TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6960/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ME LL Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa AN RA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 29.10.2025 tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Togni, elettivamente domiciliati in Cavenago, Via Manzoni n. 39, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 omologando le seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) In ragione della non completa indipendenza economica dei figli maggiorenni e studenti e della necessità di garantire agli stessi di proseguire a vivere nella casa coniugale, la casa coniugale sita in Monza (MB) - Via Bertacchi n. 2 verrà assegnata, con il box e la cantina pertinenze dalla casa, mobili ed arredi che la compongono, alla signora sino all'indipendenza Parte_2 economica dei figli ed il signor la lascerà entro quindici giorni dalla firma del Parte_1 presente ricorso asportando i propri effetti personali;
3) I coniugi hanno già provveduto ad estinguere eventuali conti correnti e depositi titoli comuni dividendosi l'importo residuo al 50% ed in ogni caso provvederanno in tal senso;
4) Il signor verserà alla signora entro il giorno 20 di ogni Parte_1 Parte_2 mese, la somma di € 150,00.= cad/uno (€ 300,00 complessivi) quale contributo al mantenimento e ciò fino alla raggiunta indipendenza economica dei ragazzi;
5) I ricorrenti si impegnano a sostenere al 50% ciascuno di tutte le spese non coperte dall'assegno periodico.
Le predette spese saranno da individuarsi secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto a mezzo mail della richiesta (massimo
10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, con indicazione espressa della causale del pagamento.
6) L'assegno unico resterà di competenza al 100% della signora e le eventuali detrazioni Parte_2 per i figli se dovute saranno di competenza di entrambi i genitori al 50%;
7) I ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti e, quindi, di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento per se stessi;
8) I ricorrenti danno atto di avere già provveduto a dividere i propri beni comuni (fatta eccezione per l'abitazione coniugale e relativa pertinenze), di avere regolato ogni loro rapporto e non avere null'altro a reciprocamente pretendere, per nessuna ragione o titolo, anche se qui non espressamente dedotti e/o richiamati, eccetto che per quanto previsto nel presente ricorso;
9) I ricorrenti riconoscono la piena libertà reciproca di fissare nel territorio nazionale e/o estero la propria residenza.
Si impegnano sin d'ora a prestare il proprio assenso, se necessario, per espatriare e comunque ottenere il passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio per sé;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere ad ogni ulteriore incombente a suo carico.
Motivi della decisione
I coniugi e - i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Arcore in data 26.7.1999 (Atto n. 25, Parte II, Serie A, Anno 1999) - con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato telematicamente hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra richiamate, come confermate dalle parti con note scritte depositate in vista dell'udienza del 9.12.2025. La domanda di separazione personale dei coniugi merita di essere accolta stante l'intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1 c.c. come dedotta dalle parti.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come richiamate possono essere omologate nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia Per_ con gli interessi morali e materiali dei figli ( 8.11.2001 e 7.4.2005) e, per le restanti Per_2 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Arcore in data 26.7.1999.
[...]
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Arcore, affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
Il Presidente
ME LL
Il Giudice est.
AN RA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ME LL Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa AN RA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 29.10.2025 tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Togni, elettivamente domiciliati in Cavenago, Via Manzoni n. 39, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 omologando le seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) In ragione della non completa indipendenza economica dei figli maggiorenni e studenti e della necessità di garantire agli stessi di proseguire a vivere nella casa coniugale, la casa coniugale sita in Monza (MB) - Via Bertacchi n. 2 verrà assegnata, con il box e la cantina pertinenze dalla casa, mobili ed arredi che la compongono, alla signora sino all'indipendenza Parte_2 economica dei figli ed il signor la lascerà entro quindici giorni dalla firma del Parte_1 presente ricorso asportando i propri effetti personali;
3) I coniugi hanno già provveduto ad estinguere eventuali conti correnti e depositi titoli comuni dividendosi l'importo residuo al 50% ed in ogni caso provvederanno in tal senso;
4) Il signor verserà alla signora entro il giorno 20 di ogni Parte_1 Parte_2 mese, la somma di € 150,00.= cad/uno (€ 300,00 complessivi) quale contributo al mantenimento e ciò fino alla raggiunta indipendenza economica dei ragazzi;
5) I ricorrenti si impegnano a sostenere al 50% ciascuno di tutte le spese non coperte dall'assegno periodico.
Le predette spese saranno da individuarsi secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto a mezzo mail della richiesta (massimo
10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, con indicazione espressa della causale del pagamento.
6) L'assegno unico resterà di competenza al 100% della signora e le eventuali detrazioni Parte_2 per i figli se dovute saranno di competenza di entrambi i genitori al 50%;
7) I ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti e, quindi, di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento per se stessi;
8) I ricorrenti danno atto di avere già provveduto a dividere i propri beni comuni (fatta eccezione per l'abitazione coniugale e relativa pertinenze), di avere regolato ogni loro rapporto e non avere null'altro a reciprocamente pretendere, per nessuna ragione o titolo, anche se qui non espressamente dedotti e/o richiamati, eccetto che per quanto previsto nel presente ricorso;
9) I ricorrenti riconoscono la piena libertà reciproca di fissare nel territorio nazionale e/o estero la propria residenza.
Si impegnano sin d'ora a prestare il proprio assenso, se necessario, per espatriare e comunque ottenere il passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio per sé;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere ad ogni ulteriore incombente a suo carico.
Motivi della decisione
I coniugi e - i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Arcore in data 26.7.1999 (Atto n. 25, Parte II, Serie A, Anno 1999) - con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato telematicamente hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra richiamate, come confermate dalle parti con note scritte depositate in vista dell'udienza del 9.12.2025. La domanda di separazione personale dei coniugi merita di essere accolta stante l'intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1 c.c. come dedotta dalle parti.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come richiamate possono essere omologate nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia Per_ con gli interessi morali e materiali dei figli ( 8.11.2001 e 7.4.2005) e, per le restanti Per_2 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Arcore in data 26.7.1999.
[...]
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Arcore, affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
Il Presidente
ME LL
Il Giudice est.
AN RA