Articolo 19 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41
Articolo 18Articolo 20
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28 febbraio 1986
Art. 19. 1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, al netto di lire 19.000 miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni debitorie pregresse, e' fissato per l'anno 1986 in lire 32.000 miliardi.
2. Ai fini dell'avvio del risanamento finanziario della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, il disavanzo patrimoniale risultante al 31 dicembre 1985 e' posto a carico dello Stato nel limite di lire 19.000 miliardi, a titolo di regolazione debitoria pregressa.
3. In attesa della nuova disciplina concernente la cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, fermo restando il contributo dello Stato di cui all' articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164 , e' fissato, per l'anno 1986, un contributo straordinario di lire 3.500 miliardi a favore della separata contabilita' degli interventi straordinari di cui all' articolo 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 .
4. Il contributo predetto e' corrisposto per il 60 per cento nell'anno 1986 e, per la restante parte, fino alla concorrenza dell'onere effettivo e, comunque, nel limite del contributo di cui al precedente comma 3, sulla base delle risultanze per lo stesso anno della separata contabilita' degli interventi straordinari della cassa integrazione.
5. I provvedimenti del CIPI in materia di integrazione salariale sono adottati sulla base di una istruttoria tecnica selettiva effettuata da un apposito comitato la cui composizione e le cui modalita' di funzionamento saranno successivamente determinate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
6. Le anticipazioni di Tesoreria di cui al comma 1 sono autorizzate senza oneri di interessi.
7. Le somme corrisposte a titolo di pagamenti di bilancio diminuiscono, per il corrispondente importo, il livello delle anticipazioni di Tesoreria gia' erogate nel corso dell'esercizio.
8. A decorrere dall'anno 1986 cessano di maturare gli interessi sulle anticipazioni concesse all'INPS dalla Tesoreria dello Stato ai sensi del penultimo comma dell' articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370 , di cui al debito consolidato alla data del 31 dicembre 1981.
Entrata in vigore il 28 febbraio 1986
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