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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
PENZA RENATO, Relatore
TRITTO FRANCESCA, Giudice
in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4506/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023001OR0000008450001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessun è presente alle ore 9:43. Resistente/Appellato: la d.ssa Nominativo_1 si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 s.r.l. rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 con il ricorso in esame, proposto
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno - Ufficio Territoriale di Vallo della Lucania –, ricorre avverso dell'avviso di liquidazione dell'imposta numero 2023/001/
OR/000000845/0/001, notificato il 29 maggio 2025, relativo alla registrazione dell'ordinanza numero 845 del
26 novembre 2023, richiesto il pagamento delle seguenti somme:
euro 38.158,15 per imposta di registro;
euro 50,00 per imposta catastale;
euro 50,00 per imposta ipotecaria;
euro 8,75 per costo della notifica degli atti.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo il seguente punto di doglianza:
- sulla base di quanto previsto da D.Lgs.139/2024 al Testo Unico dell'Imposta di registro ( D.P.R. 131/1986 –
T.U.R.) la ricorrente censura l'applicazione dell'art. 23, comma 1, del D.P.R. 131/1986, nel procedimento di calcolo dell'imposta di registro che ha determinato l'avviso di liquidazione, poichè i relativi beni oltre a far parte di un'eredità indivisa sono anche in comunione tra i venditori, per cui, si rientra nel secondo comma dell'art. 23 del Testo unico delle disposizioni concernete l'imposta di registro (D.P.R. 131/1986), secondo cui sono soggetti alle aliquote previste per ognuno di essi, e si impegna sin d'ora con la presente offerta reale a corrispondere l'importo totale complessivo di euro 26.046,60, di cui euro 25.937,85 a completa tacitazione dell'imposta di registro, o euro 50,00 per imposta ipotecarie, euro
50,00 per imposta catastale ed euro 8,75 per spese di notifica, chiedendo alla Corte:
1) in via pregiudiziale, conciliare la vertenza;
2)in via preliminare di sospendere l'atto impugnato;
3) nel merito annullare l'atto perchè illegittimo e/o infondato;
con vittoria di spese e competenze con gli accessori di legge.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle
Entrate, Dir. Prov. di Salerno, eccependo:
- le argomentazioni della ricorrente sono infondate poiché la novella normativa si applica agli atti formati o presentati per la registrazione successivamente al 1° gennaio 2025,mentre quelli di specie nel caso de quo
è stata emessa il 26 novembre 2023 e presentata per la registrazione in data anteriore all'entrata in vigore della riforma, pertanto, trova applicazione il previgente regime di liquidazione a cura dell'Ufficio, pienamente legittimo, chiedendo alla Corte il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'esito dell'odierna udienza il ricorso è posto in decisione come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria di primo grado di Salerno preliminarmente rileva che l'invocata applicazione del D. Lgs.
139/2024, ha effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, così come riportato dall'art. 9 comma 3 del citato Dlgs. Gli importi richiamati nell'ordinanza oggetto di imposta attengono ad euro 254.387,68, pari alla somma dei soli corrispettivi dovuti per il trasferimento immobiliare, con applicazione dell'aliquota del 15%, vigente all'anno 2023, con esclusione di euro euro 65.612,32 quale somme rlative ad oneri ed accolli, esclusi dalla base imponibile. La tassazione applicata attiene a quella vigente all'epoca della ordinanza, quale titolo giudiziale ai sensi dell'art. 2932 c.c., il cui contenuto risulta essere costitutivo e traslativo, individuando un unico prezzo unitario per il trasferimento dei beni stessi, senza alcuna distinzione di valori per i singoli beni. A parere di questa Corte, l'Ente impositore ha correttamente applicato quanto disposto dell'art. 23, comma 1, D.P.R. 131/1986, e pertanto il ricorso non risulta fondato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Salerno rigetta il ricorso.
Spese liquidate in euro 1.500,00 a favore dell'ADE a carico della ricorrente.
Così deciso in Salerno, lì 05.01.2026
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
PENZA RENATO, Relatore
TRITTO FRANCESCA, Giudice
in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4506/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023001OR0000008450001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessun è presente alle ore 9:43. Resistente/Appellato: la d.ssa Nominativo_1 si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 s.r.l. rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 con il ricorso in esame, proposto
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno - Ufficio Territoriale di Vallo della Lucania –, ricorre avverso dell'avviso di liquidazione dell'imposta numero 2023/001/
OR/000000845/0/001, notificato il 29 maggio 2025, relativo alla registrazione dell'ordinanza numero 845 del
26 novembre 2023, richiesto il pagamento delle seguenti somme:
euro 38.158,15 per imposta di registro;
euro 50,00 per imposta catastale;
euro 50,00 per imposta ipotecaria;
euro 8,75 per costo della notifica degli atti.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo il seguente punto di doglianza:
- sulla base di quanto previsto da D.Lgs.139/2024 al Testo Unico dell'Imposta di registro ( D.P.R. 131/1986 –
T.U.R.) la ricorrente censura l'applicazione dell'art. 23, comma 1, del D.P.R. 131/1986, nel procedimento di calcolo dell'imposta di registro che ha determinato l'avviso di liquidazione, poichè i relativi beni oltre a far parte di un'eredità indivisa sono anche in comunione tra i venditori, per cui, si rientra nel secondo comma dell'art. 23 del Testo unico delle disposizioni concernete l'imposta di registro (D.P.R. 131/1986), secondo cui sono soggetti alle aliquote previste per ognuno di essi, e si impegna sin d'ora con la presente offerta reale a corrispondere l'importo totale complessivo di euro 26.046,60, di cui euro 25.937,85 a completa tacitazione dell'imposta di registro, o euro 50,00 per imposta ipotecarie, euro
50,00 per imposta catastale ed euro 8,75 per spese di notifica, chiedendo alla Corte:
1) in via pregiudiziale, conciliare la vertenza;
2)in via preliminare di sospendere l'atto impugnato;
3) nel merito annullare l'atto perchè illegittimo e/o infondato;
con vittoria di spese e competenze con gli accessori di legge.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle
Entrate, Dir. Prov. di Salerno, eccependo:
- le argomentazioni della ricorrente sono infondate poiché la novella normativa si applica agli atti formati o presentati per la registrazione successivamente al 1° gennaio 2025,mentre quelli di specie nel caso de quo
è stata emessa il 26 novembre 2023 e presentata per la registrazione in data anteriore all'entrata in vigore della riforma, pertanto, trova applicazione il previgente regime di liquidazione a cura dell'Ufficio, pienamente legittimo, chiedendo alla Corte il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'esito dell'odierna udienza il ricorso è posto in decisione come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria di primo grado di Salerno preliminarmente rileva che l'invocata applicazione del D. Lgs.
139/2024, ha effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, così come riportato dall'art. 9 comma 3 del citato Dlgs. Gli importi richiamati nell'ordinanza oggetto di imposta attengono ad euro 254.387,68, pari alla somma dei soli corrispettivi dovuti per il trasferimento immobiliare, con applicazione dell'aliquota del 15%, vigente all'anno 2023, con esclusione di euro euro 65.612,32 quale somme rlative ad oneri ed accolli, esclusi dalla base imponibile. La tassazione applicata attiene a quella vigente all'epoca della ordinanza, quale titolo giudiziale ai sensi dell'art. 2932 c.c., il cui contenuto risulta essere costitutivo e traslativo, individuando un unico prezzo unitario per il trasferimento dei beni stessi, senza alcuna distinzione di valori per i singoli beni. A parere di questa Corte, l'Ente impositore ha correttamente applicato quanto disposto dell'art. 23, comma 1, D.P.R. 131/1986, e pertanto il ricorso non risulta fondato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Salerno rigetta il ricorso.
Spese liquidate in euro 1.500,00 a favore dell'ADE a carico della ricorrente.
Così deciso in Salerno, lì 05.01.2026
Il Relatore Il Presidente