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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/01/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5535 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Luigi Lagioia ed elettivamente C.F._1 domiciliato in Brusciano (NA) alla via Camillo Cucca n. 218, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to Mariarosaria Della Corte ed elettivamente C.F._2 domiciliata in Roma alla via Panama n.16, presso lo studio questi;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del giorno 28.10.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.09.2021 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in data 30.05.2019 a BU (BO) (atto n. 12 parte 1 anno 2019), dalla cui unione non nascevano figli, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, nulla per il mantenimento della resistente e, in merito alla casa familiare, dichiararsi che la stessa resti nella disponibilità del ricorrente;
vinte le spese di lite.
La resistente, costituitasi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione con addebito al ricorrente, assegno di mantenimento in proprio favore nella misura di € 5.000,00 mensili, vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti all'udienza presidenziale del 11.07.2022, il Presidente, con ordinanza del
14.11.2022, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti e rimetteva i coniugi dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 31.03.2023.
All'udienza del 28.10.2024, viste le conclusioni dalle parti rassegnate mediante il deposito di note ex art. 127 ter cpc, la causa veniva riservata al collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c. , deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Circa le altre domande, soprattutto di carattere economico, la causa andrà rimessa sul ruolo al fine di acquisire ulteriore documentazione reddituale patrimoniale delle parti come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in modo parziale, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BU (BO) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
d) Spese al definitivo.
Nola così è deciso nella camera di consiglio del 27.01.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5535 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Luigi Lagioia ed elettivamente C.F._1 domiciliato in Brusciano (NA) alla via Camillo Cucca n. 218, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to Mariarosaria Della Corte ed elettivamente C.F._2 domiciliata in Roma alla via Panama n.16, presso lo studio questi;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del giorno 28.10.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.09.2021 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in data 30.05.2019 a BU (BO) (atto n. 12 parte 1 anno 2019), dalla cui unione non nascevano figli, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, nulla per il mantenimento della resistente e, in merito alla casa familiare, dichiararsi che la stessa resti nella disponibilità del ricorrente;
vinte le spese di lite.
La resistente, costituitasi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione con addebito al ricorrente, assegno di mantenimento in proprio favore nella misura di € 5.000,00 mensili, vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti all'udienza presidenziale del 11.07.2022, il Presidente, con ordinanza del
14.11.2022, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti e rimetteva i coniugi dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 31.03.2023.
All'udienza del 28.10.2024, viste le conclusioni dalle parti rassegnate mediante il deposito di note ex art. 127 ter cpc, la causa veniva riservata al collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c. , deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Circa le altre domande, soprattutto di carattere economico, la causa andrà rimessa sul ruolo al fine di acquisire ulteriore documentazione reddituale patrimoniale delle parti come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in modo parziale, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BU (BO) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
d) Spese al definitivo.
Nola così è deciso nella camera di consiglio del 27.01.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)