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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/06/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 952/2023 R.G. promosso
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dagli avv. Ivano Marcedone, Pier Luigi Tomaselli e Manlio Galeano
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Santi Milardo
Appellato
OGGETTO: appello- TFR- Fondo di Garanzia CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 770, depositata l'11.10.2023 e notificata in data 13.10.2023, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava il diritto di a ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia istituito Controparte_1 presso l' per il pagamento della complessiva somma di euro 7.303,50 a CP_2
titolo di TFR maturato in relazione all'attività lavorativa prestata per la
PRO.MET S.R.L., condannando l'Ente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello l' con ricorso depositato in data CP_2
14.11.2023. Resisteva al gravame l'appellato eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità dell'appello per insussistenza dei requisiti di cui all'art. 342
c.p.c. e, in subordine, l'infondatezza nel merito dello stesso.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 12 giugno 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile per mancato rispetto del termine breve di impugnazione di giorni trenta dalla notifica della sentenza appellata.
La sentenza impugnata è stata infatti notificata all'appellante, a mezzo pec, all'indirizzo indicato nella memoria di costituzione dal procuratore costituito in primo grado (avv. Ivano Marcedone) in data 13.10.2023, sicché il deposito del ricorso in appello in data 14.11.2023 (h. 00.03) è da considerarsi effettuato oltre il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., e dunque quando la sentenza era ormai passata in giudicato.
L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta e da distrarsi ex art. 93 cpc, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, dichiara l'appello inammissibile;
condanna l al pagamento in favore dell'appellato delle spese CP_2 processuali del presente grado, che liquida in euro 2.906,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, CPA e IVA, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese