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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 266/2024 depositato il 24/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO - Piazza Metello N. 28 92100 Agrigento AG
difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230020153975000 BOLLO AUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Parti assenti alle ore 10.10.
La Corte in composizione monocratica pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 27 settembre 2023 mediante posta Ricorrente_1elettronica certificata, depositato il 24.01.2024, l'Avv. , nato il [...] ad [...] ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'Avv. , proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29120230020153975000 emessa da Agenzia delle entrate- Riscossione e notificata il 30.06.2023 a mezzo PEC, con cui si chiedeva il pagamento dell'importo di € 306,50, oltre diritti di notifica, per una tassa automobilistica dell'anno 2020, con accessori, reclamata dalla Regione Sicilia-Assessorato all'Economia-Dipartimento Finanze e Credito Serv. 2 Tasse Auto, afferente al veicolo targato Targa_1 Il ricorrente lamentava la nullità dell'impugnata cartella di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto ed adottava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, reiectis adversis, 1) Accogliere il ricorso e, per l'effetto, ritenere e dichiarare l'illegittimità, la nullità, annullabilità dell'impugnato provvedimento;
e/o inefficacia 2) Per l'effetto, ritenere e dichiarare la non debenza della somma in esso contenuta;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio con Controdeduzioni depositate il 31 gennaio 2024, con cui preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, in quanto di competenza dell'Ente Impositore che aveva effettuato l'iscrizione a ruolo, ed affermava la legittimità della procedura di riscossione. Allegava “Atto di chiamata in causa ad intervenire ex art. 39 d.lgs. n. 112/99” della Regione Sicilia nonché prova della notifica dello stesso costituita dalla ricevuta di avvenuta Email_3consegna al detto ente impositore all'indirizzo PEC in data 31 gennaio 2024. Adottava le seguenti conclusioni: “PIACCIA All'On. CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO, contrariis reiectis: In via preliminare: Dichiarare la carenza di responsabilità dell'Agenzia delle Entrate RISCOSSIONE nel presente giudizio, relativamente alle eccezioni attinenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'Ente impositore. In via principale: Dichiarare la legittimazione a riscuotere di Agenzia Entrate Riscossione. Dichiarare che l'Agenzia delle Entrate - RISCOSSIONE ha correttamente operato e, conseguentemente, rigettare il ricorso. Condannare la ricorrente alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – RISCOSSIONE”. La Regione Siciliana, Assessorato Economia, non si costituiva in giudizio. Il giorno 24 novembre 2025 la controversia veniva trattata in pubblica udienza e posta in deliberazione, assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall'Avv. Ricorrente_1 è fondato e va, pertanto, accolto. Va respinta, in via preliminare, l'eccezione di mancanza di legittimazione passiva formulata dal concessionario della riscossione in forza del consolidato orientamento secondo cui (cfr. ex plurimis Corte di Cassazione sentenza n. 33284/2023 del 29.11.2023) qualora il contribuente “impugni una cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore;
non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente impositore”. In altri termini sull'Agente della riscossione, nei confronti del quale solamente sia stato notificato il ricorso introduttivo, incombe l'onere previsto dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999, intitolato “Chiamata in causa dell'ente creditore”, il quale statuisce che nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario. La chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999 viene qualificata come “litis denuntiatio” e non necessita di autorizzazione da parte del Giudice. Va evidenziato che nella fattispecie la resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione ha provveduto autonomamente alla chiamata in causa dell'ente impositore Regione Siciliana - Ass.Econ. Dip Fin.e cred.Serv. 2 Tasse Auto notificando a quest'ultimo soggetto il prodotto “Atto di chiamata in causa ad intervenire ex art. 39 d.lgs. n. 112/99” (cosiddetta “litis denuntiatio”) a mezzo posta elettronica certificata consegnata il 31 gennaio 2024 all'indirizzo PEC consegna al detto ente Email_3impositore all'indirizzo PEC e che quest'ultima non si è costituita nel giudizio. Fondato ed assorbente è l'unico motivo di impugnazione proposto con cui è stata rilevata la nullità dell'impugnata cartella di pagamento per mancata notifica del presupposto atto di accertamento. Va rilevato in proposito che con riguardo all'anno 2020 non trova applicazione l'art. 19, 1° comma, della L. Regione Siciliana n. 24 del 2016 applicabile per espresso disposto legislativo soltanto al triennio 2017/2019 (secondo cui «All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, per il triennio 2017-2019 la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”»). Ne consegue che era onere della Regione siciliana – peraltro chiamata in giudizio dal Concessionario e non costituita- dare contezza dell'avvenuta notifica dell'atto preliminare di accertamento del mancato versamento della tassa. In tal senso – ed in ordine alla circostanza che per l'anno in esame la Regione siciliana era tenuta alla preliminare notifica di alcun atto impositivo – depone anche l'analisi effettuata del Giudice delle leggi (cfr. Corte Costituzionale Sentenza n. 152/2018) secondo cui, in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento del tributo decorsi i termini del ravvedimento spontaneo - l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, va immediatamente iscritto a ruolo soltanto in relazione alle annualità 2017, 2018 e 2019. Per cui, in forza della norma assoggettata a riscontro di costituzionalità, l'atto oggi impugnato doveva essere preceduto dalla notifica di un atto prodromico oggi non prodotto in giudizio. In proposito va evidenziato che la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 12932 del 22.04.2022 ha confermato il consolidato orientamento secondo cui: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto,
o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”. (conformi: Cass. Ordinanza n. 7746 del 10 marzo 2022, Cass. Sezioni Unite sentenza n. 10012 del 15.04.2021, Cass. Ordinanza n. 1144/2018, Cass. S.U. n. 5791/2008). Nel caso di specie non vi è prova della regolarità della prescritta sequenza procedurale, non essendo stata prodotta in giudizio idonea documentazione che attesti l'effettiva notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata. Per le superiori argomentazioni la cartella di pagamento oggetto di ricorso è illegittima e va, conseguentemente, annullata. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a favore della parte ricorrente ed a carico della parte resistente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 280,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge. Agrigento, 24 novembre 2025. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 266/2024 depositato il 24/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO - Piazza Metello N. 28 92100 Agrigento AG
difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230020153975000 BOLLO AUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Parti assenti alle ore 10.10.
La Corte in composizione monocratica pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 27 settembre 2023 mediante posta Ricorrente_1elettronica certificata, depositato il 24.01.2024, l'Avv. , nato il [...] ad [...] ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'Avv. , proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29120230020153975000 emessa da Agenzia delle entrate- Riscossione e notificata il 30.06.2023 a mezzo PEC, con cui si chiedeva il pagamento dell'importo di € 306,50, oltre diritti di notifica, per una tassa automobilistica dell'anno 2020, con accessori, reclamata dalla Regione Sicilia-Assessorato all'Economia-Dipartimento Finanze e Credito Serv. 2 Tasse Auto, afferente al veicolo targato Targa_1 Il ricorrente lamentava la nullità dell'impugnata cartella di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto ed adottava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, reiectis adversis, 1) Accogliere il ricorso e, per l'effetto, ritenere e dichiarare l'illegittimità, la nullità, annullabilità dell'impugnato provvedimento;
e/o inefficacia 2) Per l'effetto, ritenere e dichiarare la non debenza della somma in esso contenuta;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio con Controdeduzioni depositate il 31 gennaio 2024, con cui preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, in quanto di competenza dell'Ente Impositore che aveva effettuato l'iscrizione a ruolo, ed affermava la legittimità della procedura di riscossione. Allegava “Atto di chiamata in causa ad intervenire ex art. 39 d.lgs. n. 112/99” della Regione Sicilia nonché prova della notifica dello stesso costituita dalla ricevuta di avvenuta Email_3consegna al detto ente impositore all'indirizzo PEC in data 31 gennaio 2024. Adottava le seguenti conclusioni: “PIACCIA All'On. CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO, contrariis reiectis: In via preliminare: Dichiarare la carenza di responsabilità dell'Agenzia delle Entrate RISCOSSIONE nel presente giudizio, relativamente alle eccezioni attinenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'Ente impositore. In via principale: Dichiarare la legittimazione a riscuotere di Agenzia Entrate Riscossione. Dichiarare che l'Agenzia delle Entrate - RISCOSSIONE ha correttamente operato e, conseguentemente, rigettare il ricorso. Condannare la ricorrente alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – RISCOSSIONE”. La Regione Siciliana, Assessorato Economia, non si costituiva in giudizio. Il giorno 24 novembre 2025 la controversia veniva trattata in pubblica udienza e posta in deliberazione, assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall'Avv. Ricorrente_1 è fondato e va, pertanto, accolto. Va respinta, in via preliminare, l'eccezione di mancanza di legittimazione passiva formulata dal concessionario della riscossione in forza del consolidato orientamento secondo cui (cfr. ex plurimis Corte di Cassazione sentenza n. 33284/2023 del 29.11.2023) qualora il contribuente “impugni una cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore;
non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente impositore”. In altri termini sull'Agente della riscossione, nei confronti del quale solamente sia stato notificato il ricorso introduttivo, incombe l'onere previsto dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999, intitolato “Chiamata in causa dell'ente creditore”, il quale statuisce che nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario. La chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999 viene qualificata come “litis denuntiatio” e non necessita di autorizzazione da parte del Giudice. Va evidenziato che nella fattispecie la resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione ha provveduto autonomamente alla chiamata in causa dell'ente impositore Regione Siciliana - Ass.Econ. Dip Fin.e cred.Serv. 2 Tasse Auto notificando a quest'ultimo soggetto il prodotto “Atto di chiamata in causa ad intervenire ex art. 39 d.lgs. n. 112/99” (cosiddetta “litis denuntiatio”) a mezzo posta elettronica certificata consegnata il 31 gennaio 2024 all'indirizzo PEC consegna al detto ente Email_3impositore all'indirizzo PEC e che quest'ultima non si è costituita nel giudizio. Fondato ed assorbente è l'unico motivo di impugnazione proposto con cui è stata rilevata la nullità dell'impugnata cartella di pagamento per mancata notifica del presupposto atto di accertamento. Va rilevato in proposito che con riguardo all'anno 2020 non trova applicazione l'art. 19, 1° comma, della L. Regione Siciliana n. 24 del 2016 applicabile per espresso disposto legislativo soltanto al triennio 2017/2019 (secondo cui «All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, per il triennio 2017-2019 la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”»). Ne consegue che era onere della Regione siciliana – peraltro chiamata in giudizio dal Concessionario e non costituita- dare contezza dell'avvenuta notifica dell'atto preliminare di accertamento del mancato versamento della tassa. In tal senso – ed in ordine alla circostanza che per l'anno in esame la Regione siciliana era tenuta alla preliminare notifica di alcun atto impositivo – depone anche l'analisi effettuata del Giudice delle leggi (cfr. Corte Costituzionale Sentenza n. 152/2018) secondo cui, in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento del tributo decorsi i termini del ravvedimento spontaneo - l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, va immediatamente iscritto a ruolo soltanto in relazione alle annualità 2017, 2018 e 2019. Per cui, in forza della norma assoggettata a riscontro di costituzionalità, l'atto oggi impugnato doveva essere preceduto dalla notifica di un atto prodromico oggi non prodotto in giudizio. In proposito va evidenziato che la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 12932 del 22.04.2022 ha confermato il consolidato orientamento secondo cui: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto,
o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”. (conformi: Cass. Ordinanza n. 7746 del 10 marzo 2022, Cass. Sezioni Unite sentenza n. 10012 del 15.04.2021, Cass. Ordinanza n. 1144/2018, Cass. S.U. n. 5791/2008). Nel caso di specie non vi è prova della regolarità della prescritta sequenza procedurale, non essendo stata prodotta in giudizio idonea documentazione che attesti l'effettiva notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata. Per le superiori argomentazioni la cartella di pagamento oggetto di ricorso è illegittima e va, conseguentemente, annullata. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a favore della parte ricorrente ed a carico della parte resistente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 280,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge. Agrigento, 24 novembre 2025. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione