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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2024, n. 11321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11321 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A CP_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
nella causa civile iscritta al n. 18757 R.A.C.C. dell'anno 2022 all'udienza dell'11.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Lucio Elio Seiano n.80 Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Paolo Trinchieri che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E in persona delle legali rappresentanti pro- Controparte_2 tempore signore e elettivamente domiciliata in Roma, CP_2 CP_2
Viale Pasteur n. 66 presso lo studio degli avv.ti Gerardo Macrini e Vittoria Pelle che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, in virtù di procura conferita in calce alla memoria di costituzione
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 6.6.2022 ed iscritto a ruolo il 7.6.2022, il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: di avere prestato la propria attività in favore della convenuta quale lavoratore subordinato dal 01.02.2007 al 26.04.2021, con mansioni di pasticciere per le quali stato inquadrato al 3° livello previsto dalla declaratoria professionale del CCNL
Turismo - Pubblici Esercizi;
che il rapporto di lavoro si è concluso in data 26.04.2021 a seguito di dimissioni rassegnate dal ricorrente;
che a fronte del lavoro prestato, il ricorrente ha percepito quanto indicato nelle buste paga, oltre a un contributo settimanale non indicato in busta paga, consegnato in contanti, che dal febbraio 2007 a dicembre 2013 è stato pari a € 280,00 a settimana, dal 2014 fino a febbraio 2020 è stato pari a € 180,00 a settimana;
che in virtù delle norme di legge e delle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione, tale contributo, corrisposto in maniera fissa e continuativa è da considerarsi parte ed elemento integrante della retribuzione dovuta al ricorrente, costituendo un hsuperminimo;
che a decorrere dal 10.03.2020 e fino al momento delle dimissioni, il ricorrente è stato collocato in Cassa Integrazione Guadagni;
che il ricorrente ha osservato durante l'intero periodo di lavoro l'orario dalle ore 05:30 alle ore 13:00, espletando 7 ore e 30 minuti di lavoro quotidiano per 6 giorni a settimana, lavorando anche la domenica e con riposo fisso ogni sabato, per un totale di 45 ore di lavoro settimanali a fronte delle 40 ore contrattualmente previste, svolgendo ogni mese 21,66 ore di lavoro straordinario (5 ore x coefficiente fisso 4,33); che considerando una paga oraria media di € 6,85 e applicando la maggiorazione del 30% prevista per il pagamento del lavoro straordinario, mensilmente è dovuta al ricorrente per le ore di lavoro straordinario prestate con cadenza fissa e reiterata, la somma di € 212,18; che ne deriva che dalla somma di € 1.212,40 percepita dal ricorrente come fuori busta mensile, deve essere scorporata, su base mensile, la somma di € 212,18 prevista in base ai parametri della contrattazione collettiva a titolo di pagamento del lavoro straordinario svolto;
che dunque solo la somma di € 1.000,22 è da intendersi come superminimo ad personam non assorbibile per l'intero periodo di lavoro, ed essa rileva come parametro retributivo;
che il ricorrente ha percepito, nel corso del tempo, tutti gli aumenti retributivi previsti dall'aumento dei parametri retributivi così come previsto dagli accordi contenuti nella contrattazione collettiva di riferimento;
che in base a quanto previsto, dunque, dalla legge, dalla giurisprudenza, oltre che dal CCNL applicato al rapporto di lavoro ed in base all'effettiva retribuzione comprensiva di superminimo devono essere quindi calcolate le spettanze dovute per la tredicesima e la quattordicesima mensilità, le maggiorazioni dovute per le ore di lavoro straordinario effettuate dal ricorrente, quanto dovuto a titolo di festività lavorate, il trattamento di fine rapporto;
che l'indennità di Cassa Integrazione avrebbe dovuto essere commisurata all'effettivo parametro retributivo in base al quale è stata, di fatto, corrisposta la retribuzione al ricorrente;
che la predetta indennità di cui il ricorrente ha goduto dal 10.03.2020 al
26.04.2021, è stata invece corrisposta con riferimento alla retribuzione indicata in busta paga e non comprensiva del superminimo;
che pertanto al sig. è dovuta la differenza tra quanto Parte_1 effettivamente gli sarebbe spettato a titolo di indennità di cassa integrazione calcolata sull'effettiva retribuzione percepita dallo stesso e l'indennità di cassa integrazione che ha effettivamente percepito e che è stata calcolata sulla retribuzione dichiarata come imponibile dalla resistente;
che nel predetto periodo di tempo in cui il lavoratore è stato collocato in Cassa integrazione guadagni, non sono stati rispettati i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in Cassa Integrazione;
che dei due dipendenti della convenuta impiegati con mansioni di pasticciere, solo il sig. è stato Parte_1 collocato in Cassa Integrazione per l'intero periodo (con la conseguente decurtazione economica sulla indennità di Cassa Integrazione), mentre l'altro dipendente che svolgeva medesime mansioni è stato mantenuto in servizio per l'intero periodo suindicato;
che in qualsiasi caso di godimento degli ammortizzatori sociali, se si è in presenza di un accordo sindacale che preveda criteri di scelta e di rotazione, il datore di lavoro è tenuto a rispettare tali obblighi;
che se l'accordo sindacale non precisa tali criteri di scelta e di rotazione o in assenza totale di accordo come accaduto per la Cassa integrazione in deroga, il datore di lavoro è comunque obbligato ad osservare i generali principi di correttezza e non discriminazione;
che il ricorrente e il collega che ha lavorato insieme a lui nel laboratorio di pasticceria e che non è stato collocato in Cassa integrazione ( , nel Persona_1 periodo antecedente a essa, hanno svolto le medesime mansioni, ovvero preparare l'impasto, la cottura e la farcitura di dolci, preparare e stendere pasta sfoglia e pasta frolla, preparare dolci e biscotti;
che dato il mancato rispetto dei criteri di rotazione dei lavoratori da collocare in Cassa
Integrazione al ricorrente è dovuta la differenza tra la retribuzione che avrebbe dovuto percepire se fossero stati rispettati i criteri di scelta e rotazione dei lavoratori da collocare in Cassa Integrazione
Guadagni e l'indennità di Cassa Integrazione percepita dal ricorrente per il periodo dal 10.03.2020 al 26.04.2021; che in ogni caso, con riferimento all'indennità di Cassa integrazione guadagni percepita dal lavoratore, essa avrebbe dovuto essere parametrata alla effettiva retribuzione percepita dal ricorrente, comprensiva del superminimo sempre riconosciuto e corrisposto al ricorrente, seppure come “fuori busta” per l'intero periodo di lavoro alle dipendenze della resistente;
che il ricorrente deve percepire, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata osservazione dei criteri di scelta e rotazione dei lavoratori adibiti alle stesse mansioni espletate dal ricorrente, la differenza tra la retribuzione che sarebbe spettata al ricorrente se avesse continuato a lavorare, considerando anche il superminimo dallo stesso percepito, e l'indennità di Cassa Integrazione;
che il ricorrente non ha percepito integralmente quanto a lui spettante a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità e/o relativi ratei per l'anno 2007; che nel 2008 ha percepito esclusivamente la tredicesima mensilità ma in misura parametrata alla retribuzione dichiarata in busta paga;
che per l'anno 2008 non ha percepito nulla a titolo di quattordicesima mensilità; che dall'anno 2009 e fino alla fine del rapporto di lavoro tredicesima e quattordicesima mensilità sono state sempre corrisposte in misura parametrata alla retribuzione indicata in busta paga e non a quella effettivamente percepita dal ricorrente, che pertanto ha diritto ad ottenere il pagamento delle dovute differenze ai sensi degli artt. 183 e 184 CCNL;
che anche il pagamento delle giornate festive è avvenuto in base alla paga giornaliera dovuta al ricorrente secondo le indicazioni contenute in busta paga;
che il ricorrente non ha percepito quanto a lui spettante a titolo di una tantum dovuta nella mensilità di agosto 2007 e nella mensilità di febbraio 2008; che non ha percepito integralmente la maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario diurno prestato mensilmente, per un totale di 21,66 ore di lavoro straordinario mensili;
che anche nella ipotesi in cui si ritenesse corretta la collocazione del ricorrente in Cassa Integrazione Guadagni per il periodo dal 10.03.2020 al 26.04.2021, sarebbe necessario comunque calcolare le spettanze dovute al lavoratore con riferimento alla effettiva indennità di Cassa Integrazione dovuta e parametrata all'effettiva retribuzione dallo stesso lavoratore percepita, comprensiva del “fuori busta”; che il il ricorrente non ha percepito il trattamento di fine rapporto a lui spettante ai sensi di quanto disposto dall'art. 2120 c.c; che il ricorrente ha percepito due anticipi relativi al trattamento di fine rapporto, il primo nell'anno 2012 per un ammontare di € 9.444,30 ed un ulteriore anticipo nell'anno 2019 pari ad € 5.410,00, il tutto per un totale di trattamento di fine rapporto il cui pagamento è stato anticipato rispetto alla fine del rapporto di lavoro pari ad € 14.854,30; di essere tuttora creditore delle seguenti indennità di lavoro subordinato: differenze retributive;
ratei tredicesima mensilità, ratei quattordicesima mensilità, maggiorazione per lavoro festivo, indennità sostitutive delle ferie e dei permessi maturati e non goduti, maggiorazione per lavoro straordinario diurno, una tantum;
trattamento di fine rapporto, risarcimento per la mancata osservazione dei criteri di rotazione della Cassa Integrazione Guadagni per complessivi € 158.281,04, come da conteggi allegati al ricorso;
che nella ipotesi in cui si ritenesse legittima la collocazione del ricorrente in Cassa Integrazione guadagni, in considerazione dell'effettivo ammontare della retribuzione in virtù del quale avrebbe dovuto essere calcolato il massimale dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni, è dovuta al ricorrente, per il periodo dal
10.03.2020 e fino alla conclusione del rapporto lavorativo con la resistente, avvenuta in data
26.04.2021, la differenza tra l'indennità di Cassa Integrazione dovuta e quella effettivamente percepita, per complessivi € 121.735,75, come da conteggi allegati al ricorso.
Esposte alcune considerazioni in diritto circa il riconoscimento del superminimo ad personam come parte della retribuzione ordinaria e le differenze retributive rivendicate, nonché sul mancato rispetto dei criteri di scelta e di rotazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni, il ricorrente concludeva chiedendo di volere:” In via principale, accertato quanto dedotto, accertare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle differenze retributive e delle indennità di lavoro subordinato, tra cui il trattamento di fine rapporto oltre quanto a lui spettante, per il periodo dal 10.03.2020 al 26.04.2021, la differenza tra retribuzione dovuta e indennità di Cassa
Integrazione guadagni percepita (a titolo di risarcimento del danno da mancata applicazione dei criteri di rotazione dei lavoratori da collocare in Cassa Integrazione Guadagni), oltre a tutte le differenze e le indennità di lavoro subordinato maturate durante il predetto periodo e condannare la convenuta a corrispondergli la somma di € 158.281,04, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti al loro soddisfo e oltre ai contributi previdenziali dovuti;
− in via subordinata, accertato quanto dedotto, accertare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle differenze retributive e delle indennità di lavoro subordinato, tra cui il trattamento di fine rapporto e, nel caso in cui si considerasse legittima la collocazione del lavoratore in Cassa Integrazione Guadagni per il periodo dal 10.03.2020 al 26.04.2021, le differenze per il predetto periodo tra l'indennità di
Cassa Integrazione dovuta in virtù dell'effettiva retribuzione comprensiva di superminimo e l'indennità di Cassa Integrazione percepita con riferimento alla retribuzione dichiarata nei cedolini paga e, condannare la convenuta a corrispondergli la somma di € 121.735,75, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti al loro soddisfo e oltre ai contributi previdenziali dovuti;
− il tutto con vittoria di spese e compenso avvocato di giudizio, oltre al rimborso spese generali ed accessori, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario Paolo
Trinchieri”.
La società convenuta si costituiva in giudizio tardivamente il 6.12.2023, depositando memoria difensiva telematica ed allegato fascicolo chiedendo di volere:” a. in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata dal sig. in relazione alle pretese Parte_1 lavorative afferenti al rapporto di lavoro fino alla data del 13.05.2013 in ragione dell'intervenuta sottoscrizione, in sede protetta, di verbale di conciliazione tra le parti odierne del presente giudizio
e delle conseguenti preclusioni derivanti da tale atto;
b. In via principale, nel merito, per tutto quanto in narrativa, rigettare le domande formulate dalla parte ricorrente poiché infondate in punto di fatto e di diritto e comunque non provate;
c. in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse aderire alle argomentazioni del ricorrente, in ordine all'applicabilità del maggior parametro retributivo, ridurre l'importo secondo quanto ritenuto di giustizia. d. in tutti i casi, dichiarare che nulla è dovuto per il periodo dal 01.02.2007
(data di avvio del rapporto di lavoro) e sino al 13.05.2013 attesa l'intervenuta conciliazione in sede protetta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Con ogni salvezza”.
In particolare la deduceva: di avere svolto, Controparte_2 all'interno dei locali di via Sardegna n. 19/21 l'attività di bar-pasticceria e di avere impiegato, nel tempo, alle proprie dipendenze, tra gli altri, il sig. con mansioni di banchista Persona_2 di bar (a tempo pieno) ed esperienza pregressa in gastronomia, il sig. con mansioni Persona_3 di banchista di bar a tempo parziale, il sig. con mansioni di pasticciere a tempo pieno, Persona_4 la sig.ra , come banchista di pasticceria a tempo pieno e la sig.ra Parte_2 Persona_5 come banchista di pasticceria a tempo pieno, nonché il ricorrente con mansioni di pasticcere a tempo parziale di tipo orizzontale;
che l'attività del ha sempre osservato l'apertura di 6 CP_3 giorni su 7, con previsione di un giorno di chiusura settimanale, individuato nella giornata del Cont sabato;
che l'esercizio ha sempre osservato la chiusura per i giorni festivi;
che il ogni anno restava chiuso le due settimane centrali del mese di agosto;
che il sig. a far data dal Parte_1
01.02.2007 è stato assunto alle dipendenze della resistente, con contratto a tempo indeterminato, con previsione di un monte ore settimanali pari a 40 ore da svolgersi 6 giorni alla settimana dalla domenica al venerdì, con inquadramento Pasticcere, 3° livello del CCNL Pubblici Esercizi;
che nell'esecuzione della prestazione lavorativa il ricorrente era tenuto ad osservare il seguente orario lavorativo: dalle ore 06:00 alle ore 12:40; che a fronte dell'attività lavorativa prestata dal ricorrente,
è stato previsto un compenso mensile inizialmente individuato nella somma di € 1.285,16 e, nel corso del rapporto lavorativo, costantemente aggiornato conformemente ai parametri retributivi previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento;
che nel corso del rapporto di lavoro, quando è capitato che il dipendente prestasse attività lavorativa al di fuori del proprio orario di lavoro le datrici hanno provveduto a compensare tali eventuali straordinari, mediante il conferimento di somme in moneta corrente direttamente nelle mani del lavoratore;
che nell'esecuzione della propria prestazione lavorativa, il sig. era prevalentemente adibito ad affiancare il collega Parte_1 Per_1
coadiuvandolo nelle preparazioni di base, occupandosi il dell'effettiva produzione
[...] Per_1 dolciaria, mentre il si occupava del confezionamento di eventuali dolci richiesti dai Parte_1 clienti con particolari caratteristiche, ovvero della preparazioni dei dolci festivi;
che con verbale di conciliazione sindacale del 13.05.2013, espressamente “sottratta alla possibilità di impugnazione prevista dall'art. 2113 c.c.” le parti hanno transatto ogni pretesa riferita alla richiesta di differenze retributive, 13° e 14° mensilità, riposi non goduti, ferie, permessi, straordinari, festività, ROL e Tfr per il periodo dal 01.02.2007 e sino al momento della sottoscrizione (13.05.2013), dietro corresponsione a saldo e stralcio da parte della datrice, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, della somma omnicomprensiva di € 7.800,00 (comprensiva espressamente di tutte le competenze di fine rapporto sino a quel momento maturate); che in concomitanza dell'emergenza sanitaria da Sars Covid-19, che ha colpito il paese, a far data dal mese di marzo 2020 il CP_3 come tutti gli altri esercizi del settore, ha dovuto chiudere temporaneamente la propria attività e, conseguentemente, tutti i lavoratori dipendenti sono stati collocati in Cassa Integrazione
Straordinaria; che dal mese di giugno 2020 l'esercizio commerciale condotto dalla parte convenuta in conformità con le disposizioni di legge vigenti in materia di contenimento del virus, ha potuto riprendere la propria attività; che le signore si sono determinate nel senso di non riprendere a CP_2 tempo pieno l'attività, limitando le aperture dell'esercizio in termini di orario (che poteva variare, a seconda delle condizioni, nella fascia oraria tra le 07.30 e le 14.30) quanto di giorni di apertura, quanto nella varietà delle offerte gastronomiche e dolciarie, cercando per quanto possibile di gestire Cont in autonomia il utilizzando saltuariamente l'ausilio lavorativo del sig. Controparte_4 in quanto unico fra i dipendenti dell'azienda a poter ricoprire il ruolo sia di pasticciere che anche di addetto alla gastronomia, il quale anche, esaurite le proprie mansioni, aiutava le sig.re nella CP_2 funzione di banchista, in ragione della pregressa esperienza maturata in tale ambito;
che tale risorsa lavorativa è stata più che sufficiente, unitamente alla presenza fissa delle titolari presso i locali, a sopperire pienamente alle esigenze dell'esercizio commerciale (la sig.ra al banco CP_2 pasticceria, il sig. per le preparazioni gastronomiche e di pasticceria e la sig.ra Per_1 CP_2 alla cassa), drasticamente diminuite a causa della minima affluenza di clientela;
che a far data dal mese di ottobre 2020, i locali dell'esercizio commerciale sono stati colpiti da un grave fenomeno di infiltrazioni proveniente dall'immobile soprastante dello stesso Controparte_5 misura così corposa da rendere inutilizzabili i locali del così da costringere la resistente CP_3 alla chiusura temporanea dell'esercizio, chiusura dei locali che perdura sino ad oggi;
che in seguito a tale fenomeno, che ha determinato la chiusura dei locali e l'interruzione dell'attività, nessun lavoratore ha prestato attività lavorativa in favore della resistente, lavoratori che sono poi stati tutti licenziati, compreso il sig. che in vigenza del rapporto di lavoro la datrice di lavoro ha Parte_1 corrisposto, su richiesta del lavoratore, le seguenti anticipazioni sul TFR: a) € 9.444,30 lordi di cui sono state trattenute 2.037,27 di tasse per un netto corrisposto di € 7407,03, b) € 5.410,00 lordi dove sono state trattenute 1.409,95 di tasse per un netto di 4.000,05 per un totale di € 14.854,30; di contestare l'orario di lavoro descritto in ricorso;
di contestare la dedotta corresponsione di un fuori busta settimanale in favore del lavoratore;
di contestare ogni altra domanda avanzata in ricorso e i conteggi ivi allegati, in quanto errati.
In punto di diritto la parte convenuta argomentava in merito all'assenza dei dedotti fuori busta che avrebbe percepito il lavoratore, sull'orario di lavoro e sulle dedotte ore di lavoro straordinario svolte, sull'infondatezza della doglianza relativa al mancato rispetto dei criteri di scelta e rotazione dei lavoratori collocati in CIG, sulle preclusioni al lavoratore derivanti dalla sottoscrizione, in sede protetta, di verbale di conciliazione.
La causa veniva istruita mediante escussione di un teste di parte ricorrente, che veniva dichiarata decaduta dalla prova quanto al secondo teste ammesso per omessa citazione e, all'esito, veniva rinviata per la decisione, concesso termine per note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1.2.2007 con qualifica di pasticciere addetto alla preparazione prodotti alimentari, con inquadramento nel 3° livello del ccnl pubblici esercizi, orario di lavoro settimanale di 40 ore, con la retribuzione mensile lorda di € 1.285,16 (doc.1 fasc. ricor.).
Il ricorrente ha dedotto di essersi dimesso il 26.4.2021 (cap.2 pag.2 del ricorso) ma non risulta prodotta alcuna documentazione al riguardo.
Dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta emerge che il rapporto di lavoro tra le parti è cessato il 4.2.2022 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cfr. lettera di licenziamento e comunicazione obbligatoria unificato unilav doc.3). Tuttavia dall'estratto conto emerge che il ricorrente a giugno 2021 è andato in pensione (doc.3 fasc. ricor.). CP_6
Ciò premesso si osserva che dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta si evince che le parti hanno sottoscritto verbale di conciliazione in sede sindacale in data 13.5.2013, relativo al periodo di lavoro dal 1.2.2007 al 13.5.2007, in cui i Conciliatori “hanno preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa gli effetti propri della Conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dall'art. 2113, comma 4° che ne sancisce la non impugnabilità “la rinuncia o transazione versata nel verbale di conciliazione è sottratta all'impugnazione prevista dall'art. 2113” e degli artt. 410,411 comma 3 come modificati dalla legge 11 agosto 1973 n.533 e dalla legge 04.11.2010 n. 183” , conciliazione avente ad oggetto:” differenze retributive, 13° e 14° mensilità, riposi non goduti, ferie, permessi, straordinari, festività, rol. T.F.R.” In tale sede le parti hanno conciliato nei seguenti termini: il datore di lavoro ha offerto la somma omnia comprensiva di € 393,00 oltre ad € 7.407,00 per tutte le spettanze di fine rapporto, somma ritenuta congrua ed accettata dal sig. , erogata contestualmente a mezzo assegno bancario Parte_1
(doc.2).
Deve, pertanto, essere rigettata ogni domanda avanzata in ricorso relativa al periodo di lavoro1.2.2007-13.5.2013, in quanto coperto tra transazione in sede sindacale, sottratta all'impugnazione.
Per ciò che concerne il periodo successivo, occorre evidenziare che le differenze retributive rivendicate si fondano esclusivamente: 1) sul dedotto “contributo settimanale non indicato in busta paga” che il ricorrente avrebbe percepito, in contanti, per tutto il periodo di lavoro, “pari a € 280,00 a settimana, dal 2014 fino a febbraio 2020 invece è stato pari a € 180,00 a settimana”
(pag.1 del ricorso); 2) sul dedotto lavoro straordinario che avrebbe effettuato il ricorrente (dal
1.2.2007) fino al 9.3.2020, “ osservando un orario di lavoro giornaliero intercorrente dalle ore
05:30 alle ore 13, espletando 7 ore e 30 minuti di lavoro quotidiano per 6 giorni a settimana, lavorando anche la domenica e con riposo fisso ogni sabato”, per un totale di 45 ore settimanali
(punto 5 pag.3 del ricorso); 3) sulla dedotta mancata osservazione dei criteri di rotazione della
Cassa Integrazione Guadagni, con conseguente richiesta di risarcimento danni.
Per ciò che concerne il dedotto “fuori busta” settimanale, si osserva che l'unico teste di parte ricorrente escusso, che ha lavorato presso la parte convenuta Testimone_1 insieme al ricorrente dal 2008 al 2020, fino alla chiusura per Covid, ha dichiarato:” Non so se il ricorrente abbia ricevuto una somma fissa extra busta paga, non eravamo insieme quando ci pagavano. Io non ho ricevuto somme fisse extra busta paga”.
Pertanto non risulta provato il pagamento del contributo settimanale “fuori busta” dedotto in ricorso, con conseguente rigetto di ogni domanda che trova nell'accertamento dello stesso il necessario presupposto.
Quanto al lavoro straordinario dedotto, si osserva che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cass. sez. lav. sent. n.16150 del 19/06/2018).
Ritiene questo Giudice che nel caso di specie il ricorrente non abbia assolto al rigoroso onere di prova gravante sullo stesso, risultando al riguardo insufficiente a provare il dedotto lavoro straordinario la dichiarazione resa dal solo teste il quale ha Testimone_1 dichiarato:”…Io e il ricorrente facevamo i pasticcieri. Lavoravamo insieme. Iniziavamo a lavorare alle 5.30, alle 6.00 apriva il bar, tra le 5.30 e le 6.00 preparavamo i cornetti. Io lavoravo fino alle
14.30 mentre il ricorrente terminava alle 13.00. Lavoravamo sei giorni su sette tranne il sabato che era libero. Quando lavoravamo un po' di più ci davano qualcosa. Non so se il ricorrente abbia ricevuto una somma fissa extra busta paga, non eravamo insieme quando ci pagavano.Io non ho ricevuto somme fisse extra busta paga. Prima con il covid tutti siamo andati in cassa integrazione
e poi il bar ha riaperto e io ho ricominciato a lavorare, il ricorrente no. ADR: il datore di lavoro apriva alle 5.30, aprivano una settimana la sig.ra e una settimana mi sembra il sig. CP_2
. Persona_6
Al riguardo si osserva che il ricorrente non ha provveduto a citare il secondo teste ammesso e, per tali ragioni, è stato dichiarato decaduto dalla prova.
Per le considerazioni che precedono deve essere respinta la domanda di pagamento di lavoro straordinario e tutte le domande ad essa collegate.
Lamenta, infine, il ricorrente il mancato rispetto dei criteri di scelta e di rotazione dei lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni, atteso che il ricorrente sarebbe stato collocato in cassa integrazione dal 9.3.2020 al 26.3.2021 “mentre l'altro dipendente che svolgeva equivalenti mansioni è stato mantenuto in servizio per l'intero periodo suindicato”, sig. (pag. 5 e Persona_4
12 del ricorso).
Si osserva che il teste ha dichiarato che” Prima con il covid tutti siamo andati in Per_4 cassa integrazione e poi il bar ha riaperto e io ho ricominciato a lavorare, il ricorrente no”. Quindi anche il teste è andato in cassa integrazione, come il ricorrente, a decorrere dal 9.3.2020, ed Per_4 è tornato a lavorare quando il bar ha riaperto, ovvero secondo le incontestate allegazioni di parte convenuta, dal mese di giugno 2020. Sempre secondo le allegazioni della parte convenuta, non contestate dal ricorrente, l'esercizio è stato riaperto da giugno 2020 a ottobre 2020, data di chiusura del locale a causa di alcune infiltrazioni. Il teste non ha precisato fino a quando ha lavorato Per_4 dopo la riapertura del locale.
Occorre rammentare che durante l'emergenza da COVID19 il legislatore ha previsto la possibilità per i datori di lavoro che ricorrono agli ammortizzatori sociali, di omettere l'accordo sindacale con il conseguente esonero formale dall'indicazione dei criteri di scelta e di rotazione dei lavoratori.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la tutela generale accordata ai lavoratori collocati in godimento degli ammortizzatori sociali, prevede in ogni caso il rispetto generale della rotazione dei lavoratori, atteso che il godimento degli ammortizzatori sociali comporta una penalizzazione economica per i lavoratori e il datore di lavoro deve quindi garantire un'equa ripartizione di tale sacrificio e che il datore di lavoro deve agire nel rispetto dei principi di non discriminazione, diligenza e buona fede.
Nel caso di specie dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente, ed in particolare dalla raccomandata del 14.10.2020, di cui al doc. n.6, inviata al ricorrente dalla convenuta in risposta alla raccomandata del 6.10.2020 di costituzione in mora inviata dal sig. (doc.5) emerge che Parte_1 la e la , nel contestare le rivendicazioni del ricorrente, afferma che CP_2 CP_2 CP_2
“per quanto riguarda la rotazione durante la CIG, come a Lei noto, il Sig. è stato Persona_1 chiamato a riprendere l'attività perché oltre a garantire le mansioni di pasticcere ha fornito anche la disponibilità a lavorare come banchista mentre Lei ci ha chiaramente riferito che oltre a non essere in grado ma anche per motivi personali non poteva garantirci la copertura di questo servizio
e pertanto di comune accordo, o almeno così pensavamo che fosse, si è deciso di continuare a farle Part usufruire la . Se ad oggi le sue disponibilità fossero cambiate ce lo faccia sapere in modo che possiamo organizzare la turnazione con il Sig. . Per_1
Trattasi di circostanze dedotte dalla parte convenuta mai contestate dal ricorrente, il quale non risulta avere mai comunicato alla società datrice di lavoro la sua disponibilità a riprendere a lavorare “in modo che possiamo organizzare la turnazione con il Sig. . Per_1
Non sussiste, pertanto, alcuna violazione dei criteri di rotazione dei lavoratori da collocare in Cassa Integrazione, atteso che emerge documentalmente che è stato il ricorrente a riferire alla convenuta “che oltre a non essere in grado ma anche per motivi personali non poteva garantirci la copertura di questo servizio”(banchista, cfr. missiva della convenuta del 6.10.2020), con conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere integralmente respinto.
In ragione della peculiarità del caso concreto e del comportamento processuale delle parti si compensano tra le stesse le spese di lite.
P.Q.M
1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 11.11.2024 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi