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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 23/04/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 386/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca FALCO Presidente dott. Marcello COZZOLINO Giudice dott. Francesco GRASSI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 386/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TATONI Parte_1 C.F._1
EMMANUELE, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE 346 PESCARA presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REMIGIO Controparte_1 C.F._2
ANTONELLO (c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA ARNIENSE 162 C.F._3
CHIETI presso il difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza e da accordo depositato e sottoscritto dalle parti e dai difensori, ai sensi dell'art. 471 bis.51 c.p.c..
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ritualmente notificato e depositato, le parti hanno esposto di aver intrattenuto una relazione sentimentale con convivenza more uxorio, dalla quale sono nati i minori e Persona_1
. Persona_2
In seguito, la relazione si è interrotta, e quindi si è reso necessario regolamentare i rapporti tra i genitori ed il minore;
le parti hanno congiuntamente stabilito le seguenti condizioni:
1) I conviventi vivranno separati, fermo restando l'obbligo di continuare a serbarsi reciproco rispetto.
2) I SI.ri e rispetteranno ciascuno il diritto alla riservatezza ed alla Parte_1 Controparte_1 privacy dell'altro.
3) I conviventi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
4) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocazione presso la madre SI.ra
, nell'immobile sito in Chieti (CH) alla Piazza S. D'Acquisto n. 22, di proprietà Parte_1 dell' CP_2
5) Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli verrà presa in accordo, tenendo conto del preminente interesse, della serenità e della crescita equilibrata dei minori.
6) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, i ricorrenti concordano che il padre potrà tenere con sé i figli minori nel week end, a fine settimana alternati – prelevarli il venerdì all'uscita di scuola per poi ricondurli presso l'abitazione della madre la domenica post cena - e nei pomeriggi di martedì e giovedì a settimane alterne;
in ogni caso, potrà vedere i figli durante la settimana tutti i giorni, compatibilmente con le esigenze personali e scolastiche dei minori;
durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé i figli per 15 giorni, anche consecutivi;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo i diversi accordi che potranno stabilire congiuntamente i conviventi.
7) Il SI. corrisponderà la somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) a Controparte_1
titolo di contributo di mantenimento dei figli minori da versarsi entro il 15 di ogni mese direttamente alla madre, mediante accredito sul conto corrente di quest'ultima.
8) Le spese straordinarie (in particolare le spese mediche, scolastiche, sportive e ludiche) necessarie al mantenimento, alla crescita e all'istruzione dei figli minori saranno a carico di entrambi i conviventi nella pagina 2 di 3 misura del 50%. Dette spese straordinarie, preventivamene concordate, verranno rimborsate nella detta misura previa esibizione di regolare documento fiscale (fattura o ricevuta).
9) I conviventi dichiarano, una volta adempiute tutte le statuizioni ed obbligazioni assunte con il presente atto, di avere definitivamente regolarizzato e definito ogni e qualsiasi aspetto connesso alla cessazione del rapporto di convivenza.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Tale accordo viene omologato dal Collegio, in quanto non contrastante con norme imperative, con l'ordine pubblico o con il buon costume, ed è conforme all'interesse del minore.
Le spese, conformemente all'accordo, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
1. omologa l'accordo depositato nel fascicolo telematico in data 7/3/2025, e sottoscritto sia dalle parti che dai difensori;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite;
3. dispone che, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c..
Chieti, data del deposito
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Francesco GRASSI dott. Gianluca FALCO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca FALCO Presidente dott. Marcello COZZOLINO Giudice dott. Francesco GRASSI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 386/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TATONI Parte_1 C.F._1
EMMANUELE, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE 346 PESCARA presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REMIGIO Controparte_1 C.F._2
ANTONELLO (c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA ARNIENSE 162 C.F._3
CHIETI presso il difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza e da accordo depositato e sottoscritto dalle parti e dai difensori, ai sensi dell'art. 471 bis.51 c.p.c..
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ritualmente notificato e depositato, le parti hanno esposto di aver intrattenuto una relazione sentimentale con convivenza more uxorio, dalla quale sono nati i minori e Persona_1
. Persona_2
In seguito, la relazione si è interrotta, e quindi si è reso necessario regolamentare i rapporti tra i genitori ed il minore;
le parti hanno congiuntamente stabilito le seguenti condizioni:
1) I conviventi vivranno separati, fermo restando l'obbligo di continuare a serbarsi reciproco rispetto.
2) I SI.ri e rispetteranno ciascuno il diritto alla riservatezza ed alla Parte_1 Controparte_1 privacy dell'altro.
3) I conviventi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
4) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocazione presso la madre SI.ra
, nell'immobile sito in Chieti (CH) alla Piazza S. D'Acquisto n. 22, di proprietà Parte_1 dell' CP_2
5) Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli verrà presa in accordo, tenendo conto del preminente interesse, della serenità e della crescita equilibrata dei minori.
6) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, i ricorrenti concordano che il padre potrà tenere con sé i figli minori nel week end, a fine settimana alternati – prelevarli il venerdì all'uscita di scuola per poi ricondurli presso l'abitazione della madre la domenica post cena - e nei pomeriggi di martedì e giovedì a settimane alterne;
in ogni caso, potrà vedere i figli durante la settimana tutti i giorni, compatibilmente con le esigenze personali e scolastiche dei minori;
durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé i figli per 15 giorni, anche consecutivi;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo i diversi accordi che potranno stabilire congiuntamente i conviventi.
7) Il SI. corrisponderà la somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) a Controparte_1
titolo di contributo di mantenimento dei figli minori da versarsi entro il 15 di ogni mese direttamente alla madre, mediante accredito sul conto corrente di quest'ultima.
8) Le spese straordinarie (in particolare le spese mediche, scolastiche, sportive e ludiche) necessarie al mantenimento, alla crescita e all'istruzione dei figli minori saranno a carico di entrambi i conviventi nella pagina 2 di 3 misura del 50%. Dette spese straordinarie, preventivamene concordate, verranno rimborsate nella detta misura previa esibizione di regolare documento fiscale (fattura o ricevuta).
9) I conviventi dichiarano, una volta adempiute tutte le statuizioni ed obbligazioni assunte con il presente atto, di avere definitivamente regolarizzato e definito ogni e qualsiasi aspetto connesso alla cessazione del rapporto di convivenza.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Tale accordo viene omologato dal Collegio, in quanto non contrastante con norme imperative, con l'ordine pubblico o con il buon costume, ed è conforme all'interesse del minore.
Le spese, conformemente all'accordo, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
1. omologa l'accordo depositato nel fascicolo telematico in data 7/3/2025, e sottoscritto sia dalle parti che dai difensori;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite;
3. dispone che, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c..
Chieti, data del deposito
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Francesco GRASSI dott. Gianluca FALCO
pagina 3 di 3