Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 132
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità applicazione art. 23, comma 1, D.P.R. 131/1986

    La Corte rileva che il D.Lgs. 139/2024 ha effetto dal 1° gennaio 2025 e si applica agli atti formati o presentati per la registrazione successivamente a tale data. L'ordinanza oggetto di imposta è stata emessa nel 2023 e presentata per la registrazione in data anteriore all'entrata in vigore della riforma. Pertanto, trova applicazione il previgente regime. L'Ente impositore ha correttamente applicato l'art. 23, comma 1, D.P.R. 131/1986.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 132
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 132
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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