Art. 17.
Il primo comma dell'articolo 22 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Decorso il termine di cui all'articolo 15, e rispettivamente non piu' tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale:
1) un esemplare dei due elenchi di cui all'articolo 13 corredati di tutti i documenti relativi;
2) i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi si riferiscono;
3) copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale".
Il primo comma dell'articolo 22 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Decorso il termine di cui all'articolo 15, e rispettivamente non piu' tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale:
1) un esemplare dei due elenchi di cui all'articolo 13 corredati di tutti i documenti relativi;
2) i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi si riferiscono;
3) copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale".