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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/09/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano in nome del Popolo italiano pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2257 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
INDEBITO, riservata in decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione delle parti, vertente
TRA
- Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Gerardo Cataldo - -, C.F._1
RICORRENTE
E
-, Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Paola Desideri Zanardelli - -, C.F._2
RESISTENTE
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel 2024, la ha chiesto condannarsi la a restituirle la somma di Pt_1 CP_1 euro 19.331,97 e i relativi interessi legali a far data dal 12 6 2020.
Ha dedotto che in forza di due contratti di fornitura di energia elettrica presso i suoi due stabilimenti industriali in Solofra, uno alla via Carrano e l'altro alla via
Misericordia, aveva corrisposto le cosiddette accise regionali relativamente agli anni
2010 e 2011 per l'importo chiesto in restituzione;
che, maturata giurisprudenza anche europea circa la illegittimità di tale imposta, in data 12 6 2020 ne aveva chiesto la restituzione.
La ha eccepito l'incompetenza territoriale e la non applicabilità diretta CP_1 della Direttiva europea in materia. Tuttavia, la stessa con le note di udienza ultime ha preso atto che la normativa interna è stata dichiarata incostituzionale da un recentissimo intervento del giudice delle leggi e ha chiesto solo tenersi conto della buona fede.
L'incompetenza territoriale non ricorre poiché per le obbligazioni di restituzione di pagamenti indebiti la competenza in parola va determinata in base al criterio previsto dall'art. 1182, comma 3°, c.c. a termini del quale il pagamento dei crediti liquidi ed esigibili deve essere eseguito presso il domicilio del creditore (cfr. Cass. 6656/2009).
Nel merito la domanda di restituzione dei pagamenti indebiti è fondata e da accogliere.
La questione della disapplicabilità o meno della normativa interna in contrasto con la Direttiva europea e di quella speculare della applicabilità diretta o meno di tale
Direttiva ha perso rilevanza nel caso in rassegna poiché la Corte Costituzionale con la recente sentenza del 15 4 2025 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della normativa interna.
Più precisamente la Corte delle leggi, con la sentenza n. 43 di quest'anno ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c) e 2, del decreto legge 28 11 1988 n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale) convertito, con modificazioni, nella legge 27 1 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 2 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità).
2 Orbene, a seguito di tale dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa nazionale il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore di energia l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea è legittimato ad esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti del fornitore – che potrà a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato – poiché la illegittimità dichiarata della norma interna comporta nei rapporti tra solvens e accipiens la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione;
così condivisibilmente già il mese successivo la Suprema Corte (sentenza 22 5 2025 n.
13740).
Gli interessi legali sono dovuti dalla domanda, attesa la buona fede dell'accipiens
e il disposto dell'art. 2033 cc.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna la resistente a pagare alla ricorrente la somma di euro 19.331,97 e i relativi interessi legali dalla domanda;
2) condanna la resistente a pagare alla ricorrente le spese del giudizio che si liquidano in euro 264,00 per esborsi e in euro 3.300,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso, in Avellino, lì 30/09/2025.
IL GIUDICE
Raffaele Califano
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