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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 05/06/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ASTI IN COMPOSIZIONE Parte_1 nella persona del Dott. Rosemma GHIBERTI ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa n. 939/2022 del Ruolo Generale, avente ad oggetto Arricchimento senza causa; fra rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIOMARIA LIPRANDI e Parte_2
GERMANA BERTOLI, entrambi del Foro di Torino presso il cui studio ha eletto domicilio in forza di procura speciale del 03 marzo 2022;
parte attrice e rappresentata e difesa dall'avv. MONICA MARIA Controparte_1
FRIOLO del Foro di Torino e dall'avv. PAOLO MICHELETTA del Foro di Torino presso lo studio del quale ha eletto domicilio in forza di procura speciale del 13 maggio 2022; parte convenuta ha così concluso: < Parte_2
contraria istanza, eccezione e deduzione formulata da controparte, dichiarare il diritto del sig. a ottenere in restituzione dalla sig.ra la somma da lui Pt_2 CP_1
versata in luogo di quest'ultima a dal gennaio 2017 al Parte_3
settembre 2021 a titolo di pagamento dei ratei del mutuo fondiario n. 00-60774143 e, per l'effetto, condannare la sig.ra a restituire al sig. la somma di € CP_1 Pt_2
11.080,84 con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo;
rigettare la domanda riconvenzionale avversaria e, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la violazione del disposto di cui all'art. 1102 c.c. da pag. 1 di 7 parte del sig. per avere occupato l'immobile in comproprietà a titolo esclusivo Pt_2
e in danno della sig.ra dichiarare tenuto e condannare l'attore a CP_1
corrispondere alla convenuta a titolo di indennità di occupazione la somma di €
3.498,00 per il solo periodo compreso tra il 26/09/2020 – data di ricezione della raccomandata di cui al doc. 1 di controparte da parte del sig. – e il 26/09/2021 Pt_2
– giorno antecedente alla cessione della quota di comproprietà dell'immobile dalla convenuta all'attore – (€ 291,50 al mese), con ulteriore rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, competenze, onorari ed oneri di legge.>>.
a così concluso:Controparte_1
contrariis rejectis, NEL MERITO: per i motivi tutti enunciati nelle difese in atti, respingere la richiesta di restituzione delle rate di mutuo versate dal sig. ex Pt_2 adverso quantificate in 11.080,84 euro, trattandosi di somme non dovute in quanto già ricomprese nell'accordo di mediazione sottoscritto in sede di divisione dalle medesime parti in data 21 settembre 2021; IN VIA RICONVENZIONALE: accertata la violazione del disposto di cui all'art. 1102 c.c. per avere parte attrice occupato l'immobile in comproprietà a titolo esclusivo ed in danno della convenuta odierna, determinata l'indennità derivante dall'occupazione esclusiva dell'immobile in comproprietà indivisa sito in Sommariva del Bosco (CN), Via Gioberti n. 6/c, per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il sig. a corrispondere Parte_2 all'esponente a titolo di indennità di occupazione la somma di euro 19.095,00 così come quantificata nella CTU del geom. datata 7.2.2024 e/o altro Per_1 importo accertando dal Giudice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, se del caso ponendo in compensazione tale importo con le somme eventualmente dovute dall'esponente a parte attrice per le causali di cui al giudizio odierno. IN OGNI
CASO: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha convenuto in giudizio Parte_2 Controparte_1
affinché venisse accertata la propria pretesa di rimborso pro-quota delle rate del mutuo ipotecario, integralmente estinto a sue spese, relativo al bene immobile cointestato tra le parti. Le parti, infatti, erano state legate da una relazione affettiva more uxorio, dalla quale è nato un figlio. In costanza di convivenza, avevano pag. 2 di 7 acquistato congiuntamente un immobile, gravato da mutuo ipotecario intestato ad entrambi. A seguito della cessazione della relazione, l'attore sarebbe rimasto l'unico ad adempiere alle obbligazioni di pagamento delle rate di mutuo, fino alla completa estinzione del finanziamento. In data 27 settembre 2021 le parti sottoscrivevano un accordo in sede di mediazione (Verbale Mediazione Prot. n. 94/2021), in cui si impegnavano alla vendita dell'immobile e alla ripartizione in parti uguali del ricavato netto, previa detrazione delle spese notarili, del saldo del mutuo e di eventuali oneri di estinzione anticipata, tuttavia, non essendo stato possibile addivenire alla vendita, l'attore ha agito in giudizio per ottenere la propria quota di rimborso delle rate del mutuo da lui versate per l'intero.
La convenuta si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda attorea atteso che la relativa questione sarebbe già stata oggetto di definizione nell'accordo di mediazione sottoscritto in data 27 settembre 2021 ed ha formulato domanda riconvenzionale per il pagamento di un'indennità per l'uso esclusivo del bene comune da parte dell'attore ai sensi dell'art. 1102 c.c.
Questo Giudice rileva che ai sensi dell'art. 1299 c.c. il coobbligato solidale che ha adempiuto l'intero debito può agire per la ripetizione pro-quota nei confronti degli altri condebitori. Tale principio si applica anche nel caso di coobbligati ex mutuo ipotecario cointestato, ancorché in assenza di vincolo coniugale, in base alla disciplina generale delle obbligazioni.
Nel caso di specie, l'attore ha documentato in modo analitico l'avvenuto pagamento dell'intero mutuo (rate e spese accessorie), mediante estratti conto e attestazioni di pagamento. Tali circostanze non sono state efficacemente contestate dalla convenuta che si è limitata a sostenere che l'accordo di mediazione avrebbe previsto una diversa modalità di compensazione dei rispettivi crediti;
in particolare ha rilevato come ogni pendenza fosse stata definita tra le parti mediante il suddetto accordo di mediazione con cui l'attore aveva acquistato la quota della convenuta nell'immobile in oggetto, assumendosi l'onere di estinzione del mutuo residuo.
È pacifico che le parti abbiano definito in sede di mediazione la cessione della quota di proprietà della convenuta a favore dell'attore, come dal sopra citato verbale pag. 3 di 7 e successivo rogito notarile. Tuttavia, come correttamente osservato dalla difesa attorea, l'accordo intervenuto tra le parti ha avuto ad oggetto esclusivamente la divisione dell'immobile e la determinazione del prezzo per la quota della convenuta, stabilito in € 30.000, oltre all'accollo del mutuo residuo da parte dell'attore.
Non può ritenersi provato che con tale accordo le parti abbiano inteso regolare anche i rapporti di dare e avere pregressi relativi alla gestione dell'immobile, e in particolare il rimborso delle rate versate dall'attore in misura eccedente rispetto alla propria quota.
La circostanza che nell'accordo di mediazione e nel rogito notarile non sia stata inserita alcuna clausola di tipo transattivo generale o di rinuncia reciproca a pretese ulteriori rafforza tale conclusione. Come noto, la volontà transattiva generale o liberatoria deve essere espressa in modo chiaro e inequivocabile e non può essere desunta in via interpretativa o per implicito (Cass. Civ., Sez. III, n. 116/2016).
Dalle risultanze istruttorie, dai verbali di mediazione (docc. nn. 6 e 7) e dall'accordo notarile, quindi, non emerge alcun riferimento esplicito o implicito ad una volontà delle parti di regolare definitivamente ogni rapporto economico pendente tra loro, oltre la cessione della quota di proprietà. L'interpretazione data dalla convenuta circa la pretesa “tacita rinuncia” dell'attore al rimborso delle somme anticipate non trova riscontro in alcuna clausola contrattuale, né può desumersi ex post dalla differenza tra il valore stimato del bene e il prezzo di cessione pattuito: tale differenza è dipesa da una libera trattativa tra le parti e non implica automaticamente la rinuncia a far valere specifici crediti di natura personale.
Dal tenore letterale dell'accordo emerge con chiarezza che la divisione del ricavato della vendita avrebbe tenuto conto dei contributi versati e che le parti si erano impegnate a “suddividere il ricavato netto”, calcolato previa detrazione, tra l'altro, delle spese di estinzione del mutuo. Tale previsione non esclude, ma anzi presuppone, il diritto dell'attore al rimborso della quota parte delle rate versate anche nell'interesse della convenuta.
In mancanza della vendita, tale accordo non ha trovato esecuzione, ma le parti restano titolari di diritti e obblighi nascenti dal rapporto obbligatorio e dalla pag. 4 di 7 comunione sull'immobile.
Pertanto, il credito dell'attore trova fondamento nel principio generale dell'indebito soggettivo (art. 2036 c.c.), oltre che nella solidarietà passiva ex art. 1294
c.c. applicabile al mutuo e la domanda attorea deve ritenersi ammissibile e fondata nella misura in cui il pagamento in luogo altrui configura indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in assenza di causa giustificativa, successivamente alla cessazione della convivenza. Il quantum di € 11.080,84 risulta comprovato documentalmente e non contestato nella sua determinazione, corrispondente al 50% dei ratei del mutuo cointestato con la convenuta e pagati integralmente da
[...]
Pt_2
In relazione alla domanda riconvenzionale della convenuta per ottenere il pagamento di un'indennità per l'uso esclusivo del bene comune da parte dell'attore ai sensi dell'art. 1102 c.c., questo Tribunale osserva che dalla C.T.U. redatta dal geom.
- congrua, ampiamente motivata, dettata da evidente rigore Persona_2 scientifico e puntuale logicità di argomentazioni, tanto da essere ritenuta pienamente convincente ed essere conseguentemente posta a base della seguente decisione - risulta che il valore locatizio medio dell'immobile semi-arredato per il periodo da gennaio 2017 a settembre 2021 è pari a € 670,00 mensili, per un totale di € 38.190,00, la metà del quale (€ 19.095,00) spetterebbe alla convenuta a titolo di indennità per il godimento esclusivo. Tuttavia, come correttamente eccepito dalla parte attrice, il diritto all'indennità di occupazione presuppone la manifestazione di dissenso all'uso esclusivo del bene da parte del comproprietario, o comunque una formale messa in mora. Nella specie, la prima (ed unica) manifestazione in tal senso è rappresentata dalla raccomandata del 21 settembre 2020, con cui la convenuta ha richiesto il pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione pregressa, senza formulare alcuna intimazione a cessare l'uso esclusivo o indicare pretese future.
Pertanto, l'indennità può ritenersi dovuta solo a decorrere dal momento in cui l'attore ha avuto conoscenza formale del dissenso, ovvero dal 26 settembre 2020 fino al 26 settembre 2021 (data della cessione della quota): 12 mesi x € 670,00 / 2 = €
4.020,00. La domanda riconvenzionale deve quindi essere accolta solo parzialmente pag. 5 di 7 in tale misura.
In virtù dell'accoglimento reciproco parziale delle pretese, si dispone la compensazione legale tra le somme di € 11.080,84 (attore) e € 4.020,00 (convenuta), con condanna della convenuta al pagamento della differenza, pari a € 7.060,84, su tale somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, mentre nulla è dovuto a titolo di rivalutazione atteso che non è stata fornita la prova che la somma pretesa sarebbe stata utilizzata in modo da evitare in tutto o in parte le conseguenze negative dell'inflazione monetaria, ovvero l'attore non ha dimostrato di aver subito un maggior danno dal ritardo nel rimborso.
Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate tra le parti nella misura del 50%. La restante metà è posta a carico della convenuta nella misura liquidata in dispositivo, forfettariamente in difetto di nota spese.
Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
a) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta a restituire la somma di € 11.080,84; Parte_4
b) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna l'attore a corrispondere la somma di € 4.020,00 a titolo Controparte_1
di indennità di occupazione;
c) compensa parzialmente i crediti tra le parti fino alla concorrenza di € 4.020,00, e condanna la convenuta al pagamento della somma residua di € 7.060,84, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
d) compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50%, condannando la convenuta rifondere all'attore il residuo Controparte_1 Parte_2
50%, che liquida forfettariamente in difetto di nota, nella complessiva somma di €
3.500,00, oneri ed accessori (15%) come per legge, compresi;
e) pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% le spese di C.T.U.;
pag. 6 di 7 f) respinge nel resto.
Così deciso in Asti il 30 maggio 2025.
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica (Dott. Rosemma GHIBERTI)
pag. 7 di 7
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ASTI IN COMPOSIZIONE Parte_1 nella persona del Dott. Rosemma GHIBERTI ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa n. 939/2022 del Ruolo Generale, avente ad oggetto Arricchimento senza causa; fra rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIOMARIA LIPRANDI e Parte_2
GERMANA BERTOLI, entrambi del Foro di Torino presso il cui studio ha eletto domicilio in forza di procura speciale del 03 marzo 2022;
parte attrice e rappresentata e difesa dall'avv. MONICA MARIA Controparte_1
FRIOLO del Foro di Torino e dall'avv. PAOLO MICHELETTA del Foro di Torino presso lo studio del quale ha eletto domicilio in forza di procura speciale del 13 maggio 2022; parte convenuta ha così concluso: < Parte_2
contraria istanza, eccezione e deduzione formulata da controparte, dichiarare il diritto del sig. a ottenere in restituzione dalla sig.ra la somma da lui Pt_2 CP_1
versata in luogo di quest'ultima a dal gennaio 2017 al Parte_3
settembre 2021 a titolo di pagamento dei ratei del mutuo fondiario n. 00-60774143 e, per l'effetto, condannare la sig.ra a restituire al sig. la somma di € CP_1 Pt_2
11.080,84 con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo;
rigettare la domanda riconvenzionale avversaria e, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la violazione del disposto di cui all'art. 1102 c.c. da pag. 1 di 7 parte del sig. per avere occupato l'immobile in comproprietà a titolo esclusivo Pt_2
e in danno della sig.ra dichiarare tenuto e condannare l'attore a CP_1
corrispondere alla convenuta a titolo di indennità di occupazione la somma di €
3.498,00 per il solo periodo compreso tra il 26/09/2020 – data di ricezione della raccomandata di cui al doc. 1 di controparte da parte del sig. – e il 26/09/2021 Pt_2
– giorno antecedente alla cessione della quota di comproprietà dell'immobile dalla convenuta all'attore – (€ 291,50 al mese), con ulteriore rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, competenze, onorari ed oneri di legge.>>.
a così concluso:
contrariis rejectis, NEL MERITO: per i motivi tutti enunciati nelle difese in atti, respingere la richiesta di restituzione delle rate di mutuo versate dal sig. ex Pt_2 adverso quantificate in 11.080,84 euro, trattandosi di somme non dovute in quanto già ricomprese nell'accordo di mediazione sottoscritto in sede di divisione dalle medesime parti in data 21 settembre 2021; IN VIA RICONVENZIONALE: accertata la violazione del disposto di cui all'art. 1102 c.c. per avere parte attrice occupato l'immobile in comproprietà a titolo esclusivo ed in danno della convenuta odierna, determinata l'indennità derivante dall'occupazione esclusiva dell'immobile in comproprietà indivisa sito in Sommariva del Bosco (CN), Via Gioberti n. 6/c, per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il sig. a corrispondere Parte_2 all'esponente a titolo di indennità di occupazione la somma di euro 19.095,00 così come quantificata nella CTU del geom. datata 7.2.2024 e/o altro Per_1 importo accertando dal Giudice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, se del caso ponendo in compensazione tale importo con le somme eventualmente dovute dall'esponente a parte attrice per le causali di cui al giudizio odierno. IN OGNI
CASO: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha convenuto in giudizio Parte_2 Controparte_1
affinché venisse accertata la propria pretesa di rimborso pro-quota delle rate del mutuo ipotecario, integralmente estinto a sue spese, relativo al bene immobile cointestato tra le parti. Le parti, infatti, erano state legate da una relazione affettiva more uxorio, dalla quale è nato un figlio. In costanza di convivenza, avevano pag. 2 di 7 acquistato congiuntamente un immobile, gravato da mutuo ipotecario intestato ad entrambi. A seguito della cessazione della relazione, l'attore sarebbe rimasto l'unico ad adempiere alle obbligazioni di pagamento delle rate di mutuo, fino alla completa estinzione del finanziamento. In data 27 settembre 2021 le parti sottoscrivevano un accordo in sede di mediazione (Verbale Mediazione Prot. n. 94/2021), in cui si impegnavano alla vendita dell'immobile e alla ripartizione in parti uguali del ricavato netto, previa detrazione delle spese notarili, del saldo del mutuo e di eventuali oneri di estinzione anticipata, tuttavia, non essendo stato possibile addivenire alla vendita, l'attore ha agito in giudizio per ottenere la propria quota di rimborso delle rate del mutuo da lui versate per l'intero.
La convenuta si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda attorea atteso che la relativa questione sarebbe già stata oggetto di definizione nell'accordo di mediazione sottoscritto in data 27 settembre 2021 ed ha formulato domanda riconvenzionale per il pagamento di un'indennità per l'uso esclusivo del bene comune da parte dell'attore ai sensi dell'art. 1102 c.c.
Questo Giudice rileva che ai sensi dell'art. 1299 c.c. il coobbligato solidale che ha adempiuto l'intero debito può agire per la ripetizione pro-quota nei confronti degli altri condebitori. Tale principio si applica anche nel caso di coobbligati ex mutuo ipotecario cointestato, ancorché in assenza di vincolo coniugale, in base alla disciplina generale delle obbligazioni.
Nel caso di specie, l'attore ha documentato in modo analitico l'avvenuto pagamento dell'intero mutuo (rate e spese accessorie), mediante estratti conto e attestazioni di pagamento. Tali circostanze non sono state efficacemente contestate dalla convenuta che si è limitata a sostenere che l'accordo di mediazione avrebbe previsto una diversa modalità di compensazione dei rispettivi crediti;
in particolare ha rilevato come ogni pendenza fosse stata definita tra le parti mediante il suddetto accordo di mediazione con cui l'attore aveva acquistato la quota della convenuta nell'immobile in oggetto, assumendosi l'onere di estinzione del mutuo residuo.
È pacifico che le parti abbiano definito in sede di mediazione la cessione della quota di proprietà della convenuta a favore dell'attore, come dal sopra citato verbale pag. 3 di 7 e successivo rogito notarile. Tuttavia, come correttamente osservato dalla difesa attorea, l'accordo intervenuto tra le parti ha avuto ad oggetto esclusivamente la divisione dell'immobile e la determinazione del prezzo per la quota della convenuta, stabilito in € 30.000, oltre all'accollo del mutuo residuo da parte dell'attore.
Non può ritenersi provato che con tale accordo le parti abbiano inteso regolare anche i rapporti di dare e avere pregressi relativi alla gestione dell'immobile, e in particolare il rimborso delle rate versate dall'attore in misura eccedente rispetto alla propria quota.
La circostanza che nell'accordo di mediazione e nel rogito notarile non sia stata inserita alcuna clausola di tipo transattivo generale o di rinuncia reciproca a pretese ulteriori rafforza tale conclusione. Come noto, la volontà transattiva generale o liberatoria deve essere espressa in modo chiaro e inequivocabile e non può essere desunta in via interpretativa o per implicito (Cass. Civ., Sez. III, n. 116/2016).
Dalle risultanze istruttorie, dai verbali di mediazione (docc. nn. 6 e 7) e dall'accordo notarile, quindi, non emerge alcun riferimento esplicito o implicito ad una volontà delle parti di regolare definitivamente ogni rapporto economico pendente tra loro, oltre la cessione della quota di proprietà. L'interpretazione data dalla convenuta circa la pretesa “tacita rinuncia” dell'attore al rimborso delle somme anticipate non trova riscontro in alcuna clausola contrattuale, né può desumersi ex post dalla differenza tra il valore stimato del bene e il prezzo di cessione pattuito: tale differenza è dipesa da una libera trattativa tra le parti e non implica automaticamente la rinuncia a far valere specifici crediti di natura personale.
Dal tenore letterale dell'accordo emerge con chiarezza che la divisione del ricavato della vendita avrebbe tenuto conto dei contributi versati e che le parti si erano impegnate a “suddividere il ricavato netto”, calcolato previa detrazione, tra l'altro, delle spese di estinzione del mutuo. Tale previsione non esclude, ma anzi presuppone, il diritto dell'attore al rimborso della quota parte delle rate versate anche nell'interesse della convenuta.
In mancanza della vendita, tale accordo non ha trovato esecuzione, ma le parti restano titolari di diritti e obblighi nascenti dal rapporto obbligatorio e dalla pag. 4 di 7 comunione sull'immobile.
Pertanto, il credito dell'attore trova fondamento nel principio generale dell'indebito soggettivo (art. 2036 c.c.), oltre che nella solidarietà passiva ex art. 1294
c.c. applicabile al mutuo e la domanda attorea deve ritenersi ammissibile e fondata nella misura in cui il pagamento in luogo altrui configura indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in assenza di causa giustificativa, successivamente alla cessazione della convivenza. Il quantum di € 11.080,84 risulta comprovato documentalmente e non contestato nella sua determinazione, corrispondente al 50% dei ratei del mutuo cointestato con la convenuta e pagati integralmente da
[...]
Pt_2
In relazione alla domanda riconvenzionale della convenuta per ottenere il pagamento di un'indennità per l'uso esclusivo del bene comune da parte dell'attore ai sensi dell'art. 1102 c.c., questo Tribunale osserva che dalla C.T.U. redatta dal geom.
- congrua, ampiamente motivata, dettata da evidente rigore Persona_2 scientifico e puntuale logicità di argomentazioni, tanto da essere ritenuta pienamente convincente ed essere conseguentemente posta a base della seguente decisione - risulta che il valore locatizio medio dell'immobile semi-arredato per il periodo da gennaio 2017 a settembre 2021 è pari a € 670,00 mensili, per un totale di € 38.190,00, la metà del quale (€ 19.095,00) spetterebbe alla convenuta a titolo di indennità per il godimento esclusivo. Tuttavia, come correttamente eccepito dalla parte attrice, il diritto all'indennità di occupazione presuppone la manifestazione di dissenso all'uso esclusivo del bene da parte del comproprietario, o comunque una formale messa in mora. Nella specie, la prima (ed unica) manifestazione in tal senso è rappresentata dalla raccomandata del 21 settembre 2020, con cui la convenuta ha richiesto il pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione pregressa, senza formulare alcuna intimazione a cessare l'uso esclusivo o indicare pretese future.
Pertanto, l'indennità può ritenersi dovuta solo a decorrere dal momento in cui l'attore ha avuto conoscenza formale del dissenso, ovvero dal 26 settembre 2020 fino al 26 settembre 2021 (data della cessione della quota): 12 mesi x € 670,00 / 2 = €
4.020,00. La domanda riconvenzionale deve quindi essere accolta solo parzialmente pag. 5 di 7 in tale misura.
In virtù dell'accoglimento reciproco parziale delle pretese, si dispone la compensazione legale tra le somme di € 11.080,84 (attore) e € 4.020,00 (convenuta), con condanna della convenuta al pagamento della differenza, pari a € 7.060,84, su tale somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, mentre nulla è dovuto a titolo di rivalutazione atteso che non è stata fornita la prova che la somma pretesa sarebbe stata utilizzata in modo da evitare in tutto o in parte le conseguenze negative dell'inflazione monetaria, ovvero l'attore non ha dimostrato di aver subito un maggior danno dal ritardo nel rimborso.
Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate tra le parti nella misura del 50%. La restante metà è posta a carico della convenuta nella misura liquidata in dispositivo, forfettariamente in difetto di nota spese.
Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
a) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta a restituire la somma di € 11.080,84; Parte_4
b) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna l'attore a corrispondere la somma di € 4.020,00 a titolo Controparte_1
di indennità di occupazione;
c) compensa parzialmente i crediti tra le parti fino alla concorrenza di € 4.020,00, e condanna la convenuta al pagamento della somma residua di € 7.060,84, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
d) compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50%, condannando la convenuta rifondere all'attore il residuo Controparte_1 Parte_2
50%, che liquida forfettariamente in difetto di nota, nella complessiva somma di €
3.500,00, oneri ed accessori (15%) come per legge, compresi;
e) pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% le spese di C.T.U.;
pag. 6 di 7 f) respinge nel resto.
Così deciso in Asti il 30 maggio 2025.
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica (Dott. Rosemma GHIBERTI)
pag. 7 di 7