendenti della concessionaria non risultano aver omesso di verificare quanto richiesto, essendosi premurati di richiedere all'odierno appellato l'esibizione del documento di circolazione,
- che lo stesso ha artatamente consegnato loro una fotocopia della patente di guida,
asserendo contestualmente che l'originale fosse rimasto a casa,
- che il fatto è stata confermato anche in sede di testimonianza escussa in primo grado
(dichiarazioni dei testi e a verbale d'udienza del 18.9.23), Tes_1 Tes_2
- che i dipendenti della società, pertanto, sono stati indotti a ragionevolmente pagina 13 di 16 confidare nel possesso dell'abilitazione alla guida da parte dell'appellato in forza di una sua condotta decettiva, vieppiù resa credibile dal fatto che lo stesso si era più
volte recato presso la concessionaria alla guida di altri veicoli (circostanza,
quest'ultima, non contestata dal , CP_1
- che, indefinitiva, ai dipendenti poteva, al limite, essere esclusivamente rimproverato di essersi fidati in buona fede della documentazione esibita dall'appellato, il quale,
pertanto, deve rispondere dei propri inganni,
conseguendone allora che la trasgressione contestata mediante il verbale n. 19850/S non debba essere ricondotta a un comportamento colposo e rimproverabile della società,
quanto piuttosto ad una attività dolosa dell'odierno appellato, volta a vincere per mezzo di idonei artifici i pur doverosi controlli imposti al titolare del veicolo.
Anche sotto il presente profilo, in conclusione, va riconosciuta la responsabilità
esclusiva del il quale dovrà rifondere alla società appellante la somma richiesta CP_1
dalla pubblica autorità per la violazione riscontrata con il verbale n. 19850/S.
4. Le spese di lite
Tenuto infine conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le pagina 14 di 16 disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
5.200,01 ed € 26.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellata ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 5.077,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 3.966,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 919,00
Fase introduttiva I^ grado € 777,00
Fase istruttoria I^ grado € 1.680,00
Fase decisionale I^ grado € 1.701,00
Totale € 5.077,00
Fase di studio II^ grado € 1.134,00
Fase introduttiva II^ grado € 921,00
Fase decisionale II^ grado € 1.911,00
pagina 15 di 16 Totale € 3.966,00
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Verona n. 519/2024, depositata in data
29.2.24:
Parte_ 1) accerta che è obbligato a tenere indenne CP_1 Parte_1
della somma di € 14.470,60 dovuta da questa in relazione ai verbali
[...]
d'accertamento di violazioni del C.d.S. nn. 20683/S, 20633/S e 19850/S;
2) condanna a restituire in favore di la CP_1 Parte_1
somma già versata di € 6.924,10, oltre agli interessi di legge dalla data di effettuazione dei singoli versamenti e sino all'effettivo saldo;
3) condanna la parte appellata a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 5.077,00 per il primo grado ed in € 3.966,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 16 di 16
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 614/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(P.IVA: ), P.IVA_1
- appellante -
elettivamente domiciliata in BOLOGNA, con il Parte_2
patrocinio dell'avv. SALVATORE VITO VILLANI,
contro
CP_1
(C.F.: ), C.F._1
- appellato -
pagina 1 di 16 elettivamente domiciliato in PESCHIERA DEL GARDA (VR), VIA GALILEO
GALILEI n. 3, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI CHINCARINI.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 519/2024, depositata in data
29.2.24.
Conclusioni dell'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà
della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 519/2024 emessa dal
Tribunale di Venezia, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Patrizia Bertipaglia, nell'ambito del giudizio N.R.G. 5118/2021, depositata in cancelleria in data 29.02.2024, notificata il
6.03.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
Accertare e dichiarare che il Sig. , è tenuto a tenere indenne la società CP_1
ricorrente, oggi appellante, dal pagamento delle sanzioni amministrative al medesimo contestate in data 15.04.2020 e di cui ai verbali per la complessiva somma di euro
14.470,60
Dare atto che tra la ricorrente, oggi appellante, ed il è Controparte_2
intervenuto accordo di rateizzazione del debito;
accertare e dichiarare che alla data di proposizione del ricorso la ricorrente ha sborsato per le ragioni di cui in premessa la somma di euro 6.924,10 e per l'effetto condannare al pagamento della cennata somma CP_1
pagina 2 di 16 accertare e dichiarare che è tenuto al pagamento della residua somma di CP_1
euro 7.546,50 per le rate a scadere e condannare il medesimo al pagamento della complessiva somma secondo le scadenze di cui al piano di rientro.
Con Vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge del doppio grado del giudizio e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale
per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, produzione documentale afferente gli ulteriori ratei pagati dopo l'introduzione del giudizio
Conclusioni dell'appellato:
In via principale Rigettate tutte le domande avanzate dall'appellante per le motivazioni sopra richiamate e per l'effetto confermare nella sua totalità la sentenza di primo grado n. 519/2024 resa nel giudizio RG 5118/2021.
Il tutto con condanna al pagamento delle competenze del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis cpc promosso avanti al Tribunale di Verona,
[...]
remettendo: Parte_1
- che la sua attività sociale comprende il commercio e il noleggio di veicoli nuovi e usati,
- che era solito recarsi presso le sedi della società al fine di segnalare CP_1
persone interessate alla vendita o all'acquisto di veicoli,
- che, nello specifico, in data 13.4.21 aveva consegnato la vettura Mercedes-Benz
pagina 3 di 16 Contr Vito 22, targata AOPOOG3R, a mani del il quale l'aveva richiesta CP_1
asserendo di doverla testare nell'ottica di una potenziale vendita,
- che quest'ultimo l'aveva quindi trattenuta affermando di non potersi più spostare a causa delle restrizioni derivanti dalla pandemia di sars-covid19,
- che il giorno 15.4.21 lo stesso veniva fermato a seguito di un controllo effettuato dalla Polizia municipale del Comune di all'esito del quale gli CP_2
veniva contestato di avere circolato senza patente di guida, la quale era stata revocata dal Prefetto di Verona ancora in data 9.1.19,
- che il mezzo veniva conseguentemente sottoposto a fermo amministrativo,
- che l'esponente società non era a conoscenza della revoca della patente,
- che, nell'ambito della sua attività di promozione dei veicoli, il si era infatti CP_1
da sempre presentato presso la concessionaria alla guida di veicoli, così
ingenerandosi nei suoi dipendenti un legittimo affidamento circa il regolare possesso del documento di circolazione,
- che i verbali di contestazione non risultavano pagati nei termini utili per beneficiare delle riduzioni previste per legge, nonostante la regolarità della notificazione al
CP_1
- che gli stessi le venivano poi notificati nella veste di coobligata in solido in data
18.5.20,
- che il dava ampie rassicurazioni sul fatto che avrebbe pagato al più presto, CP_1
- che, nella qualità di cui sopra, aveva quindi chiesto al Controparte_2
informazioni in merito all'intervenuto adempimento delle contravvenzioni da parte del trasgressore, apprendendo che alla data del 13.11.20:
o in relazione al verbale n. 28683/S risultavano versati solo € 1.793,50,
residuando a pagarsi ancora € 13.546,50,
pagina 4 di 16 o quanto al verbale n. 20633/S erano stati pagati solo € 60,90, oltre il termine di sessanta giorni, risultando mancanti ancora € 121,60,
o relativamente al verbale n. 19850/S, con cui era stata comminata una sanzione amministrativa pari a € 802,50, nulla era stato versato,
o la somma complessivamente ancora dovuta ammontava pertanto a complessivi € 14.470,60,
- che essa si era a quel punto accordata con il Comando di Polizia Locale di Somma
Campagna per effettuare il pagamento rateizzato di tale importo,
- che il nonostante svariati solleciti, non si era mai accollato il debito, CP_1
- che al momento dell'introduzione della causa essa aveva già anticipato pagamenti per le infrazioni commesse dal per un totale complessivo di € 6.924,10, CP_1
ha chiesto:
- di dichiarare che quest'ultimo fosse obbligato a tenerla indenne del pagamento delle sanzioni amministrative al medesimo contestate in data 15.4.20 e di cui ai verbali sopra citati per la complessiva somma di € 14.470,60,
- di constatare l'avvenuto accordo di rateizzazione con il Controparte_2
[...]
- di condannare il resistente alla ripetizione di quanto già versato, pari a € 6.924,10,
nonché alla refusione delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, CP_1
- premetteva di aver prestato la sua attività lavorativa in qualità di collaboratore della società ricorrente dal gennaio al giugno 2020,
- aggiungeva che la stessa si era impegnata verbalmente a corrispondergli un compenso mensile variabile di € 3.000,00 / 4.000,00 a fronte della vendita dei veicoli della concessionaria,
pagina 5 di 16 - sottolineava che al fine di ottenere il pagamento di tali somme era quindi stato costretto ad avviare un procedimento presso l'Ispettorato del Lavoro di Verona,
- precisava che in virtù di tale rapporto di collaborazione, la Parte_1
aveva richiesto in data 14.2.20 all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei
[...]
Trasporti di Verona un'autorizzazione per la circolazione di autoveicoli di sua proprietà con targa di prova A0P00G3R,
- specificava che, sulla scorta di tale richiesta, la predetta compagine lo aveva quindi delegato e autorizzato ad utilizzare la predetta targa per il trasferimento degli autoveicoli in uso, in relazione alla quale veniva stipulata regolare polizza di assicurazione con la per il periodo compreso tra il 31.12.19 e il 31.3.20, CP_4
- segnalava che, in merito alle contravvenzioni elevate in data 15.4.20 e, in particolare, per la circolazione con patente revocata, la società non aveva eseguito alcun controllo sulla validità della sua patente di guida,
- affermava che, in tal modo, la società si era quindi resa responsabile di un incauto affidamento, consegnando un veicolo a un soggetto non abilitato a guidarlo,
- lamentava che il verbale n. 19850/S era stato notificato unicamente alla società,
sicché sarebbe stato onere della stessa di pagare entro trenta giorni la somma ridotta di € 278,60 anziché quella piena di € 802,50,
- notava che la non solo lo aveva autorizzato a circolare Parte_1
con i suoi veicoli con la targa di prova AOP00G3R, ma non gli aveva mai impedito di continuare a farne uso, ragione per cui non si doveva escludere una diretta responsabilità della società ai sensi dell'art. 2054 cc,
- evidenziava di aver provveduto a pagare la sola somma di € 2.227,74, in quanto la parte restante di € 1.793,50 sarebbe stata saldata dalla società, come da accordi verbali intercorsi con la stessa,
pagina 6 di 16 - osservava che, non essendo pervenuto il pagamento nei termini, era stata applicata la sanzione per il maggiore importo di € 13.536,50, come da comunicazione pervenuta dal Comune a seguito di una sua richiesta di rateizzazione e senza tener correttamente conto del verbale n. 19850/S,
- sottolineava che, in applicazione dei principi della solidarietà, sarebbe stata esperibile nei suoi confronti l'azione di regresso solo per la metà del valore,
- instava quindi per l'integrale rigetto delle avverse domande ovvero, in subordine,
per l'accertamento della solidarietà e dell'obbligo di pagare la sola metà delle somme di cui sopra, da cui decurtare l'importo di € 2.227,74 già pagato, per un totale residuo di € 4.540,51,
- chiedeva, infine, venisse accertata l'esclusiva responsabilità della ricorrente in merito alla elevazione del verbale n. 19850/S.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con lo scambio delle memorie istruttorie ex art. 183 cpc, sesto comma, e l'assunzione delle prove orali, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 519/2024, depositata in data 29.2.24, in forza della quale il giudice di primo grado:
- considerato l'esito delle testimonianze rese dai testi di parte attrice, i quali riferivano di avere fatto affidamento sul convenuto circa la validità della patente di guida,
- riscontrata l'esistenza di un comportamento negligente posto in essere dalla
[...]
nel momento in cui aveva concesso al di utilizzare il Parte_1 CP_1
mezzo di sua proprietà senza controllare la validità della patente di guida,
- ritenuto che l'attrice fosse responsabile in solido delle sanzioni amministrative contestate,
- reputato che non avesse fornito prova liberatoria circa l'esistenza di una propria volontà contraria in merito alla guida del veicolo da parte del CP_1
pagina 7 di 16 ha rigettato la domanda, condannando la società alla rifusione delle spese professionali.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame quest'ultima formulando un motivo di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già
avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe. L'appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, ha invece chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, dopo la concessione dei termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata quindi rimessa al collegio all'udienza del 4
giugno 2025, sostituita con il deposito di note scritte.
3. I motivi della decisione
Il gravame è fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Con il primo motivo d'appello censura la sentenza Parte_1
appellata nella parte in cui ha riconosciuto la sua responsabilità nel verificarsi dell'evento lesivo, nel presupposto che la stessa non solo avrebbe omesso di dimostrare che la guida del mezzo fosse avvenuta contro la sua volontà, ma anche perché avrebbe concesso negligentemente il veicolo senza verificare il possesso della patente di guida.
Al riguardo, segnala che i rilievi addotti dal primo giudice sarebbero irrilevanti rispetto alla tutela richiesta, vertente non sulla legittimità delle sanzioni, bensì sulla ripetizione di quanto pagato per le violazioni commesse dal Aggiunge, inoltre, che il CP_1
giudice di primo grado avrebbe travisato le risultanze della prova testimoniale, da cui invece sarebbero emersi elementi atti a provare l'attività ingannatoria posta in essere dall'appellato. Evidenzia, infine, che, anche una volta riconosciuta la solidarietà nei rapporti verso l'esterno, si sarebbe comunque dovuto considerare che il debitore pagina 8 di 16 solidale il quale ha adempiuto l'obbligazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti del soggetto effettivamente autore dell'illecito amministrativo, così come statuito dall'ultimo comma dell'art. 6 della legge 24.11.81 n. 689.
La parte appellata, al contrario, sostiene la correttezza della sentenza impugnata,
condividendo l'assunto per cui non sarebbe stato provato che egli aveva condotto l'autovettura contro la volontà della società e, anzi, essendo stato accertato che la consegna del veicolo fosse stata autorizzata. Ripropone poi, in subordine, la questione relativa alla limitazione della sua responsabilità alla metà dell'importo.
Il motivo è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.2 In primo luogo, vanno considerate le sanzioni amministrative direttamente contestate all'appellato, elevate con i verbali (rispettivamente pagg. 1 e 3, doc. n. 1,
allegato al ricorso di primo grado):
- n. , per avere circolato senza essere munito della patente di guida (art. 116, Nume_1
commi quindicesimo e diciassettesimo, del D. LGS. 30.4.92 n. 285),
- n. , per avere circolato con targa di prova senza che a bordo fosse presente il Nume_2
titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente (art. 93, comma terzo, del D. LGS.
30.4.92 n. 285).
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 6, comma primo, della legge 24.11.81 n. 689
prevede che “il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la
violazione […] è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua
volontà”. L'ultimo comma, tuttavia, si premura di precisare che colui che ha pagato “ha
diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione”.
pagina 9 di 16 Al riguardo, la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 22082 del 22.9.17 ha avuto modo di soffermarsi sulla natura della responsabilità solidale di cui all'art. 6 della legge citata, chiarendo:
- che la previsione della solidarietà non è posta nell'interesse del trasgressore, bensì in quello esclusivo della pubblica amministrazione, in quanto mira sia ad evitare che l'illecito amministrativo rimanga impunito sia ad agevolare la riscossione della somma di denaro comminata quale sanzione, amplificando così l'efficacia deterrente nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione,
- che, invece, la disposizione svolge solo in via sussidiaria una funzione di garanzia a favore dell'ente pubblico, assicurando il recupero dell'importo nell'ipotesi in cui l'autore dell'illecito si riveli insolvente,
- che, quindi, la solidarietà persegue in via principale uno scopo di natura pubblicistica,
- che, alla luce della ratio della norma, l'obbligazione gravante sul trasgressore e sui corresponsabili nei confronti della pubblica amministrazione agisce su un piano autonomo e distinto rispetto a quella che lega l'autore dell'illecito e i coobbligati,
- che, di conseguenza, la previsione della solidarietà non fa venire meno il principio di personalità che connota l'illecito amministrativo, dal momento che una volta avvenuto l'adempimento dell'obbligazione da parte del corresponsabile, costui potrà
agire in regresso nei confronti del trasgressore,
- che, in virtù della separazione tra rapporto esterno verso l'amministrazione e quello interno verso l'autore dell'illecito, al coobbligato che agisce per il rimborso non sarà
pagina 10 di 16 opponibile l'eccezione di estinzione dell'obbligazione determinata dalla mancata tempestiva notifica della violazione stessa ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge 24.11.81 n. 689.
Già in precedenza, fra l'altro, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 10.3.11 n. 5717 e
Cass. 21.1.08 n. 1193) aveva evidenziato come l'ultimo alinea dell'art. 6 della legge
24.11.81 n. 689 sia espressione del principio di personalità della sanzione amministrativa, assieme al successivo art. 7 relativo all'estinzione dell'obbligazione per morte del trasgressore, discendendone:
- che l'obbligo solidale non presenta natura sussidiaria per le ipotesi di insolvibilità
del condannato o di pratica difficoltà di identificare l'autore della violazione,
- che a norma dell'art. 1298 cc non si dà luogo ad alcun riparto nei rapporti interni tra i vari obbligati, restando l'obbligazione sempre a carico del debitore principale,
ossia dell'autore dell'illecito,
- che non si può nemmeno configurare, a carico dell'obbligato solidale, una responsabilità diretta per culpa in eligendo o in vigilando.
Ciò precisato, va ancora preliminarmente sottolineato che i principi indicati dalla Corte
di cassazione possono essere utilmente impiegati anche per quanto concerne le sanzioni amministrative elevate a seguito della violazione delle norme del Codice della Strada,
dato:
- che l'art. 196 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285 ricalca l'art. 6 della legge 24.11.81 n. 689,
stabilendo la solidarietà del proprietario del veicolo e la possibilità di agire per il regresso nei confronti dell'autore dell'illecito,
- che l'art. 194 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285 opera in ogni caso un rinvio alla legge pagina 11 di 16 24.11.81 n. 689 nei casi in cui la sanzione amministrativa comminata sia di natura pecuniaria.
Chiariti questi punti preliminari, va quindi osservato come non possa essere condivisa la soluzione adottata dal primo giudice, il quale si è limitato a rilevare che la società
appellante non abbia offerto la prova liberatoria per escludere la natura solidale dell'obbligazione.
Nella fattispecie in esame, infatti, appare evidente che il sia il diretto CP_1
responsabile delle trasgressioni del Codice della strada contestate con i verbali n.
20683/S e 20633/S e che, di conseguenza, quale autore degli illeciti amministrativi commessi, sia tenuto a risponderne integralmente nei confronti dell'obbligata solidale,
dovendo essere condannato ex art. 6, ultimo comma, della legge 24.11.81 n. 689:
- da un lato, a rifondere integralmente alla società quanto finora pagato in ottemperanza ai verbali di accertamento indicati,
- dall'altro, a tenere del tutto indenne la ispetto alla parte Parte_1
delle sanzioni non ancora versata, ma in relazione al quale è stato comunque assunto il relativo obbligo, poi oggetto di rateizzazione.
Priva di pregio, infine, si presenta la tesi dell'appellato secondo cui nei rapporti interni tra obbligato principale e coobbligato solidale dovrebbe darsi luogo a una ripartizione paritaria, in applicazione del primo comma dell'art. 1299 cc secondo cui “il debitore in
solido che ha pagato l'intero può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno
di essi”.
Sul punto, è sufficiente richiamare la chiara lettera dell'art. 6, ultimo comma, della legge 24.11.81 n. 689, la quale non lascia alcun dubbio sul fatto che il peso economico pagina 12 di 16 della sanzione gravi interamente sul trasgressore, ossia sul La società, infatti, è CP_1
obbligata solidale in qualità di proprietaria del mezzo, mentre non ha contribuito in via personale e diretta alla causazione dell'illecito e, quindi, può ben agire per ottenere l'integrale rimborso di quanto pagato, come tra l'altro ben chiarito anche dalle già
richiamata sentenze dei giudici di legittimità.
3.3 Una disamina separata, invece, va compiuta in relazione al verbale n. 19850/S (pag.
2, doc. n. 1, allegato al ricorso di primo grado), con cui si è contestata direttamente alla a violazione dell'art. 116, comma quattordicesimo, del D. Parte_1
Lgs. 30.4.92 n. 285, il quale sanziona la condotta di chi, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra idonea abilitazione.
In merito, infatti, non può non tenersi conto del fatto che a tale comportamento la
[...]
sia stata maliziosamente indotta dallo stesso che, con Parte_1 CP_1
condotta decettiva, faceva credere di essere in possesso di un idoneo documento di circolazione. In particolare, va osservato:
- che i dipendenti della concessionaria non risultano aver omesso di verificare quanto richiesto, essendosi premurati di richiedere all'odierno appellato l'esibizione del documento di circolazione,
- che lo stesso ha artatamente consegnato loro una fotocopia della patente di guida,
asserendo contestualmente che l'originale fosse rimasto a casa,
- che il fatto è stata confermato anche in sede di testimonianza escussa in primo grado
(dichiarazioni dei testi e a verbale d'udienza del 18.9.23), Tes_1 Tes_2
- che i dipendenti della società, pertanto, sono stati indotti a ragionevolmente pagina 13 di 16 confidare nel possesso dell'abilitazione alla guida da parte dell'appellato in forza di una sua condotta decettiva, vieppiù resa credibile dal fatto che lo stesso si era più
volte recato presso la concessionaria alla guida di altri veicoli (circostanza,
quest'ultima, non contestata dal , CP_1
- che, indefinitiva, ai dipendenti poteva, al limite, essere esclusivamente rimproverato di essersi fidati in buona fede della documentazione esibita dall'appellato, il quale,
pertanto, deve rispondere dei propri inganni,
conseguendone allora che la trasgressione contestata mediante il verbale n. 19850/S non debba essere ricondotta a un comportamento colposo e rimproverabile della società,
quanto piuttosto ad una attività dolosa dell'odierno appellato, volta a vincere per mezzo di idonei artifici i pur doverosi controlli imposti al titolare del veicolo.
Anche sotto il presente profilo, in conclusione, va riconosciuta la responsabilità
esclusiva del il quale dovrà rifondere alla società appellante la somma richiesta CP_1
dalla pubblica autorità per la violazione riscontrata con il verbale n. 19850/S.
4. Le spese di lite
Tenuto infine conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le pagina 14 di 16 disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
5.200,01 ed € 26.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellata ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 5.077,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 3.966,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 919,00
Fase introduttiva I^ grado € 777,00
Fase istruttoria I^ grado € 1.680,00
Fase decisionale I^ grado € 1.701,00
Totale € 5.077,00
Fase di studio II^ grado € 1.134,00
Fase introduttiva II^ grado € 921,00
Fase decisionale II^ grado € 1.911,00
pagina 15 di 16 Totale € 3.966,00
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Verona n. 519/2024, depositata in data
29.2.24:
Parte_ 1) accerta che è obbligato a tenere indenne CP_1 Parte_1
della somma di € 14.470,60 dovuta da questa in relazione ai verbali
[...]
d'accertamento di violazioni del C.d.S. nn. 20683/S, 20633/S e 19850/S;
2) condanna a restituire in favore di la CP_1 Parte_1
somma già versata di € 6.924,10, oltre agli interessi di legge dalla data di effettuazione dei singoli versamenti e sino all'effettivo saldo;
3) condanna la parte appellata a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 5.077,00 per il primo grado ed in € 3.966,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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