Articolo 14 della Legge 27 maggio 1970, n. 382
Articolo 13Articolo 15
Versione
8 luglio 1970
Art. 14. (Presentazione delle domande)

I cittadini che aspirano al godimento di uno o piu' benefici previsti dalla presente legge debbono produrre istanza in carta libera alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.
Alla domanda deve essere allegato un certificato di un medico oculista con indicazione della diagnosi della infermita' e dell'eventuale residuo visivo in ciascun occhio, con relativa correzione.
Entrata in vigore il 8 luglio 1970
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