Decreto presidenziale 23 luglio 2024
Ordinanza cautelare 12 agosto 2024
Decreto presidenziale 19 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 13 maggio 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 02/03/2026, n. 3838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3838 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03838/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07637/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7637 del 2024, proposto da
BE PO, AV OR IL, BE TE, IA NT, OS Di IO, VI AL, AU NI, AR UI PA, NZ AD, IA PI, RO LV, AZ AN, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
DR MM, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” in parte qua e per quanto di interesse di parte ricorrente;
- delle tabelle di valutazione dei titoli allegate all’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” e, in particolare, la tabella A/3, la tabella A/7 e la tabella A/8;
- dell’Ordinanza Ministeriale n. 114 del 10 giugno 2024 avente ad oggetto «Disposizioni modificative dell’Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”»;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione e comunque agli atti e anche previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. CA De NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli odierni ricorrenti deducono di essere insegnanti con oltre tre anni di precariato, accomunati dalla circostanza di non aver potuto prendere parte al percorso abilitante di cui al DPCM del 4 agosto 2023, contrariamente ai docenti abilitati per i quali, per talune classi di insegnamento, sono stati avviati i percorsi da 30 CFU; impugnano quindi l’O.M. n. 88 del 2024, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124”, nella parte in cui prevede l'attribuzione di ulteriori 24 punti ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione mediante i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023.
Con il presente ricorso viene quindi impugnato quale atto generale, l’O.M. n. 88/2024, deducendo plurime censure per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito, con memoria di stile dell’Avvocatura dello Stato, il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Con ordinanza n. 3656/2024 è stata respinta la domanda cautelare; l’ordinanza è stata riformata in appello ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito.
Con ordinanza n. 9182/2025 la Sezione III bis di questo Tribunale ha sollevato d’ufficio questioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso, per carenza dei presupposti del gravame collettivo, non risultando agli atti la prova dell’omogeneità delle situazioni azionate e per non essere state impugnate le Graduatorie Provinciali Supplenze di riferimento per ciascun ricorrente; con la stessa ordinanza la causa è stata rimessa alla Sezione competente per materia (sez. IV bis).
All’udienza pubblica del 4 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso è improcedibile.
Va in via assorbente rilevato che l’impugnativa dell’atto generale non è mai stata seguita dall’impugnativa delle singole graduatorie in cui si sarebbe potuta concretizzare la lesione della sfera giuridica dei singoli ricorrenti, in ragione di una posizione in graduatoria deteriore rispetta a quella ambita; è infatti l'atto applicativo, nel caso di specie la graduatoria, che effettivamente realizza il pregiudizio della sfera soggettiva e, quindi, rende attuale l'interesse a ricorrere. E tanto si evince peraltro anche dal ricorso nel quale viene fatto valere (pag. 10) che in base alle convocazioni per il sostegno avviate a partire da agosto 2023, “nel decreto n. 28027 del 29 agosto 2023 il primo docente convocato vantava un punteggio di 66 punti; l’ultimo, invece, come si evince dal decreto n.1038 dell’8 gennaio 2024, vantava un punteggio di 36 punti” facendo chiaramente riferimento alla loro posizione in graduatoria.
Non può peraltro condividersi la contestazione effettuata da parte ricorrente relativamente alla inammissibilità del ricorso sollevata ex art. 73, comma 3 dal giudicante in ordine alla mancata impugnazione delle graduatorie, dato che essi hanno ritenuto l’OM 88/2024 immediatamente lesiva delle rispettive posizioni, proprio perché nel far riferimento a quella di altri soggetti, collocati nelle posizioni sopra menzionate nel decreto n. 28027 del 29 agosto 2023 ed in quello n.1038 dell’8 gennaio 2024 vengono richiamate le graduatorie cui i detti provvedimenti hanno attinto ai fini della stipula di contratti a tempo determinato su sostegno, con la conseguenza che la mancata convocazione degli interessati, a causa della ritenuta illegittima mancata attribuzione del punteggio spettante come statuito dall’OM n. 88/2024, rende indispensabile l’impugnazione delle rispettive graduatorie, onde evidenziare la lesione della posizione giuridica soggettiva di cui essi sono titolari.
Con la conseguenza che la mancata impugnazione della graduatoria finale si traduce – in adesione ad un indirizzo consolidato – nella improcedibilità del ricorso avverso l’atto generale che avrebbe disciplinato la compilazione di quella graduatoria poiché, dal richiesto annullamento dello stesso, non deriverebbe in capo agli interessati alcun concreto vantaggio, versando in condizione di inoppugnabilità l'atto conclusivo della procedura. (cfr. TAR Lazio, III bis, 22 agosto 2025, n. 15684).
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Sussistono giuste ragioni, considerata anche la difesa di mero stile dell’Avvocatura, limitata all’allegazione della relazione degli uffici, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA FI, Presidente
CA De NN, Consigliere, Estensore
Marco Arcuri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA De NN | NA FI |
IL SEGRETARIO