Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
Sezione Imprese
R.G. 533/2024
La Corte D'Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere relatore
Dr. Vito Savino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, AVV. (C.F. ), in proprio e da sé stesso Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, elettivamente domiciliato in v.le della Vittoria 109 di Porto San
Giorgio, con indirizzo PEC dichiarato ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio: Email_1
-appellante-
e
(C.F. e P. IVA Controparte_1
) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in v.le dell'Ippodromo P.IVA_1
n 1 Montegiorgio (FM) in persona del legale rappresentante p.t., costituita in I grado con l'Avv Michele Spinozzi del Foro di Ascoli Piceno,
-appellata-
OGGETTO appello avverso la sentenza n. 1644/2023 pubblicata il 27/11/2023 ed emessa dal
Tribunale di Ancona, sezione seconda specializzata in materia di impresa, nella causa di cui al nrg 5047/2022, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
euro 545,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori, come per legge.
Interposto appello con atto di citazione regolarmente notificato, nessuno si è costituito per la parte appellata, che va di conseguenza dichiarata contumace, ed altrettanto nessuno è comparso per la parte appellante nè alla scadenza del 25/11/2024, nè in quella successivamente fissata con termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in scadenza al 7/1/2025; quanto precede si è verificato pur avendo la cancelliera regolarmente comunicato le ordinanze disponenti il rinvio dall'una all'altra data, con trattazione fissata in modalità cartolare e quindi con previa concessione di termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, dovendosi quindi considerare la mancanza dei depositi di note nei termini sopra indicati, equivalenti a mancata comparizione in udienza.
Preso atto di ciò, a seguito della scadenza da ultimo maturata, correttamente il
Consigliere istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ripercorrendo il complesso della normativa applicabile, si nota che l'art. 181, comma 1,
c.p.c., nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n.
112/2008, convertito in L. n. 133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal
25 giugno 2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, comma 1,
D.L. cit.), così recita: “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite.
Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 c.p.c., trova applicazione anche “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza”.
I summenzionati articoli si osservano pure nei giudizi di appello dinanzi alla Corte
d'Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il pag. 2/4 procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr., in tal senso, Cass. n. 858/00).
Occorre, poi, tener presente che, ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020 -applicabile fino al 31 dicembre 2022 a mente dell'art. 16, comma 1, D.L. n. 228/2021-, poi seguito dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), il quale ha disposto (con l'art. 35, commi
2, 3 e 4) che “Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, nonché l'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione”, il giudice può disporre che le udienze civili non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
a tal fine, egli adotta un apposito provvedimento da comunicare alle parti almeno 15 giorni prima della data fissata per l'udienza, assegnando alle stesse un termine fino a cinque giorni dalla comunicazione per eventualmente opporsi alla trattazione scritta.
Nel penultimo comma dell'art. 127 ter cpc viene, inoltre, precisato che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”
Tanto premesso in punto di diritto, dall'esame del fascicolo d'ufficio si evince:
- che le udienze del 25/11/2024 e del 7/1/2025, da considerarsi fra di loro immediatamente consecutive a seguito di rinvio, regolarmente comunicato a mezzo
PEC altrettanto regolarmente ricevuta così come risulta dal registro di cancelleria, disposto dalla prima alla seconda data per mancata comparizione in prima udienza;
pag. 3/4 - che debbono applicarsi gli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., dato che non sono state depositate note scritte in relazione alle udienze e scadenze di termini indicate.
Considerato ulteriormente che:
- trattandosi di controversia iniziata in primo grado nell'anno 2024, la Corte deve, quindi, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della riportata disciplina normativa e valutato ulteriormente che l'effetto della predetta dichiarazione e della conseguente pronuncia di estinzione non potrebbero assicurare alla controparte appellata e costituita in primo grado effetto sfavorevole, o anche meno favorevole, in relazione all'esito di quel giudizio che tale parte ha visto vittoriosa;
- per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
A mente dell'art. 310, ultimo comma, dello stesso codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1644/2023 pubblicata il 27/11/2023 ed emessa dal Tribunale di
Ancona, sezione seconda specializzata in materia di impresa, nella causa di cui al nrg
5047/2022, non notificata, così decide:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio in data 9/1/2025
Il Presidente
Annalisa Gianfelice
Il Consigliere relatore/estensore
Paola De Nisco
pag. 4/4