Articolo 3 della Legge 28 aprile 1951, n. 340
Articolo 2
Versione
10 giugno 1951
Art. 3.
Il pagamento del contributo assegnato al Comune a norma dell'art. 1 sara' effettuato a cura dell'Azienda demaniale. A tale scopo il Comune, negli anni successivi alla prima, riscossione, dovra' inviare entro il 31 marzo ai Ministeri delle finanze, Direzione generale del Demanio, e dell'interno, Direzione generale dell'Amministrazione civile, una relazione controfirmata dal prefetto, comprovante l'impiego delle somme introitate nell'anno precedente per il titolo suaccennato al fine di ottenere, sempreche' l'impiego stesso sia riconosciuto regolare da parte delle due Amministrazioni interessate, il pagamento del contributo dell'anno successivo.

Entrata in vigore il 10 giugno 1951