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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2737/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA CARDITO 52 83031 Parte_1
ARIANO IRPINO, presso lo studio dell'avv. GRANDE MARICA, che la rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in VIA Medina N. 40 Controparte_1
NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. FASCIANO GIANLIVIO giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 13/02/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 20.6.24 parte ricorrente ha esposto:
- di lavorare alle dipendenze della società con sede in Controparte_1
Avellino (AV), Piazza Libertà 1, dal 01.02.2011, quando fu assunta con il livello professionale 2A° e con la qualifica di operatore ecologico (v. lettera di assunzione del 27.01.2011);
1 - che nonostante il suo inquadramento, sin dalla sua assunzione, ha svolto mansioni appartenenti al livello professionale 3°;
- che è addetta all'attività di raccolta dei rifiuti, alla conduzione di mezzi d'opera, compila e firma i formulari, senza essere accompagnata da alcuno, sin dalla sua assunzione avvenuta in data 01.02.2011;
- che in data 27 luglio 2021 veniva concluso verbale di accordo sindacale tra la parte datoriale e le confederazioni sindacali con cui si stabiliva: “…per quanto riguarda il riconoscimento professionale al personale appartenente al livello J, primo e secondo livello, le parti concordano che a detto personale che svolge mansioni polivalenti (ex raccolta e trasporto con mezzo di patente B) e continuative, va riconosciuto, previa comunicazione del Responsabile di
Impianto, in alternativa su richiesta motivata del singolo dipendente, e a seguito di confronto sindacale, il livello professionale successivo a quello in essere a decorrere dal primo settembre 2021” .
Fatte queste premesse, ha convenuto in giudizio al fine di sentire “1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello professionale 3, declaratoria di area operativo-funzionale, del CCNL FISE ASSOAMBIENTE dal
01.02.2011 ovvero dalla diversa data che il Giudice accerterà;
2. condannare in persona dell'amministratore e del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a corrispondere all'istante il trattamento economico, retributivo e previdenziale previsto per l'inquadramento nel livello professionale 3, pari alla differenza di € 24.440,40, dalla assunzione a oggi, ovvero alla diversa somma maggiore o minore da determinarsi a mezzo CTU o per mezzo di diverso giudizio di quantificazione.
3. Condannare la società convenuta al pagamento delle spese, diritto ed onorari della presente procedura da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Instaurato il contraddittorio parte resistente, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, in primis per violazione del ne bis in idem.
2 La causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Le circostanze di fatto sono pacifiche e documentali.
Parte ricorrente è stata assunta presso società in data Controparte_1
01.02.2011 come operatrice ecologica addetta alla raccolta di rifiuti.
Con un precedente ricorso depositato in data 28/05/2013 innanzi al Tribunale del
Lavoro di Avellino la ricorrente ha rivendicato il riconoscimento del III livello del CCNL di settore (doc. 1 – ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 28/05/2013 memoria).
Il giudizio è stato definito con la Sentenza n. 226/2015 che ha rigettato la richiesta della lavoratrice.
Ebbene, è indubbio che tale sentenza – passata in giudicato, come da attestazione in atti faccia stato fra le parti.
Occorre pertanto esaminare i limiti oggettivi del giudicato.
Il giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti entro i limiti oggettivi segnati dai suoi elementi costitutivi rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi) e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato
(petitum immediato); entro tali limiti, il giudizio copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, verificatisi dopo la formazione del giudicato o quantomeno non deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato, e fissa la regola del caso concreto (v.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 17078 del 03/08/2007).
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale ormai assolutamente consolidata,
“allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine ad una situazione giuridica e la soluzione di una questione
3 di fatto o di diritto, che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause ed abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso che il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (tra le più recenti
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019; Sez. L, Sentenza n. 25269 del
09/12/2016; Sez. L, Sentenza n. 8650 del 12/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 18381 del 19/08/2009; Sez. L, Sentenza n. 16150 del 20/07/2007; Sez. 3, Sentenza n.
4352 del 03/03/2004).
In particolare, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, come per esempio in ordine al rapporto di lavoro subordinato e alle conseguenti obbligazioni retributive, la S.C. ha chiarito che “il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro.
Pertanto l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti alla decisione nuova di questioni già risolte con provvedimento definitivo, che esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione.
Nel lessico meno recente si esprimeva questa efficacia pro futuro della regiudicata affermandosi che la pronuncia giudiziale sulla "maggiore obbligazione" valeva su ogni sua "parte" che venisse successivamente controversa (cfr. art. 72, terzo comma, cod. proc. civ. del 1865). Essa viene meno soltanto di fronte a qualsiasi sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. Questi consolidati principi sono stati riaffermati anche di recente dalla Corte (Sez. Lav.
26 maggio 1999 n. 5131, Sez. Un. 7 luglio 1999 n. 383). Secondo le Sezioni unite, con riferimento ai diritti ed agli obblighi che derivano dai rapporti di durata, se con una pronuncia passata in giudicato si accerta l'esistenza di determinati diritti (e correlativamente di obblighi gravanti sulla controparte, dei
4 quali sono oggetto prestazioni da eseguire periodicamente) con una seconda pronuncia non può essere posta nel nulla la precedente statuizione a situazione normativa e fattuale immutata, mentre un diverso assetto degli interessi coinvolti può essere disposto, senza violazione alcuna del principio dell'intangibilità del giudicato, qualora si accerti la modificazione di quella situazione” (così Cass.
Sez. L, Sentenza n. 3230 del 06/03/2001; nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in una causa avente ad oggetto il riconoscimento a seguito di trasferimento di azienda degli scatti di anzianità maturati presso il cedente, aveva escluso l'efficacia del giudicato formatosi tra le stesse parti sulla domanda di analogo contenuto proposta per un differente periodo lavorativo).
Si è quindi affermato il principio per cui l'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, di un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente i singoli diritti nascenti dal perdurare di quegli effetti, si estende tuttavia all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti (v. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 7577 del 15/05/2003; Sez. L, Sentenza n. 7411 del
19/04/2004). Infatti, in tema di rapporti di durata l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus, che comporta che la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10420 del 18/07/2002; Sez. 3, Sentenza
n. 25454 del 06/12/2007; Sez. 5, Sentenza n. 10502 del 01/06/2004; Sez. L,
Sentenza n. 12554 del 14/12/1998).
5 Tornando al caso di specie, come si evince dalla lettura della sentenza la ricorrente ha presentato identico ricorso chiedendo l'accertamento di mansioni superiori a far data dall'assunzione, ritenendo che le mansioni svolte, rimaste inalterate, rientrino nel superiore inquadramento.
Infatti, con il precedente giudizio la lavoratrice ha richiesto: “…accertare che la ricorrente ha ricoperto mansioni e funzioni riferibili al livello III, CCNL di categoria, ininterrottamente, senza sostituzione di alcun lavoratore assente, a decorrere dal mese di febbraio 2011…” (cfr. doc.).
Parimenti con il presente giudizio la controparte ha richiesto: “…accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello professionale
3, declaratoria di area operativo-funzionale, del CCNL FISE ASSOAMBIENTE dal 01.02.2011 ovvero dalla diversa data che il Giudice accerterà…”.
L'unica differenza fra il presente giudizio e quello già deciso con sentenza sfavorevole alla ricorrente è il periodo di riferimento (che è più ampio, comprendendo anche quello successivo alla data della sentenza del 2015), nella pacifica identità dei presupposti di fatto e di diritto sottesi alla domanda.
Non risulta infatti che la ricorrente abbia dedotto mansioni diverse legittimanti per il periodo successivo il superiore inquadramento rivendicato, né ha chiesto al
Tribunale di pronunciarsi sul periodo successivo alla statuizione della sentenza, peraltro nemmeno menzionata in ricorso.
In ogni caso, con riferimento alla domanda di riconoscimento delle mansioni superiori invia generale si osserva che il lavoratore che agisca per ottenere l'inquadramento in un livello superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della sua domanda, ed in particolare di specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte in concreto, raffrontandole con i profili caratterizzanti da un lato le mansioni della superiore qualifica rivendicata, e dall'altro lato della qualifica inferiore riconosciutagli dal datore. (Trib. Firenze
9/1/2015, Giud. Papait, in Lav. nella giur. 2015, 646)
6 Nel giudizio in tema di riconoscimento di qualifica superiore, il procedimento logico-giuridico che deve seguire il giudice si snoda in tre fasi successive: 1) quella dell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dal lavoratore;
2) quella dell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) quella, finale, del raffronto tra il risultato della prima indagine e la declaratoria della normativa contrattuale individuate nella seconda. (Corte app. Potenza 11/9/2014, Pres. Stassano Rel. Spagnuolo, in
Lav. nella giur. 2015).
Nel caso di specie parte ricorrente si limita a rivendicare il riconoscimento del superiore inquadramento senza specificare le mansioni svolte in concreto caratterizzanti quelle del superiore livello rispetto al livello riconosciuto dal datore al fine di consentire al giudice il suddetto accertamento, né indica la sussistenza delle condizioni richiamate nel verbale sindacale del 21 settembre
2021, dal cui tenore non si evince alcun impegno della società convenuta.
Ne consegue, alla luce delle suesposte considerazioni, che il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia e con riguardo alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dell' , CP_2 che liquida in € 2109,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Benevento, 14/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
7 8
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2737/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA CARDITO 52 83031 Parte_1
ARIANO IRPINO, presso lo studio dell'avv. GRANDE MARICA, che la rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in VIA Medina N. 40 Controparte_1
NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. FASCIANO GIANLIVIO giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 13/02/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 20.6.24 parte ricorrente ha esposto:
- di lavorare alle dipendenze della società con sede in Controparte_1
Avellino (AV), Piazza Libertà 1, dal 01.02.2011, quando fu assunta con il livello professionale 2A° e con la qualifica di operatore ecologico (v. lettera di assunzione del 27.01.2011);
1 - che nonostante il suo inquadramento, sin dalla sua assunzione, ha svolto mansioni appartenenti al livello professionale 3°;
- che è addetta all'attività di raccolta dei rifiuti, alla conduzione di mezzi d'opera, compila e firma i formulari, senza essere accompagnata da alcuno, sin dalla sua assunzione avvenuta in data 01.02.2011;
- che in data 27 luglio 2021 veniva concluso verbale di accordo sindacale tra la parte datoriale e le confederazioni sindacali con cui si stabiliva: “…per quanto riguarda il riconoscimento professionale al personale appartenente al livello J, primo e secondo livello, le parti concordano che a detto personale che svolge mansioni polivalenti (ex raccolta e trasporto con mezzo di patente B) e continuative, va riconosciuto, previa comunicazione del Responsabile di
Impianto, in alternativa su richiesta motivata del singolo dipendente, e a seguito di confronto sindacale, il livello professionale successivo a quello in essere a decorrere dal primo settembre 2021” .
Fatte queste premesse, ha convenuto in giudizio al fine di sentire “1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello professionale 3, declaratoria di area operativo-funzionale, del CCNL FISE ASSOAMBIENTE dal
01.02.2011 ovvero dalla diversa data che il Giudice accerterà;
2. condannare in persona dell'amministratore e del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a corrispondere all'istante il trattamento economico, retributivo e previdenziale previsto per l'inquadramento nel livello professionale 3, pari alla differenza di € 24.440,40, dalla assunzione a oggi, ovvero alla diversa somma maggiore o minore da determinarsi a mezzo CTU o per mezzo di diverso giudizio di quantificazione.
3. Condannare la società convenuta al pagamento delle spese, diritto ed onorari della presente procedura da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Instaurato il contraddittorio parte resistente, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, in primis per violazione del ne bis in idem.
2 La causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Le circostanze di fatto sono pacifiche e documentali.
Parte ricorrente è stata assunta presso società in data Controparte_1
01.02.2011 come operatrice ecologica addetta alla raccolta di rifiuti.
Con un precedente ricorso depositato in data 28/05/2013 innanzi al Tribunale del
Lavoro di Avellino la ricorrente ha rivendicato il riconoscimento del III livello del CCNL di settore (doc. 1 – ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 28/05/2013 memoria).
Il giudizio è stato definito con la Sentenza n. 226/2015 che ha rigettato la richiesta della lavoratrice.
Ebbene, è indubbio che tale sentenza – passata in giudicato, come da attestazione in atti faccia stato fra le parti.
Occorre pertanto esaminare i limiti oggettivi del giudicato.
Il giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti entro i limiti oggettivi segnati dai suoi elementi costitutivi rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi) e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato
(petitum immediato); entro tali limiti, il giudizio copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, verificatisi dopo la formazione del giudicato o quantomeno non deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato, e fissa la regola del caso concreto (v.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 17078 del 03/08/2007).
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale ormai assolutamente consolidata,
“allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine ad una situazione giuridica e la soluzione di una questione
3 di fatto o di diritto, che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause ed abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso che il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (tra le più recenti
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019; Sez. L, Sentenza n. 25269 del
09/12/2016; Sez. L, Sentenza n. 8650 del 12/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 18381 del 19/08/2009; Sez. L, Sentenza n. 16150 del 20/07/2007; Sez. 3, Sentenza n.
4352 del 03/03/2004).
In particolare, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, come per esempio in ordine al rapporto di lavoro subordinato e alle conseguenti obbligazioni retributive, la S.C. ha chiarito che “il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro.
Pertanto l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti alla decisione nuova di questioni già risolte con provvedimento definitivo, che esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione.
Nel lessico meno recente si esprimeva questa efficacia pro futuro della regiudicata affermandosi che la pronuncia giudiziale sulla "maggiore obbligazione" valeva su ogni sua "parte" che venisse successivamente controversa (cfr. art. 72, terzo comma, cod. proc. civ. del 1865). Essa viene meno soltanto di fronte a qualsiasi sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. Questi consolidati principi sono stati riaffermati anche di recente dalla Corte (Sez. Lav.
26 maggio 1999 n. 5131, Sez. Un. 7 luglio 1999 n. 383). Secondo le Sezioni unite, con riferimento ai diritti ed agli obblighi che derivano dai rapporti di durata, se con una pronuncia passata in giudicato si accerta l'esistenza di determinati diritti (e correlativamente di obblighi gravanti sulla controparte, dei
4 quali sono oggetto prestazioni da eseguire periodicamente) con una seconda pronuncia non può essere posta nel nulla la precedente statuizione a situazione normativa e fattuale immutata, mentre un diverso assetto degli interessi coinvolti può essere disposto, senza violazione alcuna del principio dell'intangibilità del giudicato, qualora si accerti la modificazione di quella situazione” (così Cass.
Sez. L, Sentenza n. 3230 del 06/03/2001; nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in una causa avente ad oggetto il riconoscimento a seguito di trasferimento di azienda degli scatti di anzianità maturati presso il cedente, aveva escluso l'efficacia del giudicato formatosi tra le stesse parti sulla domanda di analogo contenuto proposta per un differente periodo lavorativo).
Si è quindi affermato il principio per cui l'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, di un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente i singoli diritti nascenti dal perdurare di quegli effetti, si estende tuttavia all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti (v. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 7577 del 15/05/2003; Sez. L, Sentenza n. 7411 del
19/04/2004). Infatti, in tema di rapporti di durata l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus, che comporta che la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10420 del 18/07/2002; Sez. 3, Sentenza
n. 25454 del 06/12/2007; Sez. 5, Sentenza n. 10502 del 01/06/2004; Sez. L,
Sentenza n. 12554 del 14/12/1998).
5 Tornando al caso di specie, come si evince dalla lettura della sentenza la ricorrente ha presentato identico ricorso chiedendo l'accertamento di mansioni superiori a far data dall'assunzione, ritenendo che le mansioni svolte, rimaste inalterate, rientrino nel superiore inquadramento.
Infatti, con il precedente giudizio la lavoratrice ha richiesto: “…accertare che la ricorrente ha ricoperto mansioni e funzioni riferibili al livello III, CCNL di categoria, ininterrottamente, senza sostituzione di alcun lavoratore assente, a decorrere dal mese di febbraio 2011…” (cfr. doc.).
Parimenti con il presente giudizio la controparte ha richiesto: “…accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello professionale
3, declaratoria di area operativo-funzionale, del CCNL FISE ASSOAMBIENTE dal 01.02.2011 ovvero dalla diversa data che il Giudice accerterà…”.
L'unica differenza fra il presente giudizio e quello già deciso con sentenza sfavorevole alla ricorrente è il periodo di riferimento (che è più ampio, comprendendo anche quello successivo alla data della sentenza del 2015), nella pacifica identità dei presupposti di fatto e di diritto sottesi alla domanda.
Non risulta infatti che la ricorrente abbia dedotto mansioni diverse legittimanti per il periodo successivo il superiore inquadramento rivendicato, né ha chiesto al
Tribunale di pronunciarsi sul periodo successivo alla statuizione della sentenza, peraltro nemmeno menzionata in ricorso.
In ogni caso, con riferimento alla domanda di riconoscimento delle mansioni superiori invia generale si osserva che il lavoratore che agisca per ottenere l'inquadramento in un livello superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della sua domanda, ed in particolare di specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte in concreto, raffrontandole con i profili caratterizzanti da un lato le mansioni della superiore qualifica rivendicata, e dall'altro lato della qualifica inferiore riconosciutagli dal datore. (Trib. Firenze
9/1/2015, Giud. Papait, in Lav. nella giur. 2015, 646)
6 Nel giudizio in tema di riconoscimento di qualifica superiore, il procedimento logico-giuridico che deve seguire il giudice si snoda in tre fasi successive: 1) quella dell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dal lavoratore;
2) quella dell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) quella, finale, del raffronto tra il risultato della prima indagine e la declaratoria della normativa contrattuale individuate nella seconda. (Corte app. Potenza 11/9/2014, Pres. Stassano Rel. Spagnuolo, in
Lav. nella giur. 2015).
Nel caso di specie parte ricorrente si limita a rivendicare il riconoscimento del superiore inquadramento senza specificare le mansioni svolte in concreto caratterizzanti quelle del superiore livello rispetto al livello riconosciuto dal datore al fine di consentire al giudice il suddetto accertamento, né indica la sussistenza delle condizioni richiamate nel verbale sindacale del 21 settembre
2021, dal cui tenore non si evince alcun impegno della società convenuta.
Ne consegue, alla luce delle suesposte considerazioni, che il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia e con riguardo alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dell' , CP_2 che liquida in € 2109,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Benevento, 14/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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