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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/05/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 223 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 223 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] Parte_1 ( con il patrocinio dell'Avv. VACCARI ANGELA CodiceFiscale_1
( ) CodiceFiscale_2
e nato negli STATI UNITI D'AMERICA il 20/04/1973 (C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv. VACCARI ANGELA (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 07/02/2025 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al CP_1
matrimonio celebrato in data 12.10.2008, a Ascoli Piceno (AP), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nate, entrambe a Rimini (RN), rispettivamente in data 5.03.2010 e
5.09.2015, le figlie e;
_1 Per_2 - viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori che ne _1 Per_2 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti da assumere nel momento in cui avranno presso di sé le figlie e in maniera congiunta in tutti gli altri casi. È fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro per iscritto, entro il termine perentorio di dieci giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio;
2) La Sig.ra rimarrà a vivere nell'abitazione coniugale di sua proprietà unitamente Parte_1
alle figlie minori che ivi pertanto avranno la propria collocazione principale, mentre il Sig. CP_2
si è già trasferito in altra casa sita sempre in S.Giovanni in Marignano, adatta e dignitosa per
[...]
sé e per le due adolescenti;
3) I mobili e le suppellettili contenuti nella casa coniugale resteranno alla Sig.ra con Parte_1
eccezione di quelli personali (abbigliamento, libri, etc) e non (biancheria e similari) che il Sig. CP_1 preleverà entro l'udienza di comparizione delle parti.
4) Salvo diverso accordo tra i genitori, i quali dovranno sempre tenere conto delle esigenze e delle future richieste delle minori, le stesse staranno col padre e/o con la madre secondo la seguente calendarizzazione formulata per garantire il concreto diritto alla bigenitorialità di e : _1 Per_2
- La prima settimana 2 giorni con la madre (lunedì e martedì), 2 giorni col padre (mercoledì e giovedì)
e week end dal venerdì alla domenica con la madre;
- La seconda settimana 2 giorni con il padre (lunedì e martedì), 2 giorni con la madre (mercoledì e giovedì) e week end dal venerdi alla domenica con il padre.
- Ognuno dei genitori, nel giorno del trasferimento delle minori, si occuperà di accompagnarle a scuola (eventualmente sostituito da nonni o zii) ove verranno riprese all'uscita dall'altro genitore
(eventualmente sostituito da nonni o zii). Il genitore che avrà le minori si occuperà naturalmente anche di tutte le attività extrascolastiche delle stesse. Durante il periodo delle vacanze estive si seguirà il medesimo calendario con eccezione delle settimane che le bambine trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore.
- Quanto alle feste natalizie e pasquali le minori resteranno 1 settimana per le prime e 3 giorni per le seconde, anche non consecutivi, con ciascun genitore (con alternanza di anno in anno delle singole giornate di Natale e di Pasqua) oltre a due settimane anche non consecutive per le vacanze estive (da concordarsi, queste ultime, entro il mese di maggio di ogni anno). In caso di disaccordo, con decisione spettante negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre.
- Quanto ai compleanni dei genitori e delle figlie ed a qualsiasi altra notizia inerente le bambine ci si riporta ancora e con maggior precisione al depositato Piano Genitoriale (All. 9).
- La succitata calendarizzazione è meramente orientativa ed i Sigg. e potranno Parte_1 CP_1
modificarla di comune accordo e previo congruo preavviso, nonché in relazione ai personali impegni professionali, e sempre tenuto conto delle esigenze e delle future richieste delle figlie stesse.
5) Qualora nelle giornate concordate uno dei genitori sia impossibilitato a tenere con sè e _1
, dovrà preventivamente interpellare l'altro coniuge e, previo congruo preavviso, chiederne la Per_2 disponibilità ad occuparsene. In difetto potrà ricorrere all'ausilio di nonni, zii e/o baby sitter il cui costo resterà a carico del genitore che se ne servirà.
6) Ogni spostamento anche temporaneo delle bambine fuori dalla regione di residenza e che preveda il pernottamento fuori casa dovrà essere tempestivamente comunicato all'altro genitore che potrà, previo preavviso, fargli visita ovunque esse si trovino;
7) Ogni spostamento delle minori all'estero (sia col padre che con la madre, che per viaggi studio, etc) dovrà essere autorizzato per iscritto da entrambi i genitori.
8) Questi ultimi, in un'ottica di fattiva collaborazione e di buon senso, si impegnano a fare in modo che i figli minori continuino ad avere e a consolidare un buon rapporto con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie d'origine e si impegnano a sostenere l'uno la figura genitoriale dell'altra e viceversa e a non parlare mai delle questioni private e conflittuali dinnanzi ai minori;
9) Stante la sostanziale equivalenza reddituale, soprattutto dall'ultimo anno, ed i paritari tempi di collocamento delle minori, i genitori provvederanno al mantenimento diretto delle stesse nei periodi in cui e staranno con l'uno o con l'altro. Mentre verranno suddivise al 50% le spese _1 Per_2
straordinarie che si renderanno necessarie nel loro interesse, in ordine alle quali le parti scelgono di riportarsi al protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì qui di seguito riprodotto ed al quale andranno altresì aggiunte le “spese per acquisto vestiario (abbigliamento e scarpe) per le minori”, anch'esse dunque da suddividere equamente:
1 In base al Protocollo d'intesa adottato da questo Tribunale in data 27.7.16 sono da considerare comprese nel contributo fisso mensile per il mantenimento ordinario dei figli: vitto (ivi compresi alimenti specifici per patologie croniche), abbigliamento, alloggio, materiale scolastico di cancelleria (escluso quello di inizio anno scolastico) e comunque tutto ciò, che non è indicato ai punti seguenti: 1) spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche per trattamenti sanitari (comprese cure termali e fisioterapiche), in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche/specialistiche entro €
75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche;
2) spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c) cure non convenzionali;
3) spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed oneri imposti da istituti pubblici per scuola d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b) tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f) mensa scolastica ed universitaria
(quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di € 12,00 al giorno); g) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di ForlìCesena,
Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h) pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
4) spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) rette scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) rette universitarie in istituti privati;
d) alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
e) baby sitter (se necessaria per la cura del minore); f) gite scolastiche con pernottamento;
g) corsi di recupero e lezioni private;
5) spese ludico/sportive/ricreative:
a) non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque un'attività che comporti una spese entro € 100,00 l'anno; b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore, che ha provveduto all'iscrizione del/dei figlio/i.
10) L'assegno unico resterà, come già in uso, suddiviso tra i genitori in egual misura.
11) Quanto alle spese legali verranno interamente assunte dal Sig. senza Parte_2
liberazione dal vincolo della solidarietà.
12) Da ultimo le parti rinunciano ad ogni impugnativa relativamente al presente procedimento, atteso anche il fatto che il consenso è stato accordato in maniera libera e coscienziosa e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
13) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
CP_1
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno (AP) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 188 Parte II Serie A Anno 2008 );
c) spese come da accordi. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Presidente del Collegio Civile Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 223 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] Parte_1 ( con il patrocinio dell'Avv. VACCARI ANGELA CodiceFiscale_1
( ) CodiceFiscale_2
e nato negli STATI UNITI D'AMERICA il 20/04/1973 (C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv. VACCARI ANGELA (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 07/02/2025 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al CP_1
matrimonio celebrato in data 12.10.2008, a Ascoli Piceno (AP), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nate, entrambe a Rimini (RN), rispettivamente in data 5.03.2010 e
5.09.2015, le figlie e;
_1 Per_2 - viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori che ne _1 Per_2 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti da assumere nel momento in cui avranno presso di sé le figlie e in maniera congiunta in tutti gli altri casi. È fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro per iscritto, entro il termine perentorio di dieci giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio;
2) La Sig.ra rimarrà a vivere nell'abitazione coniugale di sua proprietà unitamente Parte_1
alle figlie minori che ivi pertanto avranno la propria collocazione principale, mentre il Sig. CP_2
si è già trasferito in altra casa sita sempre in S.Giovanni in Marignano, adatta e dignitosa per
[...]
sé e per le due adolescenti;
3) I mobili e le suppellettili contenuti nella casa coniugale resteranno alla Sig.ra con Parte_1
eccezione di quelli personali (abbigliamento, libri, etc) e non (biancheria e similari) che il Sig. CP_1 preleverà entro l'udienza di comparizione delle parti.
4) Salvo diverso accordo tra i genitori, i quali dovranno sempre tenere conto delle esigenze e delle future richieste delle minori, le stesse staranno col padre e/o con la madre secondo la seguente calendarizzazione formulata per garantire il concreto diritto alla bigenitorialità di e : _1 Per_2
- La prima settimana 2 giorni con la madre (lunedì e martedì), 2 giorni col padre (mercoledì e giovedì)
e week end dal venerdì alla domenica con la madre;
- La seconda settimana 2 giorni con il padre (lunedì e martedì), 2 giorni con la madre (mercoledì e giovedì) e week end dal venerdi alla domenica con il padre.
- Ognuno dei genitori, nel giorno del trasferimento delle minori, si occuperà di accompagnarle a scuola (eventualmente sostituito da nonni o zii) ove verranno riprese all'uscita dall'altro genitore
(eventualmente sostituito da nonni o zii). Il genitore che avrà le minori si occuperà naturalmente anche di tutte le attività extrascolastiche delle stesse. Durante il periodo delle vacanze estive si seguirà il medesimo calendario con eccezione delle settimane che le bambine trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore.
- Quanto alle feste natalizie e pasquali le minori resteranno 1 settimana per le prime e 3 giorni per le seconde, anche non consecutivi, con ciascun genitore (con alternanza di anno in anno delle singole giornate di Natale e di Pasqua) oltre a due settimane anche non consecutive per le vacanze estive (da concordarsi, queste ultime, entro il mese di maggio di ogni anno). In caso di disaccordo, con decisione spettante negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre.
- Quanto ai compleanni dei genitori e delle figlie ed a qualsiasi altra notizia inerente le bambine ci si riporta ancora e con maggior precisione al depositato Piano Genitoriale (All. 9).
- La succitata calendarizzazione è meramente orientativa ed i Sigg. e potranno Parte_1 CP_1
modificarla di comune accordo e previo congruo preavviso, nonché in relazione ai personali impegni professionali, e sempre tenuto conto delle esigenze e delle future richieste delle figlie stesse.
5) Qualora nelle giornate concordate uno dei genitori sia impossibilitato a tenere con sè e _1
, dovrà preventivamente interpellare l'altro coniuge e, previo congruo preavviso, chiederne la Per_2 disponibilità ad occuparsene. In difetto potrà ricorrere all'ausilio di nonni, zii e/o baby sitter il cui costo resterà a carico del genitore che se ne servirà.
6) Ogni spostamento anche temporaneo delle bambine fuori dalla regione di residenza e che preveda il pernottamento fuori casa dovrà essere tempestivamente comunicato all'altro genitore che potrà, previo preavviso, fargli visita ovunque esse si trovino;
7) Ogni spostamento delle minori all'estero (sia col padre che con la madre, che per viaggi studio, etc) dovrà essere autorizzato per iscritto da entrambi i genitori.
8) Questi ultimi, in un'ottica di fattiva collaborazione e di buon senso, si impegnano a fare in modo che i figli minori continuino ad avere e a consolidare un buon rapporto con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie d'origine e si impegnano a sostenere l'uno la figura genitoriale dell'altra e viceversa e a non parlare mai delle questioni private e conflittuali dinnanzi ai minori;
9) Stante la sostanziale equivalenza reddituale, soprattutto dall'ultimo anno, ed i paritari tempi di collocamento delle minori, i genitori provvederanno al mantenimento diretto delle stesse nei periodi in cui e staranno con l'uno o con l'altro. Mentre verranno suddivise al 50% le spese _1 Per_2
straordinarie che si renderanno necessarie nel loro interesse, in ordine alle quali le parti scelgono di riportarsi al protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì qui di seguito riprodotto ed al quale andranno altresì aggiunte le “spese per acquisto vestiario (abbigliamento e scarpe) per le minori”, anch'esse dunque da suddividere equamente:
1 In base al Protocollo d'intesa adottato da questo Tribunale in data 27.7.16 sono da considerare comprese nel contributo fisso mensile per il mantenimento ordinario dei figli: vitto (ivi compresi alimenti specifici per patologie croniche), abbigliamento, alloggio, materiale scolastico di cancelleria (escluso quello di inizio anno scolastico) e comunque tutto ciò, che non è indicato ai punti seguenti: 1) spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche per trattamenti sanitari (comprese cure termali e fisioterapiche), in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche/specialistiche entro €
75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche;
2) spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c) cure non convenzionali;
3) spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed oneri imposti da istituti pubblici per scuola d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b) tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f) mensa scolastica ed universitaria
(quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di € 12,00 al giorno); g) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di ForlìCesena,
Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h) pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
4) spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) rette scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) rette universitarie in istituti privati;
d) alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
e) baby sitter (se necessaria per la cura del minore); f) gite scolastiche con pernottamento;
g) corsi di recupero e lezioni private;
5) spese ludico/sportive/ricreative:
a) non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque un'attività che comporti una spese entro € 100,00 l'anno; b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore, che ha provveduto all'iscrizione del/dei figlio/i.
10) L'assegno unico resterà, come già in uso, suddiviso tra i genitori in egual misura.
11) Quanto alle spese legali verranno interamente assunte dal Sig. senza Parte_2
liberazione dal vincolo della solidarietà.
12) Da ultimo le parti rinunciano ad ogni impugnativa relativamente al presente procedimento, atteso anche il fatto che il consenso è stato accordato in maniera libera e coscienziosa e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
13) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
CP_1
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno (AP) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 188 Parte II Serie A Anno 2008 );
c) spese come da accordi. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Presidente del Collegio Civile Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi