Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/05/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2029/2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 15/05/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Veronica Mezzasalma in sostituzione dell'avv. Mascheretti e dell'avv. Bassani per la parte convenuta Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
In particolare, la difesa di parte ricorrente dichiara che i difensori sono antistatari e insiste nella liquidazione delle spese con la maggiorazione richiesta.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 15/05/2025, svoltasi con le modalità
previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2029 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 25/09/2024 avente ad oggetto: carta docente/contratti a termine/discriminazione da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
), con il patrocinio dell'avv. MASCHERETTI GIOVANNI BATTISTA C.F._5
e dell'avv. BASSANI SARA, elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico
Email_1 Email_2
contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex Controparte_3 P.IVA_2
art. 417-bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Persona_1
Telematico Email_3
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 25.9.2024 i docenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio il esponendo di essere insegnanti con contratto a tempo Controparte_2
determinato e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni e nei
1 periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo. Hanno chiesto pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “Nel merito, in via principale: a. per tutto quanto esposto in fatto accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti in servizio a tempo determinato per
i contratti di lavoro a termine meglio specificati in narrativa qui da intendersi richiamati, di ottenere il beneficio di cui alla Carta Elettronica del Docente ex art. 1, comma 121, della Legge
n. 107/2015 per ciascun anno di servizio prestato;
b. per l'effetto della statuizione di cui alla lettera precedente, condannare il e l' a Controparte_2 Controparte_3
riconoscere ai ricorrenti il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici meglio indicati sopra, per il valore di € 500,00 in ragione d'anno, condannando altresì il e l' convenuti all'adozione Controparte_2 Controparte_3
d'ogni atto necessario per consentirne il godimento, rimandandosi per l'individuazione delle annualità alle autocertificazioni/stati matricolari ed ai contratti prodotti in atti per ciascuno, con la seguente valorizzazione economica del beneficio per ciascuno dei ricorrenti:
1 € 2.000,00 Parte_1
2 € 3.000,00 Parte_2
3 € 1.500,00 Parte_3
4 € 2.500,00 Parte_4
5 € 2.500,00 Parte_5
c. con ogni conseguente ed ulteriore statuizione per l'accoglimento delle superiori domande, anche previa riqualificazione giuridica delle stesse;
In via subordinata: d. nell'ipotesi in cui, alla data della pronuncia giudiziale, i ricorrenti non fossero più interni al sistema delle docenze, condannare il e l' Controparte_2 [...]
a riconoscere ai ricorrenti il risarcimento del danno conseguente alla Controparte_3
mancata erogazione in costanza di rapporto del beneficio della Carta Elettronica del Docente ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, entro il limite del valore di € 500,00 in ragione
d'anno attribuito al beneficio, tenuto conto della presunzione del danno e con liquidazione in via equitativa, con riserva, al verificarsi della condizione della fuoriuscita dal sistema scolastico, di allegare e documentare il pregiudizio;
In ogni caso: e. con la rivalutazione delle somme, ai sensi del disposto degli articoli 429 c.p.c. e 150 disp. att., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
f. con vittoria di spese e compensi professionali d'avvocato per il presente giudizio oltre accessori di legge, come da Regolamento introdotto con Decreto
Ministeriale n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei
2 compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012
n. 247, con l'applicazione dell'art. 4, comma 1 bis del predetto Decreto Ministeriale n. 55/2014,
1, per il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto”. In udienza, la difesa di parte ricorrente ha chiesto altresì la distrazione dei compensi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
2. Si è costituito il ed ha chiesto, previa riunione ad altri Controparte_2
procedimenti, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata, il ha chiesto, nel caso di riconoscimento del diritto CP_2 vantato da parte ricorrente, che la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del
Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della Carta;
ha eccepito il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n.724/1994; ha altresì chiesto di dichiarare la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione ovvero per le ulteriori circostanze in fatto e in diritto riguardanti la specifica controversia, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato da parte ricorrente, oltre all'eventuale parziale cessazione della materia del contendere in ragione della normativa sopravvenuta.
3.Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
4.La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_2
Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non
3 possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto
7.5 motivazione).
5. Con la sopracitata sentenza n. 29961/2023, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999: secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la prescrizione della Carta docente inizia a decorrere dal momento del conferimento degli incarichi o, se questo sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del
2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
6. Secondo l'orientamento seguito da questo Giudice (sent. 651/2024 del 24.10.2024, RG
1838/2023, in senso analogo Corte d'Appello di Milano, sent. 873/2024 del 31.10.2024, sent.
720/2024, 99/2024; sembra confermare il principio anche Corte d'Appello di Venezia, sent.
96/2025), in base alle coordinate interpretative fornite dalla pronuncia della Cassazione richiamata (punto 20.1 della motivazione), il termine di prescrizione quinquennale decorre ordinariamente dal 1.9.
7. Lo Stato italiano ha emanato l'art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023), per il quale: “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. La legge sopravvenuta non ha esteso il diritto ai docenti supplenti fino al termine delle attività didattiche. Inoltre, il riferimento all'anno
2023 è ambiguo, trattandosi di un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare: va evidenziato tuttavia che la norma non può disporre che per il futuro, ossia per l'a.s. 2023/2024, tanto più che riconoscere il beneficio a fine anno scolastico avrebbe poco senso in relazione alla ratio della norma che mira a garantire la formazione continua e in corso di anno scolastico dei docenti. Non appare pertanto possibile dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere, come richiesto dalla resistente.
8.1 Il ricorrente al momento della pronuncia della presente sentenza, come Parte_1 confermato dall'amministrazione convenuta, docente “interno” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto titolare di contratto a tempo determinato attualmente in corso (9.9.2024-
30.6.2025), ha comprovato dai contratti e dallo stato matricolare allegati di avere svolto
4 incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) negli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. In particolare, quanto al contratto relativo all'a.s. 2022/2023, si tratta di un'unica supplenza dal 6.12.2022 al
10.6.2023 ma per espressa previsione contrattuale in sostituzione del medesimo collega assente dal 6.12.2022 al 30.6.2023, quindi deve ritenersi, in assenza di specifiche allegazioni sul punto della difesa di parte resistente, sussistente il requisito per la predeterminabilità ex ante della durata dell'impegno lavorativo e del vincolo o vincoli contrattuali relativi al predetto anno scolastico.
8.2 La ricorrente al momento della pronuncia della presente sentenza, come Parte_2 confermato dall'amministrazione convenuta, docente “interna” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto titolare di contratto a tempo determinato attualmente in corso (16.9.2024-
30.6.2025), ha comprovato dai contratti e dallo stato matricolare allegati di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024,
2024/2025.
Il diritto relativo all'a.s. 2019/2020 risulta tuttavia prescritto. Infatti, il contratto di supplenza per quell'anno scolastico ha decorrenza dal 20.9.2019, quindi il termine di prescrizione risulta decorso al 20.9.2024. L'unico atto interruttivo risulta la notifica del ricorso introduttivo depositato il 25.9.2024, quindi successivamente al decorso della prescrizione.
8.3 Il ricorrente al momento della pronuncia della presente sentenza, come Parte_3 confermato dall'amministrazione convenuta, docente “interno” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto titolare di contratto a tempo determinato attualmente in corso (16.9.2024-
30.6.2025), ha comprovato dai contratti e dallo stato matricolare allegati di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) negli anni scolastici 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025.
8.4 Il ricorrente al momento della pronuncia della presente sentenza, come Parte_4 confermato dall'amministrazione convenuta, docente “interno” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto titolare di contratto a tempo determinato attualmente in corso (1.9.2024-
31.8.2025), ha comprovato dai contratti e dallo stato matricolare allegati di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025.
Il diritto relativo all'a. s. 2019/2020 risulta tuttavia prescritto. Infatti, il contratto di supplenza per quell'anno scolastico ha decorrenza dal 1.9.2019, quindi il termine di prescrizione risulta
5 decorso al 1.9.2024. L'unico atto interruttivo risulta la notifica del ricorso introduttivo depositato il 25.9.2024, quindi successivamente al decorso della prescrizione.
8.5 Il ricorrente al momento della pronuncia della presente sentenza, come Parte_5 confermato dall'amministrazione convenuta, docente “interno” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto titolare di contratto a tempo determinato attualmente in corso (1.9.2024-
31.8.2025), ha comprovato dai contratti e dallo stato matricolare allegati di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025.
Il diritto relativo all'a.s. 2019/2020 risulta tuttavia prescritto. Infatti, il contratto di supplenza per quell'anno scolastico ha decorrenza dal 1.9.2019, quindi il termine di prescrizione risulta decorso al 1.9.2024. L'unico atto interruttivo risulta la notifica del ricorso introduttivo depositato il 25.9.2024, quindi successivamente al decorso della prescrizione.
9. Con riferimento al corrente a. s. 2024/2025, posto che i ricorrenti sono titolari di contratti a tempo determinato, come detto, conformi ai parametri fissati dalla Suprema Corte e che pertanto il loro diritto deve ritenersi sorto all'inizio dell'anno scolastico (rectius della loro assunzione a tempo determinato) risulta fondata la loro pretesa, non incidendo sulla stessa la L. 207/2024 entrata in vigore il 1.1.2025, peraltro in assenza del decreto ministeriale attuativo, comunque da ritenersi applicabile solo per il prossimo a. s. 2025/2026.
10. Con riferimento alla mancanza di titolo di specializzazione per il sostegno, come più volte affermato da questo Tribunale: “Non rileva il fatto che la supplenza sia stata svolta dalla ricorrente in mancanza di specifico titolo di specializzazione per il posto di sostegno, atteso che la normativa disciplinante le modalità di assegnazione dei posti di sostegno non richiede quale requisito necessario il possesso del titolo di specializzazione, consentendo piuttosto
l'assegnazione anche a docenti privi del titolo specializzante, il quale ultimo costituisce mero titolo di precedenza. Il possesso dello specifico titolo di specializzazione è pertanto un elemento inidoneo ad incidere sul contenuto effettivo della prestazione resa” (cfr. da ultimo sentenza
609/2023 del 15.11.2023).
11. Ai fini che qui rilevano non sono determinanti le assenze documentate dal che non CP_2
fanno venire meno il diritto alla formazione in capo alla parte ricorrente che sorge con il conferimento dell'incarico annuale (in base ai richiamati principi affermati dalla Corte di
Cassazione) e permane fino a quando il docente sia inserito nel contesto delle docenze scolastiche, a prescindere dall'effettivo servizio: la carta docente viene infatti assicurata “anche ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute (ciò per evidenti ragioni di non
6 discriminazione del docente malato o in gravidanza) ovvero ai docenti in congedo per astensione obbligatoria trattandosi, nel caso di questi ultimi, di dipendenti la cui stabilità di rapporto è evidente ed il cui rientro in servizio e, quindi, all'insegnamento, è più che probabile”
(cfr. sul punto anche Tribunale di Verona, sentenza 85/2024). Analogo principio deve affermarsi per i docenti in congedo per assistenza ai familiari con handicap in situazione di gravità.
12. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
13. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
14. Le spese di lite, stante la parziale soccombenza (in ragione della fondata eccezione di prescrizione) devono essere compensate per 1/5 e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura (lavoro), e del valore della controversia
(valore della domanda più elevata, scaglione 1100-5200, aumentato del 30% per ciascun ricorrente oltre al primo), considerata l'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria), la natura seriale del contenzioso, secondo i parametri di cui al
DM 55/14 s. m. i. senza l'aumento ex art. 4, co.1bis, poiché non tutti i link ipertestuali inseriti risultano funzionanti (cfr. in particolare 3-3.6).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1.in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto ad usufruire del beneficio economico di
€ 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 di a. per gli anni scolastici: 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; Parte_1
b. per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, Parte_2
2024/2025;
c. per gli anni scolastici: 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025; Parte_3
d. per gli anni 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025; Parte_4
e. per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025 Parte_5
2.condanna il convenuto ad erogare ai ricorrenti nei limiti di cui al precedente punto 1 CP_2
la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3. dichiara compensate per 1/5 le spese di lite e condanna il convenuto alla rifusione CP_2
della restante parte delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate nella predetta quota in € 1.813,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA, oltre rimborso CU di € 118,50, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Verona, 15.5.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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