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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/04/2024, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, composto dai sig.ri Magistrati dott.ssa Manuela Morrone Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4367 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, trattenuta in decisione con riserva di collegialità all'udienza del 07/03/2024, e vertente
TRA
(cf. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giacomo Guglielmelli;
-Ricorrente-
E
(cf. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_1 C.F._2
disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Policicchio e Francesca De Luca;
-Resistente-
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data Parte_1
19/10/2012 con dalla cui unione erano nate le figlie il 17/12/2003 CP_1 Per_1
e il 02/12/2009, che con provvedimento del 04/02/2022, il Tribunale di Per_2
Cosenza omologava la separazione personale dei coniugi, disponendo che la casa familiare rimanesse in suo favore, spese straordinarie a carico della madre, disciplinando il diritto di visita padre-figlie, con onere per la madre di accompagnare le
1 figlie presso l'abitazione del padre stante le sue condizioni precarie di salute per essere stato colpito da un ictus con conseguente emiparesi sul lato destro del corpo e difficoltà nel linguaggio, che era percettore di una pensione di invalidità e d'indennità di accompagnamento, che dopo la separazione, gli incontri padre-figlie andavano sempre più diminuendo a causa della poco disponibilità della madre, instava per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando le conclusioni, nella memoria ex art. 183, c.6, n.1, c.p.c. nei seguenti termini: “1) in via provvisoria ed urgente in considerazione di quanto detto e in attesa dei risultati della fase istruttoria, modificare la disposizione di cui al punto 3 del verbale dell'udienza presidenziale nella parte in cui dispone che la sig.ra percepisca per intero CP_1
l'assegno unico universale ed assegnarlo per metà alla moglie e per metà al marito;
2) porre a carico di ed a favore di un assegno divorzile di € CP_1 Parte_1
300,00 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) assegnare definitivamente l'assegno unico universale per metà al ricorrente e per metà alla resistente;
4) porre a carico della sig.ra una rendicontazione CP_1
trimestralmente da comunicare al sig. circa la situazione economica Parte_1
della figlia 5) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Per_1
celebrato in Carolei in data 19 ottobre 2002 tra e 6) Parte_1 CP_1 confermare, per il resto, i provvedimenti presi nell'udienza presidenziale e, per quanto non previsto, confermare i provvedimenti di cui all'udienza presidenziale di separazione.”
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla richiesta di divorzio, CP_1
atteso che pendeva altro giudizio per il medesimo fine, dalla stessa incardinato anteriormente, iscritto al RG n. 4451/2022, di cui chiedeva la riunione e concludeva nel chiedere il rigetto totale delle avverse richieste, la conferma del 100% dell'assegno unico in suo favore, per occuparsi in maniera esclusiva della prole, con conferma degli ulteriori provvedimenti emessi in sede presidenziale.
La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio, è fondata e dev'essere pertanto accolta.
Al riguardo va infatti osservato che devono ritenersi accertate le circostanze relative alla intervenuta separazione, ed alla protrazione ininterrotta della stessa da oltre sei mesi a far data dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, atteso il
2 rilievo da attribuire alla condotta tenuta da entrambe le parti, che hanno chiesto congiuntamente il divorzio, e considerato che tali circostanze trovano un preciso riscontro nella documentazione prodotta, ed in particolare nel provvedimento di omologa in atti.
Pertanto, considerato che risulta evidente l'impossibilità di costituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dev'essere dichiarata la cessazione effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, deve darsi atto che le parti sono addivenute ad un nuovo e diverso accordo, che si ritiene equo e confacente all'interesse morale e materiale della prole nonché di entrambi, che, di conseguenza, si ritiene di recepire, per come indicato in dispositivo.
Appare equo compensare le spese di lite, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra
[...]
e ; Pt_1 CP_1
- dispone l'affido condiviso della figlia minore, con diritto di visita del padre il venerdì, dalle 16.00 alle 20.00 ed a domeniche alterne;
- dispone che provveda al mantenimento diretto ed al 100% delle spese CP_1 straordinarie, nell'interesse della prole;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 27.3.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott.ssa Manuela Morrone
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, composto dai sig.ri Magistrati dott.ssa Manuela Morrone Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4367 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, trattenuta in decisione con riserva di collegialità all'udienza del 07/03/2024, e vertente
TRA
(cf. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giacomo Guglielmelli;
-Ricorrente-
E
(cf. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_1 C.F._2
disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Policicchio e Francesca De Luca;
-Resistente-
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data Parte_1
19/10/2012 con dalla cui unione erano nate le figlie il 17/12/2003 CP_1 Per_1
e il 02/12/2009, che con provvedimento del 04/02/2022, il Tribunale di Per_2
Cosenza omologava la separazione personale dei coniugi, disponendo che la casa familiare rimanesse in suo favore, spese straordinarie a carico della madre, disciplinando il diritto di visita padre-figlie, con onere per la madre di accompagnare le
1 figlie presso l'abitazione del padre stante le sue condizioni precarie di salute per essere stato colpito da un ictus con conseguente emiparesi sul lato destro del corpo e difficoltà nel linguaggio, che era percettore di una pensione di invalidità e d'indennità di accompagnamento, che dopo la separazione, gli incontri padre-figlie andavano sempre più diminuendo a causa della poco disponibilità della madre, instava per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando le conclusioni, nella memoria ex art. 183, c.6, n.1, c.p.c. nei seguenti termini: “1) in via provvisoria ed urgente in considerazione di quanto detto e in attesa dei risultati della fase istruttoria, modificare la disposizione di cui al punto 3 del verbale dell'udienza presidenziale nella parte in cui dispone che la sig.ra percepisca per intero CP_1
l'assegno unico universale ed assegnarlo per metà alla moglie e per metà al marito;
2) porre a carico di ed a favore di un assegno divorzile di € CP_1 Parte_1
300,00 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) assegnare definitivamente l'assegno unico universale per metà al ricorrente e per metà alla resistente;
4) porre a carico della sig.ra una rendicontazione CP_1
trimestralmente da comunicare al sig. circa la situazione economica Parte_1
della figlia 5) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Per_1
celebrato in Carolei in data 19 ottobre 2002 tra e 6) Parte_1 CP_1 confermare, per il resto, i provvedimenti presi nell'udienza presidenziale e, per quanto non previsto, confermare i provvedimenti di cui all'udienza presidenziale di separazione.”
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla richiesta di divorzio, CP_1
atteso che pendeva altro giudizio per il medesimo fine, dalla stessa incardinato anteriormente, iscritto al RG n. 4451/2022, di cui chiedeva la riunione e concludeva nel chiedere il rigetto totale delle avverse richieste, la conferma del 100% dell'assegno unico in suo favore, per occuparsi in maniera esclusiva della prole, con conferma degli ulteriori provvedimenti emessi in sede presidenziale.
La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio, è fondata e dev'essere pertanto accolta.
Al riguardo va infatti osservato che devono ritenersi accertate le circostanze relative alla intervenuta separazione, ed alla protrazione ininterrotta della stessa da oltre sei mesi a far data dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, atteso il
2 rilievo da attribuire alla condotta tenuta da entrambe le parti, che hanno chiesto congiuntamente il divorzio, e considerato che tali circostanze trovano un preciso riscontro nella documentazione prodotta, ed in particolare nel provvedimento di omologa in atti.
Pertanto, considerato che risulta evidente l'impossibilità di costituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dev'essere dichiarata la cessazione effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, deve darsi atto che le parti sono addivenute ad un nuovo e diverso accordo, che si ritiene equo e confacente all'interesse morale e materiale della prole nonché di entrambi, che, di conseguenza, si ritiene di recepire, per come indicato in dispositivo.
Appare equo compensare le spese di lite, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra
[...]
e ; Pt_1 CP_1
- dispone l'affido condiviso della figlia minore, con diritto di visita del padre il venerdì, dalle 16.00 alle 20.00 ed a domeniche alterne;
- dispone che provveda al mantenimento diretto ed al 100% delle spese CP_1 straordinarie, nell'interesse della prole;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 27.3.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott.ssa Manuela Morrone
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