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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/06/2025, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7637/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7637/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARSAGLIA Parte_1 P.IVA_1
MA TT e dell'avv. PALUMBO LAURA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARSAGLIA MA TT
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGANI RICCARDO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PATTI FILIPPO, elettivamente domiciliato in VIA F. SFORZA 15 20122 MILANO presso il difensore avv. PAGANI RICCARDO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati ex art. 189 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società di diritto francese, Parte_1 con sede a Clamart, conveniva in giudizio perché fosse condannata a pagarle a Controparte_1 somma di euro 209.919,02 a titolo di indennità di fine rapporto ex art. 1751 cc.
Allegava l'attrice che tra le parti era intercorso dal 1996 un rapporto di agenzia in forza del quale
, quale “titolare unico” della era stata incaricata di Persona_1 Controparte_2
pagina 1 di 4 promuovere, in un territorio che comprendeva Francia Metropolitana, Belgio, Paesi Bassi,
Lussemburgo e Svizzera, la conclusione di contratti in favore della preponente;
che dopo 28 anni di collaborazione, con comunicazione in data 23.12.21, aveva informato L Persona_1 CP_1 di non essere più in grado di proseguire l'attività per ragioni di età e di salute;
che la preponente era tenuta a riconoscerle l'indennità di fine rapporto.
Si costituiva la convenuta, che contestava la pretesa di controparte, rilevando, innanzitutto, che il rapporto tra le parti non aveva avuto inizio nel 1996, volta che era stata costituita nel CP_1
1999; che la era una società di capitali equivalente ad una società a Parte_1 responsabilità limitata di diritto italiano;
che il rapporto di agenzia era iniziato tra le parti in causa nel
2005, atteso che fino al 2004 l'attrice aveva svolto la sua attività a favore di altra società, la Cose di
Maglia srl;
che il recesso era avvenuto per volontà dell'agente, società di capitali, autonomo centro di imputazione di diritti e rapporti giuridici;
che in data 21.12.21 l'assemblea generale della società attrice aveva deliberato lo scioglimento della stessa;
che il 23.12.21 la aveva comunicato la Parte_1 volontà di recedere dal contratto per 'ragioni di età' dell'amministratrice ; che, nel caso in Per_1 esame, nessun rilievo potevano avere le vicende personali dei soci/amministratori; che nessun diritto all'indennità la società poteva, quindi, vantare, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 1751, comma 2, cc.
Tentata la conciliazione della lite, depositate le memorie ex art. 171 ter cpc, era fissata udienza ex art. 281 quinquies cpc con i termini ex art. 189 cpc.
………………….
La domanda di parte attrice è infondata.
Non è in contestazione tra le parti che il contratto di agenzia venne concluso tra la preponente, odierna convenuta, e la società Parte_1
E' altrettanto pacifico che in data 21.12.21 la (società di capitali) fu sciolta e Pt_1 Parte_1 posta in liquidazione (doc. 8 attrice) e che soltanto due giorni dopo, su carta intestata Parte_1
l'amministratrice e socia della società, , comunicò a che, per
[...] Persona_1 Controparte_1 ragioni di età e di salute che attenevano alla sua persona, il rapporto di agenzia sarebbe cessato (doc. 5).
L'art. 1751 cc prevede che il preponente sia tenuto a corrispondere all'agente un'indennità di cessazione del rapporto quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni: i) l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ricevuto sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
ii) il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso.
Quanto ai casi in cui, invece, l'agente non ha diritto all'indennità di fine rapporto, il 2° comma del medesimo articolo comprende tra questi il caso in cui l'agente abbia esercitato il recesso ponendo termine di propria iniziativa alla relazione contrattuale, con, però, due eccezioni: quando il recesso, pur provenendo dall'agente, sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente, o quando il recesso, pur provenendo dall'agente, sia giustificato da circostanze attribuibili all'agente quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività.
Tali ultime circostanze non possono ricorrere, all'evidenza, nella fattispecie de qua, in cui a svolgere l'attività di promozione della conclusione di contratti sia stata una società e, a maggior ragione, come nel caso in esame, una società di capitali. pagina 2 di 4 In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione che ha affermato che, “in tema di contratto di agenzia, qualora il rapporto sia intercorso con una società di persone, le motivazioni del recesso non possono che riguardare fatti che impediscano alla società stessa la prosecuzione dell'attività, rimanendo, invece, irrilevanti, di per sé, le circostanze riguardanti la persona del socio, sia pur accomandatario, quali età, infermità o malattia, se non determinanti alcuna conseguenza sulla prosecuzione dell'attività sociale, a meno che le predette evenienze non abbiano concorso a determinare una causa di scioglimento della società e, quindi, di cessazione dell'attività medesima” (Cass. 30.3.18 n. 8008).
La Corte, nella stessa pronuncia, ha anche precisato che, “poichè il contratto di agenzia è intercorso con una società, …., e cioè con un "soggetto dotato di propria personalità giuridica ed autonomo centro di imputazione di interessi", "il raggiungimento dell'età pensionabile da parte del socio accomandatario sia un fatto interno alla società, del tutto irrilevante ai fini della prosecuzione del rapporto di agenzia",
…., "ben avrebbero potuto i soci accomandanti sostituirsi o sostituire un terzo nella carica di amministratore e legale rappresentante della società"…… "nelle società di persone neppure il venir meno del socio accomandatario (ad es. per decesso) comporta l'impossibilità di prosecuzione dell'attività sociale e l'automatico scioglimento della società (artt. 2284 e 2323 c.c.)"…. " il recesso della società e la cessazione dell'attività sociale è dipesa da una scelta dei soci, quindi, da fatto imputabile alla società”.
Ciò è tanto più vero nel caso in esame, in cui l'agente era una società di capitali.
A nulla rileva la circostanza che la società in questione fosse a socio unico. La rimane un Pt_1 soggetto giuridico avente una propria personalità, del tutto distinta da quella del socio/amministratore, che ben avrebbe potuto decidere di cedere a terzi la sua quota o nominare un terzo quale amministratore, cosicchè la società continuasse ad operare.
A parere di questo giudice, non è possibile estendere all'agente-persona giuridica la disciplina operante per l'agente-persona fisica.
D'altro canto, risulta difficile parlare di 'età, infermità e malattia' con riferimento ad una società.
Tanto premesso, non sussiste il diritto dell'attrice all'indennità di cui all'art. 1751 cc e, di conseguenza, la sua domanda deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo parametri prossimi ai medi di cui al DM 55/14 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta la domanda promossa dall'attrice; condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 10.100,00, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
pagina 3 di 4 Brescia, 6 giugno 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7637/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARSAGLIA Parte_1 P.IVA_1
MA TT e dell'avv. PALUMBO LAURA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARSAGLIA MA TT
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGANI RICCARDO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PATTI FILIPPO, elettivamente domiciliato in VIA F. SFORZA 15 20122 MILANO presso il difensore avv. PAGANI RICCARDO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati ex art. 189 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società di diritto francese, Parte_1 con sede a Clamart, conveniva in giudizio perché fosse condannata a pagarle a Controparte_1 somma di euro 209.919,02 a titolo di indennità di fine rapporto ex art. 1751 cc.
Allegava l'attrice che tra le parti era intercorso dal 1996 un rapporto di agenzia in forza del quale
, quale “titolare unico” della era stata incaricata di Persona_1 Controparte_2
pagina 1 di 4 promuovere, in un territorio che comprendeva Francia Metropolitana, Belgio, Paesi Bassi,
Lussemburgo e Svizzera, la conclusione di contratti in favore della preponente;
che dopo 28 anni di collaborazione, con comunicazione in data 23.12.21, aveva informato L Persona_1 CP_1 di non essere più in grado di proseguire l'attività per ragioni di età e di salute;
che la preponente era tenuta a riconoscerle l'indennità di fine rapporto.
Si costituiva la convenuta, che contestava la pretesa di controparte, rilevando, innanzitutto, che il rapporto tra le parti non aveva avuto inizio nel 1996, volta che era stata costituita nel CP_1
1999; che la era una società di capitali equivalente ad una società a Parte_1 responsabilità limitata di diritto italiano;
che il rapporto di agenzia era iniziato tra le parti in causa nel
2005, atteso che fino al 2004 l'attrice aveva svolto la sua attività a favore di altra società, la Cose di
Maglia srl;
che il recesso era avvenuto per volontà dell'agente, società di capitali, autonomo centro di imputazione di diritti e rapporti giuridici;
che in data 21.12.21 l'assemblea generale della società attrice aveva deliberato lo scioglimento della stessa;
che il 23.12.21 la aveva comunicato la Parte_1 volontà di recedere dal contratto per 'ragioni di età' dell'amministratrice ; che, nel caso in Per_1 esame, nessun rilievo potevano avere le vicende personali dei soci/amministratori; che nessun diritto all'indennità la società poteva, quindi, vantare, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 1751, comma 2, cc.
Tentata la conciliazione della lite, depositate le memorie ex art. 171 ter cpc, era fissata udienza ex art. 281 quinquies cpc con i termini ex art. 189 cpc.
………………….
La domanda di parte attrice è infondata.
Non è in contestazione tra le parti che il contratto di agenzia venne concluso tra la preponente, odierna convenuta, e la società Parte_1
E' altrettanto pacifico che in data 21.12.21 la (società di capitali) fu sciolta e Pt_1 Parte_1 posta in liquidazione (doc. 8 attrice) e che soltanto due giorni dopo, su carta intestata Parte_1
l'amministratrice e socia della società, , comunicò a che, per
[...] Persona_1 Controparte_1 ragioni di età e di salute che attenevano alla sua persona, il rapporto di agenzia sarebbe cessato (doc. 5).
L'art. 1751 cc prevede che il preponente sia tenuto a corrispondere all'agente un'indennità di cessazione del rapporto quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni: i) l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ricevuto sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
ii) il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso.
Quanto ai casi in cui, invece, l'agente non ha diritto all'indennità di fine rapporto, il 2° comma del medesimo articolo comprende tra questi il caso in cui l'agente abbia esercitato il recesso ponendo termine di propria iniziativa alla relazione contrattuale, con, però, due eccezioni: quando il recesso, pur provenendo dall'agente, sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente, o quando il recesso, pur provenendo dall'agente, sia giustificato da circostanze attribuibili all'agente quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività.
Tali ultime circostanze non possono ricorrere, all'evidenza, nella fattispecie de qua, in cui a svolgere l'attività di promozione della conclusione di contratti sia stata una società e, a maggior ragione, come nel caso in esame, una società di capitali. pagina 2 di 4 In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione che ha affermato che, “in tema di contratto di agenzia, qualora il rapporto sia intercorso con una società di persone, le motivazioni del recesso non possono che riguardare fatti che impediscano alla società stessa la prosecuzione dell'attività, rimanendo, invece, irrilevanti, di per sé, le circostanze riguardanti la persona del socio, sia pur accomandatario, quali età, infermità o malattia, se non determinanti alcuna conseguenza sulla prosecuzione dell'attività sociale, a meno che le predette evenienze non abbiano concorso a determinare una causa di scioglimento della società e, quindi, di cessazione dell'attività medesima” (Cass. 30.3.18 n. 8008).
La Corte, nella stessa pronuncia, ha anche precisato che, “poichè il contratto di agenzia è intercorso con una società, …., e cioè con un "soggetto dotato di propria personalità giuridica ed autonomo centro di imputazione di interessi", "il raggiungimento dell'età pensionabile da parte del socio accomandatario sia un fatto interno alla società, del tutto irrilevante ai fini della prosecuzione del rapporto di agenzia",
…., "ben avrebbero potuto i soci accomandanti sostituirsi o sostituire un terzo nella carica di amministratore e legale rappresentante della società"…… "nelle società di persone neppure il venir meno del socio accomandatario (ad es. per decesso) comporta l'impossibilità di prosecuzione dell'attività sociale e l'automatico scioglimento della società (artt. 2284 e 2323 c.c.)"…. " il recesso della società e la cessazione dell'attività sociale è dipesa da una scelta dei soci, quindi, da fatto imputabile alla società”.
Ciò è tanto più vero nel caso in esame, in cui l'agente era una società di capitali.
A nulla rileva la circostanza che la società in questione fosse a socio unico. La rimane un Pt_1 soggetto giuridico avente una propria personalità, del tutto distinta da quella del socio/amministratore, che ben avrebbe potuto decidere di cedere a terzi la sua quota o nominare un terzo quale amministratore, cosicchè la società continuasse ad operare.
A parere di questo giudice, non è possibile estendere all'agente-persona giuridica la disciplina operante per l'agente-persona fisica.
D'altro canto, risulta difficile parlare di 'età, infermità e malattia' con riferimento ad una società.
Tanto premesso, non sussiste il diritto dell'attrice all'indennità di cui all'art. 1751 cc e, di conseguenza, la sua domanda deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo parametri prossimi ai medi di cui al DM 55/14 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta la domanda promossa dall'attrice; condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 10.100,00, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
pagina 3 di 4 Brescia, 6 giugno 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
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