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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 29/01/2026, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 820/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente e Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1191/2021 depositato il 24/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa - Piazza Duomo N. 4 96100 Siracusa SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2543/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 02/11/2020
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2013
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2014
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa avverso il diniego tacito dell'istanza di rimborso delle somme versate per IMU anni 2013/2014/e 2015.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa adita (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa) con sentenza n.2543/05/2020 rigettava il ricorso.
Insorge il Contribuente con l'appello in esame con il quale, chiede la riforma della sentenza impugnata e la condanna alle spese, per l'effetto accogliere la richiesta di rimborso IMU.
Con propria nota il Comune di Siracusa trasmette copia della proposta di conciliazione sottoscritta, congiuntamente, tra le parti ai sensi dell'art.48 D.Lgs 546/92.
Pertanto, chiede che stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere, per avvenuta conciliazione, venga dichiarata l'estinzione del procedimento con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, vista la documentazione agli atti (proposta conciliativa sottoscritta tra le parti), essendo pertanto cessata la materia del contendere, dichiara estinto il giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.Spese compensate
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente e Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1191/2021 depositato il 24/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa - Piazza Duomo N. 4 96100 Siracusa SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2543/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 02/11/2020
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2013
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2014
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa avverso il diniego tacito dell'istanza di rimborso delle somme versate per IMU anni 2013/2014/e 2015.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa adita (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa) con sentenza n.2543/05/2020 rigettava il ricorso.
Insorge il Contribuente con l'appello in esame con il quale, chiede la riforma della sentenza impugnata e la condanna alle spese, per l'effetto accogliere la richiesta di rimborso IMU.
Con propria nota il Comune di Siracusa trasmette copia della proposta di conciliazione sottoscritta, congiuntamente, tra le parti ai sensi dell'art.48 D.Lgs 546/92.
Pertanto, chiede che stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere, per avvenuta conciliazione, venga dichiarata l'estinzione del procedimento con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, vista la documentazione agli atti (proposta conciliativa sottoscritta tra le parti), essendo pertanto cessata la materia del contendere, dichiara estinto il giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.Spese compensate