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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel. all'udienza del 18/03/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3028/2023: tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. SALAFIA Parte_1
MARIA
Appellante contro rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PUGLIESE MICHELA CP_1
Appellato ha pronunziato la presente
SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 5818 del 2023
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 645 cpc la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto n. 693 del 2022 con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € 3.498,34 a titolo di CP_1 ratei di pensione di inabilità per il periodo novembre 2020 - gennaio 2022, sul presupposto della sentenza n. 1712 del 2020 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato la a corrispondere al la pensione di Parte_1 CP_1 inabilità ex art. 19 (rectius art. 20) del Regolamento Enasarco con decorrenza dall'insorgenza del requisito sanitario (gennaio 2019), oltre accessori di legge.
2. Il Tribunale di Roma ha preliminarmente respinto le eccezioni di litispendenza e di continenza nonché la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc formulate da , che aveva allegato nel ricorso in Pt_1 opposizione la pendenza in appello del giudizio avverso la sentenza n. 1712 del
2020, nonché avverso la sentenza n. 10072 del 2021 resa dal medesimo
Tribunale, di rigetto di altra opposizione a decreto di ingiunzione di pagamento in favore del dei ratei della pensione di inabilità per il precedente periodo CP_1 da gennaio 2019 (decorrenza riconosciuta in sentenza) all'ottobre 2020 proposta dalla . Parte_1
2.1 Ha evidenziato, sul punto, il primo giudice la diversità delle domanda relativa al primo giudizio proposto dal volto ad ottenere l'accertamento CP_1 del diritto alla pensione di inabilità e la condanna generica al pagamento della stessa dalla domanda amministrativa, rispetto a quella avanzata nel presente giudizio, avente ad oggetto la condanna specifica al pagamento dei ratei di pensione maturati in un determinato periodo di tempo;
l'infondatezza, quindi, dell'eccezione di litispendenza, nonché di quella di continenza, tenuto conto che le cause già decise si trovavano in un grado di giudizio successivo al primo
- non operando per consolidata giurisprudenza di legittimità le norme di cui all'art. 39 cpc all'ipotesi di cause pendenti in gradi diversi di giudizio - e l'insussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio ex art. 295 cpc
(operando la previsione dell'art. 336, secondo comma, cpc), né per la
2 sospensione discrezionale di cui all'art. 337, secondo comma, cpc, in considerazione della persuasività delle argomentazioni della Corte di Appello di
Roma, che con la sopravvenuta sentenza n. 2339 del 2022 aveva respinto l'appello proposto da avverso la sentenza n.1712 del 2020. Pt_1
2.2 Nel merito ha valutato infondato il motivo di opposizione basato sull'assenza in capo al del requisito contributivo, condividendo le CP_1 argomentazioni al riguardo rese dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 2339 del 2022, sopraggiunta rispetto alla proposizione del ricorso in opposizione, in punto di peculiarità della pensione di inabilità rispetto alla pensione di invalidità e della disciplina di favore dettata dalle disposizioni del
Regolamento della per la prima prestazione rispetto alla seconda, Parte_1 le quali costituiscono disposizioni speciali, idonee a derogare al principio della necessaria coesistenza di tutti i requisiti (sanitari e contributivi).
2.3 A seguito di espletamento di consulenza tecnica di ufficio volta a quantificare il corretto importo del rateo mensile della pensione di inabilità spettante al il Tribunale ha, poi, - previa revoca del decreto ingiuntivo CP_1 opposto - accertato che tale rateo è pari ad € 262,07, con condanna della al pagamento della complessiva somma di € 4.455,11 per i ratei Parte_1 dal novembre 2020 al gennaio 2022, detratti gli importi differenziali relativi al periodo gennaio 2019-ottobre 2020 (in relazione al quale con il precedente decreto ingiuntivo era stata riconosciuta al una somma computata sulla CP_1 base di un rateo di pensione pari a € 271,00).
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la Parte_1 chiedendone la riforma e lamentandone la nullità per motivazione inesistente o apparente, ex art. 132, n. 4, cpc stante il richiamo generico alle motivazioni rese dalla Corte di Appello di Roma nella pronuncia n. 2339 del 2022, senza riportarne in sintesi le argomentazioni, nonché per contrasto tra la ritenuta inesistenza di pregiudizialità necessaria e l'adesione alle motivazioni della predetta sentenza della Corte di Appello di Roma, dovendo per contro il giudizio rimanere sospeso in attesa degli esiti del giudizio pregiudicante
(attualmente pendente in Cassazione); ha, poi, lamentato, nel merito,
3 l'erronea interpretazione degli artt. 39 e 40 del Regolamento delle attività
Istituzionali della , laddove la sentenza n. 2339 del 2022 – Parte_1
a cui il primo giudice ha prestato adesione - ha ritenuto, per quanto riguarda la pensione di inabilità ex art. 20 del Regolamento, che il requisito contributivo vada valutato esclusivamente con riguardo al momento della domanda amministrativa anche nel caso in cui, come quello oggetto di causa, il requisito sanitario intervenga in epoca posteriore.
4. Si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
5. Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
6. L'appello non merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
7. Parte appellante, con il suo scritto, lamenta in primo luogo la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. ed una “apparente” od “inesistente” motivazione resa dal Tribunale, che avrebbe genericamente richiamato le argomentazioni rese dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza n. 2339 del 2022.
7.1 Trattasi di censura, rileva la Corte, infondata, dovendosi ravvisare la violazione dell'art. 132, n. 4, cpc - ai sensi del quale la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” - solo qualora dalla lettura della sentenza non è dato ricostruire l'iter logico e motivazionale adottato dal Giudice a fondamento della propria statuizione, per carenza degli elementi da cui il medesimo ha tratto il proprio convincimento, con impossibilità di ogni forma di controllo sull'esattezza del ragionamento seguito.
7.2 Costituisce, invero, giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ritenere che “Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro
4 disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento “ (Cass. ord. n. 9105 del
2017; nello stesso senso Cass. sent. n. 9113 del 2012 e, da ultimo, Ord. n.
13248 del 2020 “la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.”).
7.3 Ciò posto, un tale difetto non si riscontra nella sentenza appellata dove, sia pur in modo conciso (come consentito dall'art. 132, n.
4. cpc), il Giudice ha richiamato – al fine di contrastare l'assunto della , che aveva Parte_1 dedotto l'insussistenza del requisito contributivo per la pensione di inabilità in capo al al momento dell'insorgenza del requisito sanitario, sopravvenuto CP_1 rispetto alla data della domanda amministrativa, per come espressamente previsto dal Regolamento per la pensione di invalidità, con regola ritenuta valida anche per la pensione di inabilità - le argomentazioni rese dalla Corte di
Appello di Roma nella sentenza n. 2339 del 2022, di rigetto del gravame presentato dalla avverso la decisione del Tribunale che aveva Parte_1 riconosciuto il diritto del alla pensione di inabilità a decorrere dal gennaio CP_1
2019, in punto di peculiarità della disciplina prevista dal Regolamento per la pensione di inabilità, rispetto a quella valevole per la pensione di invalidità.
7.4 Né può ritenersi che il presente processo (avente ad oggetto il “quantum” della prestazione di inabilità, in relazione ad un determinato arco temporale) dovesse rimanere sospeso in attesa degli esiti del giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'”an” della pretesa del (richiesta di sospensione del CP_1 giudizio ancora reiterata alla odierna udienza dal procuratore della
), tenuto conto che “Tra il giudizio sull'”an debeatur” e quello sul Parte_1
“quantum”, contemporaneamente pendenti davanti a due giudici diversi, sussiste un rapporto di pregiudizialità in senso logico, e non anche in senso tecnico-giuridico, sicché non ricorre un'ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l'art. 337, comma
5 2, c.p.c., che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest'ultimo, con esclusione del rischio di un conflitto di giudicati in quanto, giusta l'art. 336, comma 2, c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza sull'”an debeatur” determina l'automatica caducazione di quella sul “quantum” (Cass. sent. n. 4442 del 2017).
7.5 Neanche il Tribunale ha ritenuto ricorrere i presupposti per la sospensione discrezionale del processo di cui all'art. 337, secondo comma, cpc, valutando persuasive le argomentazioni rese dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza n. 2339 del 2022 – richiamate dallo stesso giudice - in aderenza a quanto affermato dal giudice di legittimità che ha chiarito, al riguardo, come
“Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata
l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Cass. Ord. n. 14738 del 2019).
7.6 Il primo motivo di censura deve essere, conseguentemente, respinto.
8. Non meritano, poi, accoglimento nemmeno i restanti motivi di gravame, relativi al merito della richiesta pensionistica del la fondatezza della CP_1 pretesa è stata, invero, già accertata dal Tribunale di Roma, con la sentenza n.
1712 del 2020, confermata da questa Corte di Appello con la pronuncia n.
2339 del 2022, dovendo restare fermo il riconoscimento del diritto dell'odierno appellato alla pensione di inabilità di cui all'art.20 del Regolamento delle attività istituzionali della con decorrenza dal mese di gennaio 2019, Parte_1 non essendo ammessa in questa sede una nuova pronuncia sul merito della questione (in tal senso, v. anche sent. Corte Appello di Roma n. 4672 del
2023, resa tra le medesime parti nell'ambito del giudizio di appello proposto
6 dall' avverso la sentenza n. 10072 del 2021 – all. M del fascicolo di Pt_1 secondo grado dell'appellato).
9. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
10. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
2.000,00, oltre spese forfettarie al 15%;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 18/03/2025
La Consigliere est.
Maria Vittoria Valente
La Presidente
Donatella Casablanca
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