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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 26/09/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2606/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2606/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Elisa Pavoni;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Francesco Cecchi.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“1) Le parti dichiarano che al momento della sottoscrizione del presente ricorso hanno rilasciato, ad agenzie immobiliari di loro fiducia, mandato a vendere la ex casa coniugale sita in GA alla via Borgo Passera n. 148/H, abitazione nella quale tuttavia rimarrà la sig.ra
sino alla vendita effettiva e previo riconoscimento in favore del sig. Pt_2 Parte_1 della somma mensile di euro 250,00 quale indennità per il godimento esclusivo di bene in comune, indennità che verrà versata mensilmente a far data dal 01.05.2025.
- 1 - 2) Le parti dichiarano di aver transatto definitivamente tra loro ogni rapporto di qualsiasi genere, ivi compreso quello patrimoniale e di non aver più null'altro a pretendere l'una dall'altro in relazione all'intercorso rapporto matrimoniale.
3) Le spese legali del presente giudizio si intendono compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei procuratori alla solidarietà professionale.
4) I coniugi chiedono sin da ora che l'udienza di comparizione delle parti sia sostituita dal deposito di note scritte, a tal fine dichiarano:
- di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
- di essere stati edotti della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
- di rinunciare alla comparizione all'udienza che verrà fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni di cui al presente ricorso.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a GA (AN) il 14/09/1991.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che in data 03/07/2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 2952 del 07.03.2018 il Tribunale di
Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 02.03.2018. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non
- 2 - sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GA
(AN) il 14/09/1991 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di GA (AN) al n. 100, parte 2, serie A dell'anno 1991.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a GA (AN) il 14/09/1991 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_2 del Comune di GA (AN) al n. 100, parte 2, serie A dell'anno 1991; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2606/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Elisa Pavoni;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Francesco Cecchi.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“1) Le parti dichiarano che al momento della sottoscrizione del presente ricorso hanno rilasciato, ad agenzie immobiliari di loro fiducia, mandato a vendere la ex casa coniugale sita in GA alla via Borgo Passera n. 148/H, abitazione nella quale tuttavia rimarrà la sig.ra
sino alla vendita effettiva e previo riconoscimento in favore del sig. Pt_2 Parte_1 della somma mensile di euro 250,00 quale indennità per il godimento esclusivo di bene in comune, indennità che verrà versata mensilmente a far data dal 01.05.2025.
- 1 - 2) Le parti dichiarano di aver transatto definitivamente tra loro ogni rapporto di qualsiasi genere, ivi compreso quello patrimoniale e di non aver più null'altro a pretendere l'una dall'altro in relazione all'intercorso rapporto matrimoniale.
3) Le spese legali del presente giudizio si intendono compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei procuratori alla solidarietà professionale.
4) I coniugi chiedono sin da ora che l'udienza di comparizione delle parti sia sostituita dal deposito di note scritte, a tal fine dichiarano:
- di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
- di essere stati edotti della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
- di rinunciare alla comparizione all'udienza che verrà fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni di cui al presente ricorso.”
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a GA (AN) il 14/09/1991.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che in data 03/07/2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 2952 del 07.03.2018 il Tribunale di
Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 02.03.2018. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non
- 2 - sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GA
(AN) il 14/09/1991 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di GA (AN) al n. 100, parte 2, serie A dell'anno 1991.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a GA (AN) il 14/09/1991 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_2 del Comune di GA (AN) al n. 100, parte 2, serie A dell'anno 1991; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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