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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12921/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 26 marzo 2025 alle ore 11:25, innanzi alla dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per l'attore, l'Avv. Giuseppe Saccone, il quale preliminarmente insiste nelle richieste avanzate di CTU medico legale;
in subordine, discute la causa e precisa le conclusioni riportandosi alle conclusioni di cui all'atto di citazione;
per il convenuto, l'Avv. Gaetana Maria Musumeci, la quale discute la causa e si oppone alle richieste attoree atteso che in sede di prova non è emersa la prova del nesso causale;
per l'assicurazione terza chiamata, l'Avv. Federica Sciacca, in sost. dell'Avv. Spagnolo, la quale discute la causa, si oppone alla CTU attesa l'assenza di prova dell'an debeatur e precisa le conclusioni riportandosi alle conclusioni formulate nella comparsa di risposta;
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 4 N.R.G. 12921/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al n.r.g.
12921/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliata in Via Gabriele Parte_1 C.F._1 D'Annunzio, 35 Catania, presso lo studio dell'Avv. SACCONE GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, Controparte_1 Via Umberto I 151, presso l'avvocatura dell'Ente e rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Maria Musumeci, per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore;
CONVENUTO E in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.f. Controparte_2
e P.IVA ), elettivamente domiciliata in Catania Corso Italia n. 244, presso P.IVA_1 P.IVA_2 lo studio dell'avv. Santo Spagnolo, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
TERZO CHIAMATO
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione notificato in data 6.10.2021, ha convenuto in giudizio il Parte_1
per ottenere il risarcimento del danno patito derivante dal sinistro verificatosi il 29 Controparte_1 dicembre 2016 in Piazza Carlo Alberto, alle ore 18 circa, nei pressi di Via Galvagna, per una caduta determinata dalla presenza di una grata con asfalto mancante attorno al suo perimetro.
Si è costituito in giudizio in chiedendo il rigetto della domanda e la chiamata del Controparte_1 terzo al fine di essere manlevata in caso di condanna;
in subordine, Controparte_2 ha eccepito il concorso di colpa dell'attrice.
Si è costituita, la chiedendo il rigetto della domanda attorea infondata Controparte_2 in fatto e diritto; in subordine, ha eccepito il concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
pagina 2 di 4 L'istruttoria si è articolata nella prova per testi richiesta da parte attrice assunta all'udienza del
20.11.2024.
L'attrice ha invocato la responsabilità oggettiva del ai sensi dell'art. 2051 c.c., Controparte_1 sostenendo che l'evento dannoso è riconducibile alla cosa in custodia dell'ente.
Nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva fondandosi sulla prova del nesso causale tra la res custodita e il danno, gravante sul danneggiato, che può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno, delle condotte del danneggiato o di un terzo (Cass. civ., sez. III, n. 33074/2023; Cass. n. 26013/2023).).
Con specifico riguardo alla ripartizione degli oneri probatori, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia). Assolto tale onere probatorio, grava sul danneggiato dimostrare il caso fortuito, cioè
l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord.
n. 16295 del 18/06/2019; Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 6651 del 09/03/2020).
Di recente, la Suprema Corte ha ribadito i principi sopra richiamati, affermando che “La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., ha un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza, è sufficiente riscontrare l'esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nell'eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto alla incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità” (Cass. n.11152/2023).
Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno atteso che dalla documentazione prodotta dall'attrice, in particolare la relazione della Polizia
Municipale, dal materiale fotografico allegato, e l'escussione del teste, sebbene diano atto della presenza di una buca vicino al luogo della caduta, non consentono di ritenere comprovata la dinamica e le concrete modalità di verificazione della caduta come dovute alla buca atteso che il teste è giunto sui luoghi quanto l'attrice era già al suolo e anche il verbale della Polizia Municipale è stato redatto dopo il fatto. Non si contesta che l'attrice sia caduta;
tuttavia, non vi è prova che sia caduta a causa della grata e della mancanza di asfalto attorno al suo perimetro come sostenuto in citazione.
pagina 3 di 4 La relazione di servizio della Polizia Municipale, redatta senza che gli agenti avessero assistito direttamente al sinistro, si limita a descrivere lo stato dei luoghi senza poter accertare in modo oggettivo la dinamica della caduta e il suo rapporto con il dissesto stradale segnalato. Anche la documentazione fotografica prodotta non dimostra che l'attrice sia caduta proprio a causa della grata e della mancanza di asfalto.
Il teste non ha riferito alcunché sulla dinamica dei fatti poiché non ha assistito e non era Testimone_1 presente al momento dell'accaduto, essendo intervenuto dopo quando l'attrice era già a terra.
E' tardiva ed inammissibile la richiesta avanzata dall'attore, nel verbale di udienza del 20.11.2024, di escutere come teste di riferimento il marito dell'attrice, atteso che, trattandosi di circostanza nota alla parte, avrebbe dovuto essere avanzata in sede di richieste di prova, nel termine delle preclusioni processuali.
Il fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria ed il nesso eziologico tra l'evento e la res custodita sono, dunque, rimasti privi di riscontro probatorio e conseguentemente la domanda non può trovare accoglimento. Per tali ragioni, non può essere disposta alcuna CTU medico legale, atteso che manca la prova della imputabilità della caduta alla cosa che si trova sotto la responsabilità del custode.
Stante il rigetto della domanda attorea, non occorre pronunciarsi sulla domanda di manleva avanzata dal nei confronti della compagnia assicurativa Controparte_1 Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri di cui al d.m. 10 marzo
2014, n. 55, e succ. modif., avuto riguardo al valore della causa, secondo i parametri minimi, tenuto conto della scarna attività difensiva e processuale in concreto svolta in tutte le fasi e della bassa complessità della controversia e dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto ex art.4 co.4
d.m. cit. Va infine disposta la condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite in favore del terzo chiamato che restano a carico di chi ha infondatamente dato causa alla chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta la domanda avanzata da contro il Parte_1 Controparte_1 condanna al pagamento, in favore del delle spese processuali, Parte_1 Controparte_1 che liquida in €1.778,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge;
condanna al pagamento, in favore del terzo chiamato, delle spese processuali, che Parte_1 liquida, in €1.778,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge. Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 26.3.2025.
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 26 marzo 2025 alle ore 11:25, innanzi alla dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per l'attore, l'Avv. Giuseppe Saccone, il quale preliminarmente insiste nelle richieste avanzate di CTU medico legale;
in subordine, discute la causa e precisa le conclusioni riportandosi alle conclusioni di cui all'atto di citazione;
per il convenuto, l'Avv. Gaetana Maria Musumeci, la quale discute la causa e si oppone alle richieste attoree atteso che in sede di prova non è emersa la prova del nesso causale;
per l'assicurazione terza chiamata, l'Avv. Federica Sciacca, in sost. dell'Avv. Spagnolo, la quale discute la causa, si oppone alla CTU attesa l'assenza di prova dell'an debeatur e precisa le conclusioni riportandosi alle conclusioni formulate nella comparsa di risposta;
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 4 N.R.G. 12921/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al n.r.g.
12921/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliata in Via Gabriele Parte_1 C.F._1 D'Annunzio, 35 Catania, presso lo studio dell'Avv. SACCONE GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, Controparte_1 Via Umberto I 151, presso l'avvocatura dell'Ente e rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Maria Musumeci, per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore;
CONVENUTO E in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.f. Controparte_2
e P.IVA ), elettivamente domiciliata in Catania Corso Italia n. 244, presso P.IVA_1 P.IVA_2 lo studio dell'avv. Santo Spagnolo, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
TERZO CHIAMATO
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione notificato in data 6.10.2021, ha convenuto in giudizio il Parte_1
per ottenere il risarcimento del danno patito derivante dal sinistro verificatosi il 29 Controparte_1 dicembre 2016 in Piazza Carlo Alberto, alle ore 18 circa, nei pressi di Via Galvagna, per una caduta determinata dalla presenza di una grata con asfalto mancante attorno al suo perimetro.
Si è costituito in giudizio in chiedendo il rigetto della domanda e la chiamata del Controparte_1 terzo al fine di essere manlevata in caso di condanna;
in subordine, Controparte_2 ha eccepito il concorso di colpa dell'attrice.
Si è costituita, la chiedendo il rigetto della domanda attorea infondata Controparte_2 in fatto e diritto; in subordine, ha eccepito il concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
pagina 2 di 4 L'istruttoria si è articolata nella prova per testi richiesta da parte attrice assunta all'udienza del
20.11.2024.
L'attrice ha invocato la responsabilità oggettiva del ai sensi dell'art. 2051 c.c., Controparte_1 sostenendo che l'evento dannoso è riconducibile alla cosa in custodia dell'ente.
Nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva fondandosi sulla prova del nesso causale tra la res custodita e il danno, gravante sul danneggiato, che può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno, delle condotte del danneggiato o di un terzo (Cass. civ., sez. III, n. 33074/2023; Cass. n. 26013/2023).).
Con specifico riguardo alla ripartizione degli oneri probatori, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia). Assolto tale onere probatorio, grava sul danneggiato dimostrare il caso fortuito, cioè
l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord.
n. 16295 del 18/06/2019; Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 6651 del 09/03/2020).
Di recente, la Suprema Corte ha ribadito i principi sopra richiamati, affermando che “La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., ha un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza, è sufficiente riscontrare l'esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nell'eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto alla incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità” (Cass. n.11152/2023).
Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno atteso che dalla documentazione prodotta dall'attrice, in particolare la relazione della Polizia
Municipale, dal materiale fotografico allegato, e l'escussione del teste, sebbene diano atto della presenza di una buca vicino al luogo della caduta, non consentono di ritenere comprovata la dinamica e le concrete modalità di verificazione della caduta come dovute alla buca atteso che il teste è giunto sui luoghi quanto l'attrice era già al suolo e anche il verbale della Polizia Municipale è stato redatto dopo il fatto. Non si contesta che l'attrice sia caduta;
tuttavia, non vi è prova che sia caduta a causa della grata e della mancanza di asfalto attorno al suo perimetro come sostenuto in citazione.
pagina 3 di 4 La relazione di servizio della Polizia Municipale, redatta senza che gli agenti avessero assistito direttamente al sinistro, si limita a descrivere lo stato dei luoghi senza poter accertare in modo oggettivo la dinamica della caduta e il suo rapporto con il dissesto stradale segnalato. Anche la documentazione fotografica prodotta non dimostra che l'attrice sia caduta proprio a causa della grata e della mancanza di asfalto.
Il teste non ha riferito alcunché sulla dinamica dei fatti poiché non ha assistito e non era Testimone_1 presente al momento dell'accaduto, essendo intervenuto dopo quando l'attrice era già a terra.
E' tardiva ed inammissibile la richiesta avanzata dall'attore, nel verbale di udienza del 20.11.2024, di escutere come teste di riferimento il marito dell'attrice, atteso che, trattandosi di circostanza nota alla parte, avrebbe dovuto essere avanzata in sede di richieste di prova, nel termine delle preclusioni processuali.
Il fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria ed il nesso eziologico tra l'evento e la res custodita sono, dunque, rimasti privi di riscontro probatorio e conseguentemente la domanda non può trovare accoglimento. Per tali ragioni, non può essere disposta alcuna CTU medico legale, atteso che manca la prova della imputabilità della caduta alla cosa che si trova sotto la responsabilità del custode.
Stante il rigetto della domanda attorea, non occorre pronunciarsi sulla domanda di manleva avanzata dal nei confronti della compagnia assicurativa Controparte_1 Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri di cui al d.m. 10 marzo
2014, n. 55, e succ. modif., avuto riguardo al valore della causa, secondo i parametri minimi, tenuto conto della scarna attività difensiva e processuale in concreto svolta in tutte le fasi e della bassa complessità della controversia e dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto ex art.4 co.4
d.m. cit. Va infine disposta la condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite in favore del terzo chiamato che restano a carico di chi ha infondatamente dato causa alla chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta la domanda avanzata da contro il Parte_1 Controparte_1 condanna al pagamento, in favore del delle spese processuali, Parte_1 Controparte_1 che liquida in €1.778,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge;
condanna al pagamento, in favore del terzo chiamato, delle spese processuali, che Parte_1 liquida, in €1.778,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge. Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 26.3.2025.
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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