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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/09/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 211/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 211/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
c.f. , nata a [...] il 6 dicembre Parte_2 C.F._2
1967 in proprio e, unitamente a c.f. Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...], nella qualità di genitore di c.f. Persona_1
nata a [...] il [...], C.F._4 Parte_4
c.f. nata a [...] il [...], C.F._5 CP_1
, c.f. , nato a [...] il [...],
[...] C.F._6
, c.f. , nata a [...] l'[...], Controparte_2 C.F._7
c.f. , nata a [...] il 12 maggio Parte_5 C.F._8
1990, c.f. , nata a [...] il 16 Parte_6 CodiceFiscale_9
dicembre1996, c.f. , nato a [...] Parte_7 CodiceFiscale_10
1 Corte d'Appello
il 20 ottobre 2000, rappresentati e difesi dall'avv. Fedele Pezzano, elettivamente domiciliata in Siderno, alla via Leonardo da Vinci n. 1 nei confronti di
c.f. , nato a [...], il Controparte_3 C.F._11
3.11.1972 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ricupero, elettivamente domiciliato all'indirizzo telematico Email_1
c.f. con sede in Roma, via Po n. 20, Controparte_4 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Paola
Carbone, elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico
Email_2
p. iva Controparte_5 P.IVA_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
Gli appellanti principali impugnano la sentenza n. 993/2019, pubblicata il
9/10/2019, non notificata, pronunciata dal Tribunale di Locri nell'ambito del procedimento n. 2002/2017 R.G. con la quale, riconosciuto un concorso di colpa del 30% a carico della defunta nell'incidente Parte_8
occorsole, è stata parzialmente accolta la domanda delle figlie e dei nipoti della vittima volta ad ottenere il risarcimento dei danni, con condanna al
2 Corte d'Appello
pagamento di , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
di .
[...] CP_5
Secondo il giudice di prime cure la è stata investita dal furgoncino Parte_8
imprudentemente condotto in retromarcia da , mentre Controparte_3
stava attraversando la strada senza la dovuta accortezza. Riconosciuto, pertanto, il 30% del concorso di colpa della vittima, ha condannato il conducente, la (impresa designata dal FGVS) e la Controparte_4
(proprietaria del furgoncino) al CP_5 Controparte_5
risarcimento dei danni patrimoniali relativi alle spese extragiudiziali e al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale.
- Domanda degli appellanti
Gli appellanti principali impugnano la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto un concorso di colpa del 30% a carico della . Parte_8
Deducono, in proposito, che il giudice ha errato nel non tenere in considerazione le deposizioni di e di perché le incongruenze CP_1 Pt_3
tra le loro dichiarazioni ed i fatti esposti in citazione riguardano esclusivamente l'antefatto dell'evento, non l'evento stesso. Dunque, con la corretta valutazione dei testi, i quali riferiscono che la aveva già Parte_8
attraversato la strada prima di essere attinta dal furgone, si deve escludere il concorso di colpa della vittima nella causazione dell'incidente.
Deducono, altresì, che la vittima è stata colpita da dietro e che la lacerazione frontale della tempia sinistra non è stato il primo punto di contatto del corpo con il veicolo.
Con il secondo motivo d'appello gli eredi della criticano la Parte_8
quantificazione del danno non patrimoniale in favore delle figlie. Deducono, in proposito, che il giudice non ha tenuto in considerazione che l'aspettativa di vita media per una donna, ai tempi dell'incidente, era pari a 84 anni e che la ne aveva solo 68. Contestano, inoltre, la mancata indicazione delle Parte_8
modalità del calcolo del quantum risarcitorio.
Con il terzo motivo d'appello gli appellanti criticano la riduzione del 30% del danno patrimoniale riconducibile alle spese stragiudiziali, sostenendo l'inesistenza del concorso di colpa della vittima.
3 Corte d'Appello
Con il quarto motivo di appello gli appellanti censurano la liquidazione delle spese processuali. Osservano, in proposito, che non vi è ragione per procedere alla compensazione delle spese in mancanza del concorso di colpa della e contestano il mancato aumento del 30% del compenso Parte_8
dell'avvocato per ogni posizione successiva alla prima.
- Appello incidentale di Controparte_3
in linea preliminare eccepisce l'inammissibilità dell'appello Controparte_3
principale ex art. 342 c.p.c. nonché per la prolissità dell'atto di citazione.
Nel merito sostiene l'infondatezza dell'appello, rilevando la correttezza della sentenza nella parte in cui ha ravvisato il concorso di colpa della vittima, avendo questa intrapreso in modo imprudente attraversamento della strada, mentre lui conduceva il veicolo in retromarcia.
Propone, altresì, appello incidentale avverso la parte della sentenza in cui è stato lui attribuito il 70% della colpa nella causazione dell'incidente. Rileva, in proposito, di non avere effettuato la retromarcia senza guardare la strada, ma
è stato il pedone a muoversi in modo imprevedibile e repentino, rendendogli impossibile l'adozione di qualsiasi manovra di emergenza per scongiurare l'impatto con il pedone, che, dunque, in via esclusiva, o quantomeno paritaria, ha determinato l'evento lesivo.
- Appello incidentale della Controparte_4
La sostiene l'infondatezza dell'appello principale Controparte_4
ritenendo corretta la statuizione impugnata nella parte in cui ha ravvisato il concorso di colpa della , la quale non ha rispettato le regole di Parte_8
prudenza e accortezza previste dal codice della strada.
Contesta anche il motivo d'appello relativo alle spese processuali, essendo state liquidate correttamente sulla base dell'esito complessivo della lite.
Propone, altresì, appello incidentale avverso la parte della sentenza in cui è stato attribuito allo il 70% di responsabilità. Rileva al riguardo che il CP_3
teste ha confermato che il pedone, improvvisamente e Tes_1
trasversalmente, attraversava la strada nel momento in cui lo CP_3
effettuava una lenta manovra di retromarcia. Pertanto, il conducente è esente
4 Corte d'Appello
da responsabilità o, comunque, è da attribuire alla vittima un concorso superiore al 30%.
Con il secondo motivo di appello incidentale, la compagnia assicuratrice critica la liquidazione del danno ai nipoti della , deducendo che non Parte_8
è stato provato che il loro legame fosse essenziale nelle loro vite. Pertanto, secondo la prospettazione dell'appellante incidentale, il risarcimento andrebbe escluso per tutti i nipoti o almeno per i che abitano lontano CP_1
rispetto alla de cuius.
Chiede, dunque, la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
***
1.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
1. L'eccezione, formulata da , di violazione dell'art. 342 c.p.c., è CP_3 infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (v. Sez. Un. 16/11/2017 n. 27199).
2.- Sulla dinamica del sinistro
1. Per verificare la responsabilità del conducente e della vittima, occorre in primo luogo stabilire la posizione della al momento dell'incidente. Parte_8
Gli appellanti principali criticano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la vittima, durante l'incidente, «si stesse muovendo da destra verso sinistra (guardando la strada verso monte) e che stesse transitando lungo la carreggiata che il furgone stava percorrendo a retromarcia, oltre la linea di mezzeria che separa le due corsie».
In sostanza, secondo il giudice di prime cure, la vittima, al momento del sinistro, era in fase di attraversamento della strada (da destra verso sinistra, guardando la strada verso monte).
Osservano, in proposito, che le dichiarazioni testimoniali di e CP_1 Pt_3
dimostrano che la , dopo essere giunta dal lato sinistro della Parte_8
carreggiata (monte-mare), aveva già raggiunto la destra (monte-mare) quando è stata colpita dal camioncino in retromarcia.
5 Corte d'Appello
2. L'assunto non è condivisibile.
Dall'istruttoria è emerso che il 21/9/2016 lo era parcheggiato sul lato CP_3
sinistro (guardando la strada verso monte) della careggiata della via Sidney
(Siderno), in attesa della , presso la cui abitazione, sita sul lato Parte_8
sinistro della carreggiata (guardando la strada verso monte), avrebbe dovuto ritirare delle bombole.
La , sopraggiunta poco dopo, si trovava sul lato destro (guardando Parte_8
la strada verso monte) della carreggiata.
Le dichiarazioni dei testi e , secondo i quali l'attraversamento CP_1 Pt_3 della strada era già stato completato dalla vittima prima dell'incidente, non appaiono coerenti rispetto all'unica ferita riscontrata sul corpo della vittima, localizzata nella regione fronto-parietale sinistra.
La posizione di questa lesione, nonché l'assenza di lesioni in altre parti del corpo, inducono a ritenere che, effettivamente, come ritenuto dal Tribunale, la stesse attraversando la strada, da destra verso sinistra (mare- Parte_8 monte), nel momento in cui vi è stato l'impatto con il camioncino guidato dallo ed avesse raggiunto il centro della carreggiata o l'inizio della CP_3
semicarreggiata di sinistra (guardando la strada verso monte) in cui si trovava il furgone.
3. Non convince la tesi prospettata dagli attori secondo cui la è Parte_8
stata colpita da dietro e che la ferita riscontrata sul suo corpo, lungi dal costituire l'esito del contatto con il camioncino, è invece riconducibile allo sfregamento del capo con la parte inferiore del furgone quando ne è stata sovrastata o alla manovra di estrazione del corpo da sotto il camion, effettuata dallo e dal . CP_3 Tes_1
Tale ipotesi non appare coerente con l'assenza sul corpo della vittima di escoriazioni, abrasioni o edemi, e con la presenza di una lacerazione circoscritta e con margini ben definiti, come emerge dalla foto 3.4 della CTP dell'ing. . Per_2
Inoltre, se la vittima avesse già completato l'attravesamento della strada, avrebbe subito lesioni nella parte posteriore del corpo o nella parte sinistra del corpo.
6 Corte d'Appello
Pertanto, è condivisibile l'assunto contenuto nella sentenza impugnata secondo cui la stava attraversando la strada quando vi stato Parte_8
l'impatto con il furgone in retromarcia.
4. La ricostruzione del Tribunale è condivisibile anche nella parte in cui ritiene che l'urto sia avvenuto con lo spigolo posteriore sinistro del furgone.
Anche questo dato è evincibile dalle caratteristiche e dimensioni della lesione localizzata nella regione fronto-parietale sinistra.
5. Secondo questa Corte, dalle caratteristiche e dimensioni della lesione, ben circoscritta e localizzata nella regione fronto-parietale sinistra, e dall'assenza di altre lesioni, è possibile inferire – in mancanza di prove dirette diverse – anche un altro dato, vale a dire che la vittima non è stata colpita passivamente dal furgone ma è caduta sullo spigolo posteriore sinistro del furgone.
Se la vittima avesse avuto un ruolo passivo, se cioè fosse stata travolta dal furgone, non avrebbe riportato solo la lesione localizzata e delimitata nella regione fronto-parietale sinistra.
Dalle foto del furgone emerge che lo spigolo del furgone è quello della sponda.
L'urto della sponda avrebbe verosimilmente causato una lesione più ampia nella fronte e nel viso della . Parte_8
La spiegazione più plausibile è allora quella secondo cui è stata la vittima a cadere sul furgone, presumibilmente dopo avere perso l'equilibrio.
Con la caduta si è creata quell'inclinazione del corpo che spiega la ferita localizzata e ben circoscritta nella regione fronto-parietale (e non estesa a tutta la fronte e a tutto il viso).
Quindi è plausibile ritenere che la vittima abbia avuto un ruolo attivo, cadendo sullo spigolo sinistro del furgone.
3.- Sulla responsabilità del conducente e della vittima
1. Così ricostruita la dinamica del sinistro, vanno ora trattati i motivi con i quali gli appellanti principali e incidentali criticano la sentenza nella parte in cui ha ravvisato – e quantificato – il concorso di colpa del conducente e della CP_3
. Parte_8
2. I motivi sono infondati.
7 Corte d'Appello
Appare in primo luogo evidente la responsabilità del conducente.
era consapevole della presenza della sulla strada, CP_3 Parte_8
essendosi accordato pochi istanti prima per ritirare le bombole presso l'abitazione della vittima.
, tra l'altro, ha dichiarato di aver visto la in marcia «verso la CP_3 Parte_8 propria abitazione a piedi camminando sul lato destro della carreggiata verso monte».
L'abitazione della si trovava sul lato sinistro (mare-monte) della Parte_8
carreggiata, ossia dal lato opposto rispetto alla sua posizione iniziale.
Quindi era prevedibile – anche per lo – che la avrebbe CP_3 Parte_8
attraversato la strada.
Nonostante ciò, il conducente ha intrapreso la manovra di retromarcia, contromano, in una strada con leggera pendenza, con un furgoncino che, oltre ai fisiologici punti ciechi, presenta una conformazione tale da ridurre ulteriormente la visibilità.
Infatti, si desume dalla CTP dell'ing. che i poggiatesta, le barre Per_2
antisfondamento e la sponda posteriore del furgoncino incidono sulla visibilità posteriore.
Dai rilievi fotografici dei Carabinieri, come fattore di ulteriore riduzione della visibilità posteriore del furgone, è altresì emersa la presenza di due bombole sul lato sinistro del pianale di carico.
Inoltre, come rilevato anche dal giudice di prime cure, lo non si è CP_3
avvalso della collaborazione dell'altra persona a bordo del mezzo per accertarsi dell'assenza di persone sulla traiettoria del furgone.
La manovra di retromarcia, di per sé rischiosa, è da ritenersi ancora più imprudente nel caso di specie, in quanto non effettuata nella corsia di marcia di pertinenza del furgone e in un tratto di strada caratterizzato dalla presenza di una curva. La curva ha costituito un'ulteriore circostanza a causa della quale il conducente del furgone non si è avveduto della presenza sulla semicarreggiata della . Parte_8
Lo , quindi, prima di effettuare la manovra di retromarcia, avrebbe CP_3 dovuto verificare con la massima attenzione l'assenza di persone sulla strada.
Evidentemente questa attenta verifica non è stata effettuata dal conducente che, pertanto, deve ritenersi responsabile principale del sinistro.
8 Corte d'Appello
3. È ravvisabile il concorso di colpa della . Parte_8
La , prima di iniziare l'attraversamento della strada, essendo Parte_8
consapevole della presenza del furgone e della necessità che lo stesso risalisse la strada per recarsi nell'abitazione della stessa, avrebbe dovuto con attenzione verificare se sopraggiungeva il furgoncino.
La pertanto ha tenuto una condotta imprudente nell'intraprendere Parte_8
l'attraversamento della carreggiata al di fuori delle strisce pedonale;
situazione intrinsecamente rischiosa, a maggior ragione nella situazione data, in cui si sapeva che sarebbe sopraggiunto il furgone.
La situazione era resa ancora più rischiosa dalla presenza della curva prima del tratto di strada in cui è avvenuto l'urto.
La vittima avrebbe dovuto attendere il passaggio del furgone, prima di attraversare la strada o, in alternativa, avrebbe dovuto assicurarsi che il furgone non ancora partito o era ancora a una distanza – e procedeva a una velocità – tale da consentire con sicurezza l'attraversamento della strada.
Con ogni evidenza la non ha posto in essere le predette verifiche. Parte_8
Va pertanto ravvisato il concorso di colpa della vittima.
4. Il concorso di colpa pertanto è stato determinato dal Tribunale nella misura del 30% a carico della vittima e del 70% a carico del conducente del furgone.
La determinazione del Tribunale è condivisibile e va quindi confermata.
Va determinato in misura maggiore il concorso di colpa del conducente del furgoncino, in quanto è esigibile un maggior grado di prudenza da parte di chi ha la disponibilità del mezzo che può arrecare danno.
Non esclude la maggior gravità della colpa del conducente la circostanza che, secondo la ricostruzione che appare più plausibile, la è caduta Parte_8
sullo spigolo sinistro del furgone, e non è stata quindi travolta dal furgone.
Ciò in quanto è ragionevole ritenere che la caduta della Parte_8
(verosimilmente conseguente alla perdita dell'equilibrio) non sia stata indipendente dalla manovra di retromarcia del furgone.
L'ipotesi alternativa, quella secondo cui la caduta della è stata Parte_8
autonoma e indipendente dalla manovra del furgone, implicherebbe la poco verosimile coincidenza, secondo cui la sarebbe caduta proprio Parte_8
9 Corte d'Appello
nell'esatto momento in cui si era avvicinato a lei il furgone, cadendo così con la fronte proprio sullo spigolo sinistro del mezzo.
Una spiegazione ben più ragionevole è invece quella secondo cui la caduta della vittima non sia stata indipendente dalla manovra di retromarcia del veicolo ed anzi sia stata – probabilmente – l'esito del tentativo non riuscito di evitare l'urto con il furgone che sopraggiungeva, o comunque l'esito di una reazione al sopraggiungere del veicolo.
Pur non essendovi prove certe, è però plausibile che la perdita dell'equilibrio della vittima sia stata causata anche dall'essere stata la medesima vittima colta di sorpresa (non dal sopraggiungere del veicolo ma) dal fatto che il furgone procedesse sulla corsia di marcia non consentita, in contromano.
Non è implausibile ritenere che la abbia attraversato la strada in Parte_8 quel tratto anche perché aspettava l'arrivo del furgone sulla corsia di marcia in cui si trovava prima (la ), ossia sulla destra, guardando la strada Parte_8
verso monte. E comunque non è implausibile che la sia stata colta Parte_8
di sorpresa quando ha visto avvicinarsi pericolosamente il veicolo in retromarcia in contromano.
Su questa conclusione non vi sono prove dirette, ma è comunque da ritenere plausibile e logicamente coerente con i dati oggettivi riscontrati che la caduta della vittima sia stata in qualche modo provocata dalla manovra di retromarcia del veicolo.
Pertanto appare condivisibile la determinazione, operata dalla sentenza impugnata, del concorso di colpa della vittima nella misura del 30%.
Il motivo d'appello va pertanto rigettato.
4.- Sul danno non patrimoniale subito dalle figlie
1. Con il secondo motivo d'appello gli eredi della criticano la Parte_8
liquidazione del danno non patrimoniale in favore delle figlie.
Deducono, in proposito, che il giudice non ha tenuto in considerazione che l'aspettativa di vita media per una donna, ai tempi dell'incidente, era pari ad
84 anni e che la ne aveva solo 68. Contestano, inoltre, la mancata Parte_8
indicazione delle modalità del calcolo del quantum risarcitorio.
2. Il motivo d'appello è infondato.
10 Corte d'Appello
La sentenza impugnata ha riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la somma di € 220,000.00 in favore di ciascuna delle figlie della vittima primaria ( , Parte_1 Pt_2
e ).
[...] Parte_4
L'applicazione delle più recenti tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, le quali costituiscono un attendibile parametro per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale, portano al riconoscimento di una somma inferiore a quella liquidata dal primo giudice.
Infatti, non vi sono elementi per riconoscere la personalizzazione del danno
(parametro E della tabella di Milano), non essendo emerse prove di circostanze attestanti una particolare intensità della relazione tra la vittima primaria e le figlie.
Di conseguenza, applicando gli altri parametri rigidi previsti nella stessa tabella aggiornata – da ritenersi conforme ai criteri indicati dalla S.C. –, si giungerebbe ad usura cifra inferiore a quella liquidata dalla sentenza impugnata.
Pertanto va rigettato il motivo d'appello.
5.- Sul danno non patrimoniale subito dai nipoti
1. Con il secondo motivo di appello incidentale, la compagnia assicuratrice critica la liquidazione del danno non patrimoniale ai nipoti della , Parte_8
deducendo che non è stato provato che il loro legame fosse essenziale nelle loro vite. Pertanto, secondo la prospettazione dell'appellante incidentale, il risarcimento andrebbe escluso per tutti i nipoti o almeno per i che, al CP_1
momento del deceso, abitavano lontano rispetto alla de cuius.
2. Il motivo è fondato in ordine alla posizione di e Controparte_2 Parte_5
[...]
La prima risulta residente a [...]sin dal maggio 2014; la seconda risulta residente a [...]sin dal settembre 2015.
Quindi al momento del decesso della vittima primaria, risiedevano lontano dalla nonna.
Si tratta di una distanza che non consente di presumere “rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà” tra la nonna e le nipoti.
11 Corte d'Appello
Né risulta acquisita prova diretta dell'esistenza di tali rapporti, prova ritenuta dalla S.C. necessaria per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore dei nipoti per la morte del nonno (Cass. n. 17208/2025).
La deposizione testimoniale resa da non appare riferibile Testimone_2
alle nipoti residenti a [...]e Bologna, in quanto descrive attività (pranzare e cenare spesso insieme, aiuto nei compiti scolastici) implicanti una vicinanza della residenza.
In mancanza di prova di rapporti costanti di frequentazione o di altra prova di rapporti costanti di affetto e solidarietà, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta da e . Controparte_2 Parte_5
Va dunque accolto in tale parte l'appello incidentale, con riforma della sentenza impugnata.
3. L'appello incidentale è invece infondato con riguardo alla posizione degli altri nipoti.
Per quanto riguarda , e , Persona_1 Parte_6 Parte_7
l'esistenza di rapporti costanti di affetto e solidarietà sono stati provati con la deposizione testimoniale resa da . Testimone_2
La prova testimoniale è corroborata dalla prova presuntiva desumibile dalla circostanza che i predetti nipoti risiedevano nello stesso fabbricato in cui abitava la . Parte_8
Per quanto riguarda , la prova testimoniale appare Controparte_1
riferibile anche al predetto, ancorché non menzionato nominativamente dal teste.
Non appare circostanza idonea ad escludere la prova di costanti rapporti di affetto la diversa residenza, in quanto il nipote risiedeva comunque nello stesso Comune.
4. In ordine al quantum del danno da perdita del rapporto parentale riconosciuto ai nipoti, la determinazione del danno operata dal Tribunale appare adeguata.
Appare ragionevole e condivisibile la determinazione di ridurre in via equitativa nella misura del 50% gli importi indicati nella tabella di Milano per il risarcimento in favore del nonno in caso di morte di un nipote.
12 Corte d'Appello
Il Tribunale ha tenuto conto, condivisibilmente, della maggiore intensità del rapporto per le nipoti che risiedevano nello stesso fabbricato della vittima.
Per quanto riguarda la quantificazione, giova rilevare che l'applicazione della più recente tabella di Milano porterebbe al riconoscimento di una somma superiore a quella liquidata dal primo giudice.
Infatti, la sentenza appellata ha liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in favore di , Parte_6
e la somma di € 17.500,00 ciascuno;
in favore di Parte_7 CP_6
, invece, il danno è stato liquidato in € 14.000,00. Controparte_1
Pertanto l'appello incidentale proposto dalla compagnia assicuratrice nei confronti dei predetti nipoti va rigettato.
6.- Sulle spese processuali del primo grado
1. Gli appellanti principali criticano la liquidazione delle spese processuali ed in particolare il mancato aumento del 30% del compenso dell'avvocato per ogni posizione successiva alla prima e la parziale compensazione.
2. Il motivo è infondato.
Secondo l'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014, l'aumento del compenso del
30% per ogni posizione successiva alla prima è rimesso ad una valutazione discrezionale del giudice (Cass. n. 376/2024).
Le considerazioni del Tribunale sono condivisibili.
Infatti, nel caso concreto, l'assistenza a più parti non ha comportato per l'avvocato un impegno maggiore, avendo in sostanza con tutti gli atti avanzato le medesime difese e conclusioni per tutte le parti processuali. Dunque,
l'attività difensionale è stata sostanzialmente unitaria.
Anche la parziale compensazione delle spese appare conforme all'esito complessivo della lite, in ragione della parziale reciproca soccombenza, derivante in primo luogo dal riscontro del concorso di colpa della . Parte_8
7.- Spese processuali del secondo grado
1. Nel rapporto tra e , da un lato, e Controparte_2 Parte_5
e dall'altro lato, la reciproca Controparte_3 Controparte_4
13 Corte d'Appello
soccombenza giustifica una compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
2. Nel rapporto tra gli altri attori e i convenuti, considerati il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, vanno regolamentate solo le spese processuali di secondo grado.
Si reputa equo compensare per metà, in ragione della soccombenza reciproca, le spese processuali del secondo grado, ponendo a carico dei convenuti, in solido tra loro, la restante parte, che si liquida – sulla base del d.m. n. 55/2014, aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenendo conto, in ragione della media complessità della controversia, dei parametri medi – in complessivi € 7.158,50, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Fedele
A. Pezzano, procuratore degli appellanti principali.
8.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto dell'appello principale, poiché il presente giudizio
è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e, unitamente a Parte_1 Parte_2 [...]
, nella qualità di genitori di , , Parte_3 Persona_1 Parte_4 CP_1
, , , , ,
[...] Controparte_2 Parte_5 Parte_6 Parte_7
nei confronti di e così provvede: Controparte_3 Controparte_4
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale proposto nei confronti di e Controparte_2
e per l'effetto rigetta l'originaria domanda proposta dalle Parte_5
predette e ordina alle medesime la restituzione in favore della
[...]
delle somme percepite in esecuzione della sentenza Controparte_4
impugnata, oltre agli interessi legali dal pagamento sino al soddisfo;
14 Corte d'Appello
- rigetta nel resto l'appello incidentale;
- compensa interamente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nel rapporto tra e , da un lato, e gli altri Controparte_2 Parte_5 convenuti, dall'altro lato;
- compensa per metà le spese processuali del secondo grado tra gli altri appellanti principali e i convenuti, ponendo a carico dei convenuti, in solido tra loro, la restante parte, che liquida in complessivi € 7.158,50, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Fedele A. Pezzano, procuratore degli appellanti principali;
- dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto dell'appello principale, ai fini della verifica dell'obbligo degli appellanti principali di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 12.9.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
15
n. 211/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 211/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
c.f. , nata a [...] il 6 dicembre Parte_2 C.F._2
1967 in proprio e, unitamente a c.f. Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...], nella qualità di genitore di c.f. Persona_1
nata a [...] il [...], C.F._4 Parte_4
c.f. nata a [...] il [...], C.F._5 CP_1
, c.f. , nato a [...] il [...],
[...] C.F._6
, c.f. , nata a [...] l'[...], Controparte_2 C.F._7
c.f. , nata a [...] il 12 maggio Parte_5 C.F._8
1990, c.f. , nata a [...] il 16 Parte_6 CodiceFiscale_9
dicembre1996, c.f. , nato a [...] Parte_7 CodiceFiscale_10
1 Corte d'Appello
il 20 ottobre 2000, rappresentati e difesi dall'avv. Fedele Pezzano, elettivamente domiciliata in Siderno, alla via Leonardo da Vinci n. 1 nei confronti di
c.f. , nato a [...], il Controparte_3 C.F._11
3.11.1972 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ricupero, elettivamente domiciliato all'indirizzo telematico Email_1
c.f. con sede in Roma, via Po n. 20, Controparte_4 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Paola
Carbone, elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico
Email_2
p. iva Controparte_5 P.IVA_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
Gli appellanti principali impugnano la sentenza n. 993/2019, pubblicata il
9/10/2019, non notificata, pronunciata dal Tribunale di Locri nell'ambito del procedimento n. 2002/2017 R.G. con la quale, riconosciuto un concorso di colpa del 30% a carico della defunta nell'incidente Parte_8
occorsole, è stata parzialmente accolta la domanda delle figlie e dei nipoti della vittima volta ad ottenere il risarcimento dei danni, con condanna al
2 Corte d'Appello
pagamento di , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
di .
[...] CP_5
Secondo il giudice di prime cure la è stata investita dal furgoncino Parte_8
imprudentemente condotto in retromarcia da , mentre Controparte_3
stava attraversando la strada senza la dovuta accortezza. Riconosciuto, pertanto, il 30% del concorso di colpa della vittima, ha condannato il conducente, la (impresa designata dal FGVS) e la Controparte_4
(proprietaria del furgoncino) al CP_5 Controparte_5
risarcimento dei danni patrimoniali relativi alle spese extragiudiziali e al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale.
- Domanda degli appellanti
Gli appellanti principali impugnano la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto un concorso di colpa del 30% a carico della . Parte_8
Deducono, in proposito, che il giudice ha errato nel non tenere in considerazione le deposizioni di e di perché le incongruenze CP_1 Pt_3
tra le loro dichiarazioni ed i fatti esposti in citazione riguardano esclusivamente l'antefatto dell'evento, non l'evento stesso. Dunque, con la corretta valutazione dei testi, i quali riferiscono che la aveva già Parte_8
attraversato la strada prima di essere attinta dal furgone, si deve escludere il concorso di colpa della vittima nella causazione dell'incidente.
Deducono, altresì, che la vittima è stata colpita da dietro e che la lacerazione frontale della tempia sinistra non è stato il primo punto di contatto del corpo con il veicolo.
Con il secondo motivo d'appello gli eredi della criticano la Parte_8
quantificazione del danno non patrimoniale in favore delle figlie. Deducono, in proposito, che il giudice non ha tenuto in considerazione che l'aspettativa di vita media per una donna, ai tempi dell'incidente, era pari a 84 anni e che la ne aveva solo 68. Contestano, inoltre, la mancata indicazione delle Parte_8
modalità del calcolo del quantum risarcitorio.
Con il terzo motivo d'appello gli appellanti criticano la riduzione del 30% del danno patrimoniale riconducibile alle spese stragiudiziali, sostenendo l'inesistenza del concorso di colpa della vittima.
3 Corte d'Appello
Con il quarto motivo di appello gli appellanti censurano la liquidazione delle spese processuali. Osservano, in proposito, che non vi è ragione per procedere alla compensazione delle spese in mancanza del concorso di colpa della e contestano il mancato aumento del 30% del compenso Parte_8
dell'avvocato per ogni posizione successiva alla prima.
- Appello incidentale di Controparte_3
in linea preliminare eccepisce l'inammissibilità dell'appello Controparte_3
principale ex art. 342 c.p.c. nonché per la prolissità dell'atto di citazione.
Nel merito sostiene l'infondatezza dell'appello, rilevando la correttezza della sentenza nella parte in cui ha ravvisato il concorso di colpa della vittima, avendo questa intrapreso in modo imprudente attraversamento della strada, mentre lui conduceva il veicolo in retromarcia.
Propone, altresì, appello incidentale avverso la parte della sentenza in cui è stato lui attribuito il 70% della colpa nella causazione dell'incidente. Rileva, in proposito, di non avere effettuato la retromarcia senza guardare la strada, ma
è stato il pedone a muoversi in modo imprevedibile e repentino, rendendogli impossibile l'adozione di qualsiasi manovra di emergenza per scongiurare l'impatto con il pedone, che, dunque, in via esclusiva, o quantomeno paritaria, ha determinato l'evento lesivo.
- Appello incidentale della Controparte_4
La sostiene l'infondatezza dell'appello principale Controparte_4
ritenendo corretta la statuizione impugnata nella parte in cui ha ravvisato il concorso di colpa della , la quale non ha rispettato le regole di Parte_8
prudenza e accortezza previste dal codice della strada.
Contesta anche il motivo d'appello relativo alle spese processuali, essendo state liquidate correttamente sulla base dell'esito complessivo della lite.
Propone, altresì, appello incidentale avverso la parte della sentenza in cui è stato attribuito allo il 70% di responsabilità. Rileva al riguardo che il CP_3
teste ha confermato che il pedone, improvvisamente e Tes_1
trasversalmente, attraversava la strada nel momento in cui lo CP_3
effettuava una lenta manovra di retromarcia. Pertanto, il conducente è esente
4 Corte d'Appello
da responsabilità o, comunque, è da attribuire alla vittima un concorso superiore al 30%.
Con il secondo motivo di appello incidentale, la compagnia assicuratrice critica la liquidazione del danno ai nipoti della , deducendo che non Parte_8
è stato provato che il loro legame fosse essenziale nelle loro vite. Pertanto, secondo la prospettazione dell'appellante incidentale, il risarcimento andrebbe escluso per tutti i nipoti o almeno per i che abitano lontano CP_1
rispetto alla de cuius.
Chiede, dunque, la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
***
1.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
1. L'eccezione, formulata da , di violazione dell'art. 342 c.p.c., è CP_3 infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (v. Sez. Un. 16/11/2017 n. 27199).
2.- Sulla dinamica del sinistro
1. Per verificare la responsabilità del conducente e della vittima, occorre in primo luogo stabilire la posizione della al momento dell'incidente. Parte_8
Gli appellanti principali criticano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la vittima, durante l'incidente, «si stesse muovendo da destra verso sinistra (guardando la strada verso monte) e che stesse transitando lungo la carreggiata che il furgone stava percorrendo a retromarcia, oltre la linea di mezzeria che separa le due corsie».
In sostanza, secondo il giudice di prime cure, la vittima, al momento del sinistro, era in fase di attraversamento della strada (da destra verso sinistra, guardando la strada verso monte).
Osservano, in proposito, che le dichiarazioni testimoniali di e CP_1 Pt_3
dimostrano che la , dopo essere giunta dal lato sinistro della Parte_8
carreggiata (monte-mare), aveva già raggiunto la destra (monte-mare) quando è stata colpita dal camioncino in retromarcia.
5 Corte d'Appello
2. L'assunto non è condivisibile.
Dall'istruttoria è emerso che il 21/9/2016 lo era parcheggiato sul lato CP_3
sinistro (guardando la strada verso monte) della careggiata della via Sidney
(Siderno), in attesa della , presso la cui abitazione, sita sul lato Parte_8
sinistro della carreggiata (guardando la strada verso monte), avrebbe dovuto ritirare delle bombole.
La , sopraggiunta poco dopo, si trovava sul lato destro (guardando Parte_8
la strada verso monte) della carreggiata.
Le dichiarazioni dei testi e , secondo i quali l'attraversamento CP_1 Pt_3 della strada era già stato completato dalla vittima prima dell'incidente, non appaiono coerenti rispetto all'unica ferita riscontrata sul corpo della vittima, localizzata nella regione fronto-parietale sinistra.
La posizione di questa lesione, nonché l'assenza di lesioni in altre parti del corpo, inducono a ritenere che, effettivamente, come ritenuto dal Tribunale, la stesse attraversando la strada, da destra verso sinistra (mare- Parte_8 monte), nel momento in cui vi è stato l'impatto con il camioncino guidato dallo ed avesse raggiunto il centro della carreggiata o l'inizio della CP_3
semicarreggiata di sinistra (guardando la strada verso monte) in cui si trovava il furgone.
3. Non convince la tesi prospettata dagli attori secondo cui la è Parte_8
stata colpita da dietro e che la ferita riscontrata sul suo corpo, lungi dal costituire l'esito del contatto con il camioncino, è invece riconducibile allo sfregamento del capo con la parte inferiore del furgone quando ne è stata sovrastata o alla manovra di estrazione del corpo da sotto il camion, effettuata dallo e dal . CP_3 Tes_1
Tale ipotesi non appare coerente con l'assenza sul corpo della vittima di escoriazioni, abrasioni o edemi, e con la presenza di una lacerazione circoscritta e con margini ben definiti, come emerge dalla foto 3.4 della CTP dell'ing. . Per_2
Inoltre, se la vittima avesse già completato l'attravesamento della strada, avrebbe subito lesioni nella parte posteriore del corpo o nella parte sinistra del corpo.
6 Corte d'Appello
Pertanto, è condivisibile l'assunto contenuto nella sentenza impugnata secondo cui la stava attraversando la strada quando vi stato Parte_8
l'impatto con il furgone in retromarcia.
4. La ricostruzione del Tribunale è condivisibile anche nella parte in cui ritiene che l'urto sia avvenuto con lo spigolo posteriore sinistro del furgone.
Anche questo dato è evincibile dalle caratteristiche e dimensioni della lesione localizzata nella regione fronto-parietale sinistra.
5. Secondo questa Corte, dalle caratteristiche e dimensioni della lesione, ben circoscritta e localizzata nella regione fronto-parietale sinistra, e dall'assenza di altre lesioni, è possibile inferire – in mancanza di prove dirette diverse – anche un altro dato, vale a dire che la vittima non è stata colpita passivamente dal furgone ma è caduta sullo spigolo posteriore sinistro del furgone.
Se la vittima avesse avuto un ruolo passivo, se cioè fosse stata travolta dal furgone, non avrebbe riportato solo la lesione localizzata e delimitata nella regione fronto-parietale sinistra.
Dalle foto del furgone emerge che lo spigolo del furgone è quello della sponda.
L'urto della sponda avrebbe verosimilmente causato una lesione più ampia nella fronte e nel viso della . Parte_8
La spiegazione più plausibile è allora quella secondo cui è stata la vittima a cadere sul furgone, presumibilmente dopo avere perso l'equilibrio.
Con la caduta si è creata quell'inclinazione del corpo che spiega la ferita localizzata e ben circoscritta nella regione fronto-parietale (e non estesa a tutta la fronte e a tutto il viso).
Quindi è plausibile ritenere che la vittima abbia avuto un ruolo attivo, cadendo sullo spigolo sinistro del furgone.
3.- Sulla responsabilità del conducente e della vittima
1. Così ricostruita la dinamica del sinistro, vanno ora trattati i motivi con i quali gli appellanti principali e incidentali criticano la sentenza nella parte in cui ha ravvisato – e quantificato – il concorso di colpa del conducente e della CP_3
. Parte_8
2. I motivi sono infondati.
7 Corte d'Appello
Appare in primo luogo evidente la responsabilità del conducente.
era consapevole della presenza della sulla strada, CP_3 Parte_8
essendosi accordato pochi istanti prima per ritirare le bombole presso l'abitazione della vittima.
, tra l'altro, ha dichiarato di aver visto la in marcia «verso la CP_3 Parte_8 propria abitazione a piedi camminando sul lato destro della carreggiata verso monte».
L'abitazione della si trovava sul lato sinistro (mare-monte) della Parte_8
carreggiata, ossia dal lato opposto rispetto alla sua posizione iniziale.
Quindi era prevedibile – anche per lo – che la avrebbe CP_3 Parte_8
attraversato la strada.
Nonostante ciò, il conducente ha intrapreso la manovra di retromarcia, contromano, in una strada con leggera pendenza, con un furgoncino che, oltre ai fisiologici punti ciechi, presenta una conformazione tale da ridurre ulteriormente la visibilità.
Infatti, si desume dalla CTP dell'ing. che i poggiatesta, le barre Per_2
antisfondamento e la sponda posteriore del furgoncino incidono sulla visibilità posteriore.
Dai rilievi fotografici dei Carabinieri, come fattore di ulteriore riduzione della visibilità posteriore del furgone, è altresì emersa la presenza di due bombole sul lato sinistro del pianale di carico.
Inoltre, come rilevato anche dal giudice di prime cure, lo non si è CP_3
avvalso della collaborazione dell'altra persona a bordo del mezzo per accertarsi dell'assenza di persone sulla traiettoria del furgone.
La manovra di retromarcia, di per sé rischiosa, è da ritenersi ancora più imprudente nel caso di specie, in quanto non effettuata nella corsia di marcia di pertinenza del furgone e in un tratto di strada caratterizzato dalla presenza di una curva. La curva ha costituito un'ulteriore circostanza a causa della quale il conducente del furgone non si è avveduto della presenza sulla semicarreggiata della . Parte_8
Lo , quindi, prima di effettuare la manovra di retromarcia, avrebbe CP_3 dovuto verificare con la massima attenzione l'assenza di persone sulla strada.
Evidentemente questa attenta verifica non è stata effettuata dal conducente che, pertanto, deve ritenersi responsabile principale del sinistro.
8 Corte d'Appello
3. È ravvisabile il concorso di colpa della . Parte_8
La , prima di iniziare l'attraversamento della strada, essendo Parte_8
consapevole della presenza del furgone e della necessità che lo stesso risalisse la strada per recarsi nell'abitazione della stessa, avrebbe dovuto con attenzione verificare se sopraggiungeva il furgoncino.
La pertanto ha tenuto una condotta imprudente nell'intraprendere Parte_8
l'attraversamento della carreggiata al di fuori delle strisce pedonale;
situazione intrinsecamente rischiosa, a maggior ragione nella situazione data, in cui si sapeva che sarebbe sopraggiunto il furgone.
La situazione era resa ancora più rischiosa dalla presenza della curva prima del tratto di strada in cui è avvenuto l'urto.
La vittima avrebbe dovuto attendere il passaggio del furgone, prima di attraversare la strada o, in alternativa, avrebbe dovuto assicurarsi che il furgone non ancora partito o era ancora a una distanza – e procedeva a una velocità – tale da consentire con sicurezza l'attraversamento della strada.
Con ogni evidenza la non ha posto in essere le predette verifiche. Parte_8
Va pertanto ravvisato il concorso di colpa della vittima.
4. Il concorso di colpa pertanto è stato determinato dal Tribunale nella misura del 30% a carico della vittima e del 70% a carico del conducente del furgone.
La determinazione del Tribunale è condivisibile e va quindi confermata.
Va determinato in misura maggiore il concorso di colpa del conducente del furgoncino, in quanto è esigibile un maggior grado di prudenza da parte di chi ha la disponibilità del mezzo che può arrecare danno.
Non esclude la maggior gravità della colpa del conducente la circostanza che, secondo la ricostruzione che appare più plausibile, la è caduta Parte_8
sullo spigolo sinistro del furgone, e non è stata quindi travolta dal furgone.
Ciò in quanto è ragionevole ritenere che la caduta della Parte_8
(verosimilmente conseguente alla perdita dell'equilibrio) non sia stata indipendente dalla manovra di retromarcia del furgone.
L'ipotesi alternativa, quella secondo cui la caduta della è stata Parte_8
autonoma e indipendente dalla manovra del furgone, implicherebbe la poco verosimile coincidenza, secondo cui la sarebbe caduta proprio Parte_8
9 Corte d'Appello
nell'esatto momento in cui si era avvicinato a lei il furgone, cadendo così con la fronte proprio sullo spigolo sinistro del mezzo.
Una spiegazione ben più ragionevole è invece quella secondo cui la caduta della vittima non sia stata indipendente dalla manovra di retromarcia del veicolo ed anzi sia stata – probabilmente – l'esito del tentativo non riuscito di evitare l'urto con il furgone che sopraggiungeva, o comunque l'esito di una reazione al sopraggiungere del veicolo.
Pur non essendovi prove certe, è però plausibile che la perdita dell'equilibrio della vittima sia stata causata anche dall'essere stata la medesima vittima colta di sorpresa (non dal sopraggiungere del veicolo ma) dal fatto che il furgone procedesse sulla corsia di marcia non consentita, in contromano.
Non è implausibile ritenere che la abbia attraversato la strada in Parte_8 quel tratto anche perché aspettava l'arrivo del furgone sulla corsia di marcia in cui si trovava prima (la ), ossia sulla destra, guardando la strada Parte_8
verso monte. E comunque non è implausibile che la sia stata colta Parte_8
di sorpresa quando ha visto avvicinarsi pericolosamente il veicolo in retromarcia in contromano.
Su questa conclusione non vi sono prove dirette, ma è comunque da ritenere plausibile e logicamente coerente con i dati oggettivi riscontrati che la caduta della vittima sia stata in qualche modo provocata dalla manovra di retromarcia del veicolo.
Pertanto appare condivisibile la determinazione, operata dalla sentenza impugnata, del concorso di colpa della vittima nella misura del 30%.
Il motivo d'appello va pertanto rigettato.
4.- Sul danno non patrimoniale subito dalle figlie
1. Con il secondo motivo d'appello gli eredi della criticano la Parte_8
liquidazione del danno non patrimoniale in favore delle figlie.
Deducono, in proposito, che il giudice non ha tenuto in considerazione che l'aspettativa di vita media per una donna, ai tempi dell'incidente, era pari ad
84 anni e che la ne aveva solo 68. Contestano, inoltre, la mancata Parte_8
indicazione delle modalità del calcolo del quantum risarcitorio.
2. Il motivo d'appello è infondato.
10 Corte d'Appello
La sentenza impugnata ha riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la somma di € 220,000.00 in favore di ciascuna delle figlie della vittima primaria ( , Parte_1 Pt_2
e ).
[...] Parte_4
L'applicazione delle più recenti tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, le quali costituiscono un attendibile parametro per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale, portano al riconoscimento di una somma inferiore a quella liquidata dal primo giudice.
Infatti, non vi sono elementi per riconoscere la personalizzazione del danno
(parametro E della tabella di Milano), non essendo emerse prove di circostanze attestanti una particolare intensità della relazione tra la vittima primaria e le figlie.
Di conseguenza, applicando gli altri parametri rigidi previsti nella stessa tabella aggiornata – da ritenersi conforme ai criteri indicati dalla S.C. –, si giungerebbe ad usura cifra inferiore a quella liquidata dalla sentenza impugnata.
Pertanto va rigettato il motivo d'appello.
5.- Sul danno non patrimoniale subito dai nipoti
1. Con il secondo motivo di appello incidentale, la compagnia assicuratrice critica la liquidazione del danno non patrimoniale ai nipoti della , Parte_8
deducendo che non è stato provato che il loro legame fosse essenziale nelle loro vite. Pertanto, secondo la prospettazione dell'appellante incidentale, il risarcimento andrebbe escluso per tutti i nipoti o almeno per i che, al CP_1
momento del deceso, abitavano lontano rispetto alla de cuius.
2. Il motivo è fondato in ordine alla posizione di e Controparte_2 Parte_5
[...]
La prima risulta residente a [...]sin dal maggio 2014; la seconda risulta residente a [...]sin dal settembre 2015.
Quindi al momento del decesso della vittima primaria, risiedevano lontano dalla nonna.
Si tratta di una distanza che non consente di presumere “rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà” tra la nonna e le nipoti.
11 Corte d'Appello
Né risulta acquisita prova diretta dell'esistenza di tali rapporti, prova ritenuta dalla S.C. necessaria per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore dei nipoti per la morte del nonno (Cass. n. 17208/2025).
La deposizione testimoniale resa da non appare riferibile Testimone_2
alle nipoti residenti a [...]e Bologna, in quanto descrive attività (pranzare e cenare spesso insieme, aiuto nei compiti scolastici) implicanti una vicinanza della residenza.
In mancanza di prova di rapporti costanti di frequentazione o di altra prova di rapporti costanti di affetto e solidarietà, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta da e . Controparte_2 Parte_5
Va dunque accolto in tale parte l'appello incidentale, con riforma della sentenza impugnata.
3. L'appello incidentale è invece infondato con riguardo alla posizione degli altri nipoti.
Per quanto riguarda , e , Persona_1 Parte_6 Parte_7
l'esistenza di rapporti costanti di affetto e solidarietà sono stati provati con la deposizione testimoniale resa da . Testimone_2
La prova testimoniale è corroborata dalla prova presuntiva desumibile dalla circostanza che i predetti nipoti risiedevano nello stesso fabbricato in cui abitava la . Parte_8
Per quanto riguarda , la prova testimoniale appare Controparte_1
riferibile anche al predetto, ancorché non menzionato nominativamente dal teste.
Non appare circostanza idonea ad escludere la prova di costanti rapporti di affetto la diversa residenza, in quanto il nipote risiedeva comunque nello stesso Comune.
4. In ordine al quantum del danno da perdita del rapporto parentale riconosciuto ai nipoti, la determinazione del danno operata dal Tribunale appare adeguata.
Appare ragionevole e condivisibile la determinazione di ridurre in via equitativa nella misura del 50% gli importi indicati nella tabella di Milano per il risarcimento in favore del nonno in caso di morte di un nipote.
12 Corte d'Appello
Il Tribunale ha tenuto conto, condivisibilmente, della maggiore intensità del rapporto per le nipoti che risiedevano nello stesso fabbricato della vittima.
Per quanto riguarda la quantificazione, giova rilevare che l'applicazione della più recente tabella di Milano porterebbe al riconoscimento di una somma superiore a quella liquidata dal primo giudice.
Infatti, la sentenza appellata ha liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in favore di , Parte_6
e la somma di € 17.500,00 ciascuno;
in favore di Parte_7 CP_6
, invece, il danno è stato liquidato in € 14.000,00. Controparte_1
Pertanto l'appello incidentale proposto dalla compagnia assicuratrice nei confronti dei predetti nipoti va rigettato.
6.- Sulle spese processuali del primo grado
1. Gli appellanti principali criticano la liquidazione delle spese processuali ed in particolare il mancato aumento del 30% del compenso dell'avvocato per ogni posizione successiva alla prima e la parziale compensazione.
2. Il motivo è infondato.
Secondo l'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014, l'aumento del compenso del
30% per ogni posizione successiva alla prima è rimesso ad una valutazione discrezionale del giudice (Cass. n. 376/2024).
Le considerazioni del Tribunale sono condivisibili.
Infatti, nel caso concreto, l'assistenza a più parti non ha comportato per l'avvocato un impegno maggiore, avendo in sostanza con tutti gli atti avanzato le medesime difese e conclusioni per tutte le parti processuali. Dunque,
l'attività difensionale è stata sostanzialmente unitaria.
Anche la parziale compensazione delle spese appare conforme all'esito complessivo della lite, in ragione della parziale reciproca soccombenza, derivante in primo luogo dal riscontro del concorso di colpa della . Parte_8
7.- Spese processuali del secondo grado
1. Nel rapporto tra e , da un lato, e Controparte_2 Parte_5
e dall'altro lato, la reciproca Controparte_3 Controparte_4
13 Corte d'Appello
soccombenza giustifica una compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
2. Nel rapporto tra gli altri attori e i convenuti, considerati il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, vanno regolamentate solo le spese processuali di secondo grado.
Si reputa equo compensare per metà, in ragione della soccombenza reciproca, le spese processuali del secondo grado, ponendo a carico dei convenuti, in solido tra loro, la restante parte, che si liquida – sulla base del d.m. n. 55/2014, aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenendo conto, in ragione della media complessità della controversia, dei parametri medi – in complessivi € 7.158,50, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Fedele
A. Pezzano, procuratore degli appellanti principali.
8.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto dell'appello principale, poiché il presente giudizio
è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e, unitamente a Parte_1 Parte_2 [...]
, nella qualità di genitori di , , Parte_3 Persona_1 Parte_4 CP_1
, , , , ,
[...] Controparte_2 Parte_5 Parte_6 Parte_7
nei confronti di e così provvede: Controparte_3 Controparte_4
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale proposto nei confronti di e Controparte_2
e per l'effetto rigetta l'originaria domanda proposta dalle Parte_5
predette e ordina alle medesime la restituzione in favore della
[...]
delle somme percepite in esecuzione della sentenza Controparte_4
impugnata, oltre agli interessi legali dal pagamento sino al soddisfo;
14 Corte d'Appello
- rigetta nel resto l'appello incidentale;
- compensa interamente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nel rapporto tra e , da un lato, e gli altri Controparte_2 Parte_5 convenuti, dall'altro lato;
- compensa per metà le spese processuali del secondo grado tra gli altri appellanti principali e i convenuti, ponendo a carico dei convenuti, in solido tra loro, la restante parte, che liquida in complessivi € 7.158,50, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Fedele A. Pezzano, procuratore degli appellanti principali;
- dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto dell'appello principale, ai fini della verifica dell'obbligo degli appellanti principali di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 12.9.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
15