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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/05/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2304/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
3.4.2025, assunto in decisione in data 26.5.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato Cosimo Di Castri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in via Francavilla Fontana, via Giuseppe Caniglia, n. 1;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
1. Accertata la impossibilità di riconciliazione tra le parti, autorizzarli a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge,
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Sesto S. Giovanni in Via Pace n 108 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nell'interesse della figlia minore, di cui Parte_2 Per_1 sarà collocataria prevalente,
Controparte_1
La figlia minorenne sarà affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_2 responsabilità genitoriale, precisando sin d'ora che per tutte le decisioni, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, le stesse saranno prese congiuntamente dai genitori che si impegnano a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
-i weekend saranno alternati di settimana in settimana;
se lo si desidera il padre potrà tenere con sé la figliola dal venerdì pomeriggio e sino al lunedì mattino quando la accompagnerà direttamente a scuola tranne diversa volontà della bambina, durante le festività comandate di Natale,
Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore, in base alla propria disponibilità, comunicherà di volta in volta la calendarizzazione dei periodi di visita con la bambina, e tanto varrà anche per le vacanze estive adottando il principio della alternanza, anche tenendo conto della primordiale volontà e del desiderio della bambina. In ogni modo, si precisa sin d'ora che detto calendario non sari ma vincolante tra le parti che saranno libere di modificarlo e concordarlo in base alle rispettive esigenze lavorative o di altra natura, del desiderio della loro figlia che mai potrà essere costretta a permanenze contro la sua volontà.
6. Le spese straordinarie, nell'interesse della figlia minore, da concordarsi sempre congiuntamente, sono poste a carico di ciascun genitore, previ nella misura del 50% in ciò comprendendo:
-le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, le spese per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze. Si ribadisce che per quelle inerenti la mensa scolastica e la danza, provvederà direttamente con la fruizione dell'assegno unico che verrà percepito unicamente dalla sig.ra . Parte_2
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
7.8.2014 a Lecce;
- Dall'unione è nata in data [...]. Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
26.5.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 14.1.2016) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_2 contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 3.4.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Lecce in data 7.8.2014 (Atto n. 165, Parte Parte_2
II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lecce), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lecce, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 29.5.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
3.4.2025, assunto in decisione in data 26.5.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato Cosimo Di Castri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in via Francavilla Fontana, via Giuseppe Caniglia, n. 1;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
1. Accertata la impossibilità di riconciliazione tra le parti, autorizzarli a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge,
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Sesto S. Giovanni in Via Pace n 108 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nell'interesse della figlia minore, di cui Parte_2 Per_1 sarà collocataria prevalente,
Controparte_1
La figlia minorenne sarà affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_2 responsabilità genitoriale, precisando sin d'ora che per tutte le decisioni, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, le stesse saranno prese congiuntamente dai genitori che si impegnano a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
-i weekend saranno alternati di settimana in settimana;
se lo si desidera il padre potrà tenere con sé la figliola dal venerdì pomeriggio e sino al lunedì mattino quando la accompagnerà direttamente a scuola tranne diversa volontà della bambina, durante le festività comandate di Natale,
Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore, in base alla propria disponibilità, comunicherà di volta in volta la calendarizzazione dei periodi di visita con la bambina, e tanto varrà anche per le vacanze estive adottando il principio della alternanza, anche tenendo conto della primordiale volontà e del desiderio della bambina. In ogni modo, si precisa sin d'ora che detto calendario non sari ma vincolante tra le parti che saranno libere di modificarlo e concordarlo in base alle rispettive esigenze lavorative o di altra natura, del desiderio della loro figlia che mai potrà essere costretta a permanenze contro la sua volontà.
6. Le spese straordinarie, nell'interesse della figlia minore, da concordarsi sempre congiuntamente, sono poste a carico di ciascun genitore, previ nella misura del 50% in ciò comprendendo:
-le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, le spese per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze. Si ribadisce che per quelle inerenti la mensa scolastica e la danza, provvederà direttamente con la fruizione dell'assegno unico che verrà percepito unicamente dalla sig.ra . Parte_2
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
7.8.2014 a Lecce;
- Dall'unione è nata in data [...]. Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
26.5.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 14.1.2016) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_2 contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 3.4.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Lecce in data 7.8.2014 (Atto n. 165, Parte Parte_2
II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lecce), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lecce, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 29.5.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 3 di 3