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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 29/07/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1175/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Grasselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1175/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PACIONI LUCIANO, Parte_1 C.F._1 giusta procura alle liti depositata congiuntamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Macerata, Via Morbiducci, 53;
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PELUCCO ALESSIA e dell'avv. GUERRA
EMANUELA, giusta procura alle liti depositata nella comparsa di costituzione di nuovo difensore del
20.9.2023, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sofia Marchiafava, in Senigallia, Strada dei Casini, 21/C;
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità per fatto del custode (art. 2051 c.c.)
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 14.01.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Parte attrice: come da note scritte del 13.01.2025
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto contrariis rejectis
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte nella superiore narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., l'esclusiva responsabilità di corrente in Piazza Controparte_1 pagina 1 di 15 della Croce Rossa, I, 00161 Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore nella causazione del sinistro de quo, e per l'effetto condannare la stessa corrente in Controparte_1
Piazza della Croce Rossa, I, 00161 Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della odierna attrice della somma che sarà dovuta all'esito della espletanda attività istruttoria a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e per le spese sostenute o di quella maggiore o minore somma che il Tribunale adìto riterrà equa, comunque ed in ogni caso, sempre entro i limiti di competenza del Tribunale adìto;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte nella superiore narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., l'esclusiva responsabilità di corrente in Piazza della Croce Rossa, I, 00161 Controparte_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore nella causazione del sinistro de quo, e per
l'effetto condannare corrente in Piazza della Croce Rossa, I, Controparte_1
00161 Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della odierna attrice della somma che sarà dovuta all'esito della espletanda attività istruttoria a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e spese sostenute o di quella maggiore o minore somma che il tribunale adìto riterrà equa, comunque ed in ogni caso, sempre entro i limiti di competenza del Tribunale adìto.
Il tutto con condanna al pagamento delle spese di lite”.
Parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie meglio viste, in accoglimento delle domande, deduzioni ed eccezioni tutte formulate in comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti difensivi:
- Rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra dedotti e quivi richiamati;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 03.05.2022, conveniva in giudizio la Parte_1 società (d'ora in poi per chiedere il risarcimento dei Controparte_1 CP_1 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 06.08.2018, alle ore 16.00 circa, all'interno della stazione ferroviaria di Tolentino.
Parte attrice allegava:
pagina 2 di 15 - di essere inciampata lungo la passerella-pedana, posta sulle rotaie, che permette l'attraversamento dei binari, a causa del suo pessimo stato di usura e manutenzione ed in ragione di una sconnessione;
- di essere stata aiutata ad alzarsi e soccorsa dalle numerose persone che si trovavano nella stazione ferroviaria;
- di essere stata condotta d'urgenza con ambulanza presso l'ospedale di Macerata, dove veniva ricoverata fino al 13.08.2018, con diagnosi “frattura pluriframmentaria al terzo prossimale e medio della diafisi omerale a sinistra” (cfr. allegato 2 - cartella clinica);
- di essere stata sottoposta, in data 10.08.2018, ad intervento chirurgico volto alla “riduzione cruenta di frattura dell'omero con fissazione interna con chiodo endomidollare”;
In diritto, l'attrice osservava che la responsabilità dell'occorso andava attribuita esclusivamente alla società quale proprietaria e custode del bene, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in subordine, ai CP_1 sensi dell'art. 2043 c.c., dal momento che la pedana ha costituito un'insidia per l'ignaro utente che ivi si trovava a transitare, data la non prevedibilità della sua sconnessione.
Con decreto del 18.05.2022, il G.I. ai sensi dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c. differiva la prima udienza di comparazione delle parti al 07.11.2022.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 06.11.2022, si costitutiva in giudizio la società
la quale imputava l'evento lesivo alla “condotta imprudente della danneggiata” e CP_1 contestava la descrizione dello stato della passerella fornita dalla parte attrice.
In particolare, parte convenuta evidenziava che: - a seguito del “sopraluogo della non Pt_2 erano emerse criticità; - la pedana è costituita “da elementi Strail che si mantengono comunque in buono stato”; - un'eventuale “non perfetta linearità del cordolo in muratura” non era, in ogni caso, idonea ad arrecare pregiudizi al transito dei passeggeri;
- nessun altro sinistro si è verificato sulla passerella.
Alla prima udienza, il G.I. assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e rinviava per la discussione in ordine all'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 28.02.2023.
Parte attrice, con prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositata in data 07.12.2022, evidenziava la genericità delle contestazioni della convenuta ed, al fine di escludere il concorso colposo del danneggiato, precisava che “procedeva a velocità normale, senza correre e prestando Parte_1 addirittura maggior attenzione proprio per la diversità del tratto ove stava transitando e prestando diligenza ed attenzione a possibili ostacoli lungo il tragitto” e, con la seconda memoria depositata in data 09.01.2023, produceva due fotografie dello stato dei luoghi e chiedeva l'ammissione di prova per pagina 3 di 15 testi e CTU medico legale per accertare e quantificare le lesioni subite dalla Sig.ra in Pt_1 conseguenza del sinistro per cui è causa.
Parte convenuta, con seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositata in data 27.01.2023, con riferimento alla regolarità dello stato dei luoghi interessati, precisava che:
- “le passatoie interessate, costituite da elementi di Strail, erano state apposte regolarmente secondo le modalità previste;
- le stesse erano in buono stato manutentivo, senza presentare alcuna criticità al passaggio degli utente;
- nessun intervento manutentivo è stato effettuato successivamente al sopralluogo effettuato dai Cont dipendenti di …)
- vi erano anche condizioni meteo tali da non poter esservi alcun pregiudizio alla visibilità della passatoia che collegava i binari”, pertanto, “una condotta diligente di parte attrice avrebbe certamente evitato l'evento lesivo lamentato”.
La eccepiva, inoltre, l'infondatezza e la genericità delle istanze istruttorie di parte attrice e CP_1 chiedeva di essere ammesso a prova contraria diretta (sui capitoli avversari 4, 6 e 7) ed indiretta.
La causa veniva istruita a mezzo prova orale (testi escussi all'udienza del 19.06.2023), all'esito della quale era nominato per esperire CTU medico – legale il dott. Persona_1
Dopo il deposito dell'elaborato, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
04.11.2024.
Assegnata la causa alla scrivente come da d.p. 62/2024, l'udienza era rinviata al 14.01.2025 in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, stante le richieste delle parti, la scrivente assegnava i termini di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. (60+20) con decorrenza dal 15.02.2025 e tratteneva la causa in decisione.
****
Preliminarmente, va condiviso l'inquadramento giuridico della fattispecie come proposto nella domanda in via principale da , dal momento che “la passerella faceva parte dell'arredo Parte_1 della stazione ferroviaria”, pertanto, da tale assunto deriva “l'obbligo dell' della CP_2 manutenzione della passerella e della custodia della stessa, volto ad evitare danni a quanti dovevano necessariamente servirsene, con conseguente inquadramento della fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 2051 c.c.. Si tratta, infatti, di pertinenze della sede ferroviaria destinata all'attraversamento dei binari, per cui ad essa erano riconducibili, per la sua funzione, l'esigenza e l'onere di vigilanza affinché della pertinenza stessa (passerella), per sua natura o per particolari contingenze, non derivasse danno agli utenti” (cfr. Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 14091 del 01/07/2005). pagina 4 di 15 Orbene, la giurisprudenza ha, nel tempo, elaborato i seguenti principi in tema di responsabilità per il fatto del custode:
“a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost..
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" ((cfr. Cassazione Civile, Sezioni
Unite n. 20943 del 30.06.2022 punto 8.9 della motivazione con richiamo alle pronunce della terza sezione civile rese in data 1 febbraio 2018, nn.2480 e 2481).
Orbene, parte attrice ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante. pagina 5 di 15 Infatti, la verificazione del sinistro in esame, in capo a quale evento storico accaduto Parte_1 all'interno della stazione ferroviaria di Tolentino, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, cioè in data 06.08.2018, alle ore 16.00 circa, non può essere messa in discussione in quanto corroborata alla luce delle risultanze in atti, lette nel loro complesso.
In primo luogo, l'attrice ha dimostrato di aver acquistato come valevole per quel giorno un biglietto ferroviario da Tolentino a Senigallia
Nello specifico, il teste (non avente alcun legame con la parte), sentito all'udienza del Testimone_1
19.06.2023, sul cap. 1) di cui alla seconda memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c. di parte attrice (e cioè
“nella giornata del 6.8.2018 si trovava nella stazione ferroviaria di Tolentino quando vide una donna
a terra sulla pedana posta sui binari per l'attraversamento degli stessi”) ha risposto “io mi trovavo in stazione perché stavo aspettando un amico che stava arrivando in treno, lei si trovava a circa tre metri da me, l'ho vista cadere e mi sono avvicinato per aiutarla” e sul cap. 3 ha specificato “preciso che non ho visto esattamente la caduta, io però mi sono accorto con la coda dell'occhio che una persona che era caduta e quindi sono andato a soccorrerla, c'erano anche altre due o tre persone, non ricordo con esattezza, ma erano più giù”.
Inoltre, la caduta della donna risulta comprovata dal fatto , nata il [...], di anni 60 Parte_1 al momento del sinistro, sia stata ricoverata con urgenza presso l'ospedale di Macerata dal 06.08.2018 al 13.08.2018 per effettuare il successivo intervento chirurgico (come dimostra la documentazione di cui alla cartella clinica prodotta il 12.5.2022).
Tanto meno può dubitarsi, vieppiù in presenza di un teste oculare, che l'evento sia stato provocato proprio dalla passerella posta per l'attraversamento dei binari.
Ancorché, infatti, le foto del doc. 5 di parte attrice prodotte in seconda memoria non mostrino la presenza della pedana, l'esistenza della passerella per l'attraversamento dei binari all'epoca è stata ammessa dallo stesso procuratore della convenuta e confermata dal teste di parte attrice
[...]
Tes_1
L'uomo in sede di deposizione ha affermato, rispondendo al capitolo 4 della seconda memoria ex art. 183 comma VI di parte attrice (“vide che la pedana posta sui binari era sconnessa con i binari e si creava uno scalino con gli stessi”) “è vero, confermo la circostanza” e dopo aver visionato le foto
(allo stato attuale) ha confermato a chiarimento richiesto dal Giudice che “all'epoca c'era una pedana in corrispondenza del punto in cui il marciapiede è abbassato”.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, si deve ritenere certamente dimostrato che in coincidenza di un abbassamento del marciapiede vi fosse anche la pedana/passerella per l'attraversamento dei binari, posta però a livello diverso dal marciapiede stesso (come ricordato dal teste), con conseguente pagina 6 di 15 creazione di un dislivello tale da provocare il possibile inciampo, il che secondo l'id quod plerumque accidit (visto che il teste si trovava a tre metri e ha poi soccorso la vittima), consente di ritenere integrata la prova presuntiva della caduta per via dell'atteggiarsi della pedana/passerella.
Del resto, la Cassazione ha ammesso che pure l'assenza di testimoni oculari in grado di descrivere e confermare le modalità e la dinamica del fatto dannoso, non esclude la possibilità di verificare aliunde, tramite presunzioni, il suddetto nesso eziologico, sulla base del rilievo che neanche i testimoni possono con certezza attribuire un dato evento dannoso alla presenza di agenti pericolosi ingeneratesi sulla cosa in custodia, di guisa che la causa è sempre individuata presuntivamente in relazione al contesto (cfr.
Cass. n.9140/2013).
Peraltro, non può non valorizzarsi anche che l'attrice nell'ambito della seconda memoria ha fatto presente anche che aveva provveduto in data successiva al sinistro a “rimuovere la struttura CP_1 per sostituirla con un sottopasso” (producendo foto dello stato attuale -a lavori in corso- e ribadendo la circostanza in comparsa conclusionale, ove si legge“la successiva rimozione della struttura per sostituirla con un sottopasso conferma indirettamente la pericolosità del manufatto, già evidenziata nei rilievi difensivi dell'attrice”) e la parte convenuta non ha mai operato una analitica contestazione sul punto.
Sulla base delle risultanze della prova orale e della documentazione in atti si deve, pertanto, ritenere provato che la signora sia caduta mentre attraversava la passerella che consentiva Parte_1
l'attraversamento dei binari, a causa del suo atteggiarsi.
È principio condiviso che, in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., non grava sul danneggiato dimostrare l'esistenza di un'insidia o trabocchetto, bensì è il custode che, laddove sia dimostrato il fatto lesivo come cagionato dalla cosa in custodia, deve dimostrare l'esistenza di un caso fortuito che sia tale da renderlo esente da responsabilità.
Dal momento che parte attrice ha fornito la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che la stessa ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia), grava sulla società convenuta l'onere di dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (Cass. civ. Sez. 3, 24/09/2015, n. 18865; Cass. civ., Sez. 2, 29 novembre 2006, n. 25243;
Cass. civ., Sez. 3 13 luglio 2011, n. 15389).
La non ha né allegato né provato che il dislivello passerella/marciapiede ribassato CP_1 rappresentasse una repentina alterazione dello stato dei luoghi tale da non poter essere rimossa per difetto del tempo necessario (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/06/2009, (ud. 04/05/2009, dep.
11/06/2009, n.13550 per cui il caso fortuito è configurabile quando vi sia una repentina e non pagina 7 di 15 specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa tuttavia essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere;
conforme la recente Cassazione civile sez. III, 18/06/2019, n.16295).
Parte convenuta si è limitata ad escludere la presenza di criticità sulla passerella, solo perché “costituita da elementi Strail antiscivolo”, tuttavia, non ha fornito prova alcuna dell'asserita “regolare manutenzione nonché messa in sicurezza della stessa” (cfr. note d'udienza del 09.02.2024).
Non risulta, quindi, sotto tale profilo integrato l'esonero di responsabilità derivante dal caso fortuito.
Ad avviso di questo Giudice non può, inoltre, rinvenirsi tale esimente neanche nella condotta della stessa, alla quale pure è stato imputato - di non aver visto l'asperità, nonostante “le condizioni Pt_1 meteo tali da non poter arrecare pregiudizio alcuno alla visibilità”.
In generale, infatti, la stessa Corte di Cassazione“sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le recenti ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e
2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost..
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. E' stato anche chiarito nelle menzionate pronunce che l'espressione
"fatto colposo" che compare nell'art. 1227 c.c., non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive c/o dettata dalla comune prudenza.”
(così Cassazione civile sez. VI , 03/04/2019, n. 9315).
Orbene, quanto al primo aspetto (la visibilità del dislivello, atteso l'orario diurno), anche recentemente la EM Corte (nella sentenza Cass. civ., sez. III, ord., 2 maggio 2022, n. 13729) ha censurato la pagina 8 di 15 decisione di merito con cui il Giudice “ha ritenuto che la condotta del danneggiato integrasse di per sé il caso fortuito perché l'avvallamento era percepibile per la sua dimensione e per l'orario in cui era avvenuto il sinistro” in ragione del fatto che “alla luce appunto della giurisprudenza sopra indicata, il avrebbe dovuto prevenire l'avvallamento certamente presente ed intrinsecamente pericoloso, CP_3 non avendo provato che si fosse appena creato. Ragionando diversamente, tutti i custodi di strade potrebbero permettersi di lasciarle non riparate a tempi indefiniti, ovvero astenersi dalla custodia, perché gli avvallamenti possono essere percepiti materialmente da chi passa nelle ore luminose del giorno, soltanto negli orari notturni "risorgendo" la custodia.”
La condotta della può, tuttavia, integrare un concorso colposo nella produzione dell'evento ai Pt_1 sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c..
La stessa, infatti, è stata non del tutto improntata a diligenza, dal momento che, dalle foto dalla stessa allegate alla seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. emergono irregolarità anche sul marciapiede posto a ridosso della pedana adibita all'attraversamento dei binari;
inoltre, è stata la stessa parte attrice ad affermare, nel proprio atto di citazione che “la pedana-passerella posta sulle rotaie… si trovava in pessimo stato di usura e manutenzione”, pertanto, la stessa avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione, anche perché è noto che l'attraversamento dei binari, quando non avviene su appositi sottopassi, richiede peculiare cautela, a maggior ragione laddove si noti uno stato di non perfetta manutenzione degli spazi.
Ancorché, quindi, avrebbe potuto certamente adottare un comportamento più diligente, il Parte_1 suo passaggio sulla pedana non può dirsi causa esclusiva dell'evento, atteso che la condotta non risulta affatto anomala rispetto allo stato dei luoghi, in quanto la passerella era per sua natura adibita all'attraversamento dei binari (non vi era altra modalità, invero, né può pretendersi che il passeggero attraversi sulle rotaie!)
La condotta dell'attrice non è, pertanto, certamente sufficiente ad escludere la responsabilità della società convenuta (atteso che lo stato della pedana presentava un'indubbia pericolosità), tuttavia, può essere stimata come causa concorrente nel sinistro, visto anche l'orario diurno e le “condizioni meteo tali da non poter arrecare pregiudizio alcuno alla visibilità” (come dedotto dalla nella sua CP_1 comparsa conclusionale).
Questo Giudice, pertanto, rilevato che la ricostruzione del nesso causale tra il criterio di imputazione della responsabilità e l'evento dannoso va operata anche d'ufficio (Cass. 22/03/2011, n. 6529: anche quando il danneggiante o il responsabile si limiti a contestare in toto la propria responsabilità, conforme anche Cassazione civile sez. III, 28/07/2015, n.15859), ritiene di stimare il concorso causale della danneggiata – alla luce delle circostanze del caso concreto- nella misura del 20%. pagina 9 di 15 Di conseguenza, facendo applicazione degli artt. 2056 e 1227 comma 1 c.c., devono essere determinati i danni patiti dalla che la società è chiamata a risarcire, ferma la Parte_1 CP_1 decurtazione del 20% (tale porzione rimane a carico dello stesso attore, in ragione della condotta tenuta).
L'attrice ha diritto a vedersi risarcita, anzitutto, del danno non patrimoniale subito.
Il CTU, infatti, “rispondendo ai quesiti posti dal Giudice” ha affermato che:
“quesito 1) quali siano state le conseguenze lesive del sinistro per il quale è causa:
- frattura pluriframmentaria al terzo prossimale e medio della diafìsi omerale sn sottoposta a osteosintesi tramite chiodo midollare;
mezzi di sintesi in sede;
-contusioni escoriate al gomito dx e ginocchio sn;
quesito 2) se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata:
l'invalidità temporanea complessiva ammonta a giorni 99 di cui: 100% gg 8, 75% gg 31, 50 % gg 45,
25% gg 15; quesito 3) se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi:
- esiti di frattura pluriframmentaria al terzo prossimale e medio della diafìsi omerale sn sottoposta a osteosintesi tramite chiodo midollare;
mezzi di sintesi in sede.
Per la quantificazione del danno biologico si usano le Linee Guida SIMLA per la valutazione medico- legale del danno alla persona in ambito civilistico:
-Esiti di frattura diafisaria dell'omero trattata chirurgicamente, con persistenza dei mezzi di sintesi e moderata limitazione funzionale 5-7% n.d. Valutazione 7%; quesito 4) in caso di risposta affermativa al punto 3, se i postumi permanenti possano essere eliminati in tutto od in parte, precisando in che modo, con quali tempi di invalidità temporanea, con quale rischio e con quale costo, ed indicando quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo;
Trattasi di postumi stabilizzati pertanto non è ipotizzabile che possano essere eliminati in tutto o in parte;
quesito 5) le spese per cure mediche ritenute congrue e riconducibili al sinistro e le quantifichi: nella documentazione agli atti non sono dettagliate spese mediche.”
Il Giudice ritiene che, tali conclusioni, in quanto fonte di indagine scrupolosa e attenta, anche degli atti di causa, debbano essere confermate, anche perché “in materia che richiede un elevato livello di pagina 10 di 15 cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente" (cfr.
Cass. n. 23362 del 2012).
Il Giudice, pertanto, non addiviene ad esaminare criticamente il sapere scientifico e le metodologie cui il tecnico si sia richiamato, essendo mancate anche osservazioni ad opera dei CTP.
La liquidazione del danno non patrimoniale può essere effettuata, assumendo tali parametri ed utilizzando le Tabelle del Tribunale di Milano, come aggiornate al 2024.
Le stesse, infatti, espressive dei valori all'oggi, cioè al momento della liquidazione del danno, possono essere assunte, alla luce della giurisprudenza di legittimità, come parametro equitativo atto a garantire anche omogeneità e prevedibilità della decisione.
In particolare, nel caso di specie, l'ausiliare del Giudice ha ravvisato un'invalidità temporanea stimabile in 8 giorni al 100%, 31 giorni di parziale al 75%, 45 giorni di parziale al 50% ed ulteriori 15 giorni di parziale al 25%, che, assumendo il valore base in euro 115,00/die (atteso che non emergono elementi in base ai quali operare l'aumento) può essere liquidata in complessivi euro 6.612,50, così determinati: euro 920,00 per il periodo di inabilità al 100%, euro 2.673,75 per il periodo di inabilità al
75%, euro 2.587,50 per il tempo di invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 431,25 per un'invalidità temporanea parziale al 25%.
Considerando il concorso di colpa della danneggiata (decurtazione del 20%), pertanto, il danno per tale voce va liquidato in euro 5.290,00 (valore attuale).
Secondo il noto insegnamento dei giudici di legittimità, la somma va devalutata alla data di insorgenza della invalidità (cioè, la data del sinistro, 06.08.2018); sulla somma originaria, via via annualmente rivalutata, spettano gli interessi legali a titolo di risarcimento del danno da ritardato pagamento, equitativamente determinato in misura pari agli interessi legali in difetto di diversa e specifica prova sull'uso che il danneggiato avrebbe fatto del denaro tempestivamente ricevuto;
sulla somma così complessivamente determinata, decorrono gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Va, inoltre, determinato il danno da invalidità permanente.
In tal caso va considerata quale punto di danno biologico il valore non comprensivo della normale sofferenza correlata, atteso che la Cassazione -come osservato dal difensore del convenuto- per pagina 11 di 15 riconoscere la maggiorazione del 25% al punto richiede uno specifico accertamento anche di tale danno morale, di cui non sono stati forniti indici, neanche presuntivi.
Come ben spiegato da Cass. civ. sez. 3, Ordinanza n. 15733 del 2022, “trova, dunque, definitiva conferma sul piano normativo, come già da tempo affermato da questa Corte, il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma 'danno morale' allude a una realtà che (diversamente dal danno biologico) rimane in sé insuscettibile di alcun accertamento medico-legale, e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato (v. Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 10/11/2020)” sicché “il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale
(c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano” [quelle del 2024], “che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno
(accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico).”
Considerando quindi la somma di € 2.089,92, l'età di 60 anni della danneggiata al momento del fatto
(atteso che il sinistro si verificava ad agosto 2018 e la signora è nata a [...] 1958) e la percentuale di menomazione permanente alla salute indicata nel 7%, il quantum risarcitorio risulta pari a complessivi euro 10.314,00 (dovendosi appunto escludere l'incremento per sofferenza soggettiva)
Il Giudice, nel caso di specie, non ritiene possibile operare alcuna personalizzazione, atteso che difetta qualsivoglia allegazione circa la peculiare incidenza nel caso di specie del sinistro su specifiche attività relazionali dell'attore o interessi, mancando anche l'allegazione e considerando che la normale incidenza è già oggetto di valutazione e liquidazione nell'omnicomprensività tipica garantita dalle tabelle milanesi.
Operando, pertanto, i ricalcoli alla luce della porzione di responsabilità a carico della societa CP_1
l'importo dovuto risulta pari ad euro 8.251,20 per l'invalidità permanente.
[...]
pagina 12 di 15 Trattandosi di debito di valore, secondo i principi già richiamati, l'importo va devalutato alla data di cessazione dell'invalidità temporanea (Cass. civ. n. 26897 del 19.12.2014, cioè 99 giorni dopo il sinistro e quindi alla data del 13.11.2018); sulla somma originaria, via via annualmente rivalutata in base agli indici Istat, sono dovuti gli interessi legali (Cassazione civile 1712/1995).
Nulla è dovuto per il danno patrimoniale, cioè la somma derivante dalle spese mediche in quanto non documentate.
Come ben chiarito dalla giurisprudenza, infatti, “L'art. 1226 c.c. (rubricato "Valutazione equitativa del danno")” “stabilisce che "se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa".
E' opinione costante e risalente della giurisprudenza e della dottrina che questa previsione abbia natura "sussidiaria" e "non sostitutiva".
La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, perché presuppone l'esistenza d'un danno oggettivamente accertato.
Essa attribuisce al giudice di merito non già un potere arbitrario, ma una facoltà di integrazione in via equitativa della prova semipiena circa l'ammontare del danno.
La liquidazione equitativa ha, poi, natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini, e non della liquidazione equitativa)... Presupposto per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. è che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno sia:
(a) oggettiva, cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta;
(b) incolpevole, cioè non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova.
La liquidazione equitativa del danno costituisce infatti un rimedio fondato sull'equità c.d. "integrativa"
o "suppletiva": l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica.
L'equità integrativa costituisce, per l'opinione unanime della dottrina, uno strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti, nei casi dubbi.
Se dunque l'equità integrativa ha lo scopo di contemperare i contrapposti interessi, è evidente che essa fallirebbe del tutto il suo scopo, se vi si potesse ricorrere anche quando la stima del danno sia non impossibile, ma soltanto difficile;
ovvero quando la stima del danno non siasi potuta compiere per la pigrizia od il mal talento delle parti o dei loro procuratori.
In simili casi, infatti, non vi sono contrapposti interessi da contemperare, tutti egualmente meritevoli di tutela: al contemperamento degli interessi si sostituisce qui l'applicazione rigorosa del principio di pagina 13 di 15 autoresponsabilità, in virtù del quale ciascuno deve subire le conseguenze giuridiche delle proprie azioni od omissioni.
Qualsiasi diversa interpretazione dell'art. 1226 c.c. si porrebbe, a tacer d'altro, in contrasto col precetto costituzionale che garantisce la parità delle parti e la terzietà del giudice” (cfr. Cassazione
Civile, Sezioni VI – 3, ordinanza 16051 del 17.11.2020, Sezioni I, sentenza n. 10850 del 10.07.2003,
Sezioni III, sentenza n. 6056 del 16.06.1990 e n. 3176 del 16.12.1963).
Orbene, parte attrice non ha fornito alcuna indicazione del perché non sia riuscita a provare le spese mediche per il tramite di congrua documentazione e/o a mezzo prova orale, di tal che si appalesa un difetto probatorio che non può essere colmato dal Giudice.
Non può, pertanto, essere accolta neanche la richiesta liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.
“nella misura minima di € 500,00 (comprensiva di spese mediche per esami, fattura del dott. Per_1 per € 305 e assistenza dei CTP di parte dott. ”. Per_2
Infatti, sia le spese di CTU che le spese di CTP sono non voci di danno ma costi del processo e, pertanto, soggiacciono a regolamentazione come le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico della convenuta.
Esse si liquidano, secondo lo scaglione di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 (scaglione del decisum), con importi fra minimi e medi per la fase di studio ed introduttiva e prossimi ai minimi per istruttoria e decisionale, non esistendo un diritto ai medi (cfr. Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n.
2386 del 31.01.2017 per cui “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i medi ivi indicati dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione”).
La nota spese dell'avv. Pacioni viene disattesa in quanto non basata sul corretto scaglione del decisum.
Quanto alle spese di CTU, le stesse (sostenute dalla come comprovato in atti) vanno Pt_1 definitivamente poste a carico della convenuta soccombente.
Quanto, invece, ai costi per la CTP, non essendo documentazione a supporto, non possono essere rifusi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni sofferti da per le causali di cui in parte motiva che si Parte_1 quantificano, già considerato il concorso di colpa della danneggiata, in euro 13.541,20 oltre accessori come in parte motiva;
pagina 14 di 15 2) Condanna a società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a rimborsare a parte attrice le spese di lite che si liquidano in euro 545,00 per Parte_1 esborsi (contributo e marca) ed in euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, CPA e IVA se dovuta come per legge;
3) Pone definitivamente a carico della convenuta in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, le spese della C.T.U., come liquidate in corso di causa (e in concreto pagate dall'attrice come documentato il 22.2.2024)
Macerata, 29 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Grasselli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Grasselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1175/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PACIONI LUCIANO, Parte_1 C.F._1 giusta procura alle liti depositata congiuntamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Macerata, Via Morbiducci, 53;
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PELUCCO ALESSIA e dell'avv. GUERRA
EMANUELA, giusta procura alle liti depositata nella comparsa di costituzione di nuovo difensore del
20.9.2023, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sofia Marchiafava, in Senigallia, Strada dei Casini, 21/C;
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità per fatto del custode (art. 2051 c.c.)
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 14.01.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Parte attrice: come da note scritte del 13.01.2025
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto contrariis rejectis
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte nella superiore narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., l'esclusiva responsabilità di corrente in Piazza Controparte_1 pagina 1 di 15 della Croce Rossa, I, 00161 Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore nella causazione del sinistro de quo, e per l'effetto condannare la stessa corrente in Controparte_1
Piazza della Croce Rossa, I, 00161 Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della odierna attrice della somma che sarà dovuta all'esito della espletanda attività istruttoria a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e per le spese sostenute o di quella maggiore o minore somma che il Tribunale adìto riterrà equa, comunque ed in ogni caso, sempre entro i limiti di competenza del Tribunale adìto;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte nella superiore narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., l'esclusiva responsabilità di corrente in Piazza della Croce Rossa, I, 00161 Controparte_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore nella causazione del sinistro de quo, e per
l'effetto condannare corrente in Piazza della Croce Rossa, I, Controparte_1
00161 Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della odierna attrice della somma che sarà dovuta all'esito della espletanda attività istruttoria a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e spese sostenute o di quella maggiore o minore somma che il tribunale adìto riterrà equa, comunque ed in ogni caso, sempre entro i limiti di competenza del Tribunale adìto.
Il tutto con condanna al pagamento delle spese di lite”.
Parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie meglio viste, in accoglimento delle domande, deduzioni ed eccezioni tutte formulate in comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti difensivi:
- Rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra dedotti e quivi richiamati;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 03.05.2022, conveniva in giudizio la Parte_1 società (d'ora in poi per chiedere il risarcimento dei Controparte_1 CP_1 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 06.08.2018, alle ore 16.00 circa, all'interno della stazione ferroviaria di Tolentino.
Parte attrice allegava:
pagina 2 di 15 - di essere inciampata lungo la passerella-pedana, posta sulle rotaie, che permette l'attraversamento dei binari, a causa del suo pessimo stato di usura e manutenzione ed in ragione di una sconnessione;
- di essere stata aiutata ad alzarsi e soccorsa dalle numerose persone che si trovavano nella stazione ferroviaria;
- di essere stata condotta d'urgenza con ambulanza presso l'ospedale di Macerata, dove veniva ricoverata fino al 13.08.2018, con diagnosi “frattura pluriframmentaria al terzo prossimale e medio della diafisi omerale a sinistra” (cfr. allegato 2 - cartella clinica);
- di essere stata sottoposta, in data 10.08.2018, ad intervento chirurgico volto alla “riduzione cruenta di frattura dell'omero con fissazione interna con chiodo endomidollare”;
In diritto, l'attrice osservava che la responsabilità dell'occorso andava attribuita esclusivamente alla società quale proprietaria e custode del bene, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in subordine, ai CP_1 sensi dell'art. 2043 c.c., dal momento che la pedana ha costituito un'insidia per l'ignaro utente che ivi si trovava a transitare, data la non prevedibilità della sua sconnessione.
Con decreto del 18.05.2022, il G.I. ai sensi dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c. differiva la prima udienza di comparazione delle parti al 07.11.2022.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 06.11.2022, si costitutiva in giudizio la società
la quale imputava l'evento lesivo alla “condotta imprudente della danneggiata” e CP_1 contestava la descrizione dello stato della passerella fornita dalla parte attrice.
In particolare, parte convenuta evidenziava che: - a seguito del “sopraluogo della non Pt_2 erano emerse criticità; - la pedana è costituita “da elementi Strail che si mantengono comunque in buono stato”; - un'eventuale “non perfetta linearità del cordolo in muratura” non era, in ogni caso, idonea ad arrecare pregiudizi al transito dei passeggeri;
- nessun altro sinistro si è verificato sulla passerella.
Alla prima udienza, il G.I. assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e rinviava per la discussione in ordine all'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 28.02.2023.
Parte attrice, con prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositata in data 07.12.2022, evidenziava la genericità delle contestazioni della convenuta ed, al fine di escludere il concorso colposo del danneggiato, precisava che “procedeva a velocità normale, senza correre e prestando Parte_1 addirittura maggior attenzione proprio per la diversità del tratto ove stava transitando e prestando diligenza ed attenzione a possibili ostacoli lungo il tragitto” e, con la seconda memoria depositata in data 09.01.2023, produceva due fotografie dello stato dei luoghi e chiedeva l'ammissione di prova per pagina 3 di 15 testi e CTU medico legale per accertare e quantificare le lesioni subite dalla Sig.ra in Pt_1 conseguenza del sinistro per cui è causa.
Parte convenuta, con seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositata in data 27.01.2023, con riferimento alla regolarità dello stato dei luoghi interessati, precisava che:
- “le passatoie interessate, costituite da elementi di Strail, erano state apposte regolarmente secondo le modalità previste;
- le stesse erano in buono stato manutentivo, senza presentare alcuna criticità al passaggio degli utente;
- nessun intervento manutentivo è stato effettuato successivamente al sopralluogo effettuato dai Cont dipendenti di …)
- vi erano anche condizioni meteo tali da non poter esservi alcun pregiudizio alla visibilità della passatoia che collegava i binari”, pertanto, “una condotta diligente di parte attrice avrebbe certamente evitato l'evento lesivo lamentato”.
La eccepiva, inoltre, l'infondatezza e la genericità delle istanze istruttorie di parte attrice e CP_1 chiedeva di essere ammesso a prova contraria diretta (sui capitoli avversari 4, 6 e 7) ed indiretta.
La causa veniva istruita a mezzo prova orale (testi escussi all'udienza del 19.06.2023), all'esito della quale era nominato per esperire CTU medico – legale il dott. Persona_1
Dopo il deposito dell'elaborato, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
04.11.2024.
Assegnata la causa alla scrivente come da d.p. 62/2024, l'udienza era rinviata al 14.01.2025 in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, stante le richieste delle parti, la scrivente assegnava i termini di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. (60+20) con decorrenza dal 15.02.2025 e tratteneva la causa in decisione.
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Preliminarmente, va condiviso l'inquadramento giuridico della fattispecie come proposto nella domanda in via principale da , dal momento che “la passerella faceva parte dell'arredo Parte_1 della stazione ferroviaria”, pertanto, da tale assunto deriva “l'obbligo dell' della CP_2 manutenzione della passerella e della custodia della stessa, volto ad evitare danni a quanti dovevano necessariamente servirsene, con conseguente inquadramento della fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 2051 c.c.. Si tratta, infatti, di pertinenze della sede ferroviaria destinata all'attraversamento dei binari, per cui ad essa erano riconducibili, per la sua funzione, l'esigenza e l'onere di vigilanza affinché della pertinenza stessa (passerella), per sua natura o per particolari contingenze, non derivasse danno agli utenti” (cfr. Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 14091 del 01/07/2005). pagina 4 di 15 Orbene, la giurisprudenza ha, nel tempo, elaborato i seguenti principi in tema di responsabilità per il fatto del custode:
“a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost..
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" ((cfr. Cassazione Civile, Sezioni
Unite n. 20943 del 30.06.2022 punto 8.9 della motivazione con richiamo alle pronunce della terza sezione civile rese in data 1 febbraio 2018, nn.2480 e 2481).
Orbene, parte attrice ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante. pagina 5 di 15 Infatti, la verificazione del sinistro in esame, in capo a quale evento storico accaduto Parte_1 all'interno della stazione ferroviaria di Tolentino, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, cioè in data 06.08.2018, alle ore 16.00 circa, non può essere messa in discussione in quanto corroborata alla luce delle risultanze in atti, lette nel loro complesso.
In primo luogo, l'attrice ha dimostrato di aver acquistato come valevole per quel giorno un biglietto ferroviario da Tolentino a Senigallia
Nello specifico, il teste (non avente alcun legame con la parte), sentito all'udienza del Testimone_1
19.06.2023, sul cap. 1) di cui alla seconda memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c. di parte attrice (e cioè
“nella giornata del 6.8.2018 si trovava nella stazione ferroviaria di Tolentino quando vide una donna
a terra sulla pedana posta sui binari per l'attraversamento degli stessi”) ha risposto “io mi trovavo in stazione perché stavo aspettando un amico che stava arrivando in treno, lei si trovava a circa tre metri da me, l'ho vista cadere e mi sono avvicinato per aiutarla” e sul cap. 3 ha specificato “preciso che non ho visto esattamente la caduta, io però mi sono accorto con la coda dell'occhio che una persona che era caduta e quindi sono andato a soccorrerla, c'erano anche altre due o tre persone, non ricordo con esattezza, ma erano più giù”.
Inoltre, la caduta della donna risulta comprovata dal fatto , nata il [...], di anni 60 Parte_1 al momento del sinistro, sia stata ricoverata con urgenza presso l'ospedale di Macerata dal 06.08.2018 al 13.08.2018 per effettuare il successivo intervento chirurgico (come dimostra la documentazione di cui alla cartella clinica prodotta il 12.5.2022).
Tanto meno può dubitarsi, vieppiù in presenza di un teste oculare, che l'evento sia stato provocato proprio dalla passerella posta per l'attraversamento dei binari.
Ancorché, infatti, le foto del doc. 5 di parte attrice prodotte in seconda memoria non mostrino la presenza della pedana, l'esistenza della passerella per l'attraversamento dei binari all'epoca è stata ammessa dallo stesso procuratore della convenuta e confermata dal teste di parte attrice
[...]
Tes_1
L'uomo in sede di deposizione ha affermato, rispondendo al capitolo 4 della seconda memoria ex art. 183 comma VI di parte attrice (“vide che la pedana posta sui binari era sconnessa con i binari e si creava uno scalino con gli stessi”) “è vero, confermo la circostanza” e dopo aver visionato le foto
(allo stato attuale) ha confermato a chiarimento richiesto dal Giudice che “all'epoca c'era una pedana in corrispondenza del punto in cui il marciapiede è abbassato”.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, si deve ritenere certamente dimostrato che in coincidenza di un abbassamento del marciapiede vi fosse anche la pedana/passerella per l'attraversamento dei binari, posta però a livello diverso dal marciapiede stesso (come ricordato dal teste), con conseguente pagina 6 di 15 creazione di un dislivello tale da provocare il possibile inciampo, il che secondo l'id quod plerumque accidit (visto che il teste si trovava a tre metri e ha poi soccorso la vittima), consente di ritenere integrata la prova presuntiva della caduta per via dell'atteggiarsi della pedana/passerella.
Del resto, la Cassazione ha ammesso che pure l'assenza di testimoni oculari in grado di descrivere e confermare le modalità e la dinamica del fatto dannoso, non esclude la possibilità di verificare aliunde, tramite presunzioni, il suddetto nesso eziologico, sulla base del rilievo che neanche i testimoni possono con certezza attribuire un dato evento dannoso alla presenza di agenti pericolosi ingeneratesi sulla cosa in custodia, di guisa che la causa è sempre individuata presuntivamente in relazione al contesto (cfr.
Cass. n.9140/2013).
Peraltro, non può non valorizzarsi anche che l'attrice nell'ambito della seconda memoria ha fatto presente anche che aveva provveduto in data successiva al sinistro a “rimuovere la struttura CP_1 per sostituirla con un sottopasso” (producendo foto dello stato attuale -a lavori in corso- e ribadendo la circostanza in comparsa conclusionale, ove si legge“la successiva rimozione della struttura per sostituirla con un sottopasso conferma indirettamente la pericolosità del manufatto, già evidenziata nei rilievi difensivi dell'attrice”) e la parte convenuta non ha mai operato una analitica contestazione sul punto.
Sulla base delle risultanze della prova orale e della documentazione in atti si deve, pertanto, ritenere provato che la signora sia caduta mentre attraversava la passerella che consentiva Parte_1
l'attraversamento dei binari, a causa del suo atteggiarsi.
È principio condiviso che, in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., non grava sul danneggiato dimostrare l'esistenza di un'insidia o trabocchetto, bensì è il custode che, laddove sia dimostrato il fatto lesivo come cagionato dalla cosa in custodia, deve dimostrare l'esistenza di un caso fortuito che sia tale da renderlo esente da responsabilità.
Dal momento che parte attrice ha fornito la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che la stessa ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia), grava sulla società convenuta l'onere di dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (Cass. civ. Sez. 3, 24/09/2015, n. 18865; Cass. civ., Sez. 2, 29 novembre 2006, n. 25243;
Cass. civ., Sez. 3 13 luglio 2011, n. 15389).
La non ha né allegato né provato che il dislivello passerella/marciapiede ribassato CP_1 rappresentasse una repentina alterazione dello stato dei luoghi tale da non poter essere rimossa per difetto del tempo necessario (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/06/2009, (ud. 04/05/2009, dep.
11/06/2009, n.13550 per cui il caso fortuito è configurabile quando vi sia una repentina e non pagina 7 di 15 specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa tuttavia essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere;
conforme la recente Cassazione civile sez. III, 18/06/2019, n.16295).
Parte convenuta si è limitata ad escludere la presenza di criticità sulla passerella, solo perché “costituita da elementi Strail antiscivolo”, tuttavia, non ha fornito prova alcuna dell'asserita “regolare manutenzione nonché messa in sicurezza della stessa” (cfr. note d'udienza del 09.02.2024).
Non risulta, quindi, sotto tale profilo integrato l'esonero di responsabilità derivante dal caso fortuito.
Ad avviso di questo Giudice non può, inoltre, rinvenirsi tale esimente neanche nella condotta della stessa, alla quale pure è stato imputato - di non aver visto l'asperità, nonostante “le condizioni Pt_1 meteo tali da non poter arrecare pregiudizio alcuno alla visibilità”.
In generale, infatti, la stessa Corte di Cassazione“sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le recenti ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e
2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost..
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. E' stato anche chiarito nelle menzionate pronunce che l'espressione
"fatto colposo" che compare nell'art. 1227 c.c., non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive c/o dettata dalla comune prudenza.”
(così Cassazione civile sez. VI , 03/04/2019, n. 9315).
Orbene, quanto al primo aspetto (la visibilità del dislivello, atteso l'orario diurno), anche recentemente la EM Corte (nella sentenza Cass. civ., sez. III, ord., 2 maggio 2022, n. 13729) ha censurato la pagina 8 di 15 decisione di merito con cui il Giudice “ha ritenuto che la condotta del danneggiato integrasse di per sé il caso fortuito perché l'avvallamento era percepibile per la sua dimensione e per l'orario in cui era avvenuto il sinistro” in ragione del fatto che “alla luce appunto della giurisprudenza sopra indicata, il avrebbe dovuto prevenire l'avvallamento certamente presente ed intrinsecamente pericoloso, CP_3 non avendo provato che si fosse appena creato. Ragionando diversamente, tutti i custodi di strade potrebbero permettersi di lasciarle non riparate a tempi indefiniti, ovvero astenersi dalla custodia, perché gli avvallamenti possono essere percepiti materialmente da chi passa nelle ore luminose del giorno, soltanto negli orari notturni "risorgendo" la custodia.”
La condotta della può, tuttavia, integrare un concorso colposo nella produzione dell'evento ai Pt_1 sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c..
La stessa, infatti, è stata non del tutto improntata a diligenza, dal momento che, dalle foto dalla stessa allegate alla seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. emergono irregolarità anche sul marciapiede posto a ridosso della pedana adibita all'attraversamento dei binari;
inoltre, è stata la stessa parte attrice ad affermare, nel proprio atto di citazione che “la pedana-passerella posta sulle rotaie… si trovava in pessimo stato di usura e manutenzione”, pertanto, la stessa avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione, anche perché è noto che l'attraversamento dei binari, quando non avviene su appositi sottopassi, richiede peculiare cautela, a maggior ragione laddove si noti uno stato di non perfetta manutenzione degli spazi.
Ancorché, quindi, avrebbe potuto certamente adottare un comportamento più diligente, il Parte_1 suo passaggio sulla pedana non può dirsi causa esclusiva dell'evento, atteso che la condotta non risulta affatto anomala rispetto allo stato dei luoghi, in quanto la passerella era per sua natura adibita all'attraversamento dei binari (non vi era altra modalità, invero, né può pretendersi che il passeggero attraversi sulle rotaie!)
La condotta dell'attrice non è, pertanto, certamente sufficiente ad escludere la responsabilità della società convenuta (atteso che lo stato della pedana presentava un'indubbia pericolosità), tuttavia, può essere stimata come causa concorrente nel sinistro, visto anche l'orario diurno e le “condizioni meteo tali da non poter arrecare pregiudizio alcuno alla visibilità” (come dedotto dalla nella sua CP_1 comparsa conclusionale).
Questo Giudice, pertanto, rilevato che la ricostruzione del nesso causale tra il criterio di imputazione della responsabilità e l'evento dannoso va operata anche d'ufficio (Cass. 22/03/2011, n. 6529: anche quando il danneggiante o il responsabile si limiti a contestare in toto la propria responsabilità, conforme anche Cassazione civile sez. III, 28/07/2015, n.15859), ritiene di stimare il concorso causale della danneggiata – alla luce delle circostanze del caso concreto- nella misura del 20%. pagina 9 di 15 Di conseguenza, facendo applicazione degli artt. 2056 e 1227 comma 1 c.c., devono essere determinati i danni patiti dalla che la società è chiamata a risarcire, ferma la Parte_1 CP_1 decurtazione del 20% (tale porzione rimane a carico dello stesso attore, in ragione della condotta tenuta).
L'attrice ha diritto a vedersi risarcita, anzitutto, del danno non patrimoniale subito.
Il CTU, infatti, “rispondendo ai quesiti posti dal Giudice” ha affermato che:
“quesito 1) quali siano state le conseguenze lesive del sinistro per il quale è causa:
- frattura pluriframmentaria al terzo prossimale e medio della diafìsi omerale sn sottoposta a osteosintesi tramite chiodo midollare;
mezzi di sintesi in sede;
-contusioni escoriate al gomito dx e ginocchio sn;
quesito 2) se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata:
l'invalidità temporanea complessiva ammonta a giorni 99 di cui: 100% gg 8, 75% gg 31, 50 % gg 45,
25% gg 15; quesito 3) se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi:
- esiti di frattura pluriframmentaria al terzo prossimale e medio della diafìsi omerale sn sottoposta a osteosintesi tramite chiodo midollare;
mezzi di sintesi in sede.
Per la quantificazione del danno biologico si usano le Linee Guida SIMLA per la valutazione medico- legale del danno alla persona in ambito civilistico:
-Esiti di frattura diafisaria dell'omero trattata chirurgicamente, con persistenza dei mezzi di sintesi e moderata limitazione funzionale 5-7% n.d. Valutazione 7%; quesito 4) in caso di risposta affermativa al punto 3, se i postumi permanenti possano essere eliminati in tutto od in parte, precisando in che modo, con quali tempi di invalidità temporanea, con quale rischio e con quale costo, ed indicando quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo;
Trattasi di postumi stabilizzati pertanto non è ipotizzabile che possano essere eliminati in tutto o in parte;
quesito 5) le spese per cure mediche ritenute congrue e riconducibili al sinistro e le quantifichi: nella documentazione agli atti non sono dettagliate spese mediche.”
Il Giudice ritiene che, tali conclusioni, in quanto fonte di indagine scrupolosa e attenta, anche degli atti di causa, debbano essere confermate, anche perché “in materia che richiede un elevato livello di pagina 10 di 15 cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente" (cfr.
Cass. n. 23362 del 2012).
Il Giudice, pertanto, non addiviene ad esaminare criticamente il sapere scientifico e le metodologie cui il tecnico si sia richiamato, essendo mancate anche osservazioni ad opera dei CTP.
La liquidazione del danno non patrimoniale può essere effettuata, assumendo tali parametri ed utilizzando le Tabelle del Tribunale di Milano, come aggiornate al 2024.
Le stesse, infatti, espressive dei valori all'oggi, cioè al momento della liquidazione del danno, possono essere assunte, alla luce della giurisprudenza di legittimità, come parametro equitativo atto a garantire anche omogeneità e prevedibilità della decisione.
In particolare, nel caso di specie, l'ausiliare del Giudice ha ravvisato un'invalidità temporanea stimabile in 8 giorni al 100%, 31 giorni di parziale al 75%, 45 giorni di parziale al 50% ed ulteriori 15 giorni di parziale al 25%, che, assumendo il valore base in euro 115,00/die (atteso che non emergono elementi in base ai quali operare l'aumento) può essere liquidata in complessivi euro 6.612,50, così determinati: euro 920,00 per il periodo di inabilità al 100%, euro 2.673,75 per il periodo di inabilità al
75%, euro 2.587,50 per il tempo di invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 431,25 per un'invalidità temporanea parziale al 25%.
Considerando il concorso di colpa della danneggiata (decurtazione del 20%), pertanto, il danno per tale voce va liquidato in euro 5.290,00 (valore attuale).
Secondo il noto insegnamento dei giudici di legittimità, la somma va devalutata alla data di insorgenza della invalidità (cioè, la data del sinistro, 06.08.2018); sulla somma originaria, via via annualmente rivalutata, spettano gli interessi legali a titolo di risarcimento del danno da ritardato pagamento, equitativamente determinato in misura pari agli interessi legali in difetto di diversa e specifica prova sull'uso che il danneggiato avrebbe fatto del denaro tempestivamente ricevuto;
sulla somma così complessivamente determinata, decorrono gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Va, inoltre, determinato il danno da invalidità permanente.
In tal caso va considerata quale punto di danno biologico il valore non comprensivo della normale sofferenza correlata, atteso che la Cassazione -come osservato dal difensore del convenuto- per pagina 11 di 15 riconoscere la maggiorazione del 25% al punto richiede uno specifico accertamento anche di tale danno morale, di cui non sono stati forniti indici, neanche presuntivi.
Come ben spiegato da Cass. civ. sez. 3, Ordinanza n. 15733 del 2022, “trova, dunque, definitiva conferma sul piano normativo, come già da tempo affermato da questa Corte, il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma 'danno morale' allude a una realtà che (diversamente dal danno biologico) rimane in sé insuscettibile di alcun accertamento medico-legale, e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato (v. Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 10/11/2020)” sicché “il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale
(c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano” [quelle del 2024], “che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno
(accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico).”
Considerando quindi la somma di € 2.089,92, l'età di 60 anni della danneggiata al momento del fatto
(atteso che il sinistro si verificava ad agosto 2018 e la signora è nata a [...] 1958) e la percentuale di menomazione permanente alla salute indicata nel 7%, il quantum risarcitorio risulta pari a complessivi euro 10.314,00 (dovendosi appunto escludere l'incremento per sofferenza soggettiva)
Il Giudice, nel caso di specie, non ritiene possibile operare alcuna personalizzazione, atteso che difetta qualsivoglia allegazione circa la peculiare incidenza nel caso di specie del sinistro su specifiche attività relazionali dell'attore o interessi, mancando anche l'allegazione e considerando che la normale incidenza è già oggetto di valutazione e liquidazione nell'omnicomprensività tipica garantita dalle tabelle milanesi.
Operando, pertanto, i ricalcoli alla luce della porzione di responsabilità a carico della societa CP_1
l'importo dovuto risulta pari ad euro 8.251,20 per l'invalidità permanente.
[...]
pagina 12 di 15 Trattandosi di debito di valore, secondo i principi già richiamati, l'importo va devalutato alla data di cessazione dell'invalidità temporanea (Cass. civ. n. 26897 del 19.12.2014, cioè 99 giorni dopo il sinistro e quindi alla data del 13.11.2018); sulla somma originaria, via via annualmente rivalutata in base agli indici Istat, sono dovuti gli interessi legali (Cassazione civile 1712/1995).
Nulla è dovuto per il danno patrimoniale, cioè la somma derivante dalle spese mediche in quanto non documentate.
Come ben chiarito dalla giurisprudenza, infatti, “L'art. 1226 c.c. (rubricato "Valutazione equitativa del danno")” “stabilisce che "se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa".
E' opinione costante e risalente della giurisprudenza e della dottrina che questa previsione abbia natura "sussidiaria" e "non sostitutiva".
La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, perché presuppone l'esistenza d'un danno oggettivamente accertato.
Essa attribuisce al giudice di merito non già un potere arbitrario, ma una facoltà di integrazione in via equitativa della prova semipiena circa l'ammontare del danno.
La liquidazione equitativa ha, poi, natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini, e non della liquidazione equitativa)... Presupposto per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. è che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno sia:
(a) oggettiva, cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta;
(b) incolpevole, cioè non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova.
La liquidazione equitativa del danno costituisce infatti un rimedio fondato sull'equità c.d. "integrativa"
o "suppletiva": l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica.
L'equità integrativa costituisce, per l'opinione unanime della dottrina, uno strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti, nei casi dubbi.
Se dunque l'equità integrativa ha lo scopo di contemperare i contrapposti interessi, è evidente che essa fallirebbe del tutto il suo scopo, se vi si potesse ricorrere anche quando la stima del danno sia non impossibile, ma soltanto difficile;
ovvero quando la stima del danno non siasi potuta compiere per la pigrizia od il mal talento delle parti o dei loro procuratori.
In simili casi, infatti, non vi sono contrapposti interessi da contemperare, tutti egualmente meritevoli di tutela: al contemperamento degli interessi si sostituisce qui l'applicazione rigorosa del principio di pagina 13 di 15 autoresponsabilità, in virtù del quale ciascuno deve subire le conseguenze giuridiche delle proprie azioni od omissioni.
Qualsiasi diversa interpretazione dell'art. 1226 c.c. si porrebbe, a tacer d'altro, in contrasto col precetto costituzionale che garantisce la parità delle parti e la terzietà del giudice” (cfr. Cassazione
Civile, Sezioni VI – 3, ordinanza 16051 del 17.11.2020, Sezioni I, sentenza n. 10850 del 10.07.2003,
Sezioni III, sentenza n. 6056 del 16.06.1990 e n. 3176 del 16.12.1963).
Orbene, parte attrice non ha fornito alcuna indicazione del perché non sia riuscita a provare le spese mediche per il tramite di congrua documentazione e/o a mezzo prova orale, di tal che si appalesa un difetto probatorio che non può essere colmato dal Giudice.
Non può, pertanto, essere accolta neanche la richiesta liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.
“nella misura minima di € 500,00 (comprensiva di spese mediche per esami, fattura del dott. Per_1 per € 305 e assistenza dei CTP di parte dott. ”. Per_2
Infatti, sia le spese di CTU che le spese di CTP sono non voci di danno ma costi del processo e, pertanto, soggiacciono a regolamentazione come le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico della convenuta.
Esse si liquidano, secondo lo scaglione di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 (scaglione del decisum), con importi fra minimi e medi per la fase di studio ed introduttiva e prossimi ai minimi per istruttoria e decisionale, non esistendo un diritto ai medi (cfr. Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n.
2386 del 31.01.2017 per cui “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i medi ivi indicati dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione”).
La nota spese dell'avv. Pacioni viene disattesa in quanto non basata sul corretto scaglione del decisum.
Quanto alle spese di CTU, le stesse (sostenute dalla come comprovato in atti) vanno Pt_1 definitivamente poste a carico della convenuta soccombente.
Quanto, invece, ai costi per la CTP, non essendo documentazione a supporto, non possono essere rifusi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni sofferti da per le causali di cui in parte motiva che si Parte_1 quantificano, già considerato il concorso di colpa della danneggiata, in euro 13.541,20 oltre accessori come in parte motiva;
pagina 14 di 15 2) Condanna a società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a rimborsare a parte attrice le spese di lite che si liquidano in euro 545,00 per Parte_1 esborsi (contributo e marca) ed in euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, CPA e IVA se dovuta come per legge;
3) Pone definitivamente a carico della convenuta in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, le spese della C.T.U., come liquidate in corso di causa (e in concreto pagate dall'attrice come documentato il 22.2.2024)
Macerata, 29 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Grasselli
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