Sentenza 24 aprile 2007
Massime • 1
L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, alla controversia e alla sua decisione, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza, restando irrilevante il tipo di procedimento adottato. (Nella specie, relativa a opposizione a ordinanza ingiunzione per violazione in materia di collocamento ordinario, qualificata come tale, ma trattata con il rito previsto per le controversie di lavoro, anziché con quello di cui agli artt. 22 e 23 legge n. 689/81, in applicazione del principio soprariportato la S.C. ha ritenuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione e non dell'appello avverso la sentenza del tribunale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2007, n. 9867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9867 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC AR, nella qualità di titolare responsabile della Ditta ALÌ VALNAD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FASANA 16, presso lo studio dell'Avvocato Rampioni Riccardo, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giabbanelli Ezio, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 271/03 del Tribunale di FERMO, depositata il 29/07/03 - R.G.N. 220/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/07 dal Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio;
udito l'Avvocato Giabbonelli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso, in via principale inammissibilità ed in subordine rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso basato su due motivi, AR TT, titolare della ditta Alì Valnad, domanda a questa Corte la cassazione della sentenza in data 16 giugno-29 luglio 2003, con la quale il Tribunale di Fermo, in composizione monocratica, decidendo sull'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Ascoli Piceno per talune violazioni, in relazione a due dipendenti, aveva ridotto soltanto la entità delle sanzioni applicate. Il Tribunale aveva confermato per le due lavoratrici la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, invece negata dalla opponente, in base al rilievo che costei non aveva neppure allegato gli elementi e le circostanze che potessero inficiare l'accertamento dell'Ispettorato del Lavoro, ma per il comportamento della opponente aveva ritenuto di contenere le sanzioni amministrative nella misura minima.
La intimata Direzione Provinciale del Lavoro ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata, in quanto pregiudiziale, la questione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevata dalla resistente, sotto il profilo che la decisione doveva essere impugnata con l'appello, essendo stato applicato alla controversia il rito del lavoro, così come peraltro richiesto dalla parte nella convinzione che l'ordinanza- ingiunzione opposta attenesse a violazioni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 35, comma 3.
Il rilievo è infondato. Senza dubbio, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, pure richiamata dalla resistente, la individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata sulla base della qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice che quel provvedimento abbia pronunciato, a prescindere dall'esattezza o meno della qualificazione data (v. ex pluribus, Cass. Sez. Unite 12 marzo 2003, n. 3599 e 7 novembre 2000, n. 1146, e più di recente Cass. 8 febbraio 2006, n. 2819). Ma qui, tale qualificazione è di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della citata L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, come pure la stessa Direzione Provinciale del Lavoro resistente ha concordato, laddove ha precisato nel controricorso le infrazioni rilevate, e per le quali aveva applicato le sanzioni, cioè violazioni in materia di collocamento ordinario, di comunicazioni all'I.N.A.I.L., di tenuta di libri obbligatori, di orario di lavoro e di aggiornamento di libretti di lavoro.
Di conseguenza la sentenza che definisce detta opposizione, secondo la regola generale contenuta nella L. n. 689 del 1981, art. 23, ultimo comma, è impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione e non con l'appello, a nulla rilevando che il Tribunale abbia giudicato in funzione di giudice del lavoro, dovendosi dare attuazione al principio secondo cui non è il tipo di procedimento adottato dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato a determinare il mozzo di impugnazione esperibile, ma la qualificazione del rapporto controverso effettuata dallo stesso (cfr. Cass. 13 agosto 2004, n. 15819;
Cass. 14 agosto 1999, n. 8658; Cass. 17 agosto 1998, n. 8074). Passando all'esame del ricorso, il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 186 c.p.c. e dell'art.437 c.p.c., commi 2 e 3, nonché vizio di motivazione. Nel
determinare il rapporto di lavoro delle due lavoratrici cui si riferiva il provvedimento opposto, il giudice del merito non ha affatto preso in considerazione le dichiarazioni con le quali esse avevano confermato solo una collaborazione coordinata e continuativa: il procedimento era stato incardinato con il rito del lavoro ed il giudice avrebbe dovuto esercitare i suoi poteri istruttori officiosi.
Contraddittoriamente quindi il Tribunale ha da un lato ritenuto la mancanza di elementi di prova sull'assunto della opponente e dall'altro lato ignorato le dichiarazioni delle due lavoratrici interessate.
La censura non può essere accolta. Riguardo al profilo concernente l'omessa valutazione delle dichiarazioni "autocertificate" che si assumono allegate all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, se ne deve rilevare la inammissibilità, non avendo la ricorrente adempiuto all'onere, che le faceva carico in base al c.d. principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare il tenore di quelle dichiarazioni il cui omesso esame è stato denunciato, riportandone il contenuto nella sua integrità, in modo da permettere a questa Corte di valutare la decisività degli elementi probatori pretermessi (giurisprudenza consolidata, v. fra le più recenti Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405). Per quanto concerne il mancato esercizio da parte del giudice di merito dei poteri istruttori officiosi ex art. 421 c.p.c., anzitutto il richiamo a tale norma non è esatto, poiché la presente controversia non rientra tra quelle soggette al rito del lavoro cui è applicabile quella disposizione (v. Cass. 8 maggio 2006, n. 10452, che ha ribadito la inapplicabilità per il procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione concernente l'applicazione di sanzioni amministrative disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, della sospensione dei termini in periodo feriale). Il comma 6 dell'art. 23 ora citato attribuisce analogo potere al giudice, il quale nel detto procedimento può disporre, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e la citazione dei testimoni anche senza la formulazione di capitoli, ma in tal caso, come già avuto occasione di affermare la giurisprudenza di questa Corte (v. sentenza 5 aprile 2005, n. 7011), il mancato esercizio da parte del giudice di merito dei poteri istruttori non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, anche quando manchi un'espressa motivazione sul punto.
Del resto con riferimento alla ipotesi di cui all'art. 421 c.p.c., si è osservato che per censurare in modo idoneo, in sede di legittimità, l'inesistenza o la lacunosità della motivazione in ordine al mancato esercizio da parte del giudice del lavoro dei detti poteri istruttori, occorre dimostrare di averne sollecitato l'esercizio, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito (cfr. Cass. 26 giugno 2006, n. 14731). Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2222 c.c., dell'art. 409 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, e della L. n. 342 del 2000, art. 34.
Le lavoratrici avevano stipulato un regolare contratto d'opera e non di lavoro subordinato, e l'unica clausola divergente rispetto alla concreta esecuzione del rapporto concerneva l'orario di lavoro, ma il giudice del merito non ha verificato se il tipo di rapporto coincidesse con quello indicato dalle parti contrattuali, attenendosi invece soltanto a quanto rappresentato dalla Direzione Provinciale del Lavoro.
Anche questa censura è priva di fondamento. La sentenza impugnata, osserva la Corte, non solo ha evidenziato la mancanza di elementi, perché neppure allegati dalla parte, dai quali potesse desumersi un diverso tipo rapporto di lavoro rispetto a quello indicato nel verbale, ma ha accertato la esistenza degli elementi dei rapporto di lavoro subordinato per entrambe le dipendenti. Questo apprezzamento, che è congruamente motivato, non è adeguatamente censurato dalla ricorrente, la quale con la doglianza formulata, senza spiegare quali i vizi del ragionamento seguito dal giudice di merito nel pervenire alle accennate conclusioni, si è limitata a sostenere che si trattava di un contratto d'opera, così inammissibilmente contrapponendo una diversa qualificazione del rapporto rispetto a quella ritenuta dal giudice.
Assorbito ogni altro rilievo, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 12,00 e in Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2007