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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/06/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
IO NO Presidente est
Michela Grillo giudice
Di Giorno Francesca giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3211/2021 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 25/6/2025, vertente tra , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. , e , C.F._1 CP_1 Controparte_2 nata a [...] il [...], c.f. rappresentata e difesa dall' avv. CodiceFiscale_2 Maddalena Signore, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29/9/2021 il signor , premesso di aver sposato la signora Parte_1 [...]
il 4/10/1981 a Itri (LT) secondo il rito concordatario e di aver avuto dalla Controparte_2 donna i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ha Per_1 Per_2 riferito che il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi con sentenza n.
374/2014, depositata il 13/2/2014. Ha fatto presente, nello stesso tempo, che si è esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, quindi, che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini gli altri istituti connessi.
***
Costituita il 7/6/2022, la signora non si è opposta al divorzio. Ha chiesto, nondimeno, CP_2 l'adozione di statuizioni di contenuto parzialmente diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso.
***
Assunti i provvedimenti presidenziali, con sentenza non definitiva n. 94/2023, pubblicata il
26/1/2023, il Collegio ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disposto la prosecuzione dell'istruttoria. In seguito, gli ex consorti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla definizione della lite alle condizioni riportate in note tramesse il 5/6/2025.
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che le richieste dei signori e debbano essere accolte. Non vi è motivo per non riconoscere gli accordi Pt_1 CP_2 intervenuti tra le parti, conformi alla legge e all'interesse della prole.
***
L'accordo sopravvenuto giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3211/2021 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ riconosce le intese raggiunte da e in corso di causa;
Parte_1 Controparte_2
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 25/6/2025 il Presidente est. IO NO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
IO NO Presidente est
Michela Grillo giudice
Di Giorno Francesca giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3211/2021 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 25/6/2025, vertente tra , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. , e , C.F._1 CP_1 Controparte_2 nata a [...] il [...], c.f. rappresentata e difesa dall' avv. CodiceFiscale_2 Maddalena Signore, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29/9/2021 il signor , premesso di aver sposato la signora Parte_1 [...]
il 4/10/1981 a Itri (LT) secondo il rito concordatario e di aver avuto dalla Controparte_2 donna i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ha Per_1 Per_2 riferito che il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi con sentenza n.
374/2014, depositata il 13/2/2014. Ha fatto presente, nello stesso tempo, che si è esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, quindi, che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini gli altri istituti connessi.
***
Costituita il 7/6/2022, la signora non si è opposta al divorzio. Ha chiesto, nondimeno, CP_2 l'adozione di statuizioni di contenuto parzialmente diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso.
***
Assunti i provvedimenti presidenziali, con sentenza non definitiva n. 94/2023, pubblicata il
26/1/2023, il Collegio ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disposto la prosecuzione dell'istruttoria. In seguito, gli ex consorti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla definizione della lite alle condizioni riportate in note tramesse il 5/6/2025.
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che le richieste dei signori e debbano essere accolte. Non vi è motivo per non riconoscere gli accordi Pt_1 CP_2 intervenuti tra le parti, conformi alla legge e all'interesse della prole.
***
L'accordo sopravvenuto giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3211/2021 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ riconosce le intese raggiunte da e in corso di causa;
Parte_1 Controparte_2
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 25/6/2025 il Presidente est. IO NO
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